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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dr. Alina Rossato - Presidente relatore -
dr. Barbara De Munari - Giudice-
dr. Federica Di Paolo - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°19/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 28/12/2023
da
, con gli Avv.ti ORFEO ROBERTO e FARDIN BARBARA Parte_1
ricorrente nei confronti di non costituita Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente in ordine al divorzio:
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Padova al n. 91, Controparte_1
parte I, serie A, anno 1993; ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle
annotazioni di legge.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 29.04.1993 in PADOVA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Parte I, n. 91, Anno 1993.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha proposto domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Parte resistente non si costituiva.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 17.04.2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n.1002/2024
pubblicata il 22.05.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo
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esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a)
del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. d) del regolamento
1259/2010.
A seguito di regolare notifica della Sentenza di separazione ex art. 143 c.p.c.,
all'udienza del 13.05.2025, alla quale la resistente non si costituiva, il ricorrente confermava la volontà di non volersi riconciliare con la moglie nonché le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate,
producendo documentazione economica aggiornata.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione personale dei coniugi dall'udienza di comparizione dei coniugi in data 17.04.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulle spese
Nulla sulle spese, alla luce della natura della causa e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 29.04.1993 in PADOVA e trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di PADOVA, Parte I, n. 91, Anno 1993.
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2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza
nei relativi registri;
3) Nulla sulle spese.
Padova, 10.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in