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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
1871/2024 promossa da:
avv. (c.f. ) e avv. (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PIZZOCHERI MAURA (c.f. C.F._2
) e il primo anche in proprio, ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3
studio legale sito a Cesena, Viale Bovio n. 64
ATTORI nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO (c.f. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito a Cesenatico, C.F._6
Via Mazzini n. 9
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI ATTORI: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa revocare quindi dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace nei confronti degli Avv.ti e l'atto di donazione a rogito Parte_1 Parte_2
a ministro Dott. Notaio del 4.9.2019 trascritto nel competente ufficio dei registri Per_1
immobiliari di Ravenna registro particolare 17220 e registro particolare n°11618.
Per l'effetto accerti e dichiari che, in ragione della morte del donante, il soggetto titolare del diritto di proprietà per 11/12 dell'immobile sito nel Comune di Cervia al Foglio 75 part. 380 sub 5 cat.
A/3 è la Sig.ra quale unica erede del Sig. in ragione della Controparte_1 Persona_2
rinuncia all'eredità effettuata dai figli e nipoti.
Ordinare alla competente conservatoria la trascrizione della sentenza ad ogni effetto di legge.
In ogni caso con la vittoria delle spese di lite oltre accessori di legge nei termini richiesti anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 come novellato dal D.M. 38/2017 ed ogni successiva occorrenda nonché il rimborso delle spese sostenute pari ad € 64,74
CONCLUSIONI CONVENUTI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
ogni contraria istanza reietta e disattesa;
pronunciate le più opportune declaratorie;
RIGETTARE il ricorso per l'azione revocatoria azionato dai ricorrenti non ricorrendone le condizioni per la sua accoglibilità; per tutte le causali dedotte in narrativa:
CONDANNARE i ricorrenti alla refusione delle spese di lite da liquidare in favore dell'avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Gli avvocati e hanno proposto il presente giudizio – con ricorso Parte_1 Parte_2
semplificato ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 08/08/2024 – premettendo di essere creditori nei confronti di e per prestazioni professionali svolte Persona_2 Controparte_1
nei loro confronti, come da riconoscimento di debito dagli stessi sottoscritto in data 20/05/2015 e
2 confermato in data 04/06/2018 con impegno al pagamento, sulla cui base era stato poi emesso il decreto ingiuntivo n. 3688/2019 per l'importo di € 31.720 oltre spese ivi liquidate, confermato con sentenza del Tribunale di Forlì n. 3/2024 del 02/01/2024 con a quale era stata rigettata l'opposizione proposta con il giudizio RG n. 4166/2019, instaurato dagli ingiunti e poi riassunto dalla a seguito del decesso del cui era seguita la rinuncia all'eredità del CP_1 CP_2
da parte dei figli e dei nipoti. Hanno precisato i ricorrenti che tale sentenza era stata CP_2
appellata dalla ed era pendente il giudizio RG n. 148/2024 con udienza di conclusioni CP_1
fissata per il 01/07/2025, nel quale era stato proposto appello incidentale da e Controparte_2
unicamente con riferimento alla loro qualità di chiamati all'eredità, avendo medio CP_3
tempore rinunciato all'eredità paterna.
Hanno altresì premesso i ricorrenti che i coniugi erano proprietari, unitamente Parte_3
a , di alcuni immobili siti a Cervia, censiti al foglio 75, p.lle 380 sub. 2 (cat. C/2) Parte_4
sub. 3 (cat. A/3), sub. 4 (cat. A/3), sub. 5 (cat. A/3) e sub. 6 (cat. A/3) dei quali avevano disposto cedendo la proprietà ad quanto alle unità di cui ai sub. 2, 3, 4 e 6 con atto in Controparte_4
data 05/06/2019 a rogito Notaio dott.ssa rep. 5501, mentre l'unità di cui al sub. 5 era Per_1
stato donato, con atto a rogito Notaio dott.ssa del 04/09/2019, rep. 5742 – racc. 4355, Per_1
trascritto in data 16/09/2019 al RG n. 17220 e RP n. 11618 dai soli coniugi al Parte_3
comune figlio per la quota complessiva di 11/12 della nuda proprietà, Controparte_2
riservandosi il diritto di usufrutto (di cui la quota di 2/12 in comproprietà indivisa tra gli stessi e la quota di 9/12 in proprietà del solo quale bene personale). In seguito al decesso Persona_2
di avvenuto il 03/06/2021, l'usufrutto sulla quota di 9/2 si era estinto, Persona_2
consolidandosi con la nuda proprietà in capo a . Controparte_2
Con tali premesse i ricorrenti hanno proposto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto dispositivo di donazione, non essendo decorso il termine quinquennale da tale atto dispositivo, compiuto il 04/09/2019 e trascritto il 06/09/2019, ricorrendone tutte le condizioni, vale a dire il pregiudizio alle loro ragioni creditorie e la consapevolezza di tale pregiudizio in capo ai debitori, senza invece necessità del c.d. consilium fraudis essendo l'atto dispositivo successivo all'insorgere del credito.
