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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabio Pagnottella che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Stefania Frascella che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 6.3.2025 e
26.2.2025, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale tra il SI. e la SI.ra , autorizzandoli Parte_1 CP
a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
- accertare e dichiarare che il SI. ha provveduto a versare l'importo di €25.500,00 per Parte_1 l'acquisto del motociclo, intestato alla SI.ra , CP Controparte_2 pagina 1 di 10 (vers. 04-18) tg. ET74976 e, conseguentemente, ordinare e condannare quest'ultima alla Pt_2 restituzione in favore del ricorrente del predetto importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre alla refusione di tutte le spese dal medesimo sostenute per la conservazione degli stessi;
- ordinare alla SI.ra la restituzione in favore del SI. dei gioielli così CP Parte_1 come analiticamente indicati in atti;
- dare atto che il figlio maggiorenne risulta economicamente indipendente e, Per_1 conseguentemente, ordinare al SI. a versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della sola figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente, la somma di € Per_2
200,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat e con suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alla sola figlia , come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza;
Per_2
- respingere tutte le domande formulate ex adverso, di restituzione e/o di refusione in controvalore economico dei beni indicati in comparsa di costituzione avversaria, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario spese generali 15% ex DM 55/2014 e succ. mod.”. Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o domanda così giudicare:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli CP Parte_1 stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto alle seguenti condizioni
2) Collocare la figlia maggiorenne presso la residenza della madre anche a fini Persona_3 anagrafici.
3) Porre a carico del SInor , quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, l'obbligo di corrispondere la Per_2 somma complessiva di euro 450,00, o quella somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
4) Stabilire che le spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Monza, stante la disparità reddituale tra le parti e la situazione economica della resistente siano suddivise nella seguente misura: 75% a carico del SInor e 25% a carico della SInora Pt_1 CP
.
[...]
5) Respingere ogni ulteriore richiesta avanzata dal ricorrente di restituzione e refusione di somme di denaro e di beni perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
nello specifico, ed in ogni caso, respingersi la domanda di condanna della resistente alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di euro 25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese relative all'acquisto ed alla conservazione del motociclo Harley DA Touring LI Special tg ET74976 e respingersi la domanda di restituzione in favore del SInor
dei gioielli indicati da controparte nei propri scritti. Parte_1
6) Laddove siano ritenute ammissibili le domande di restituzione e refusione di somme di denaro e di beni in tale giudizio, accertare e dichiarare che, in costanza di matrimonio, il SInor ha donato Pt_1 alla moglie i seguenti beni e conseguentemente ordinare e condannare quest'ultimo alla restituzione in favore della resistente dei seguenti beni:
Rolex datejust 36 oro bianco – 116234 (del valore di circa euro 10.000,00);
Rolex submariner 14060M (del valore di circa 11.700,00).
pagina 2 di 10 o in mancanza di restituzione condannare il ricorrente alla refusione dell'equivalente valore che si stima nella somma complessiva di euro 21.700,00, o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche a seguito di espressa valutazione dei beni che il Giudice vorrà disporre.
7) Con ogni ulteriore provvedimento di legge ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria come da memoria 473 - BIS 17, 2° c.p.c. del 9 maggio 2024, ossia:
A) Prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di seguito indicati:
1) Vero che il SInor ha sempre provveduto interamente al pagamento del canone di locazione e Pt_1 delle spese condominiali della casa familiare sita in Monza, Via Silva, 11, nonostante il contratto fosse formalmente intestato ad entrambi i coniugi.
2) Vero che, appresa, lo scorsa estate, la volontà della moglie di separarsi, il SInor ha cessato Pt_1 di pagare il canone di locazione e le spese condominiali, ad eccezione del mese di ottobre 2023 in cui ha versato la somma di euro 1.040,00.
3) Vero che nel periodo tra agosto 2023 e gennaio 2024 il SInor è stato sollecitato in diverse Pt_1 occasioni dalla moglie e soprattutto dai figli a contribuire alle loro eSIenze primarie ed a fornire generi alimentari di prima necessità.
4) Vero che nel periodo tra agosto 2023 e gennaio 2024 la figlia ha in più occasioni chiesto al Per_2 padre di effettuare la spesa alimentare anche mediante messaggi whatsapp come quelli che mi si rammostrano (doc. 19).
