Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/1978, n. 2509
CASS
Sentenza 20 maggio 1978

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel caso di compravendita con interposizione fittizia di persona del compratore, il terzo, creditore del dissimulato acquirente, e legittimato a far valere nei confronti dei contraenti la simulazione relativa del contratto che pregiudica i suoi diritti di credito.*

Ha carattere dichiarativo e, quindi, e imprescrittibile l'Azione di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, in quanto essa non mira a far riconoscere l'esistenza degli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensi a quell'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, che e in rapporto di derivazione immediata dall'accertamento della simulazione. Pertanto, ha natura dichiarativa e non e soggetta a prescrizione l'Azione del terzo, creditore del dissimulato compratore, tendente a far accertare, nei confronti delle parti di una compravendita con interposizione fittizia di persona, che, per effetto della simulazione relativa del contratto, l'immobile compravenduto e "passato in proprieta" al debitore. ( V 3067/74, mass n 371525; ( V 231/70, mass n 345051; ( V 2267/69, mass n 341647).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/1978, n. 2509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2509
    Data del deposito : 20 maggio 1978

    Testo completo