Articolo 1416 del Codice civile
Articolo 1415Articolo 1417
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19 aprile 1942
Art. 1416.

(Rapporti con i creditori).

La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito e' anteriore all'atto simulato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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