CA
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/07/2024, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. Michele De Maria
Consigliere 3) Dott. Cinzia Alcamo
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 546/2022 promossa in grado di appello da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte 1
e difesa dall'avv. Salvatore Castellese.
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bertolini.
APPELLATO
All'udienza del 30 maggio 2024 le parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con sentenza dell'11/11/2021 il Tribunale di Palermo G.L., adito con ricorso proposto da
Controparte_1 nei confronti di disattese le eccezioni diParte 1 risoluzione per mutuo consenso, di decadenza e di prescrizione sollevate da [...]
Pt 1 , accertava l'interposizione illecita di manodopera posta in essere nell'interesse della società convenuta e dichiarava sussistere tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a decorrere dal 7/7/2008 con inquadramento nel Livello “D” - Addetto Operativo Trasporti Senior, di cui al C.C.N.L. del 2007, onde condannava Parte 1 a regolarizzare il rapporto di lavoro con il ricorrente nelle mansioni e con l'inquadramento predetto presso il CMP di Palermo. Tanto statuiva il G.L. sulle premesse che:
-lo CP 1 aveva svolto attività di lavoro subordinato nella provincia di Palermo con mansioni di autista a partire dal 7/7/2008 alle formali dipendenze di varie ditte via via succedutesi nel servizio di trasporto di pacchi e corrispondenza per conto di Parte 1
[...]
-il servizio, dichiaratamente prestato sulla base di contratti di appalto stipulati tra [...] Pt 1 e le ditte di trasporto, era stato in realtà svolto senza alcuna copertura contrattuale avendo Parte 1 omesso di depositare in giudizio il contratto di appalto e l'Accordo
Quadro che lo regolava;
-tale carenza istruttoria aveva privato l'attività della indefettibile fonte obbligatoria sicchè, per tale periodo, l'appalto sulla scorta del quale Pt 1 giustificava il lavoro presso di lei
(sempre presso il CMP di Palermo) svolto dal ricorrente non p(oteva)uò che ritenersi del tutto inesistente, con la conseguenza che quella effettuata dalle società formali datrici di lavoro del ricorrente nei confronti di Parte 1 d(oveva)eve accertarsi essere una somministrazione illecita di mano d'opera, con ogni conseguenza di legge;
- A tacere di tale circostanza era emerso come il formale datore di lavoro e appaltatore non partecipasse in concreto alla organizzazione e direzione della prestazione lavorativa del ricorrente (predeterminala ed eterodiretta dalla società committente in ogni suo dettaglio), né ai servizi affidati, per l'espletamento dei quali erano utilizzali, con l'eccezione dei furgoni, mezzi e strumenti di lavoro forniti dalla stessa committente Parte 1 ; in particolare tale circostanza era desumibile dalla prova testimoniali con i testi Tes_1 '
Contr Tes 3 e dal riscontro dei c.d. mod. (Modelli Pianificazione Tes 2 e
Trasporto) predisposti dalla committente Parte 1 allo scopo di regolare in modo dettagliato e analitico l'impegno orario della prestazione, le varie fasi e i percorsi da seguire con l'esatto chilometraggio di ciascuno;
- pertanto, essendo stata accertata la mancanza dei contratti e, d'altra parte, l'inesistenza di un autonomo potere gerarchico e disciplinare in capo all'appaltatore idoneo ad incidere sullo svolgimento della prestazione, erano risultati integrati i presupposti della illecita interposizione di manodopera sicchè doveva ritenersi costituito con Parte 1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 7/7/2008-
Infondata doveva ritenersi infine l'eccezione di prescrizione, non essendo stata fornita prova alcuna che le formali datrici di lavoro dello CP 1 fossero assoggettate alla disciplina della tutela reale del posto di lavoro a norma dell'art. 18 Stat. Lav..
Parte 1 che ha articolato un La sentenza di primo grado è stata impugnata da unico complesso motivo di impugnazione.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da Parte 1 con sei distinti motivi di impugnazione. Resiste lo CP 1 che ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo, in calce.