5) Vero che in data 16.07.2023, mentre si trovava per qualche giorno di vacanza con l'amica SInora
la SInora ha ricevuto una telefonata dal figlio che lamentava CP_3 CP Per_1 che lui e la sorella, che in quel momento erano con il padre, avevano il frigorifero in casa vuoto.
6) Vero che nel week end del 29 – 30 luglio 2023, mentre la SInora era in trasferta per lavoro, CP la figlia confidò alla SInora che lei ed il fratello erano sprovvisti di generi Per_2 CP_3 alimentari.
7) Vero che in diverse occasioni, tra il mese di agosto 2023 e gennaio 2024, constatandone la necessità, ho provveduto ad effettuare personalmente la spesa alimentare per la SInora ed i CP figli.
8) Vero che a fine maggio 2022, il SInor ha condotto personalmente le trattative per la vendita Pt_1 del motociclo Harley DA targato EY02921, di proprietà della resistente, e che il ricavato per la somma di euro 22.500,00, è stato da lui trattenuto per procedere poi all'acquisto del motociclo Harley DA Touring Road LI Special (vers. 04-18) targato ET74976.
9) Vero che, nei primi anni di matrimonio, il SInor ha regalato alla moglie un bracciale tennis. Pt_1
10) Vero che, in costanza di matrimonio, nell'anno 2011 e nell'anno 2022, il SInor ha regalato Pt_1 alla moglie due orologi rolex, precisamente:
Rolex datejust 36 oro bianco – 116234;
Rolex submariner 14060M.
11) Vero che nell'anno 2011 e successivamente nell'anno 2022 la SInor mi confidò di aver CP ricevuto in dono dal marito i due orologi rolex di cui al capitolo precedente, che ho anche visto personalmente.
12) Vero che la figlia della coppia , nell'agosto del 2023, per conto della madre, ha chiesto al Per_2 padre informazioni sui suoi orologi rolex, inoltrando poi alla SInora i relativi messaggi CP_3 whatsapp che mi si rammostrano (doc. 22).
pagina 3 di 10 13) Vero che nell'agosto 2023, durante una discussione tra i coniugi, avvenuta presso la casa coniugale sita in Monza, Via Silva, 11, alla presenza del SInor e della SInora NE
, il SInor dichiarò che avrebbe riconsegnato alla moglie di orologi rolex, che le Tes_2 Pt_1 aveva regalato, solo se lei gli avesse intestato la macchina e la moto.
14) Vero che gli orologi rolex summenzionati al capitolo 11, cosi come il motociclo Harley DA Touring Road LI Special (vers. 04-18) tg. ET74976 di proprietà della SInora , sono CP attualmente trattenuti dal SInor e che la moglie ne ha richiesto la restituzione anche al fine di Pt_1 poter estinguere, mediante il ricavato della vendita dei propri beni, i debiti che ella ha nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
15) Vero che il SInor ha restituito alla moglie l'autovettura Toyota C- Hr targata ET74976, non Pt_1 funzionante ed ha trattenuto le chiavi di accensione.
16) Vero che il SInor possiede o comunque ha acquistato, in costanza di matrimonio, i seguenti Pt_1 orologi rolex:
- Rolex gmt master 2 – 116710NL
- Rolex oyster precision – 6466
- Rolex submariner date verde – 116610LV
- Rolex gmt master 2 oro acciaio – 116713LN
- Rolex milgauss vetro verde – 116400GV.
17) Vero che la SInora , rappresentata al marito l'intenzione di separarsi, alla mia presenza, a CP fine agosto 2023, ha confezionato una lettera G in oro bianco e l'ha recapitata al marito ponendola tra gli oggetti personali del coniuge. L'interrogatorio formale viene chiesto sui capitoli sopra indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, e 16 Si indicano i seguenti testi
- , residente in [...], il quale sarà sentito sul capitolo n. 7 e 13 NE
- , residente in [...], la quale sarà sentita sul capitolo n. 13 Tes_2
- residente in [...], la quale sarà sentita sui capitoli nn. 5, 6, CP_3
7, 11, 12 e 17
- , residente in [...], la quale Testimone_3 sarà sentita sul capitolo 11
- , residente in [...], la quale sarà sentita sui capitoli nn. 3, 4, 6, 9, Persona_3
10, 12, 15 e 16
- , residente in [...], il quale sarà sentita sui capitoli nn. 3, 5, 9, Testimone_4
10, 15 e 16.
Si richiama, altresì, tutta la documentazione prodotta con i propri scritti difensivi.
