Articolo 2491 del Codice civile
Articolo 2490 bisArticolo 2492
Versione
19 aprile 1942
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2 maggio 1991
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2491.

(( (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). )) ((Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilita' di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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