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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 10 giugno 2025 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7297/2023 R.G. Lavoro, promossa da in qualità di erede di (nato il Parte_1 Persona_1
14.05.1948 e deceduto il 19.02.2024) rappresentata e difesa per delega a margine dell'atto di costituzione dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliata ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Persona_2 dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.08.2023 premesso di aver Persona_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, se il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare l'impossibilità al compimento di qualsivoglia attività lavorativa (invalidità pari al 100%) nonché l'impossibilità del/la ricorrente al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione ovvero, ed in via subordinata, a decorrere dal 18.05.2023; b) condannare l ut supra, al pagamento delle CP_1 competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
A seguito del decesso del ricorrente si costituiva con comparsa di intervento in qualità di erede la quale si Parte_1 riportava al ricorso rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, se il complesso patologico da cui il ricorrente era affetto era tale da determinare l'impossibilità al compimento di qualsivoglia attività lavorativa (invalidità pari al 100%), nonché l'impossibilità del de cuius al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione dalla data della domanda amministrativa ovvero in via subordinata a decorrere dal 18.05.2023; b) condannare l ut supra, CP_1 al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA,
CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto al N RG 3469/2022 a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle indagini peritali all'udienza del 10 giugno 2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità delle comunicazioni del decreto di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Il de cuius con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento negata in sede ammnnistrativa
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_3 dell'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato ma solo a far data dal 18.05.2023
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott. Persona_4
ha accertato che le patologie da cui era affetto il de cuius erano
[...] tali da determinarne la totale e permanente inabilità lavorativa ed altresì l'incapacità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore sin dalla domanda amministrativa sino al decesso del 19.02.2024 (cfr. la consulenza tecnica in atti, che qui deve intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere del chiesto beneficio, con la precisazione che la provvidenza dovrà essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa sino al
19.02.2024 (data del decesso).
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi di giudizio, che si liquidano con separati decreti devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- accerta e dichiara che ai sensi dell'art. 1 legge n. 508/1988 sussistevano in capo al de cuius i requisiti sanitari Persona_1 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dalla domanda amministrativa al 19.02.2024;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50 oltre all'aumento del 10% ex art. 4 co. 1 bis
DM 55/2012 e ss.mm. e al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano