Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Stillitano;
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: divorzio- scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
Casal Di Principe (CE) in data 7.7.2022.
La convenuta non si è costituita in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che le parti hanno concluso, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giovanni In Fiore (CS), in data 19.6.2024, accordo di separazione ai sensi dell'art. 12 D.L. 132/14 conv. in L. 162/14, confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nel registro atti di matrimonio al n° 75 parte 2, serie C, anno 2024 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio).
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898/70, l'ininterrotta protrazione della separazione per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà del ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale della convenuta, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
In difetto di figli aventi diritto al mantenimento, non deve provvedersi riguardo all'assegnazione della casa familiare, attesa la funzione di tale istituto di protezione della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
La mancata opposizione della convenuta giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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