Si allegano, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già depositati, i seguenti documenti relativi a circostanze sopravvenute:
27) copia costituzione in mora EN Energia S.p.a. del 17.02.25
28) copia atto di accertamento Agenzia delle Entrate del novembre 2024
29) copia richiesta mutazione anagrafica e certificato residenza e stato di famiglia del figlio maggiorenne ”. Testimone_4
Motivi della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
pagina 4 di 10 - e hanno contratto matrimonio a Monza il giorno 25.4.2001 optando Parte_1 CP per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (26.8.2003) e (21.3.2005), entrambi Persona_4 Per_2 maggiorenni;
- con ricorso depositato in data 13.2.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione a Parte_1 causa di contrasti coniugali che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
ricostruiva le condizioni economico-patrimoniali delle parti, precisava che il figlio era Per_5 divenuto economicamente autosufficiente a differenza della figlia che frequentava Per_2 l'ultimo anno del Liceo Carlo Porta di Monza, si dichiarava disponibile a versare € 100 a titolo di contributo per il mantenimento del primo figlio limitatamente ad un periodo di dodici mesi decorrenti dal deposito del ricorso introduttivo ed € 200 per la figlia oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 16.4.2024, si costituiva la quale evidenziava che il CP coniuge non contribuiva alle eSIenze della famiglia né versava i canoni mensili di locazione della casa coniugale per cui il relativo proprietario dava impulso alla procedura di sfratto per morosità; esponeva, altresì, che il figlio non poteva ritenersi economicamente Per_5 autosufficiente in quanto lavorava presso una struttura ristorativa in forza di un contratto a tempo determinato, ricostruiva le condizioni economico-patrimoniali e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 22.4.2024, le parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di un accordo;
- alla successiva udienza del 27.6.2024, il G.D. prendeva atto della persistente conflittualità tra i coniugi e disponeva l'audizione della figlia;
Per_2
- alla successiva udienza del 3.10.2024, il G.D. raccoglieva le dichiarazioni delle parti e formulava una proposta in merito al contributo per il mantenimento della figlia alla quale Per_2 il ricorrente non aderiva;
- con separato provvedimento, il G.D. poneva a carico di l'importo di € 300 Parte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, ordinava alle parti di integrare la documentazione reddituale e disponeva la produzione della
CU 2024 relativa al figlio infine, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i Per_5 termini per gli ulteriori atti difensivi ex art. 473 bis 28 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia pagina 5 di 10 verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente al collocamento della figlia , il Tribunale non deve adottare alcun Per_2 provvedimento a fronte della maggiore età della stessa;
- in ordine al contributo per il mantenimento, occorre procedere alla sua determinazione ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle eSIenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle risorse economiche delle parti.
Si premette che nulla viene disposto nell'interesse del figlio maggiorenne in quanto Per_1 economicamente autosufficiente come confermato e documentato dalle parti, tanto da essere garante per i canoni mensili relativi al contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato dalla resistente in data 24.4.2024. Allo stato, non coabita con alcuno dei genitori.
Relativamente alla figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, le parti formulano Per_2 istanze diverse per cui è necessario ricostruire la capacità economica di entrambi i genitori alla luce della recente documentazione versata in atti.
è agente di commercio ed ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito annuo netto di Parte_1
€ 13.099 (rif.to PF 2024), nell'anno 2022 € 25.566 (rif.to PF 2023), nell'anno 2021 € 21.439 (rif.to PF 2022).
Ha depositato autocertificazione sottoscritta in data 11.3.2024 da cui risulta che “non è titolare di alcun diritto reale su beni immobili, beni mobili registrati nonché su quote sociali”; prospetto rilasciato da “Agenzia delle Entrate - Riscossione” relativo alle cartelle di pagamento rimaste inevase e risalenti nel tempo per tributi o sanzioni amministrative non pagate;
contratto di locazione dell'immobile familiare (sottoscritto da entrambe le parti) relativo al periodo 2018- 2022 con un canone mensile di € 920 oltre ad un rimborso annuo di € 1.200 salvo conguaglio;
copia bonifici per l'acquisto della moto Harley DA Touring Road LI Special effettuato nell'anno 2022 per € 25.500,00.
