Articolo 1 della Legge 1 novembre 1973, n. 762
Articolo 2
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16 dicembre 1973
Art. 1.

Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , e' istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffe' e surrogati del caffe'; zucchero; birra.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1973