Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/07/2003, n. 10509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10509 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 UST.NE GIUDICE DI PACE) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danni al Patrimonio footecnico, azione
contro
SEZIONI UNITE CIVILI la regione, questione di giurisdizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20434/01 Dott. Angelo GRIECO- Primo Presidente f.f. 0509703 VITTORIA Dott. Paolo 1 Cron. 23523 Dott. Antonino Rep. Dott. Roberto Consigliere PREDEN Ud.13/03/03 Dott. Enrico - Consigliere ALTIERI - Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Dott. Ugo VITRONE - Consigliere- Dott. Federico Consigliere ROSELLI Dott. Stefanomaria Consigliere - EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRIA, in persona del Presidente pro- REGIONE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA tempore, 50, prsso la Sede della Delegazione Romana SARDEGNA della difesa Regione stessa, rappresentata e dall'avvocato ALDO GALLO, giusta delega in atti;
ricorrente 2003 contro 253 BA IO;
1 ས intimato avverso la sentenza n. 43/00 del Giudice di pace di SANTA SEVERINA, depositata il 28/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. ON AM, con atto di citazione del 14 aprile 2000, ha convenuto in giudizio davanti al giudi- ce di pace di Santa Severina la Regione Calabria, chie- dendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.500.000, a titolo di risarcimento danni subiti per la morte di un equino di sua proprietà, sbranato da cani randagi. La Regione si è costituita in giudizio ed ha resi- stito alla domanda.
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 29 *. agosto 2000 (n. 43 del 2000) e la Regione è stata con- dannata al pagamento di quanto richiesto. Il giudice di pace ha ritenuto che, nella specie, ricorrevano i presupposti indicati nelle leggi della انکی 2 regione Calabria n. 281 del 1991 e n. 10 del 1998. 3. Per la cassazione della sentenza, la Regione Ca- labria ha proposto ricorso. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, la Regione Ca- labria sostiene che, in base alla sua legislazione, agli imprenditori agricoli, che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da animali selvatici di specie protetta, è riconosciuto un indennizzo, la cui entità valutata discrezionalmente dall'Ente Regione. Da questa premessa ricava che la posizione del- l'agricoltore danneggiato non è di diritto soggettivo, ma d'interesse legittimo, con la conseguente giurisdi- zione del giudice amministrativo.
2. La legge regionale della Calabria 22 settembre n. 10 è intervenuta, tra l'altro, per assicurare 1998 agli allevatori la riparazione dei danni subiti dal be- stiame ucciso da animali protetti o da cani selvatici o inselvatichiti. L'art. 25 della legge prevede al riguardo un proce- dimento amministrativo di accertamento del danno subì- G 3 to, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno ed al pagamento relativo. Il procedimento amministrativo inizia con la denun- cia del fatto agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed all'ufficio del veterinario competente per territorio (primo comma della norma), si svolge attra- verso 1'accertamento dell'evento, la descrizione dei luoghi ove esso si è verificato, la descrizione del ca- po di bestiame ucciso, la motivazione dell'imputabilità dell'evento ad animali protetti o cani randagi o insel- vatichiti e la determinazione del valore del capo di bestiame ucciso. Il procedimento amministrativo si chiude con la distruzione degli animali alla presenza della Guardia forestale (secondo comma, lettere da a) a d)). Concluso il procedimento, lo stesso articolo 25 stabilisce che l'interessato può inoltrare al Corpo fo- restale dello Stato domanda di risarcimento dei danni e che il Corpo forestale, nei venti giorni successivi, la rimetta, corredata di parere favorevole all'accoglimen- to, all'Assessorato all'agricoltura, il quale "provve- derà alla relativa liquidazione e pagamento" del danno (terzo comma). ch 3. Non si possono nutrire dubbi in ordine alla po- 4 sizione dell'agricoltore: la legge regionale gli assi- cura una protezione, il contenuto della quale è dato dalla tutela risarcitoria per equivalente%;B egli dovrà essere indennizzato di quanto ha perduto;
ha diritto, in altre parole, a ricevere quanto gli è stato ricono- sciuto, secondo la legge, a titolo di indennizzo. Ne segue che l'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio, accampando la configurazione di un interesse legittimo ostativo all'accoglimento della domanda.
3.1. L'inquadramento della situazione soggettiva fra quelle di interesse legittimo,dell'interessato compiuto dalla Regione, non è corretto. Indipendentemente dal problema della tutelabilità anche degli interessi pretensivi, già riconosciuta con la sentenza n. 500 del 1999 di queste sezioni unite, non deve sfuggire che la posizione dell'interessato, nella situazione descritta, non s'inquadra nello schema norma - potere - effetto giuridico, che non consente la tutela davanti al giudice ordinario, sebbene in quello norma fatto effetto giuridico, il sindacato del qua- le non può essere sottratto alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario, perché non è in di- scussione il modo di esercizio di un potere pubblico contemplato da una norma. مان S'intende affermare che, quando la situazione data s'inquadra nel secondo schema, il giudice ordinario ben può emettere pronunce di condanna in danno dell'Ente regione: negli stessi termini, gia ss. uu. 6 febbraio 2003, n. 1734. 3.2. Nella specie, il giudice di pace ha accertato, in maniera non più sindacabile, che la conclusione del procedimento amministrativo descritto dall'articolo 25 della legge regionale della Calabria n. 10 del 1998 è stata favorevole all'interessato. Ha accertato, in al- tre parole, l'avverarsi del fatto dannoso, il quale de- ve essere riparato. La liquidazione ed il pagamento di quanto richie- sto, quindi, non poteva essere rifiutato;
essendo sta- to, invece, rifiutato, correttamente, è intervenuta la sentenza di condanna all'equivalente di quanto era sta- to perduto.
3.3. L'obbiezione della ricorrente che, nella legge regionale, il risarcimento è condizionato dagli accer- tamenti che di volta in volta sono compiuti, oltre a non essere sorretta da alcun dato normativo attuale, non può incidere sulla posizione di vantaggio assicura- ta. La tutela di questa posizione, infatti, non può es- sere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanzia- Cy 6 ri dell'Ente territoriale, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva e come tale irrilevante. Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e a decisioni di questa Corte, che nel- la materia avrebbero configurato la posizione del dan- neggiato come quella di interesse legittimo non è cor- retto, essendo diversi i presupposti normativi.
3.4. Infine, non regge neppure l'obbiezione del- nella fattispecie, dell'illecito, il quale, l'assenza, invece, sussiste ed è dato dall'inadempimento della prestazione risarcitoria.
4. L'esame del secondo motivo del ricorso è devolu- to alla cognizione della sezione semplice e, pertanto, gli atti debbono essere rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione. Alcuna pronuncia deve essere resa sulle spese del giudizio, perché l'intimato non ha svolto attività di- fensiva.
P. q. m.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riget- ta il primo motivo, dichiara la giurisdizione del giu- dice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente 7 VG RE 2014/01 per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice, in ordine alle altre doglianze. Così deciso in Roma il 13 marzo 2003. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Primo Presidente Thele wer IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattista чни Depositata in Concelleria gul 3 LUG. 2003- HL CANCERVESECT Giovanni Giambattista 08 0