Ha altresì depositato estratto della carta “HYPE” oltre a diversi estratti del proprio conto corrente bancario c/o “BCC Brianza e Laghi” dai quali risultano bonifici in entrata il cui importo complessivo appare maggiore rispetto a quanto emerge dalla documentazione versata in atti (alla data del 30.6.2022, per esempio, sono state registrate “entrate ed accrediti” per € 64.999,31); i movimenti successivamente registrati in entrata e le relative dichiarazioni reddituali mal si conciliano con le diverse spese che il ricorrente deve sostenere tra cui il canone di locazione pari ad € 920 mensili oltre alle spese condominiali relativo alla casa coniugale, che ha sempre versato per intero durante il matrimonio.
pagina 6 di 10 Ha dichiarato all'udienza del 27.6.2024 di avere pagato “per intero di recente i canoni arretrati e le spese legali relativi alla casa coniugale” ed all'udienza del 3.10.2024 ha precisato “Lavoro come agente di commercio, da maggio 2024 non ho più l'auto per cui il mio reddito quest'anno si ridurrà drasticamente. Pago euro 1.040 di canone di locazione spese comprese”.
Nella comparsa conclusionale dà atto di aver rilasciato la casa coniugale e di essere ospite di amici.
Si dichiara disponibile a versare l'importo di € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia . Per_2 svolge attività di collaborazione commerciale con la società “Phoenix Project CP s.r.l.”.
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito annuo di € 6.921,32 (rif.to PF 2024), nell'anno 2022 € 6.587,16 (rif.to PF 2023), nell'anno 2021 € 574,58 (rif.to PF 2022).
Ha depositato sub doc. 20 nuovo contratto di locazione di immobile ad uso abitativo per il periodo 1.5.2024 - 30.4.2028 con un canone mensile di € 600 oltre all'importo annuo di € 360 per spese condominiali, stipulato in data 24.4.2024 a seguito del provvedimento di sfratto per morosità dell'abitazione coniugale (doc.ti 7-8). Il figlio risulta garante del pagamento Per_1 del canone.
Ha altresì depositato diversi estratti del proprio conto corrente bancario c/o Banco BPM sul quale confluiscono i bonifici periodici emessa dalla società datrice di lavoro.
All'udienza del 27.6.2024 ha dichiarato:” Mi sono trasferita a vivere a Monza, via Solferino 11 in un immobile condotto in locazione ad un canone di euro 630 mensili” ed alla successiva udienza del 3.10.2024 ha precisato ” Lavoro da quasi tre anni, ho iniziato il 30.11.2021, per EN e guadagno euro 550, arrivo ad euro 700/800 con le provvigioni. Pago euro 630 mensili di locazione spese comprese”.
Chiede porsi a carico del ricorrente l'importo di € 450 mensili oltre al 75% delle spese straordinarie a fronte della disparità reddituale tra le parti.
All'udienza del 3.10.2024 è stata sentita la figlia nata il [...] che ha Persona_3 dichiarato:
“Sono iscritta al primo anno della facoltà di lettere moderne presso l'Università Statale a
Milano.
Durante la settimana mi fermo a dormire dalla mamma, perché è più comodo andare in stazione. Quando rientro di venerdì mi fermo direttamente dal papà, dove mi fermo nel weekend per un massimo di due o tre giorni la settimana.
Facevo qualche lavoretto, ma ho smesso prima della maturità.
A giorni dovrei sapere l'ammontare della seconda retta universitaria.
Devo pagare l'abbonamento del treno e dei mezzi, che costa euro 45 mensili. Ho comprato la maggior parte dei libri con il bonus cultura.
Non pratico attività sportiva.
Percepisco io direttamente l'assegno unico di euro 97 mensili circa. pagina 7 di 10 Mio fratello lavora.”
Alla luce di quanto sopra, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne viene stabilito come da dispositivo.
Nulla si dispone in merito all'assegno universale in quanto percepito direttamente dalla figlia nella misura di euro 97 mensili circa (cfr. verbale udienza del 3.10.2024); Per_2
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale del ricorrente dirette ad ottenere la divisione di alcuni beni mobili, trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse (Cassazione civile, sez. I,
08/02/2017, n. 3316);
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 3.10.2024 atteso che il materiale probatorio agli atti
è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
- la natura e l'esito del giudizio consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. tra e Parte_1 CP
che hanno contratto matrimonio in Monza il giorno 25.4.2001;
[...]
