Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 2 aprile
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4617/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, unitamente e anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Sotgia
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 settembre 2024, , esponeva: Parte_1
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 16 marzo 2023, aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
- con decreto di omologa reso in data 7 maggio 2024 nel procedimento recante n. 1491/2023
R.G. di questo Tribunale era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto con decorrenza dal 26 ottobre 2022;
- il decreto di omologa era stato notificato a parte resistente in data 7 maggio 2024, senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il suo diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal 26 ottobre 2022 e che, conseguentemente, l' venisse condannato CP_1
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che la prestazione indicata nel decreto di omologa era CP_1
stata liquidata in data 25 ottobre 2024.
Evidenziava che gli arretrati, al netto delle trattenute erariali, sarebbero stati pagati nel mese di febbraio 2025.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione di spese e compensi.
3.- L'udienza del 2 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Va rilevato che, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 7 maggio 2024
- con cui è stato riconosciuto che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili all'assegno ordinario d'invalidità dalla data della presentazione della domanda amministrativa (26/10/2022)- è stato notificato all' , sede di Messina e di Roma, in pari data;
risulta, poi, dalla documentazione CP_1 prodotta dall' che la prestazione è stata liquidata con nota datata 25 ottobre 2024. CP_1
In seguito all'avvenuta liquidazione della prestazione nel corso del giudizio, anche parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
5.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- In virtù del principio di soccombenza virtuale e tenuto conto della circostanza che l' ha CP_1 liquidato la prestazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. CP_1
55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate nella somma CP_1 già ridotta di € 2694,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga