Articolo 1475 del Codice civile
Articolo 1474Articolo 1476
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19 aprile 1942
Art. 1475.

(Spese della vendita).

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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