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia l'importo di € 300 da corrispondersi a , in via Per_2 CP anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025;
IV. pone, inoltre, a carico del ricorrente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal pagina 8 di 10 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 9 di 10 V. Dichiara inammissibili le ulteriori domande del ricorrente;
VI. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 15.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabio Pagnottella che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Stefania Frascella che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 6.3.2025 e
26.2.2025, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale tra il SI. e la SI.ra , autorizzandoli Parte_1 CP
a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
- accertare e dichiarare che il SI. ha provveduto a versare l'importo di €25.500,00 per Parte_1 l'acquisto del motociclo, intestato alla SI.ra , CP Controparte_2 pagina 1 di 10 (vers. 04-18) tg. ET74976 e, conseguentemente, ordinare e condannare quest'ultima alla Pt_2 restituzione in favore del ricorrente del predetto importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre alla refusione di tutte le spese dal medesimo sostenute per la conservazione degli stessi;
- ordinare alla SI.ra la restituzione in favore del SI. dei gioielli così CP Parte_1 come analiticamente indicati in atti;
- dare atto che il figlio maggiorenne risulta economicamente indipendente e, Per_1 conseguentemente, ordinare al SI. a versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della sola figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente, la somma di € Per_2
200,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat e con suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alla sola figlia , come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza;
Per_2
- respingere tutte le domande formulate ex adverso, di restituzione e/o di refusione in controvalore economico dei beni indicati in comparsa di costituzione avversaria, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario spese generali 15% ex DM 55/2014 e succ. mod.”. Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o domanda così giudicare:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli CP Parte_1 stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto alle seguenti condizioni
2) Collocare la figlia maggiorenne presso la residenza della madre anche a fini Persona_3 anagrafici.
3) Porre a carico del SInor , quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, l'obbligo di corrispondere la Per_2 somma complessiva di euro 450,00, o quella somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
4) Stabilire che le spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Monza, stante la disparità reddituale tra le parti e la situazione economica della resistente siano suddivise nella seguente misura: 75% a carico del SInor e 25% a carico della SInora Pt_1 CP
.
[...]
5) Respingere ogni ulteriore richiesta avanzata dal ricorrente di restituzione e refusione di somme di denaro e di beni perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
nello specifico, ed in ogni caso, respingersi la domanda di condanna della resistente alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di euro 25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese relative all'acquisto ed alla conservazione del motociclo Harley DA Touring LI Special tg ET74976 e respingersi la domanda di restituzione in favore del SInor
dei gioielli indicati da controparte nei propri scritti. Parte_1
6) Laddove siano ritenute ammissibili le domande di restituzione e refusione di somme di denaro e di beni in tale giudizio, accertare e dichiarare che, in costanza di matrimonio, il SInor ha donato Pt_1 alla moglie i seguenti beni e conseguentemente ordinare e condannare quest'ultimo alla restituzione in favore della resistente dei seguenti beni:
Rolex datejust 36 oro bianco – 116234 (del valore di circa euro 10.000,00);
Rolex submariner 14060M (del valore di circa 11.700,00).
pagina 2 di 10 o in mancanza di restituzione condannare il ricorrente alla refusione dell'equivalente valore che si stima nella somma complessiva di euro 21.700,00, o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche a seguito di espressa valutazione dei beni che il Giudice vorrà disporre.
7) Con ogni ulteriore provvedimento di legge ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria come da memoria 473 - BIS 17, 2° c.p.c. del 9 maggio 2024, ossia:
A) Prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di seguito indicati:
1) Vero che il SInor ha sempre provveduto interamente al pagamento del canone di locazione e Pt_1 delle spese condominiali della casa familiare sita in Monza, Via Silva, 11, nonostante il contratto fosse formalmente intestato ad entrambi i coniugi.
2) Vero che, appresa, lo scorsa estate, la volontà della moglie di separarsi, il SInor ha cessato Pt_1 di pagare il canone di locazione e le spese condominiali, ad eccezione del mese di ottobre 2023 in cui ha versato la somma di euro 1.040,00.
3) Vero che nel periodo tra agosto 2023 e gennaio 2024 il SInor è stato sollecitato in diverse Pt_1 occasioni dalla moglie e soprattutto dai figli a contribuire alle loro eSIenze primarie ed a fornire generi alimentari di prima necessità.
4) Vero che nel periodo tra agosto 2023 e gennaio 2024 la figlia ha in più occasioni chiesto al Per_2 padre di effettuare la spesa alimentare anche mediante messaggi whatsapp come quelli che mi si rammostrano (doc. 19).
5) Vero che in data 16.07.2023, mentre si trovava per qualche giorno di vacanza con l'amica SInora
la SInora ha ricevuto una telefonata dal figlio che lamentava CP_3 CP Per_1 che lui e la sorella, che in quel momento erano con il padre, avevano il frigorifero in casa vuoto.
6) Vero che nel week end del 29 – 30 luglio 2023, mentre la SInora era in trasferta per lavoro, CP la figlia confidò alla SInora che lei ed il fratello erano sprovvisti di generi Per_2 CP_3 alimentari.
7) Vero che in diverse occasioni, tra il mese di agosto 2023 e gennaio 2024, constatandone la necessità, ho provveduto ad effettuare personalmente la spesa alimentare per la SInora ed i CP figli.
8) Vero che a fine maggio 2022, il SInor ha condotto personalmente le trattative per la vendita Pt_1 del motociclo Harley DA targato EY02921, di proprietà della resistente, e che il ricavato per la somma di euro 22.500,00, è stato da lui trattenuto per procedere poi all'acquisto del motociclo Harley DA Touring Road LI Special (vers. 04-18) targato ET74976.
9) Vero che, nei primi anni di matrimonio, il SInor ha regalato alla moglie un bracciale tennis. Pt_1
10) Vero che, in costanza di matrimonio, nell'anno 2011 e nell'anno 2022, il SInor ha regalato Pt_1 alla moglie due orologi rolex, precisamente:
Rolex datejust 36 oro bianco – 116234;
Rolex submariner 14060M.
11) Vero che nell'anno 2011 e successivamente nell'anno 2022 la SInor mi confidò di aver CP ricevuto in dono dal marito i due orologi rolex di cui al capitolo precedente, che ho anche visto personalmente.
12) Vero che la figlia della coppia , nell'agosto del 2023, per conto della madre, ha chiesto al Per_2 padre informazioni sui suoi orologi rolex, inoltrando poi alla SInora i relativi messaggi CP_3 whatsapp che mi si rammostrano (doc. 22).
pagina 3 di 10 13) Vero che nell'agosto 2023, durante una discussione tra i coniugi, avvenuta presso la casa coniugale sita in Monza, Via Silva, 11, alla presenza del SInor e della SInora NE
, il SInor dichiarò che avrebbe riconsegnato alla moglie di orologi rolex, che le Tes_2 Pt_1 aveva regalato, solo se lei gli avesse intestato la macchina e la moto.
14) Vero che gli orologi rolex summenzionati al capitolo 11, cosi come il motociclo Harley DA Touring Road LI Special (vers. 04-18) tg. ET74976 di proprietà della SInora , sono CP attualmente trattenuti dal SInor e che la moglie ne ha richiesto la restituzione anche al fine di Pt_1 poter estinguere, mediante il ricavato della vendita dei propri beni, i debiti che ella ha nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
15) Vero che il SInor ha restituito alla moglie l'autovettura Toyota C- Hr targata ET74976, non Pt_1 funzionante ed ha trattenuto le chiavi di accensione.
16) Vero che il SInor possiede o comunque ha acquistato, in costanza di matrimonio, i seguenti Pt_1 orologi rolex:
- Rolex gmt master 2 – 116710NL
- Rolex oyster precision – 6466
- Rolex submariner date verde – 116610LV
- Rolex gmt master 2 oro acciaio – 116713LN
- Rolex milgauss vetro verde – 116400GV.
17) Vero che la SInora , rappresentata al marito l'intenzione di separarsi, alla mia presenza, a CP fine agosto 2023, ha confezionato una lettera G in oro bianco e l'ha recapitata al marito ponendola tra gli oggetti personali del coniuge. L'interrogatorio formale viene chiesto sui capitoli sopra indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, e 16 Si indicano i seguenti testi
- , residente in [...], il quale sarà sentito sul capitolo n. 7 e 13 NE
- , residente in [...], la quale sarà sentita sul capitolo n. 13 Tes_2
- residente in [...], la quale sarà sentita sui capitoli nn. 5, 6, CP_3
7, 11, 12 e 17
- , residente in [...], la quale Testimone_3 sarà sentita sul capitolo 11
- , residente in [...], la quale sarà sentita sui capitoli nn. 3, 4, 6, 9, Persona_3
10, 12, 15 e 16
- , residente in [...], il quale sarà sentita sui capitoli nn. 3, 5, 9, Testimone_4
10, 15 e 16.
Si richiama, altresì, tutta la documentazione prodotta con i propri scritti difensivi.
