Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni
-Presidente -
Dott. Franco Davini
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Pegno - ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni mobili e immobili.
Proposta da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) e Parte 2
'entrambi residenti in [...]2 ed (C.F. C.F. 2
elettivamente domiciliati in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 4 n. 11 e 12, presso lo studio che li rappresenta e difenda dall'Avv. Giuseppe Marvulli (C.F. C.F. 3 giusta procura allegata all'atto d'appello;
-Appellanti
-
contro
-
Controparte 1 C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Gambi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito inC.F. 4
Firenze, Via Lupi, n. 20;
-nonché
contro
-
TR
-Appellata, contumace
-per la riforma-
della sentenza n. 2258/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.09.23 e notificata in data 29.09.23.
Conclusioni delle parti:
Per gli Appellanti: "Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 1) in via istruttoria, in accoglimento del quarto motivo d'appello proposto, revocare l'ordinanza emessa in data 27.01.2023 e conseguentemente disporre l'ordine d'esibizione (ex art. 210 c.p.c.), ad entrambe le
Appellate, degli estratti del conto corrente bancario n. 6724 (intrattenuto con [...]
CP_3 ‚ in relazione al periodo 01 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, per le ragioni di cui al menzionato quarto motivo d'appello e già illustrate alle pagg. 8 e 9 della memoria depositata (ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) il 14.12.2022; 2) nel merito, in accoglimento dei primi tre motivi d'appello proposti, riformare integralmente l'appellata sentenza n. 2258/2023, emessa dal Tribunale di Genova (III^Sezione Civile, Giudice Unico
Dott. Roberto Bonino) nella causa contraddistinta dal n.R.G. 5302/2002, depositata il
27.09.2023 e notificata in data 29.09.2023 all'Ing. ed alla Dott.ssa Parte 1
pertanto, accogliere tutte le conclusioni precisate in primo Parte 2
grado e qui di seguito riportate integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, ritenuta la propria competenza territoriale e disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: 1) pregiudizialmente ed in rito, respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da in quanto essa non attiene alla Controparte 4 legittimazione a contraddire ma alla fondatezza nel merito delle domande attrici ed è comunque infondata;
2) in via istruttoria, revocare l'ordinanza emessa in data 27.01.2023 e conseguentemente disporre l'ordine d'esibizione (ex art. 210 c.p.c.) ad entrambe le convenute degli estratti del conto corrente bancario n. 6724 (intrattenuto con PA in relazione al periodo 01 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010, per le ragioni illustrate alle pagg.8 e 9 della memoria depositata (ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) il 14.12.2022; 3) nel merito, dichiarare, in forza di quanto previsto dagli artt. 169 e 170 c.c., la nullità, o comunque l'inefficacia, dell'ipoteca giudiziale di cui è causa, iscritta il 28.01.2011
a favore di PA (ora divenuta TR;
3) sempre nel merito ed in ogni caso, dichiarare illegittima, perché in contrasto con quanto imposto dal 2° comma dell'art. 2855 c.c., l'iscrizione ipotecaria di cui è causa, riducendola solo all'ammontare degli interessi maturati (secondo il tasso legale) per l'annualità del 2011. 4) condannare solidalmente, pro-quota o come meglio ritenuto, PA e
_1 al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c."; 3) con vittoria delle spese e degli onorari di difesa, di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (attualmente pari al 15%), C.P.A.
(attualmente pari al 4%) ed I.V.A. (attualmente pari al 22%)”.
Per l'Appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: IN RITO - dichiarare inammissibili il doc. E) ed il doc. F), di cui alla nota di deposito degli Appellanti in data 25/6/2024, depositata in pari data;
dichiarare che il doc. 20) di cui all'atto di appello non è depositato nel presente
-
giudizio; — dichiarare inammissibili i doc. 2, doc. 3 e doc. 4, di cui alla nota di deposto degli
-
Appellanti in data 9/11/2023, depositata in pari data;
NEL MERITO - IN TESI respingere l'appello proposto dai sigg.ri Parte 1 ed confermando in toto la Parte 2
sentenza n. 2258/2023 del Tribunale di Genova;
- IN IPOTESI respingere tutte le domande
IN OGNI CASO - con vittoria di proposte dai sigg.ri Parte 1 ed Parte 2 spese, compensi ed onorari del giudizio.".