IN DIRITTO
Con i primi cinque motivi l'appellante reitera, sotto forma di distinti motivi di gravame, le difese già spiegate innanzi al primo giudice, in particolare eccependo la nullità del ricorso per carenza di allegazioni, la decadenza ex art. 32 1. n. 183/ 2010, la prescrizione delle differenze retributive rivendicate, la risoluzione dei contratti di lavoro per mutuo consenso ed infine l'infondatezza della domanda in relazione alle prestazioni di lavoro asseritamente svolte senza alcuna formalizzazione del rapporto;
torna, infine, a ribadire nel merito la genuinità dell'appalto di servizi, contestando le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sotto il profilo di un'asserita errata valutazione delle prova assunte, Contr segnatamente della prova testimoniale e del documento del quale il G.L. avrebbe travisato il significato.
Il primo motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha infatti colto, nella sussistenza di sufficienti allegazioni concernenti gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda, i requisiti di validità del ricorso di primo grado, tali da consentire al giudice l'individuazione degli esatti contorni della pretesa azionata ed alla controparte di apprestare un'adeguata difesa.
Rispetto a tale considerazione l'appellante non ha formulato specifiche censure, concentrando piuttosto il motivo di gravame nella contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti e nella loro insufficienza a dimostrare le allegazioni dedotte in ricorso;
carenza che può riverberare i suoi effetti sull'accertamento della fondatezza della domanda, non certamente sulla validità del ricorso.
Gli altri motivi, al cui esame può procedersi congiuntamente in base alle seguenti considerazioni, sono infondati.
Giova a tal proposito richiamare quanto già affermato da questa Corte in occasione di analoghe controversie, con orientamento cui si intende, in diritto, qui dare continuità (v. da ultimo sent. n. 620/2022).
L'accertamento del fenomeno della interposizione illecita di manodopera nell'ambito dell'appalto di un servizio postula la prova di alcuni specifici elementi significativi della estraneità del lavoratore alla macchina organizzativa dell'appaltatore e, di converso, la pervasiva ingerenza del committente nella gestione della prestazione del lavoratore.
Secondo l'insegnamento della S.C. infatti, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo) (Cass. n.
12551 del 25/06/2020).
Ma, prima ancora della verifica riguardo l'esercizio in concreto del potere direttivo sulla prestazione del lavoratore, l'indagine che si prospetta in linea teorica e che nella presente controversia ha rivestito importanza dirimente sulla decisione del Tribunale, afferisce alla dimostrazione dell'apparato contrattuale che, in tesi, avrebbe dovuto regolare la relazione negoziale tra la committente Parte 1 e le ditte appaltatrici onde conferire copertura giuridica all'attività dello CP 1
In tanto, infatti, è predicabile una indagine volta a cogliere i caratteri discretivi tra l'appalto genuino di un servizio e il fenomeno vietato della interposizione di manodopera in quanto venga offerta all'interprete la possibilità di esercitare un sindacato sulla concreta esplicitazione del rapporto a fronte della cornice formale nella quale esso è nominalmente iscritto. In caso contrario, infatti, ove una fonte regolatrice non sussista ovvero non venga portata a conoscenza del giudicante, il solo fatto di una prestazione svolta a servizio e nell'interesse di un imprenditore da parte di un lavoratore che gli sia messo a disposizione da parte di un terzo soggetto integra una somministrazione illecita di manodopera assoggettata alle sanzioni di legge.
Ciò assume rilevanza sicuramente con riferimento ad una prima fase della prestazione lavorativa che lo CP 1 ha svolto prima del 1/10/2009 alle dipendenze della ditta
Miranna.
Di contro, la certificazione del Centro per l'Impiego di Palermo prodotta dall'appellato è idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta in parola sin dal 7/7/2008, come peraltro confermato dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado. Dal canto suo Parte 1 non ha mai contestato (pur non producendo il relativo contratto) la sussistenza di un rapporto di appalto con le ditte predette;
pertanto è in atti la dimostrazione dell'espletamento, da parte dello CP_1 di un'attività lavorativa svolta sin dal 7/7/2008 con mansioni di autista nell'ambito del servizio di trasporto per conto di
Parte 1
Orbene, proprio per l'assenza di contratti di appalto anteriori al 1/10/2009, il sindacato dell' CP_3 on ha potuto passare al vaglio i termini dell'accordo negoziale e, in particolare, individuare i contenuti, i tempi e le modalità del servizio onde verificare l'immanenza della prestazione alla sfera organizzativa e direttiva dell'appaltatore.
