Sentenza 20 maggio 1978
Massime • 2
Nel caso di compravendita con interposizione fittizia di persona del compratore, il terzo, creditore del dissimulato acquirente, e legittimato a far valere nei confronti dei contraenti la simulazione relativa del contratto che pregiudica i suoi diritti di credito.*
Ha carattere dichiarativo e, quindi, e imprescrittibile l'Azione di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, in quanto essa non mira a far riconoscere l'esistenza degli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensi a quell'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, che e in rapporto di derivazione immediata dall'accertamento della simulazione. Pertanto, ha natura dichiarativa e non e soggetta a prescrizione l'Azione del terzo, creditore del dissimulato compratore, tendente a far accertare, nei confronti delle parti di una compravendita con interposizione fittizia di persona, che, per effetto della simulazione relativa del contratto, l'immobile compravenduto e "passato in proprieta" al debitore. ( V 3067/74, mass n 371525; ( V 231/70, mass n 345051; ( V 2267/69, mass n 341647).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/1978, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1978 |
Testo completo
Nel caso di compravendita con interposizione fittizia di persona del compratore, il terzo, creditore del dissimulato acquirente, e legittimato a far valere nei confronti dei contraenti la simulazione relativa del contratto che pregiudica i suoi diritti di credito.*