***
FATTI DI CAUSA
Parte_1Con atto di citazione notificato il 29.09.2021, e [...]
convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Torino,Parte 2 CP 4
[...] e Controparte 1 esponendo:
- che il 23.01.2011 Controparte 3 aveva chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di
Firenze, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Parte 3
(debitore principale) e di entrambi loro personalmente in quanto fideiussori di[...] quest'ultima; - che, in forza di tale decreto, era stato ingiunto ai tre debitori solidali il pagamento immediato di € 489.670,91 (in linea capitale), degli interessi moratori al tasso legale con decorrenza dal
31.12.2010 fino al saldo, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in complessivi €
3.532,75;
- che, in data 28.01.2011, PA aveva iscritto ipoteca giudiziale, fino a concorrenza di € 530.00,00 (di cui € 489.670,91 per il capitale, € 22.035,18 per gli interessi moratori ed € 18.293,91 per le spese) sui seguenti sei beni immobili di proprietà dei fideiussori: a) abitazione di tipo economico, categoria A 3, iscritta al Catasto Fabbricati di
Genova al Foglio 51, Particella 1171, Subalterni 2 e 21, sita in Genova, Via Villini Rollino n.
4 int. 1 di proprietà di per la quota di ½ e di Parte_2Parte 1
[...] per la retante quota di ½; b) la quota di ½ dell'abitazione di tipo economico, categoria A3, iscritta al Catasto Fabbricati di Genova al Foglio 40, Particella 470, Subalterno
19, sita in Genova, Via Nino Ronco n. 73 int. 18 di proprietà di Parte 2 per la quota di 1/2; c) la quota di ½ del box, categoria C6, iscritta al Catasto Fabbricati di
Genova al Foglio 40, Particella 470, Subalterno 34, sito in Genova, Via Cantore n. 133VR di proprietà di per la quota di1/2; d) abitazione di tipo civile, Parte_2
categoria A2, iscritta al Catasto Fabbricati di Genova al Foglio 41, Particella 1838, Subalterno
6, sita in Genova-Pegli, Via Emilio Salgari n. 13 int. 6 interamente di proprietà di [...]
Parte 2 ; e) cantina, categoria C2, iscritta al Catasto Fabbricati di Genova al
Foglio 41, Particella 1838, Subalterno 91, sita in Genova-Pegli, Via Emilio Salgari n. 13 interamente di proprietà di;
f) abitazione di tipo civile, categoria Parte 2
A2, iscritta al Catasto Fabbricati di Novi Ligure (AL) al Foglio 14, Particella 1, Subalterno
12, e sita Voltaggio (AL), Via Alessandria n. 37 di proprietà di Parte 1 per la quota di 1/2 e Donati di per la restante quota di 12; Parte 2
- che, prima di tale iscrizione ipotecaria, essi, quali coniugi in regime di separazione dei beni,
Persona 1 di Genova con atto in data 21.09.2009, a rogito (Rep. n. 56340) Notaio trascritto nei registri immobiliari il 13.10.2009, avevano costituito i menzionati beni immobili in un fondo patrimoniale;
- che il credito oggetto del menzionato decreto ingiuntivo era costituito dallo scoperto di conto corrente bancario intrattenuto da Parte_3 con PA
[...] (nelle more divenuta PA - che tale decreto ingiuntivo, in data 12.03.2011 era stato opposto ex art. 645 c.p.c. dagli odierni appellanti e da Parte 3
- che, nel giudizio d'opposizione, PA aveva precisato che dell'importo di
€ 489.670,91, la somma di € 297.700,00 era conseguente all'addebito in conto corrente bancario (n. 6724/00), a seguito della chiusura del contratto di interest rate swap stipulato nell'aprile 2006 da Parte 3 con Controparte 3
- che, con sentenza n. 2815 del 15.12.2020, il Tribunale di Firenze respingeva tutti i motivi d'opposizione proposti e confermava il decreto ingiuntivo;
- che nel caso di specie il debito che avrebbe originato il credito vantato da PA
[...] e da quest'ultima azionato in fase monitoria con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, impiegato per iscrivere l'ipoteca giudiziale di cui è causa, non sarebbe stato assunto per soddisfare i bisogni della famiglia dei fideiussori in quanto sorto come scoperto di conto corrente bancario intrattenuto da una società commerciale, Parte 3 con [...] CP 3 in parte costituito dal saldo debitore dell'aperura di credito, ed in parte dal saldo passivo generato dalla chiusura del contratto di interest rate swap;
- che, pertanto, la menzionata ipoteca giudiziale, iscritta il 28.01.2011, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, o comunque inefficace, in forza di quanto previsto dagli artt. 169 e 170 c.c.
PA e CP 1Con comparsa di risposta depositata il 20.12.2021,
[...] si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Genova, in quanto la causa avrebbe avuto ad oggetto un'ipoteca iscritta su immobili ubicati nel Comune di Genova.