Né può giovare, alla stregua di tale parametro di giudizio, opporre che il lavoratore non aveva contestato la sussistenza dei contratti appalto e che l'ordinamento non richiede la forma scritta per la validità e la prova del contratto di appalto;
ciò in quanto, in disparte la circostanza, pure dedotta dallo CP_1 che in alcuni periodi la prestazione era stata '
svolta senza alcuna formalizzazione del rapporto con l'appaltatore, il profilo rilevante è costituito dalla mancanza di un regolamento negoziale dal quale ricavare i termini e le condizioni del servizio di trasporto conferito in appalto, carenza che inevitabilmente ricade sul contenuto della prestazione espresso dall'inquadramento e dal mansionario proprio del ruolo assegnato, con il risultato di impedire ogni necessaria verifica in ordine al rispetto della linea di confine tra le prerogative della committenza e quelle dell' appaltatore.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve allora convenirsi con la valutazione del Tribunale il quale ha ricondotto alla mancata dimostrazione dei contratti di appalto la conseguenza della sussistenza della dedotta somministrazione illecita di manodopera con il corollario della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il soggetto utilizzatore del servizio a far data, quanto meno, dalla costituzione del rapporto di lavoro con la ditta Miranna.
Alla stregua di tale conclusione non può che essere disattesa l'eccezione di decadenza reiterata da Parte 1
È opportuno in proposito ricordare come la Suprema Corte, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 L. n. 183/2010, ne abbia sottolineato il carattere eccezionale delineandone un ambito di applicazione rigorosa (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n.
13179 in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 4913 del 2016).
A questa stregua è stato affermato, con riguardo a ciascuna delle ipotesi in essa previste, che uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma è la sussistenza di una comunicazione scritta da parte del datore di lavoro.
Ha, dunque, affermato che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4 (nel quale, in tesi, andrebbe sussunta la fattispecie in esame) al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera.
“Né può sostenersi – soggiunge la Corte di Cassazione · , sempre con riferimento all'appalto,
"che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento
è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570).
Infatti, poiché l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente. Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021 cit.), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale." (v. di recente Cass. n.
34181/2022).
Ha, dunque affermato il principio secondo cui "il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi
1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso".
(v. Cass. N. 34181/2022 cit.).
Una volta dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e dunque la continuità ed unicità del rapporto con decorrenza dalla data di inizio del primo rapporto di lavoro con una delle ditte appaltatrici, si rivela infondata anche l'eccezione di estinzione dei rapporti per risoluzione consensuale: risoluzione, invero, neppure lontanamente prospettabile, stante la continuità del rapporto protrattosi senza interruzioni di sorta (come riferito dai testi) – benché svolto per alcuni periodi senza alcuna formalizzazione - sino alla data di deposito del ricorso di primo grado.
Quanto, poi all'eccezione di prescrizione, va puntualizzato che ciò rileva a questi fini
(trattandosi di rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n.
92/2012) è l'accertamento della sussistenza della stabilità reale del rapporto;
stabilità che va verificata, in caso di accertamento di un fenomeno di interposizione illecita, "alla stregua della disciplina applicabile al rapporto in base alle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento del rapporto medesimo, non già alla stregua della disciplina che l'avrebbe regolato ove esso fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, restando conseguentemente escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall'intermediario" (giurisprudenza costante, v. di recente Cass, n. 12553 del 04/06/2014).
È, quindi, emerso che lo CP_1 ha svolto dal 2008 in poi, le mansioni indicate in ricorso ossia quelle di autista addetto ai servizi postali per conto della convenuta, di livello "D" del Ccnl applicato, riferibili all'oggetto dell'attività svolta da Pt_1, come emerso dalla prova per testi). Per "D" CCNL [...]Tali mansioni di autista sono certamente riconducibili al citato Parte 1 di cui all'art. 21, rubricato Classificazione del personale, che così prevede: '
"Lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico- professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. Ruoli 1) Addetto senior Lavoratori che, nei diversi Centri di
Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo. Figure professionali esemplificative - Addetto CRP - senior - Addetto CUAS - senior- Addetto
UDR - senior - Portalettere - senior - Addetto Call Center - senior - Addetto Staff - senior;
2)
Operatore Junior - omissis'.
L'allegato 4 individua, poi, nel livello D la figura professionale dell'Addetto Operativo
Trasporti Senior (CSH CPO di base), che identifica le mansioni svolte dalla parte appellante, così come emerse dall'attività istruttoria, di autista addetto al trasporto dei prodotti postali, incaricato anche di compilare tutte le relative distinte e segnalare eventuali anomalie.
Corretto appare, dunque, l'inquadramento individuato dal giudice di prime cure.
Venendo all'eccezione (proposta per la prima volta con l'atto di appello) di detrazione, dal quantum debeatur, dell'aliunde perceptum, l'appellante invoca il principio secondo cui "in tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato" (v. da ultimo
Cass. n. 19163 del 14/06/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, tale principio non può trovare applicazione;
l'obbligazione di Parte 1 infatti, non costituisce per il lavoratore una voce risarcitoria, da cui debba essere detratto quanto altrimenti percepito, ma ha natura retributiva;
pertanto non solo non trova per essa applicazione il principio della "compensatio lucri cum damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (v. Cass. n. 21160 del 07/08/2019, in tema di illegittimità di cessione di ramo di azienda ed, in tema di interposizione di manodopera, Cass. SS.UU. 7 febbraio 2018, n. 2990), ma, a monte, la relativa eccezione (da qualificarsi come eccezione di estinzione parziale dell'obbligazione per pagamento del terzo) è un'eccezione in senso stretto, come tale soggetta ai termini di preclusione di cui agli artt. 416 e 437, 2° co. c.p.c.; essa va, pertanto, dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello.
Le spese dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 4268/2021 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 11 novembre 2021.
Condanna Parte 1 in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi
€ 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 30 maggio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele De Maria Maria G. Di Marco
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. Michele De Maria
Consigliere 3) Dott. Cinzia Alcamo
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 546/2022 promossa in grado di appello da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte 1
e difesa dall'avv. Salvatore Castellese.
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bertolini.
APPELLATO
All'udienza del 30 maggio 2024 le parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con sentenza dell'11/11/2021 il Tribunale di Palermo G.L., adito con ricorso proposto da
Controparte_1 nei confronti di disattese le eccezioni diParte 1 risoluzione per mutuo consenso, di decadenza e di prescrizione sollevate da [...]
Pt 1 , accertava l'interposizione illecita di manodopera posta in essere nell'interesse della società convenuta e dichiarava sussistere tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a decorrere dal 7/7/2008 con inquadramento nel Livello “D” - Addetto Operativo Trasporti Senior, di cui al C.C.N.L. del 2007, onde condannava Parte 1 a regolarizzare il rapporto di lavoro con il ricorrente nelle mansioni e con l'inquadramento predetto presso il CMP di Palermo. Tanto statuiva il G.L. sulle premesse che:
-lo CP 1 aveva svolto attività di lavoro subordinato nella provincia di Palermo con mansioni di autista a partire dal 7/7/2008 alle formali dipendenze di varie ditte via via succedutesi nel servizio di trasporto di pacchi e corrispondenza per conto di Parte 1
[...]
-il servizio, dichiaratamente prestato sulla base di contratti di appalto stipulati tra [...] Pt 1 e le ditte di trasporto, era stato in realtà svolto senza alcuna copertura contrattuale avendo Parte 1 omesso di depositare in giudizio il contratto di appalto e l'Accordo
Quadro che lo regolava;
-tale carenza istruttoria aveva privato l'attività della indefettibile fonte obbligatoria sicchè, per tale periodo, l'appalto sulla scorta del quale Pt 1 giustificava il lavoro presso di lei
(sempre presso il CMP di Palermo) svolto dal ricorrente non p(oteva)uò che ritenersi del tutto inesistente, con la conseguenza che quella effettuata dalle società formali datrici di lavoro del ricorrente nei confronti di Parte 1 d(oveva)eve accertarsi essere una somministrazione illecita di mano d'opera, con ogni conseguenza di legge;
- A tacere di tale circostanza era emerso come il formale datore di lavoro e appaltatore non partecipasse in concreto alla organizzazione e direzione della prestazione lavorativa del ricorrente (predeterminala ed eterodiretta dalla società committente in ogni suo dettaglio), né ai servizi affidati, per l'espletamento dei quali erano utilizzali, con l'eccezione dei furgoni, mezzi e strumenti di lavoro forniti dalla stessa committente Parte 1 ; in particolare tale circostanza era desumibile dalla prova testimoniali con i testi Tes_1 '
Contr Tes 3 e dal riscontro dei c.d. mod. (Modelli Pianificazione Tes 2 e
Trasporto) predisposti dalla committente Parte 1 allo scopo di regolare in modo dettagliato e analitico l'impegno orario della prestazione, le varie fasi e i percorsi da seguire con l'esatto chilometraggio di ciascuno;
- pertanto, essendo stata accertata la mancanza dei contratti e, d'altra parte, l'inesistenza di un autonomo potere gerarchico e disciplinare in capo all'appaltatore idoneo ad incidere sullo svolgimento della prestazione, erano risultati integrati i presupposti della illecita interposizione di manodopera sicchè doveva ritenersi costituito con Parte 1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 7/7/2008-
Infondata doveva ritenersi infine l'eccezione di prescrizione, non essendo stata fornita prova alcuna che le formali datrici di lavoro dello CP 1 fossero assoggettate alla disciplina della tutela reale del posto di lavoro a norma dell'art. 18 Stat. Lav..
Parte 1 che ha articolato un La sentenza di primo grado è stata impugnata da unico complesso motivo di impugnazione.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da Parte 1 con sei distinti motivi di impugnazione. Resiste lo CP 1 che ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo, in calce.
IN DIRITTO
Con i primi cinque motivi l'appellante reitera, sotto forma di distinti motivi di gravame, le difese già spiegate innanzi al primo giudice, in particolare eccependo la nullità del ricorso per carenza di allegazioni, la decadenza ex art. 32 1. n. 183/ 2010, la prescrizione delle differenze retributive rivendicate, la risoluzione dei contratti di lavoro per mutuo consenso ed infine l'infondatezza della domanda in relazione alle prestazioni di lavoro asseritamente svolte senza alcuna formalizzazione del rapporto;
torna, infine, a ribadire nel merito la genuinità dell'appalto di servizi, contestando le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sotto il profilo di un'asserita errata valutazione delle prova assunte, Contr segnatamente della prova testimoniale e del documento del quale il G.L. avrebbe travisato il significato.
Il primo motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha infatti colto, nella sussistenza di sufficienti allegazioni concernenti gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda, i requisiti di validità del ricorso di primo grado, tali da consentire al giudice l'individuazione degli esatti contorni della pretesa azionata ed alla controparte di apprestare un'adeguata difesa.
Rispetto a tale considerazione l'appellante non ha formulato specifiche censure, concentrando piuttosto il motivo di gravame nella contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti e nella loro insufficienza a dimostrare le allegazioni dedotte in ricorso;
carenza che può riverberare i suoi effetti sull'accertamento della fondatezza della domanda, non certamente sulla validità del ricorso.
Gli altri motivi, al cui esame può procedersi congiuntamente in base alle seguenti considerazioni, sono infondati.
Giova a tal proposito richiamare quanto già affermato da questa Corte in occasione di analoghe controversie, con orientamento cui si intende, in diritto, qui dare continuità (v. da ultimo sent. n. 620/2022).
L'accertamento del fenomeno della interposizione illecita di manodopera nell'ambito dell'appalto di un servizio postula la prova di alcuni specifici elementi significativi della estraneità del lavoratore alla macchina organizzativa dell'appaltatore e, di converso, la pervasiva ingerenza del committente nella gestione della prestazione del lavoratore.
Secondo l'insegnamento della S.C. infatti, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo) (Cass. n.
12551 del 25/06/2020).