Con comparsa depositata il 23/09/2024 si sono ritualmente costituiti in giudizio Controparte_1
e contestando la pretesa avversaria ed eccependo, in particolare, la mancanza Controparte_2
3 dell'eventus damni, non essendovi stata alcuna lesione della garanzia patrimoniale a loro danno, posto che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo conteneva, era stata emessa, come dagli stessi richiesto, specifica condanna al pagamento di quanto dovuto in loro favore anche di e della sorella quali eredi di , con la conseguenza Controparte_2 CP_3 Persona_2
che il precedente atto dispositivo non aveva causato alcun concreto pregiudizio. I convenuti hanno posto in dubbio anche l'esistenza della sciemtia damni in capo al donante, essendosi riservato il diritto di usufrutto e non avendo, in ogni caso ricevuto ancora la notifica del decreto ingiuntivo.
Da ultimo hanno evidenziato l'inammissibilità e infondatezza della richiesta di annullamento della donazione, avendo l'azione revocatoria unicamente l'effetto di rendere inefficace l'atto dispositivo nei confronti del creditore, ferma la validità dell'atto per tutti gli altri.
In esito alla prima udienza del 06/11/2024, il cui svolgimento è avvenuto ex art. 127-ter c.p.c. con deposito di note scritte, con ordinanza in parti data la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 07/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., ritualmente depositate, cui è seguita, nel termine di 30 giorni il deposito della presente sentenza.
Va anzitutto premesso che, al di là della richiesta formulata da parte attrice in sede di conclusioni di “revocare quindi dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace nei confronti degli Avv.ti e Parte_1
l'atto di donazione a rogito a ministro Dott. Notaio del 4.9.2019 trascritto nel Parte_2 Per_1
competente ufficio dei registri immobiliari di Ravenna registro particolare 17220 e registro particolare
n°11618”, è chiara ed inequivoca la causa petendi del giudizio, vale a dire l'azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. Di conseguenza, a prescindere da quanto richiesto,
l'unico effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria è, e non può che essere, quello di rendere inefficace nei confronti di chi ha esperito vittoriosamente l'azione, l'atto dispositivo contestato.
La domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria sono la sussistenza di un credito, l'atto di disposizione del debitore, il pregiudizio alla garanzia patrimoniale, la consapevolezza del debitore di arrecare con il proprio atto un pregiudizio al creditore, oppure, in caso di atto anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. È inoltre noto che la qualità di creditore che legittima l'esperimento dell'azione revocatoria azione, è integrata anche dall'esistenza di un credito
4 solo eventuale o litigioso. L'art. 2901 c.c. accoglie, infatti, una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa di credito, essendo possibile agire con l'azione revocatoria anche a tutela di un credito solo eventuale, nella veste di credito litigioso (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito), non essendo richiesti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. Cass. 19/11/2015, n. 23666). L'azione revocatoria può essere pacificamente proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo fosse già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche da chi fosse solo titolare di un credito contestato o litigioso, con la precisazione che in tale ultima ipotesi, ancorché l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo e non anche il consilium fraudis (cfr. Cass. 10/02/2015, n. 2477; Cass. 09/02/2012, n. 1893 e
Cass. 27/01/2009, n. 1968). Tale principio è confermato anche dai più recenti arresti della
Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III, 05/09/2023, n.25879: “in caso di credito litigioso, comunque idoneo
a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito”; Cass. sez. III, 28/08/2023, n.25331: “nella specie si deve affermare, l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Infatti,
l'azione relativa all'accertamento del credito costituisce un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di
5 giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”).
Nel caso in esame non è contestato né seriamente contestabile che gli avvocati e Pt_1 Pt_2
fossero titolari di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dei coniugi Persona_2
e , risultando lo stesso da scrittura di riconoscimento di debito dagli
[...] Controparte_1
stessi sottoscritta in data 20/05/2015 (con la quale riconoscevano che i due legale avevano svolto prestazioni professionali in favore del genero e che spettava loro un compenso di € Parte_5
25.000, oltre accessori), seguita da ulteriore scrittura di conferma in data 04/06/2018 con impegno al pagamento entro il 30/09/2018. Tale credito è stato poi azionato giudiziale nel 2019, con emissione del decreto ingiuntivo n. 3688/2019, confermato con sentenza del Tribunale di Forlì n.
3/2024 del 02/01/2024 di rigetto dell'opposizione proposta nel giudizio RG n. 4166/2019.
Pur essendo tale sentenza gravata da appello, tuttora pendente, è innegabile la legittimazione attiva.
L'azione risulta inoltre tempestiva, avendo gli attori depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 08/08/2024 e dunque prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, decorrente dalla data di trascrizione nei pubblici registri immobiliari, dell'atto dispositivo, avvenuta il 06/09/2019.
Inoltre, essendo la ragione di credito risalente al 2015, benché l'accertamento giudizialmente sia avvenuto solo con il decreto ingiuntivo emesso il 04/11/2019, l'atto dispositivo, costituito dalla donazione effettuata dagli originari debitori il 04/09/2019, va considerato senz'altro successivo all'insorgere del credito. L'unico presupposto dell'azione revocatoria è, pertanto, la prova – il cui onere incombe sul creditore – del pregiudizio alla garanzia patrimoniale e della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie. Non è invece necessaria la prova che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio trattandosi di atto a titolo gratuito.
In merito al c.d. eventus damni va evidenziato che affinché possa ritenersi integrato il pregiudizio alla garanzia patrimoniale è sufficiente che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore renda anche solo più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, senza che sia necessario che il debitore rimanga privo di risorse economiche (cfr.
Cass. 03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. 01/06/2000, n. 7262).
6 Quanto all'elemento soggettivo della scientia damni, lo stesso è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità nel debitore del pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma alcuna rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis) trattandosi di atto dispositivo successivo all'insorgere del credito (Cass. 30.6.2015, n.
13343; Cass. 30.12.2014, n. 27546; Cass. 11.3.2010, n. 5934; Cass. 29.4.2009, n. 10052; Cass.
7.10.2008, n. 24757; Cass. 17.1.2007, n. 966; Cass. 7.7.2007, n. 15310; Cass. 8.8.2007, n. 17418).
Pertanto, per l'accoglibilità dell'azione revocatoria di un atto successivo all'insorgere del credito, non è richiesta l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione sia precedente all'insorgere del credito, ma è sufficiente che il debitore abbia consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica possa arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento;
la prova di tale conoscenza da parte del debitore può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cass. 27/10/2004, n. 20813).
Va aggiunto, quanto agli atti a titolo gratuito, che gli stessi possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (v. Cass.
17/1/2007, n. 966; Cass. 07/03/2005, n. 4933; Cass. 02/08/2002, n. 11537; Cass. 21/5/1997, n.
4524; Cass. 02/09/1996, n. 8013; Cass., 18/03/1994, n. 2604), volta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo, a tale stregua considerandosi soggetti all'azione revocatoria anche gli "atti aventi un profondo valore etico e morale" o effettuati per finalità meritevoli di tutela (in tali termini v. Cass. 2005/15603,
2008/24757 e con specifico riferimento all'art. 2645-ter c.c. la già citata Cass. n. 29727/2019).
Nel caso in esame, i coniugi dopo aver ceduto nel giugno 2019 la proprietà Parte_3
pro-quota indivisa sugli immobili siti a Cervia, censiti al foglio 75, p.lle 380 sub. 2 (cat. C/2) sub. 3
(cat. A/3), sub. 4 (cat. A/3) e sub. 6 (cat. A/3) ad , con atto in data 05/06/2019 Controparte_4
a rogito Notaio dott.ssa rep. 5501, con successivo atto, hanno donato la nuda proprietà Per_1
dell'ultima unità immobiliare rimasta di loro proprietà (quota complessiva di 11/12 dell'appartamento sito a Cervia, censito al foglio 75, p.lla 380 sub. 5) al figlio , con Controparte_2
atto a rogito Notaio dott.ssa del 04/09/2019, rep. 5742 – racc. 4355, trascritto in data Per_1
7 16/09/2019 al RG n. 17220 e RP n. 11618, riservandosi il diritto di usufrutto (di cui la quota di
2/12 in comproprietà indivisa tra gli stessi e la quota di 9/12 in proprietà del solo Per_2
quale bene personale).
[...]
Non è dubitale che la donazione della nuda proprietà dell'unico immobile rimasto in proprietà ai due debitori sia atto idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori e che i donanti ne fossero, o potessero essere consapevoli, a prescindere da un intento doloso. Come già evidenziato, per integrare il profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo l'eventus damni consistere anche nella variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche e gravando invece sul debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 04/07/2006, n. 15265; Cass.
03/02/2015, n. 1902). L'esperimento dell'azione revocatoria, che ha la sola funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, non richiede infatti la totale compromissione della consistenza del patrimonio, essendo sufficiente anche la sua mera variazione qualitativa. Spetta d'altra parte al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni fornire la prova della sussistenza di ampie residualità patrimoniali, prova che nel caso in esame non è stata fornita né allegata.
Non è infatti condivisibile la ritenuta assenza di un pregiudizio per il fatto che a seguito del decesso di avvenuto il 03/06/2021, l'usufrutto sulla quota di 9/2 si sia estinto, Persona_2
consolidandosi con la nuda proprietà in capo al donatario e che quest'ultimo, con Controparte_2
la sentenza che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, abbia condannato, unitamente alla anche e la sorella quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_5 Per_2
, con la conseguenza che il bene di sua proprietà era comunque già aggredibile dagli attori.
[...]
Risulta documentato in atti che (così come la sorella), erano rimasti contumaci Controparte_2
nel giudizio di opposizione, riassunto anche nei loro confronti quali chiamati all'eredità paterna, dalla dopo la morte del marito. In pendenza di tale giudizio, e dopo la notifica del ricorso CP_1
8 in riassunzione, gli stessi risultano aver rinunciato all'eredità di , con atto Persona_2
ricevuto dal Cancelliere in data 20/04/2023, tanto che hanno spiegato appello incidentale avverso la sentenza emessa anche nei loro confronti, nella predetta qualità, proprio per far constare ed accertare che a seguito della rinuncia all'eredità non avevano mai assunto la qualità di eredi e che la sentenza emessa a loro carico era illegittima.
Ciò è sufficiente per ritenere del tutto pretestuosa l'eccezione sollevata dal convenuto CP_2
essendo indubbio che a fronte dell'avvenuta rinuncia all'eredità paterna, lo stesso non
[...]
possa rispondere dei debiti personali del padre e che, pertanto, gli attori, per poter agire esecutivamente sull'immobile donato, avessero la necessità di esperire l'azione revocatoria.
Del tutto inconferente è il richiamo all'art. 2929-bis c.c. il cui presupposto temporale è la trascrizione del pignoramento immobiliare entro l'anno dalla trascrizione dell'atto dispositivo.
Pur non essendo la circostanza contestata, non può emettersi in questa sede alcuna statuizione sull'accertamento che a seguito della morte del donante “il titolare del diritto di Persona_2
proprietà per 11/12 dell'immobile sito nel Comune di Cervia al Foglio 75 part. 380 sub 5 cat. A/3 è la
Sig.ra quale unica erede del Sig. in ragione della rinuncia all'eredità Controparte_1 Persona_2
effettuata dai figli e nipoti”, difettando il contraddittorio con gli altri chiamati all'eredità.
In conclusione, sussistono i presupposti per accogliere l'azione revocatoria e dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di donazione in questa sede impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto del valore e del rito semplificato, senza alcuna istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da e , con Parte_1 Parte_2
ricorso depositato il 08/08/2024 e notificato il 30/08/2024 nei confronti di CP_1
e , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
[...] Controparte_2
dichiara l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione effettuato da e Persona_2
in favore di con atto a rogito del notaio dott.ssa in Controparte_1 Controparte_2 Per_1
data 04/09/2019 rep. 5742 – racc. 4355, trascritto in data 16/09/2019 al RG n. 17220 e RP n.
11618 relativo all'immobile sito nel Comune di Cervia, censito al Foglio 75 part. 380 sub 5.
9 Condanna i convenuti alla rifusione delle spese legali sostenute dagli attori che si liquidano in €
564,32 per spese di c.u. e notifica e in € 4.000,00 per compenso professionale (di cui € 1.500 per fase di studio, € 1.000 per fase introduttiva e € 1.500 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 07/05/2025.
Forlì, 24 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
1871/2024 promossa da:
avv. (c.f. ) e avv. (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PIZZOCHERI MAURA (c.f. C.F._2
) e il primo anche in proprio, ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3
studio legale sito a Cesena, Viale Bovio n. 64
ATTORI nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO (c.f. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito a Cesenatico, C.F._6
Via Mazzini n. 9
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI ATTORI: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa revocare quindi dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace nei confronti degli Avv.ti e l'atto di donazione a rogito Parte_1 Parte_2
a ministro Dott. Notaio del 4.9.2019 trascritto nel competente ufficio dei registri Per_1
immobiliari di Ravenna registro particolare 17220 e registro particolare n°11618.
Per l'effetto accerti e dichiari che, in ragione della morte del donante, il soggetto titolare del diritto di proprietà per 11/12 dell'immobile sito nel Comune di Cervia al Foglio 75 part. 380 sub 5 cat.
A/3 è la Sig.ra quale unica erede del Sig. in ragione della Controparte_1 Persona_2
rinuncia all'eredità effettuata dai figli e nipoti.
Ordinare alla competente conservatoria la trascrizione della sentenza ad ogni effetto di legge.
In ogni caso con la vittoria delle spese di lite oltre accessori di legge nei termini richiesti anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 come novellato dal D.M. 38/2017 ed ogni successiva occorrenda nonché il rimborso delle spese sostenute pari ad € 64,74
CONCLUSIONI CONVENUTI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
ogni contraria istanza reietta e disattesa;
pronunciate le più opportune declaratorie;
RIGETTARE il ricorso per l'azione revocatoria azionato dai ricorrenti non ricorrendone le condizioni per la sua accoglibilità; per tutte le causali dedotte in narrativa:
CONDANNARE i ricorrenti alla refusione delle spese di lite da liquidare in favore dell'avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Gli avvocati e hanno proposto il presente giudizio – con ricorso Parte_1 Parte_2
semplificato ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 08/08/2024 – premettendo di essere creditori nei confronti di e per prestazioni professionali svolte Persona_2 Controparte_1
nei loro confronti, come da riconoscimento di debito dagli stessi sottoscritto in data 20/05/2015 e
2 confermato in data 04/06/2018 con impegno al pagamento, sulla cui base era stato poi emesso il decreto ingiuntivo n. 3688/2019 per l'importo di € 31.720 oltre spese ivi liquidate, confermato con sentenza del Tribunale di Forlì n. 3/2024 del 02/01/2024 con a quale era stata rigettata l'opposizione proposta con il giudizio RG n. 4166/2019, instaurato dagli ingiunti e poi riassunto dalla a seguito del decesso del cui era seguita la rinuncia all'eredità del CP_1 CP_2
da parte dei figli e dei nipoti. Hanno precisato i ricorrenti che tale sentenza era stata CP_2
appellata dalla ed era pendente il giudizio RG n. 148/2024 con udienza di conclusioni CP_1
fissata per il 01/07/2025, nel quale era stato proposto appello incidentale da e Controparte_2
unicamente con riferimento alla loro qualità di chiamati all'eredità, avendo medio CP_3
tempore rinunciato all'eredità paterna.
Hanno altresì premesso i ricorrenti che i coniugi erano proprietari, unitamente Parte_3
a , di alcuni immobili siti a Cervia, censiti al foglio 75, p.lle 380 sub. 2 (cat. C/2) Parte_4
sub. 3 (cat. A/3), sub. 4 (cat. A/3), sub. 5 (cat. A/3) e sub. 6 (cat. A/3) dei quali avevano disposto cedendo la proprietà ad quanto alle unità di cui ai sub. 2, 3, 4 e 6 con atto in Controparte_4
data 05/06/2019 a rogito Notaio dott.ssa rep. 5501, mentre l'unità di cui al sub. 5 era Per_1
stato donato, con atto a rogito Notaio dott.ssa del 04/09/2019, rep. 5742 – racc. 4355, Per_1
trascritto in data 16/09/2019 al RG n. 17220 e RP n. 11618 dai soli coniugi al Parte_3
comune figlio per la quota complessiva di 11/12 della nuda proprietà, Controparte_2
riservandosi il diritto di usufrutto (di cui la quota di 2/12 in comproprietà indivisa tra gli stessi e la quota di 9/12 in proprietà del solo quale bene personale). In seguito al decesso Persona_2
di avvenuto il 03/06/2021, l'usufrutto sulla quota di 9/2 si era estinto, Persona_2
consolidandosi con la nuda proprietà in capo a . Controparte_2
Con tali premesse i ricorrenti hanno proposto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto dispositivo di donazione, non essendo decorso il termine quinquennale da tale atto dispositivo, compiuto il 04/09/2019 e trascritto il 06/09/2019, ricorrendone tutte le condizioni, vale a dire il pregiudizio alle loro ragioni creditorie e la consapevolezza di tale pregiudizio in capo ai debitori, senza invece necessità del c.d. consilium fraudis essendo l'atto dispositivo successivo all'insorgere del credito.
Con comparsa depositata il 23/09/2024 si sono ritualmente costituiti in giudizio Controparte_1
e contestando la pretesa avversaria ed eccependo, in particolare, la mancanza Controparte_2
3 dell'eventus damni, non essendovi stata alcuna lesione della garanzia patrimoniale a loro danno, posto che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo conteneva, era stata emessa, come dagli stessi richiesto, specifica condanna al pagamento di quanto dovuto in loro favore anche di e della sorella quali eredi di , con la conseguenza Controparte_2 CP_3 Persona_2
che il precedente atto dispositivo non aveva causato alcun concreto pregiudizio. I convenuti hanno posto in dubbio anche l'esistenza della sciemtia damni in capo al donante, essendosi riservato il diritto di usufrutto e non avendo, in ogni caso ricevuto ancora la notifica del decreto ingiuntivo.
Da ultimo hanno evidenziato l'inammissibilità e infondatezza della richiesta di annullamento della donazione, avendo l'azione revocatoria unicamente l'effetto di rendere inefficace l'atto dispositivo nei confronti del creditore, ferma la validità dell'atto per tutti gli altri.
In esito alla prima udienza del 06/11/2024, il cui svolgimento è avvenuto ex art. 127-ter c.p.c. con deposito di note scritte, con ordinanza in parti data la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 07/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., ritualmente depositate, cui è seguita, nel termine di 30 giorni il deposito della presente sentenza.
Va anzitutto premesso che, al di là della richiesta formulata da parte attrice in sede di conclusioni di “revocare quindi dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace nei confronti degli Avv.ti e Parte_1
l'atto di donazione a rogito a ministro Dott. Notaio del 4.9.2019 trascritto nel Parte_2 Per_1
competente ufficio dei registri immobiliari di Ravenna registro particolare 17220 e registro particolare
n°11618”, è chiara ed inequivoca la causa petendi del giudizio, vale a dire l'azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. Di conseguenza, a prescindere da quanto richiesto,
l'unico effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria è, e non può che essere, quello di rendere inefficace nei confronti di chi ha esperito vittoriosamente l'azione, l'atto dispositivo contestato.
La domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria sono la sussistenza di un credito, l'atto di disposizione del debitore, il pregiudizio alla garanzia patrimoniale, la consapevolezza del debitore di arrecare con il proprio atto un pregiudizio al creditore, oppure, in caso di atto anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. È inoltre noto che la qualità di creditore che legittima l'esperimento dell'azione revocatoria azione, è integrata anche dall'esistenza di un credito
4 solo eventuale o litigioso. L'art. 2901 c.c. accoglie, infatti, una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa di credito, essendo possibile agire con l'azione revocatoria anche a tutela di un credito solo eventuale, nella veste di credito litigioso (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito), non essendo richiesti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. Cass. 19/11/2015, n. 23666). L'azione revocatoria può essere pacificamente proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo fosse già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche da chi fosse solo titolare di un credito contestato o litigioso, con la precisazione che in tale ultima ipotesi, ancorché l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo e non anche il consilium fraudis (cfr. Cass. 10/02/2015, n. 2477; Cass. 09/02/2012, n. 1893 e
Cass. 27/01/2009, n. 1968). Tale principio è confermato anche dai più recenti arresti della
Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III, 05/09/2023, n.25879: “in caso di credito litigioso, comunque idoneo
a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito”; Cass. sez. III, 28/08/2023, n.25331: “nella specie si deve affermare, l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Infatti,
l'azione relativa all'accertamento del credito costituisce un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di
5 giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”).
Nel caso in esame non è contestato né seriamente contestabile che gli avvocati e Pt_1 Pt_2
fossero titolari di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dei coniugi Persona_2
e , risultando lo stesso da scrittura di riconoscimento di debito dagli
[...] Controparte_1
stessi sottoscritta in data 20/05/2015 (con la quale riconoscevano che i due legale avevano svolto prestazioni professionali in favore del genero e che spettava loro un compenso di € Parte_5
25.000, oltre accessori), seguita da ulteriore scrittura di conferma in data 04/06/2018 con impegno al pagamento entro il 30/09/2018. Tale credito è stato poi azionato giudiziale nel 2019, con emissione del decreto ingiuntivo n. 3688/2019, confermato con sentenza del Tribunale di Forlì n.
3/2024 del 02/01/2024 di rigetto dell'opposizione proposta nel giudizio RG n. 4166/2019.
Pur essendo tale sentenza gravata da appello, tuttora pendente, è innegabile la legittimazione attiva.
L'azione risulta inoltre tempestiva, avendo gli attori depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 08/08/2024 e dunque prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, decorrente dalla data di trascrizione nei pubblici registri immobiliari, dell'atto dispositivo, avvenuta il 06/09/2019.
Inoltre, essendo la ragione di credito risalente al 2015, benché l'accertamento giudizialmente sia avvenuto solo con il decreto ingiuntivo emesso il 04/11/2019, l'atto dispositivo, costituito dalla donazione effettuata dagli originari debitori il 04/09/2019, va considerato senz'altro successivo all'insorgere del credito. L'unico presupposto dell'azione revocatoria è, pertanto, la prova – il cui onere incombe sul creditore – del pregiudizio alla garanzia patrimoniale e della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie. Non è invece necessaria la prova che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio trattandosi di atto a titolo gratuito.
In merito al c.d. eventus damni va evidenziato che affinché possa ritenersi integrato il pregiudizio alla garanzia patrimoniale è sufficiente che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore renda anche solo più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, senza che sia necessario che il debitore rimanga privo di risorse economiche (cfr.
Cass. 03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. 01/06/2000, n. 7262).
6 Quanto all'elemento soggettivo della scientia damni, lo stesso è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità nel debitore del pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma alcuna rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis) trattandosi di atto dispositivo successivo all'insorgere del credito (Cass. 30.6.2015, n.
13343; Cass. 30.12.2014, n. 27546; Cass. 11.3.2010, n. 5934; Cass. 29.4.2009, n. 10052; Cass.
7.10.2008, n. 24757; Cass. 17.1.2007, n. 966; Cass. 7.7.2007, n. 15310; Cass. 8.8.2007, n. 17418).
Pertanto, per l'accoglibilità dell'azione revocatoria di un atto successivo all'insorgere del credito, non è richiesta l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione sia precedente all'insorgere del credito, ma è sufficiente che il debitore abbia consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica possa arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento;
la prova di tale conoscenza da parte del debitore può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cass. 27/10/2004, n. 20813).
Va aggiunto, quanto agli atti a titolo gratuito, che gli stessi possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (v. Cass.
17/1/2007, n. 966; Cass. 07/03/2005, n. 4933; Cass. 02/08/2002, n. 11537; Cass. 21/5/1997, n.
4524; Cass. 02/09/1996, n. 8013; Cass., 18/03/1994, n. 2604), volta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo, a tale stregua considerandosi soggetti all'azione revocatoria anche gli "atti aventi un profondo valore etico e morale" o effettuati per finalità meritevoli di tutela (in tali termini v. Cass. 2005/15603,
2008/24757 e con specifico riferimento all'art. 2645-ter c.c. la già citata Cass. n. 29727/2019).
Nel caso in esame, i coniugi dopo aver ceduto nel giugno 2019 la proprietà Parte_3
pro-quota indivisa sugli immobili siti a Cervia, censiti al foglio 75, p.lle 380 sub. 2 (cat. C/2) sub. 3
(cat. A/3), sub. 4 (cat. A/3) e sub. 6 (cat. A/3) ad , con atto in data 05/06/2019 Controparte_4
a rogito Notaio dott.ssa rep. 5501, con successivo atto, hanno donato la nuda proprietà Per_1
dell'ultima unità immobiliare rimasta di loro proprietà (quota complessiva di 11/12 dell'appartamento sito a Cervia, censito al foglio 75, p.lla 380 sub. 5) al figlio , con Controparte_2
atto a rogito Notaio dott.ssa del 04/09/2019, rep. 5742 – racc. 4355, trascritto in data Per_1
7 16/09/2019 al RG n. 17220 e RP n. 11618, riservandosi il diritto di usufrutto (di cui la quota di
2/12 in comproprietà indivisa tra gli stessi e la quota di 9/12 in proprietà del solo Per_2
quale bene personale).
[...]
Non è dubitale che la donazione della nuda proprietà dell'unico immobile rimasto in proprietà ai due debitori sia atto idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori e che i donanti ne fossero, o potessero essere consapevoli, a prescindere da un intento doloso. Come già evidenziato, per integrare il profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo l'eventus damni consistere anche nella variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche e gravando invece sul debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 04/07/2006, n. 15265; Cass.
03/02/2015, n. 1902). L'esperimento dell'azione revocatoria, che ha la sola funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, non richiede infatti la totale compromissione della consistenza del patrimonio, essendo sufficiente anche la sua mera variazione qualitativa. Spetta d'altra parte al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni fornire la prova della sussistenza di ampie residualità patrimoniali, prova che nel caso in esame non è stata fornita né allegata.
Non è infatti condivisibile la ritenuta assenza di un pregiudizio per il fatto che a seguito del decesso di avvenuto il 03/06/2021, l'usufrutto sulla quota di 9/2 si sia estinto, Persona_2
consolidandosi con la nuda proprietà in capo al donatario e che quest'ultimo, con Controparte_2
la sentenza che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, abbia condannato, unitamente alla anche e la sorella quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_5 Per_2
, con la conseguenza che il bene di sua proprietà era comunque già aggredibile dagli attori.
[...]
Risulta documentato in atti che (così come la sorella), erano rimasti contumaci Controparte_2
nel giudizio di opposizione, riassunto anche nei loro confronti quali chiamati all'eredità paterna, dalla dopo la morte del marito. In pendenza di tale giudizio, e dopo la notifica del ricorso CP_1
8 in riassunzione, gli stessi risultano aver rinunciato all'eredità di , con atto Persona_2
ricevuto dal Cancelliere in data 20/04/2023, tanto che hanno spiegato appello incidentale avverso la sentenza emessa anche nei loro confronti, nella predetta qualità, proprio per far constare ed accertare che a seguito della rinuncia all'eredità non avevano mai assunto la qualità di eredi e che la sentenza emessa a loro carico era illegittima.
Ciò è sufficiente per ritenere del tutto pretestuosa l'eccezione sollevata dal convenuto CP_2
essendo indubbio che a fronte dell'avvenuta rinuncia all'eredità paterna, lo stesso non
[...]
possa rispondere dei debiti personali del padre e che, pertanto, gli attori, per poter agire esecutivamente sull'immobile donato, avessero la necessità di esperire l'azione revocatoria.
Del tutto inconferente è il richiamo all'art. 2929-bis c.c. il cui presupposto temporale è la trascrizione del pignoramento immobiliare entro l'anno dalla trascrizione dell'atto dispositivo.
Pur non essendo la circostanza contestata, non può emettersi in questa sede alcuna statuizione sull'accertamento che a seguito della morte del donante “il titolare del diritto di Persona_2
proprietà per 11/12 dell'immobile sito nel Comune di Cervia al Foglio 75 part. 380 sub 5 cat. A/3 è la
Sig.ra quale unica erede del Sig. in ragione della rinuncia all'eredità Controparte_1 Persona_2
effettuata dai figli e nipoti”, difettando il contraddittorio con gli altri chiamati all'eredità.
In conclusione, sussistono i presupposti per accogliere l'azione revocatoria e dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di donazione in questa sede impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto del valore e del rito semplificato, senza alcuna istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da e , con Parte_1 Parte_2
ricorso depositato il 08/08/2024 e notificato il 30/08/2024 nei confronti di CP_1
e , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
[...] Controparte_2
dichiara l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione effettuato da e Persona_2
in favore di con atto a rogito del notaio dott.ssa in Controparte_1 Controparte_2 Per_1
data 04/09/2019 rep. 5742 – racc. 4355, trascritto in data 16/09/2019 al RG n. 17220 e RP n.
11618 relativo all'immobile sito nel Comune di Cervia, censito al Foglio 75 part. 380 sub 5.
9 Condanna i convenuti alla rifusione delle spese legali sostenute dagli attori che si liquidano in €
564,32 per spese di c.u. e notifica e in € 4.000,00 per compenso professionale (di cui € 1.500 per fase di studio, € 1.000 per fase introduttiva e € 1.500 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 07/05/2025.
Forlì, 24 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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