All'udienza del 08.03.2022, le odierne appellanti aderivano, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., all'indicazione del Tribunale di Genova quale foro competente, chiedendo, quindi, che la causa fosse cancellata dal ruolo.
Con ordinanza emessa in data 08.03.2022, il Tribunale di Torino disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ed assegnava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Genova.
Con comparsa notificata in data 08.06.2022, i coniugi Pt 1 riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, reiterando le medesime difese e conclusioni rassegnate con l'atto di citazione originario. In data 05.10.2022 si costituivano in giudizio Controparte 4 e _1
riproponendo anch'esse le contestazioni già svolte nella costituzione nanti il Tribunale di
Torino.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo ad per le motivazioni di cui in narrativa;
- Respinge le Controparte_5 domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni di in via cui in narrativa;
- Condanna Parte 1 e Parte 2
e di tra loro solidale, al pagamento a favore di Controparte 1 Controparte_5 delle spese di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle due parti convenute, in complessivi € 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa ed iva di legge”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
Controparte 4 sarebbe stata priva di legittimazione passiva, poiché il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (titolo esecutivo azionato per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale de qua), facendo espresso riferimento allo "scoperto di conto corrente bancario" intrattenuto dal debitore principale ( ), avrebbe fornito la prova che il relativoParte_3
CP 4credito rientrava tra quelli ceduti da a CP 1 "in blocco" ai sensi della L.
130/99, considerato anche il tenore dell'Avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale;
- il fondo patrimoniale costituito dai coniugi Pt 1 non sarebbe stato opponibile a CP 1
[...] in base al combinato disposto degli artt. 162, c. 4 e 167 c.c., in quanto gli odierni appellanti avrebbero omesso di produrre sia l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, sia l'estratto dell'atto di matrimonio con l'annotazione a margine;
- la domanda di ricalcolo degli interessi moratori di cui all'iscrizione ipotecaria ottenuta da
_1 sarebbe stata infondata in quanto gli originari opponenti non avrebbero prodotto la nota di iscrizione, necessaria per individuare i criteri con i quali erano stati calcolati gli interessi da parte del creditore ipotecario.
Con atto di citazione in appello notificato in data 18.01.21, Parte 1 e Parte 2 impugnavano la predetta decisione, deducendo quattro motivi. Col primo motivo ("L'ERRONEA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI INTESA SANPAOLO"), gli appellanti sostenevano che il primo Giudice avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP 4
[...] per tre ordini di ragioni:
come parteessi, nell'atto di citazione, avrebbero indicato (tra le altre) PA
del rapporto contrattuale, e tanto sarebbe bastato per radicare la legittimazione passiva dell'odierna appellata, a prescindere dal fatto che la stessa avesse o meno ceduto il credito per cui è lite a _1 non sarebbe possibile accertare se, nel caso di specie, CP 1 abbia effettivamente acquistato il credito de quo, giacché esso sarebbe originato, in massima parte, da un contratto di interest rate swap, che non sarebbe riconducibile alle categorie contrattuali menzionate nell'Avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
le somme che gli odierni appellanti dovessero essere condannati a pagare in forza del
-
credito azionato in giudizio dovrebbero comunque essere corrisposte a PA
[...] sempre in base a quanto previsto nell'Avviso di cessione.
Col secondo motivo (“L'ERRONEA “INOPPONIBILITÀ” DEL FONDO PATRIMONIALE
DEI CONIUGI CANEVA"), gli appellanti si dolevano dell'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui essa aveva statuito che il fondo patrimoniale costituito dai coniugi Pt 1 Pt 2 sarebbe stato inopponibile a controparte, stante l'omessa prova
-
dell'adempimento delle prescritte formalità pubblicitarie (annotazione a margine dell'atto di matrimonio).
Sul punto, gli originari attori osservavano, in via preliminare, che l'eccezione di inopponibilità del fondo patrimoniale rappresenterebbe un'eccezione in senso stretto e, di conseguenza, la stessa avrebbe dovuto essere sollevata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò che non sarebbe accaduto nel caso di specie.
Nel merito, gli appellanti evidenziavano che il fondo patrimoniale de quo sarebbe stato trascritto nei pubblici registri immobiliari prima dell'iscrizione dell'ipoteca azionata da controparte e che, in ogni caso, CP_4 CP_3 (cui sarebbe succeduta CP_4 CP 4 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo celebratosi nanti il Tribunale di
Firenze nei confronti dei coniugi Pt_1 Pt 2 avrebbe ammesso l'esistenza del fondo patrimoniale. Infine, gli appellanti sostenevano che il credito per cui è causa, originato da un contratto di apertura di conto corrente e da un contratto di interest rate swap e vantato nei confronti dei fideiussori di una società commerciale, Parte 3 non avrebbe avuto alcuna attinenza coi bisogni della famiglia di questi ultimi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 169 e 170 c.c.
Col terzo motivo ("LA VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E LA CONSEGUENTE
ERRONEA APPLICAZIONE DEL 2° COMMA DELL'ART. 2855 C.C.”), gli appellanti lamentavano l'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui essa aveva rigettato, per carenza di prova (omessa produzione della nota d'iscrizione ipotecaria), la loro argomentazione secondo cui l'iscrizione ipotecaria degli interessi per l'importo di € 22.035,18 sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 2855, c. 2 c.c.
In particolare, i coniugi Pt_1 Pt 2 rammentavano che il Giudice di prime cure era stato chiamato a valutare se fosse stata legittimata ad iscrivere l'ipotecaPA giudiziale per le tre annualità degli interessi di mora, calcolati al tasso legale, in forza del 2° comma dell'art. 2855 c.c., o se, invece, non avrebbe potuto applicare tale norma, come sostenuto in primo grado dagli odierni, poiché l'importo indicato nel decreto ingiuntivo sarebbe stato già comprensivo degli interessi di mora, calcolati al tasso legale fino al
30.12.2010 e ammontanti ad € 22.035,18.
Ebbene, sul punto, gli originari attori sostenevano:
l'art. 2855, c. 2 c.c. "consente al creditore di collocare gli interessi nel grado ipotecario
-
per le tre annualità (quella in corso alla data del pignoramento e le due anteriori ad essa) solo se tali interessi non siano già stati inclusi (in tutto od in parte) nella somma indicata nel titolo esecutivo di formazione giudiziale, azionato per l'iscrizione ipotecaria;
contrariamente a ciò, nel caso di specie, com'è stato espressamente riconosciuto da CP 4 l'ipoteca giudiziale è stata iscritta sia per gli interessi di
,
mora al tasso legale, maturati e maturandi nell'annualità in corso (2011), sia per gli interessi di mora al tasso legale maturati nel 2010 e nel 2009 (le due annualità anteriori a quella dell'intervenuta iscrizione ipotecaria)" (pagg. 25 - 26 dell'appello); la norma di cui al punto precedente consentirebbe di collocare gli interessi di tre annualità solo nel caso in cui vi sia un pignoramento immobiliare che, tuttavia, non sarebbe presente nel caso di specie, trattandosi di ipoteca giudiziale iscritta in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
l'art. 2855, c. 2 c.c. permetterebbe l'estensione del privilegio ipotecario ai soli interessi corrispettivi maturati nelle tre annualità, con esclusione degli interessi di mora, che sarebbero invece gli unici a rilevare nella fattispecie in esame.
Col quarto motivo ("L'OMESSA REVOCA DELL'ORDINANZA EMESSA IN DATA
27.01.2023 ED IL CONSEGUENTE ORDINE D'ESIBIZIONE (EX ART. 210 C.P.C.) AD
ENTRAMBE LE APPELLATE DEGLI ESTRATTI DEL CONTO CORRENTE
BANCARIO N. 6724"), l'appellante sosteneva che avrebbe errato il Giudice di primo grado nel respingere la loro richiesta di revoca dell'ordinanza del 27.01.2023, con cui era stato rigettato l'ordine d'esibizione invocato nei confronti di entrambe le odierne appellate e avente ad oggetto gli estratti del conto corrente bancario n. 6724 (intrattenuto con PA
[...] , in relazione al periodo 01 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
In argomento, i coniugi CP 6 sostenevano che la documentazione de qua, a seguito del fallimento della società Parte 3 nel 2015, sarebbe stata consegnata dalla Banca al
Curatore fallimentare e, quindi, essi sarebbero nell'impossibilità di procurarsela.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.01.24, si costituiva in giudizio
_1 contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
quanto al primo motivo, che la questione sarebbe stata attinente ai rapporti tra gli appellanti e che, comunque, qualora controparte avesse PA realmente ritenuto che il credito per cui è causa non sarebbe stato ceduto da [...] la scelta di convenire in giudizio anchePA a Controparte 1 quest'ultima sarebbe stata contraddittoria;
quanto al secondo motivo, che l'inopponibilità del fondo patrimoniale sarebbe stata eccepita sin dalla comparsa di risposta in primo grado;
che controparte non avrebbe versato in atti l'atto di matrimonio con l'annotazione a margine del fondo patrimoniale, ciò che, ai sensi dell'art. 167 c.c., ne impedirebbe l'opponibilità a terzi;
che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21658/2009, avrebbero chiarito che l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale si conseguirebbe mediante annotazione del fondo stesso a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2647 c.c., costituirebbe mera pubblicità notizia;
che controparte non avrebbe dato prova dell'estraneità del debito ai bisogni
Parte 1 sarebbe stato proprietario del 49% della famiglia;
che, in ogni caso, che del capitale sociale della garantita Pt_3 il restante 51% del capitale sociale sarebbe appartenuto a Parte 4 , il cui il capitale sociale sarebbe stato versato amministratore sia di Pt 3 ia di Parte 4;interamente da Parte 1
,
quanto al terzo motivo, che l'ipoteca per cui è lite sarebbe stata iscritta per la somma di
€ 22.035,18 per interessi e che tale importo sarebbe stato determinato al tasso legale
(1,5%), sul capitale iscritto (489.670,91) per il periodo di tre anni ex art. 2855 c.c.; che l'ipoteca sarebbe stata legittimamente iscritta, in quanto relativa a tre annualità di interessi ex art. 2855, comma 2, c.c.