Si allegano, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già depositati, i seguenti documenti relativi a circostanze sopravvenute:
27) copia costituzione in mora EN Energia S.p.a. del 17.02.25
28) copia atto di accertamento Agenzia delle Entrate del novembre 2024
29) copia richiesta mutazione anagrafica e certificato residenza e stato di famiglia del figlio maggiorenne ”. Testimone_4
Motivi della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
pagina 4 di 10 - e hanno contratto matrimonio a Monza il giorno 25.4.2001 optando Parte_1 CP per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (26.8.2003) e (21.3.2005), entrambi Persona_4 Per_2 maggiorenni;
- con ricorso depositato in data 13.2.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione a Parte_1 causa di contrasti coniugali che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
ricostruiva le condizioni economico-patrimoniali delle parti, precisava che il figlio era Per_5 divenuto economicamente autosufficiente a differenza della figlia che frequentava Per_2 l'ultimo anno del Liceo Carlo Porta di Monza, si dichiarava disponibile a versare € 100 a titolo di contributo per il mantenimento del primo figlio limitatamente ad un periodo di dodici mesi decorrenti dal deposito del ricorso introduttivo ed € 200 per la figlia oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 16.4.2024, si costituiva la quale evidenziava che il CP coniuge non contribuiva alle eSIenze della famiglia né versava i canoni mensili di locazione della casa coniugale per cui il relativo proprietario dava impulso alla procedura di sfratto per morosità; esponeva, altresì, che il figlio non poteva ritenersi economicamente Per_5 autosufficiente in quanto lavorava presso una struttura ristorativa in forza di un contratto a tempo determinato, ricostruiva le condizioni economico-patrimoniali e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 22.4.2024, le parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di un accordo;
- alla successiva udienza del 27.6.2024, il G.D. prendeva atto della persistente conflittualità tra i coniugi e disponeva l'audizione della figlia;
Per_2
- alla successiva udienza del 3.10.2024, il G.D. raccoglieva le dichiarazioni delle parti e formulava una proposta in merito al contributo per il mantenimento della figlia alla quale Per_2 il ricorrente non aderiva;
- con separato provvedimento, il G.D. poneva a carico di l'importo di € 300 Parte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, ordinava alle parti di integrare la documentazione reddituale e disponeva la produzione della
CU 2024 relativa al figlio infine, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i Per_5 termini per gli ulteriori atti difensivi ex art. 473 bis 28 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia pagina 5 di 10 verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente al collocamento della figlia , il Tribunale non deve adottare alcun Per_2 provvedimento a fronte della maggiore età della stessa;
- in ordine al contributo per il mantenimento, occorre procedere alla sua determinazione ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle eSIenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle risorse economiche delle parti.
Si premette che nulla viene disposto nell'interesse del figlio maggiorenne in quanto Per_1 economicamente autosufficiente come confermato e documentato dalle parti, tanto da essere garante per i canoni mensili relativi al contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato dalla resistente in data 24.4.2024. Allo stato, non coabita con alcuno dei genitori.
Relativamente alla figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, le parti formulano Per_2 istanze diverse per cui è necessario ricostruire la capacità economica di entrambi i genitori alla luce della recente documentazione versata in atti.
è agente di commercio ed ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito annuo netto di Parte_1
€ 13.099 (rif.to PF 2024), nell'anno 2022 € 25.566 (rif.to PF 2023), nell'anno 2021 € 21.439 (rif.to PF 2022).
Ha depositato autocertificazione sottoscritta in data 11.3.2024 da cui risulta che “non è titolare di alcun diritto reale su beni immobili, beni mobili registrati nonché su quote sociali”; prospetto rilasciato da “Agenzia delle Entrate - Riscossione” relativo alle cartelle di pagamento rimaste inevase e risalenti nel tempo per tributi o sanzioni amministrative non pagate;
contratto di locazione dell'immobile familiare (sottoscritto da entrambe le parti) relativo al periodo 2018- 2022 con un canone mensile di € 920 oltre ad un rimborso annuo di € 1.200 salvo conguaglio;
copia bonifici per l'acquisto della moto Harley DA Touring Road LI Special effettuato nell'anno 2022 per € 25.500,00.