Ma, prima ancora della verifica riguardo l'esercizio in concreto del potere direttivo sulla prestazione del lavoratore, l'indagine che si prospetta in linea teorica e che nella presente controversia ha rivestito importanza dirimente sulla decisione del Tribunale, afferisce alla dimostrazione dell'apparato contrattuale che, in tesi, avrebbe dovuto regolare la relazione negoziale tra la committente Parte 1 e le ditte appaltatrici onde conferire copertura giuridica all'attività dello CP 1
In tanto, infatti, è predicabile una indagine volta a cogliere i caratteri discretivi tra l'appalto genuino di un servizio e il fenomeno vietato della interposizione di manodopera in quanto venga offerta all'interprete la possibilità di esercitare un sindacato sulla concreta esplicitazione del rapporto a fronte della cornice formale nella quale esso è nominalmente iscritto. In caso contrario, infatti, ove una fonte regolatrice non sussista ovvero non venga portata a conoscenza del giudicante, il solo fatto di una prestazione svolta a servizio e nell'interesse di un imprenditore da parte di un lavoratore che gli sia messo a disposizione da parte di un terzo soggetto integra una somministrazione illecita di manodopera assoggettata alle sanzioni di legge.
Ciò assume rilevanza sicuramente con riferimento ad una prima fase della prestazione lavorativa che lo CP 1 ha svolto prima del 1/10/2009 alle dipendenze della ditta
Miranna.
Di contro, la certificazione del Centro per l'Impiego di Palermo prodotta dall'appellato è idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta in parola sin dal 7/7/2008, come peraltro confermato dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado. Dal canto suo Parte 1 non ha mai contestato (pur non producendo il relativo contratto) la sussistenza di un rapporto di appalto con le ditte predette;
pertanto è in atti la dimostrazione dell'espletamento, da parte dello CP_1 di un'attività lavorativa svolta sin dal 7/7/2008 con mansioni di autista nell'ambito del servizio di trasporto per conto di
Parte 1
Orbene, proprio per l'assenza di contratti di appalto anteriori al 1/10/2009, il sindacato dell' CP_3 on ha potuto passare al vaglio i termini dell'accordo negoziale e, in particolare, individuare i contenuti, i tempi e le modalità del servizio onde verificare l'immanenza della prestazione alla sfera organizzativa e direttiva dell'appaltatore.
Né può giovare, alla stregua di tale parametro di giudizio, opporre che il lavoratore non aveva contestato la sussistenza dei contratti appalto e che l'ordinamento non richiede la forma scritta per la validità e la prova del contratto di appalto;
ciò in quanto, in disparte la circostanza, pure dedotta dallo CP_1 che in alcuni periodi la prestazione era stata '
svolta senza alcuna formalizzazione del rapporto con l'appaltatore, il profilo rilevante è costituito dalla mancanza di un regolamento negoziale dal quale ricavare i termini e le condizioni del servizio di trasporto conferito in appalto, carenza che inevitabilmente ricade sul contenuto della prestazione espresso dall'inquadramento e dal mansionario proprio del ruolo assegnato, con il risultato di impedire ogni necessaria verifica in ordine al rispetto della linea di confine tra le prerogative della committenza e quelle dell' appaltatore.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve allora convenirsi con la valutazione del Tribunale il quale ha ricondotto alla mancata dimostrazione dei contratti di appalto la conseguenza della sussistenza della dedotta somministrazione illecita di manodopera con il corollario della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il soggetto utilizzatore del servizio a far data, quanto meno, dalla costituzione del rapporto di lavoro con la ditta Miranna.
Alla stregua di tale conclusione non può che essere disattesa l'eccezione di decadenza reiterata da Parte 1
È opportuno in proposito ricordare come la Suprema Corte, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 L. n. 183/2010, ne abbia sottolineato il carattere eccezionale delineandone un ambito di applicazione rigorosa (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n.
13179 in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 4913 del 2016).
A questa stregua è stato affermato, con riguardo a ciascuna delle ipotesi in essa previste, che uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma è la sussistenza di una comunicazione scritta da parte del datore di lavoro.
Ha, dunque, affermato che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4 (nel quale, in tesi, andrebbe sussunta la fattispecie in esame) al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera.
“Né può sostenersi – soggiunge la Corte di Cassazione · , sempre con riferimento all'appalto,
"che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento
è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570).
Infatti, poiché l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente. Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021 cit.), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale." (v. di recente Cass. n.
34181/2022).
Ha, dunque affermato il principio secondo cui "il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi
1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso".
(v. Cass. N. 34181/2022 cit.).
Una volta dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e dunque la continuità ed unicità del rapporto con decorrenza dalla data di inizio del primo rapporto di lavoro con una delle ditte appaltatrici, si rivela infondata anche l'eccezione di estinzione dei rapporti per risoluzione consensuale: risoluzione, invero, neppure lontanamente prospettabile, stante la continuità del rapporto protrattosi senza interruzioni di sorta (come riferito dai testi) – benché svolto per alcuni periodi senza alcuna formalizzazione - sino alla data di deposito del ricorso di primo grado.
Quanto, poi all'eccezione di prescrizione, va puntualizzato che ciò rileva a questi fini
(trattandosi di rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n.
92/2012) è l'accertamento della sussistenza della stabilità reale del rapporto;
stabilità che va verificata, in caso di accertamento di un fenomeno di interposizione illecita, "alla stregua della disciplina applicabile al rapporto in base alle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento del rapporto medesimo, non già alla stregua della disciplina che l'avrebbe regolato ove esso fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, restando conseguentemente escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall'intermediario" (giurisprudenza costante, v. di recente Cass, n. 12553 del 04/06/2014).
È, quindi, emerso che lo CP_1 ha svolto dal 2008 in poi, le mansioni indicate in ricorso ossia quelle di autista addetto ai servizi postali per conto della convenuta, di livello "D" del Ccnl applicato, riferibili all'oggetto dell'attività svolta da Pt_1, come emerso dalla prova per testi). Per "D" CCNL [...]Tali mansioni di autista sono certamente riconducibili al citato Parte 1 di cui all'art. 21, rubricato Classificazione del personale, che così prevede: '
"Lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico- professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. Ruoli 1) Addetto senior Lavoratori che, nei diversi Centri di
Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo. Figure professionali esemplificative - Addetto CRP - senior - Addetto CUAS - senior- Addetto
UDR - senior - Portalettere - senior - Addetto Call Center - senior - Addetto Staff - senior;
2)
Operatore Junior - omissis'.
L'allegato 4 individua, poi, nel livello D la figura professionale dell'Addetto Operativo
Trasporti Senior (CSH CPO di base), che identifica le mansioni svolte dalla parte appellante, così come emerse dall'attività istruttoria, di autista addetto al trasporto dei prodotti postali, incaricato anche di compilare tutte le relative distinte e segnalare eventuali anomalie.
Corretto appare, dunque, l'inquadramento individuato dal giudice di prime cure.
Venendo all'eccezione (proposta per la prima volta con l'atto di appello) di detrazione, dal quantum debeatur, dell'aliunde perceptum, l'appellante invoca il principio secondo cui "in tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato" (v. da ultimo
Cass. n. 19163 del 14/06/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, tale principio non può trovare applicazione;
l'obbligazione di Parte 1 infatti, non costituisce per il lavoratore una voce risarcitoria, da cui debba essere detratto quanto altrimenti percepito, ma ha natura retributiva;
pertanto non solo non trova per essa applicazione il principio della "compensatio lucri cum damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (v. Cass. n. 21160 del 07/08/2019, in tema di illegittimità di cessione di ramo di azienda ed, in tema di interposizione di manodopera, Cass. SS.UU. 7 febbraio 2018, n. 2990), ma, a monte, la relativa eccezione (da qualificarsi come eccezione di estinzione parziale dell'obbligazione per pagamento del terzo) è un'eccezione in senso stretto, come tale soggetta ai termini di preclusione di cui agli artt. 416 e 437, 2° co. c.p.c.; essa va, pertanto, dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello.
Le spese dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 4268/2021 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 11 novembre 2021.
Condanna Parte 1 in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi
€ 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 30 maggio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele De Maria Maria G. Di Marco