quanto al quarto motivo, che la richiesta istruttoria avversaria risulterebbe irrilevante, non avendo gli odierni appellanti prodotto l'atto di matrimonio con l'annotazione a margine del fondo patrimoniale;
che, in ogni caso, che l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., nel caso di specie, avrebbe dovuto essere preceduto, a pena di inammissibilità, da una richiesta alla CP 4 ai sensi dell'art. 119 TUB, ciò che non si sarebbe verificato.
La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 02.02.24, rinviava la causa all'udienza del 05.12.24 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 06.12.24, dichiarava la contumacia di e, vista la richiesta di rinvio dell'udienza avanzataPA
dagli appellanti nelle note scritte al fine di consentire a controparte di assumere le sue determinazioni sulla proposta conciliativa da loro formulata nelle note stesse, disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 30.01.25.
A seguito di tale ultima udienza, la Corte, in persona del Consigliere Istruttore, rilevato che parte appellata, nelle proprie note scritte, aveva dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e che parte appellante non aveva depositato alcuna nota scritta in vista dell'udienza del 30.01.25, ritenuto che sarebbe stato opportuno fissare un'ulteriore udienza affinché gli appellanti chiarissero le ragioni della mancata conciliazione della causa, rinviava il procedimento, con ordinanza del 31.01.25, all'udienza del 27.02.25.
La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 28.02.25, "ritenuta l'opportunità di convocare le parti innanzi a sé per un ultimo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al quarto comma dell'art. 350 c.p.c., così come richiesto da parte appellante nelle ultime note di trattazione scritta, riservando alla medesima udienza, in caso negativo del tentativo di conciliazione, la rimessione della causa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.", fissava per l'incombente l'udienza in presenza del 03.04.25.
La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza assunta all'esito dell'udienza del
03.04.25, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, in applicazione dell'art. 352 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle produzioni documentali effettuate dagli appellanti nel presente grado di giudizio.
Al riguardo, si osserva che:
- il doc. E) allegato alle note scritte del 25.6.24, benché ammissibile perché formatosi dopo il deposito della sentenza impugnata, appare del tutto irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di una relazione di notificazione di un provvedimento di revoca di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Genova su "quote degli immobili❞ di Parte 1
senza ulteriori specificazioni idonee ad apprezzarne l'attinenza ai fatti di causa;
il doc. F) allegato alle note scritte del 25.6.24 deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 345, c. 3 c.p.c. poiché i fatti ivi rappresentati si sono pacificamente verificati prima del giudizio di prime cure e perché, con specifico riguardo all'accluso "Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio", quest'ultimo chiarisce che le annotazioni all'atto di matrimonio sono state eseguite nel 2009 e nel 2011 e, pertanto, gli odierni appellanti avrebbero potuto e dovuto produrle nel giudizio di primo grado o comunque addurre nella presente sede una causa loro non imputabile per la quale non hanno potuto effettuare tale produzione, ciò che non è stato fatto;
- i docc. 2), 3) e 4) allegati alla nota di deposto del 09.11.23 non risultano prodotti agli atti del fascicolo di primo grado degli originari attori e, pertanto, essi non sono ammissibili nel presente giudizio di appello, sempre in forza del divieto stabilito dall'art. 345, c. 3 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, 19.05.22, n. 16235, secondo cui "Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.”).