Ha altresì depositato estratto della carta “HYPE” oltre a diversi estratti del proprio conto corrente bancario c/o “BCC Brianza e Laghi” dai quali risultano bonifici in entrata il cui importo complessivo appare maggiore rispetto a quanto emerge dalla documentazione versata in atti (alla data del 30.6.2022, per esempio, sono state registrate “entrate ed accrediti” per € 64.999,31); i movimenti successivamente registrati in entrata e le relative dichiarazioni reddituali mal si conciliano con le diverse spese che il ricorrente deve sostenere tra cui il canone di locazione pari ad € 920 mensili oltre alle spese condominiali relativo alla casa coniugale, che ha sempre versato per intero durante il matrimonio.
pagina 6 di 10 Ha dichiarato all'udienza del 27.6.2024 di avere pagato “per intero di recente i canoni arretrati e le spese legali relativi alla casa coniugale” ed all'udienza del 3.10.2024 ha precisato “Lavoro come agente di commercio, da maggio 2024 non ho più l'auto per cui il mio reddito quest'anno si ridurrà drasticamente. Pago euro 1.040 di canone di locazione spese comprese”.
Nella comparsa conclusionale dà atto di aver rilasciato la casa coniugale e di essere ospite di amici.
Si dichiara disponibile a versare l'importo di € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia . Per_2 svolge attività di collaborazione commerciale con la società “Phoenix Project CP s.r.l.”.
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito annuo di € 6.921,32 (rif.to PF 2024), nell'anno 2022 € 6.587,16 (rif.to PF 2023), nell'anno 2021 € 574,58 (rif.to PF 2022).
Ha depositato sub doc. 20 nuovo contratto di locazione di immobile ad uso abitativo per il periodo 1.5.2024 - 30.4.2028 con un canone mensile di € 600 oltre all'importo annuo di € 360 per spese condominiali, stipulato in data 24.4.2024 a seguito del provvedimento di sfratto per morosità dell'abitazione coniugale (doc.ti 7-8). Il figlio risulta garante del pagamento Per_1 del canone.
Ha altresì depositato diversi estratti del proprio conto corrente bancario c/o Banco BPM sul quale confluiscono i bonifici periodici emessa dalla società datrice di lavoro.
All'udienza del 27.6.2024 ha dichiarato:” Mi sono trasferita a vivere a Monza, via Solferino 11 in un immobile condotto in locazione ad un canone di euro 630 mensili” ed alla successiva udienza del 3.10.2024 ha precisato ” Lavoro da quasi tre anni, ho iniziato il 30.11.2021, per EN e guadagno euro 550, arrivo ad euro 700/800 con le provvigioni. Pago euro 630 mensili di locazione spese comprese”.
Chiede porsi a carico del ricorrente l'importo di € 450 mensili oltre al 75% delle spese straordinarie a fronte della disparità reddituale tra le parti.
All'udienza del 3.10.2024 è stata sentita la figlia nata il [...] che ha Persona_3 dichiarato:
“Sono iscritta al primo anno della facoltà di lettere moderne presso l'Università Statale a
Milano.
Durante la settimana mi fermo a dormire dalla mamma, perché è più comodo andare in stazione. Quando rientro di venerdì mi fermo direttamente dal papà, dove mi fermo nel weekend per un massimo di due o tre giorni la settimana.
Facevo qualche lavoretto, ma ho smesso prima della maturità.
A giorni dovrei sapere l'ammontare della seconda retta universitaria.
Devo pagare l'abbonamento del treno e dei mezzi, che costa euro 45 mensili. Ho comprato la maggior parte dei libri con il bonus cultura.
Non pratico attività sportiva.
Percepisco io direttamente l'assegno unico di euro 97 mensili circa. pagina 7 di 10 Mio fratello lavora.”
Alla luce di quanto sopra, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne viene stabilito come da dispositivo.
Nulla si dispone in merito all'assegno universale in quanto percepito direttamente dalla figlia nella misura di euro 97 mensili circa (cfr. verbale udienza del 3.10.2024); Per_2
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale del ricorrente dirette ad ottenere la divisione di alcuni beni mobili, trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse (Cassazione civile, sez. I,
08/02/2017, n. 3316);
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 3.10.2024 atteso che il materiale probatorio agli atti
è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
- la natura e l'esito del giudizio consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. tra e Parte_1 CP
che hanno contratto matrimonio in Monza il giorno 25.4.2001;
[...]
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia l'importo di € 300 da corrispondersi a , in via Per_2 CP anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025;
IV. pone, inoltre, a carico del ricorrente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal pagina 8 di 10 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 9 di 10 V. Dichiara inammissibili le ulteriori domande del ricorrente;
VI. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 15.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
pagina 10 di 10