Venendo ora al merito dell'impugnazione proposta dagli appellanti, quanto al primo motivo, deve premettersi che, ad avviso di questa Corte, al di là della qualificazione giuridica dell'eccezione sollevata da PA nel giudizio di primo grado (difetto di propria legittimazione passiva o assenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in lite), il profilo su cui occorre concentrare l'attenzione nel caso di specie riguarda l'estraneità del predetto
Istituto bancario alle pretese dei coniugi Pt 1 Pt 2 a seguito dell'intervenuta cessione del credito originariamente dallo stesso vantato nei loro confronti alla Controparte 1
Al riguardo, si osserva che Controparte 4 nel procedimento di primo grado, ha '
prodotto, sub doc. 1), l'Avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05.12.18, in cui si legge che: [...] ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti_1
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il
31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti").".
Ebbene, gli appellanti, con la doglianza in esame, protestano che, nel caso di specie, non sarebbe possibile accertare se il credito vantato nei loro confronti sia stato effettivamente ceduto da nell'ambito della predetta operazione di PA a _1 cessione di crediti in blocco ai sensi della L. 130/99, perché esso sarebbe derivato non solo da scoperto di conto corrente ma, almeno per il 60%, anche da un contratto di interest rate swap, che non rientrerebbe in alcuna delle categorie contrattuali ricomprese nell'operazione stessa
(contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche).
La tesi, tuttavia, appare a questa Corte priva di fondamento, se si considera:
- che _1 nel giudizio di primo grado, ha prodotto, con nota di deposito del
10.11.22, un documento di PA datato 11.11.21 in cui si conferma che il credito vantato nei confronti di Parte 3 era stato ceduto alla odierna appellata nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti pro soluto ai sensi della Legge 130/99, giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 05.05.18; - che lo stesso contratto di interest rate swap menzionato dagli appellanti prevede espressamente che la debenza delle somme dovute al Cliente ed alla CP 4 in relazione a detto contratto sarebbe stata regolata rispettivamente mediante accrediti od addebiti sul c/c n.
6724/00, ossia il conto per il cui scoperto l'allora aveva agito in giudizio neiPA confronti dei coniugi Pt_1 Pt 2
Infine, si reputa che l'ulteriore circostanza dedotta dagli appellanti col motivo de quo, vale a dire il fatto che "nella medesima comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è esplicitato che nonostante l'intervenuta cessione a favore di CP 1 CP 4 è stata incaricata dalla cessionaria CP 1 di procedere al recupero ed all'incasso dei medesimi crediti, e che i garanti, in ragione dei crediti insoluti, sono tenuti a pagare a CP_4 anziché a CP_1 le somme dovute dal debitore principale.” (pag. 19 dell'appello), non appare influente ai fini della prova dell'avvenuta cessione e, anzi, potrebbe interpretarsi come ulteriore conferma del fatto che Controparte 1 per effetto della ridetta cessione, sia
Parte 3 e dei fideiussori Pt 1 e divenuta effettiva titolare del credito nei confronti di
Pt 2 tanto da manifestare la volontà che la riscossione del credito stesso sarebbe stata curata dall'Istituto cedente.
Pertanto, il primo motivo d'appello è infondato.
Quanto al secondo motivo, giova preliminarmente rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il fondo patrimoniale non annotato sull'atto di matrimonio non è opponibile ai terzi (Cass. 18870/ 2008; Cass. 24798/
2008), è privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza che per i creditori i beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in realtà mai stati conferiti, e dunque sono rimasti nel patrimonio dei debitore, che il creditore può, nelle forme ordinarie, aggredire." (Cass. Civ.,
Sez. III, 21.02.23, n. 5356).
Nel caso di specie, gli originari attori, nel giudizio di primo grado, non hanno prodotto l'atto di matrimonio recante a margine l'annotazione del fondo patrimoniale de quo e il doc. F) di parte appellante, per le ragioni sopra esposte, non è stato ritualmente versato agli atti del presente giudizio.
- Pt 2 come correttamenteSe ne deve necessariamente concludere che i coniugi Pt 1 statuito dal primo Giudice, non hanno dato prova dell'annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, con conseguente inopponibilità del fondo stesso al creditore ipotecario Controparte 1 Nonostante il carattere dirimente di tale rilievo, può aggiungersi, ad abundantiam, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e
29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c."
(Cass. Civ., Sez. III, 12.12.24, n. 32146).
Tale insegnamento nomofilattico induce a ritenere l'inconsistenza dell'argomentazione degli appellanti, secondo cui, nella fattispecie in esame, l'estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti contratti dalla Parte_3 (di cui i coniugi Pt_1 Pt 2 sono fideiussori) dovrebbe considerarsi in re ipsa, in quanto le obbligazioni assunte da una società commerciale sarebbero di regola estranee alle necessità familiari (cfr. pag. 23 dell'appello, in cui si legge che "(...) si deve ritenere che le obbligazioni contratte nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa siano assunte, di regola, non già per il soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni della famiglia, ma unicamente per lo svolgimento dell'attività commerciale;
e questo perché solo mediatamente ed indirettamente le ricadute economiche della medesima attività commerciale si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.”).
Infine, si evidenzia che l'appellata, con allegazione non smentita dagli appellanti, ha dedotto che "il sig. Parte 1 era proprietario del 49% del capitale sociale della garantita Pt_3
e che il restante 51% del capitale sociale della garantita era di proprietà della Parte 4
[...] (cfr. doc. 2 prodotto con la comparsa di risposta), il cui il capitale sociale era interamente dello stesso sig. Parte 1 (cfr. doc. 3 prodotto con la comparsa di
- risposta), peraltro Amministratore sia di Pt3 ia di Parte 4." (pag. 14 della comparsa di risposta).
_1Pertanto, anche a voler ritenere opponibile a il fondo patrimoniale per cui
è causa, i beni immobili in esso conferiti, ad avviso di questa Corte, non potrebbero beneficiare della tutela accordata dall'art. 170 c.c., perché gli odierni appellanti non hanno provato né che i debiti dalla società garantita Parte_3 erano stati assunti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, né che il creditore era a conoscenza di tale circostanza.
L'insieme delle considerazioni svolte comporta l'infondatezza del secondo motivo d'appello.
Quanto al terzo motivo, si osserva che la Corte di Cassazione, quanto all'interpretazione dell'art. 2855 c.c., ha avuto modo di chiarire quanto segue: “In conclusione dal coordinamento sistematico delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., sopra richiamante, emerge che: a) gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) beneficiano della estensione dello stesso grado della originaria garanzia ipotecaria limitatamente al triennio (i due anni precedenti e l'anno in corso alla data del pignoramento) b) eventuali accordi diversi, relativi alla estensione automatica della garanzia originaria ad interessi convenzionali o determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) per maggiori annualità, maturati pre o post pignoramento, sono sanzionati dalla nullità c) gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi), relativi ad annualità diverse dal triennio (anteriori ai due anni -corrispettivi- o posteriori all'anno del pignoramento -moratori-), possono però essere oggetto di autonoma iscrizione ipotecaria che prende il grado della nuova formalità d)
Gli interessi maturati successivamente all'anno del pignoramento (moratori) e fino alla data della vendita, beneficiano della estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta ex lege al tasso legale ex art. U84 c.c.,. Pertanto la esegesi del testo normativo porta necessariamente a tenere distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., come affermato peraltro dai precedenti di questa Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 775 del 15/01/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio. Deve quindi statuirsi che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori", occorrendo precisare che il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, sicchè deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 8657 del 29/08/1998), e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all' "atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato e cioè appunto al ricorso per intervento" (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 170-14 de128/07/2014)." (Cass. Civ., Sez. III,
02.03.18, n. 4927).
Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti, a pag. 25 del proprio atto introduttivo, hanno sintetizzato nei seguenti termini l'oggetto della doglianza in esame: “(...) l'unico punto controverso in questo giudizio è se PA fosse legittimata ad iscrivere l'ipoteca giudiziale per le tre annualità degli interessi di mora, calcolati al tasso legale, in forza del 2° comma dell'art. 2855 c.c., od invece non potesse applicare tale norma come sostenuto in
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primo grado dagli Appellanti visto che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo era già
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comprensivo degli interessi di mora, calcolati al tasso legale e maturati fino al 30.12.2010, e che ammontavano ad € 22.035,18=.".
Ora, come riferito da parte appellata, l'ipoteca de qua è stata iscritta per la somma di € 22.035,18 per interessi e tale importo è stato determinato al tasso legale (allora 1,5%), sul capitale iscritto
(489.670,91) per il periodo di tre anni ex art. 2855 c.c.
Tale operazione, ad avviso di questa Corte, è stata rispettosa della norma appena citata per come interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali beneficiano della estensione dello stesso grado della originaria garanzia ipotecaria limitatamente al triennio.
Peraltro, si osserva che, non avendo gli originari attori prodotto la nota di iscrizione ipotecaria, non risulta possibile accertare gli specifici criteri di calcolo degli interessi adottati dal creditore e a questo, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti a pag. 24 dell'appello, non è possibile ovviare invocando il principio di non contestazione, perché _1 nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ha preso posizione nel modo seguente sulle argomentazioni di parte attrice: "In relazione poi alla contestazione svolta in ipotesi dagli attori, relativa all'importo iscritto per interessi, sempre per mero scrupolo difensivo si rileva come la stessa sia priva di fondamento. Gli attori contestano che l'importo iscritto per interessi, pari ad € 22.035,18. , è ben superiore all'importo maturato al momento dell'iscrizione dell'ipoteca, pari ad € 442,72. ; da ciò gli attori contestano che l'ipoteca sarebbe illegittima ex art. 2855 c.c. e chiedono la riduzione della somma iscritta per interessi alle tre annualità di cui alla suddetta norma. La doglianza proposta ex adverso è francamente non del tutto comprensibile. Al riguardo ci si limita quindi a rilevare che l'ipoteca, come notano gli attori,
è stata iscritta per la somma di € 22.035,18.= per interessi e tale importo è stato determinato al tasso legale (allora 1,5%), sul capitale iscritto (489.670,91) e per il periodo di tre anni ex art. 2855 c.c. Infatti gli interessi per un anno sono pari ad € 7.345,06.= (489.670,91 x 1,5 %
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7.345,06) e gli interessi per tre anni sono pari ad € 22.035,18.= (7.345,06 x 3
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22.035,18).L'ipoteca è quindi del tutto legittima anche sotto tale profilo ed anche la doglianza in esame appare quindi priva di ogni fondamento o pregio" (pag. 6).
Pertanto, il terzo motivo d'appello è infondato.
Quanto al quarto e ultimo motivo, si osserva che la Suprema Corte, con la sentenza n.
12993/23, ha ribadito che “questa Corte, con la sentenza resa da Cass. n. 24641 del 2021, si è occupata, funditus, dei rapporti tra l'art. 119, comma 4, T.U.B., norma di carattere sostanziale,
e l'art. 210 cod. proc. civ., avente, invece, natura processuale, confutando specificamente le argomentazioni di Cass. n. 11554 del 2017 (oggi invocata dalla ricorrente a sostegno della censura in esame) e giungendo, dopo un'ampia ed articolata motivazione (cui si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché pienamente condivisa), ad affermare il principio per cui
«Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato».
2.3.1. In detta pronuncia, peraltro, si è puntualizzato (cfr. § 12.10 della motivazione) che «[...] il cliente può, se lo ritiene, e se [...] ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile. Non è forse superflua qui una ulteriore precisazione, a scanso di pur improbabili equivoci. Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'articolo 119, ultimo comma;
non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'articolo 163, numeri
3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c.».
2.3.2. In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva Cass. n. 23861 del 2022, dopo aver ripercorso, per ampi tratti, i passaggi motivazionali di Cass. n. 24641 del 2021, ha parimenti precisato che «Non è, dunque, necessario [...] che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del
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giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. per
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ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento».".
Quindi, in sostanza, l'ammissibilità dell'istanza di esibizione degli estratti del conto corrente bancario è condizionata all'effettuazione, da parte del cliente, di una previa richiesta alla Banca di trasmissione della documentazione ex art. 119 T.U.B.
Nel caso di specie, premesso che l'eventuale acquisizione della documentazione de qua, in mancanza della prova da parte degli originari attori dell'opponibilità del fondo patrimoniale a
Controparte 1 sarebbe comunque irrilevante, deve evidenziarsi che gli appellanti non hanno né allegato né provato di aver mai inoltrato simile richiesta all'Istituto di credito, pur essendo nella posizione di farlo sia in quanto fideiussori della Parte 3 sia, con specifico riguardo a Parte 1 alla luce della posizione ricoperta nella compagine sociale dell'ente. ex art. Pertanto, la decisione del primo Giudice di non ordinare a PA 210 c.p.c. l'esibizione degli estratti conto del c/c 6724 dal 1/1/2010 al 31/12/2010 appare corretta e meritevole di conferma in questa sede.
Da quanto sopra discende l'infondatezza anche del quarto motivo, con la conseguenza che l'intero appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di valore della lite quello compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 ed applicando i valori medi per tutte le fasi.
Si precisa che, nonostante la proposta conciliativa formulata dagli appellanti e l'esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza del 03.04.25, questa Corte non ravvisa i presupposti di legge per la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, perché l'importo che i coniugi Pt 1 Pt 2 si sono offerti di corrispondere a controparte per porre fine alla presente controversia (euro 190.000,00) è risultato eccessivamente distante dall'ammontare del credito complessivamente vantato da (euro 570.000,00 al 30.11.24, come_1
chiarito dall'appellata nelle note scritte del 27.01.25).
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
Parte 1 e da
- Rigetta l'appello proposto da Parte 2 e, per l'effetto,
- Conferma la sentenza n. 2258/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.09.23 e notificata in data 29.09.23.;
- Condanna Parte 1 e Parte 2 in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte 1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 26.155,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 09.04.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni