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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 147/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 663/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 26.11.2021
PROPOSTO DA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) ed ivi residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Maria Brivido, presso il cui studio, in Caltanissetta, via E. De Nicola n. 17, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t., (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Rita Sollima ed P.IVA_1
1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, Corso Umberto
I°, Palazzo di Città;
Appellato
E, NEI CONFRONTI DI
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., corrente in Verona, Via Lungadige Cangrande
16 (p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Bucolo P.IVA_2 presso il cui studio, in Paternò, Via Emanuele Bellia n. 170, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'appello adita respinta ogni contraria istanza: 1) In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 663/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, GOP Dott.ssa Gambino Elvira, nel giudizio recante n. RG
600/2017, depositata in Cancelleria in data 26.11.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso spese generali, iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione dichiarare inammissibile, infondato nel merito o, con qualsiasi diversa statuizione rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale civile di Caltanissetta n. 663 del 2021. Dichiarare inammissibile, infondata nel merito o con qualsiasi diversa statuizione rigettare la richiesta di svolgimento della c.t.u. tecnica. Dichiarare inammissibile e
2 infondata nel merito o con qualsiasi diversa statuizione rigettare la richiesta di svolgimento della c.t.u. medica. In subordine, senza recesso, in caso di riforma della sentenza di primo grado dichiarare che il
[...]
concorre minimamente nella causazione dell'evento il quale CP_1 era addebitare al comportamento della danneggiata e, per l'effetto, ricondurre la domanda di parte avversa al dovuto e provato. In caso di accoglimento dell'impugnazione e del riconoscimento della responsabilità totale o parziale, in capo al , dichiarare che l'ente Controparte_1 convenuto è garantito dal terzo chiamato Società Cattolica di Assicurazione
- Società Cooperativa in forza del contratto di assicurazione stipulato con la FA RA PA ( ora Società Cattolica di assicurazioni) e, per
l'effetto condannare la predetta NI a tenere indenne il
[...]
, in caso di soccombenza, di quanto lo stesso dovrà pagare CP_1 all'odierno appellante in forza e in dipendenza della riforma della sentenza Co di primo grado e, per l'effetto, condannare la Società RA al pagamento delle spese, competenze ed onorari di difesa sostenuti dal
per resistere un giudizio, ciò qualunque sia l'esito Controparte_1 della lite. Con vittoria di spese e competenze e onorari.”
Conclusioni dell'appellata Società di RA
“Voglia la Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa dire e dichiarare il proposto appello assolutamente infondato sia in fatto che in diritto e, pertanto rigettarlo de plano, confermando in ogni sua parte
l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze del grado. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda in punto di an ritenere
e dichiarare le domande in punto di quantum solo parzialmente ed in minima parte accolte con ogni consequenziale provvedimento in ordine dalla liquidazione delle spese del giudizio.”
Svolgimento del processo
3 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2017 Pt_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, il
[...]
al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti Controparte_3
i danni, patrimoniali e non, subiti a causa di un sinistro stradale del
20.07.2014, danni che quantificava in complessive €. 44.293,75.
Deduceva che quel giorno, verso le ore 12,25 circa mentre si trovava alla guida della propria autovettura FIAT Panda targata DM066TK, percorrendo la via Gibil Gabib di Caltanissetta in direzione campagna, perdeva il controllo del mezzo a causa della pavimentazione irregolare della sede stradale così da deviare il proprio moto di marcia verso il lato destro della carreggiata ed essere sbalzata in aria a causa della presenza di una montagnetta di terra ed erbacce ammassate a pochi centimetri dalla sede stradale.
In seguito al sinistro l'autovettura della attrice riportava ingenti danni ed ella stessa subiva lesioni personali poi refertate dai medici dell'Ospedale di Caltanissetta ove venne immediatamente trasferita in:” esiti di contusione al terzo medio della milza, esiti di fratture costali multiple dalla seconda all'ottava di cui alcune scomposte. Esiti di emotorace trattata con torocentesi.
Con comparsa dell'8.06.2017 si costituiva in giudizio il CP_1 convenuto contestando la domanda attorea chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la Società Cattolica di
RA al fine di essere manlevato nell'ipotesi di soccombenza.
Con comparsa del 19.09.2017 si costituiva la Società terza chiamata che contestava anch'essa la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, all'udienza del 17.06.21, la causa veniva posta in decisione.
4 Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da condannandola al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore del convenuto e CP_1 della terza chiamata compagnia assicurativa liquidate come da dispositivo.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando come, - pur trovando applicazione l'articolo 2051 c.c. secondo cui la responsabilità del custode è qualificabile come responsabilità oggettiva e che spetta al danneggiato dimostrare la qualificazione del fatto storico come illecito nonché la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto stesso (ovvero il nesso dei casualità tra l'evento il danno) mentre è onere della Pubblica
Amministrazione convenuta provare che l'evento è stato prodotto in seguito al verificarsi di caso fortuito o del comportamento del danneggiato tale da determinare autonomamente il danno - nel caso in specie il sinistro che aveva coinvolto l'attrice era da addebitarsi esclusivamente alla sua condotta di guida azzardata e poco diligente.
Ciò, secondo il primo Giudice emergeva da quanto riferito dalla stessa nell'immediatezza del fatto agli Agenti della Polizia Municipale di Pt_1
Caltanissetta che avevano riportato le sue dichiarazioni dalla lettura delle quali emerge che la perdita di controllo della vettura, lungi dall'essere attribuibile allo stato di dissesto del fondo stradale, era invece dovuta “ad un improvviso malessere della conducente”, così da potersi escludere ogni fonte di forma di responsabilità del convenuto, essendo stato CP_1 accertato, inoltre, che ella percorreva la via Gabil, a velocità non consona, tanto da essere stata sanzionata per violazione al Codice della Strada.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in Parte_1 detto atto meglio specificati.
5 Sostituita l'udienza del 28 Novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravare l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 1127 c.c.
Si osserva, in proposto, come, a differenza di quanto affermato dal
Giudice di prime cure, l'articolo 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Nel caso in specie, continua l'appellante, il Tribunale ha omesso di valutare come la vera causa del sinistro sia da individuare nella presenza della montagnetta di terra e di erba formatesi sul lato destro della carreggiata perché proprio a causa di tale irregolarità la aveva perso Pt_1 il controllo della propria vettura così da essere sbalzata in aria e subire le lesioni poi riscontrate.
In buona sostanza, ritiene l'appellate che, ove i detriti sul margine della carreggiata non fossero stati presenti la vettura dell'attrice si sarebbe adagiata sul lato destro della via Gabil senza essere sbalzata su un palo della luce.
Inoltre, continua ancora l'appellante, la descritta dinamica appare bene evidenziata dalla c.t. di parte a firma dell'ingegner allegata agli CP_4 atti e, pertanto, con i motivi di gravame, si insiste nella chiesta ammissione della consulenza tecnica d'ufficio erroneamente denegata dal
Tribunale, ciò anche in quanto, il Giudice di prime cure nulla ha argomentato, in sentenza, in ordine alla ricostruzione del sinistro così
6 come prospettato nell'atto di citazione e nella consulenza tecnica di parte.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 23.02.2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni
7 oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante (c.t.u tecnica e c.t.u. medico – legale) in quanto meramente esplorative confermando la decisione assunta sul punto dal Tribunale.
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Nel merito l'appello è infondato.
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la più accreditata giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del
8 danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o
9 imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il caso fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,
1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227,
2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sotto tale ultimo profilo, infine, è bene ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225).
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Emerge dall'istruttoria, sostanzialmente caratterizzata dalla mera produzione documentale allegata dalle parti, che quella mattina di luglio la odierna appellante perse il controllo della sua vettura FIAT panda per ragioni che non possono ricondursi alle condizioni del tratto stradale di via Gibil Gabib di Caltanissetta.
Ciò, in particolare, è desumibile da quanto riportato in esito ai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale di Caltanissetta, che intervenne sui luoghi circa 10 minuti dopo l'incidente trovando il veicolo “nella posizione
10 statica assunta nella fase terminale dell'evento”, scattando numerose foto che vennero, poi, allegate, ai predetti rilievi.
Risulta, infatti, che gli stessi Agenti si recarono presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caltanissetta ove la rilasciava spontanee Pt_1 dichiarazioni del seguente tenore: “Percorrevo la via Gibil Gabib proveniente dalla città con direzione campagna. Lungo il rettilineo che precedeva la struttura della forestale, forse a causa di un malessere, ho perso il controllo della'autovettura. Preciso che la strada è tutta sconnessa
e piena di avvallamenti. Aggiungo che poco prima dell'incidente stavo parlando con mia madre che era con me dentro la vettura”.
Dalle superiori dichiarazioni – rese, si ripete, nell'immediatezza dei fatti, emerge che le ragioni per le quali la perse il controllo della ventura Pt_1 devono rinvenirsi nel descritto malessere oltre che, nella non esclusa possibilità che la stessa conducente si fosse distratta dalla presenza della madre con la quale parlava (Sig.ra ricoverata anch'essa CP_5 presso l'Ospedale di Caltanissetta in prognosi riservata per come indicato nella relazione della P. Municipale) o, forse, a causa della presenza “di sole radente”, circostanza evidenziata a pag. 2 nella “descrizione delle cause dell'incidente” a firma dell'Isp. Capo Massimo Mastrosimone.
Vi è, inoltre, da rilevare che i VV.UU. hanno potuto appurare che la velocità tenuta dalla non era adeguata alle condizioni strada tanto Pt_1 da contravvenzionarla per violazione dell'art. 141 c.1 e 2 del Codice della
Strada.
E' pur vero, - come evidenziato nei motivi di gravame – che detta sanzione venne annullata dal Giudice di Pace di Caltanissetta con sentenza n. 176 del 30 aprile 2015 ma – a prescindere dalla mancata prova della definitività di tale decisione – vi è da rilevare che quel Giudice accolse l'opposizione alla sanzione amministrativa non indagando il merito ma rilevando come, nella contumacia del non era emersa la prova CP_1
11 sulla responsabilità della conducente del mezzo atteso che nessun atto istruttorio era stato allegato dal resistente Ente.
Emerge, ancora, dalla lettura degli atti di causa e dalla documentazione fotografica che il tratto di strada oggetto del sinistro si presentava come
“rettilineo” ed in pendenza ragione per la quale appaiono condivisibili le conclusioni raggiunti dagli Agenti della Polizia Municipale che hanno ritenuto fondato dedurre che la non stesse rispettando i normali Pt_1 canoni di prudenza al momento del sinistro, viaggiando ad una velocità tale da non consentirle di controllare il mezzo dopo averne perso il controllo per il presunto malessere (o per distrazione).
Quanto “alla presenza della montagnetta di sabbia ed erbacce” sul margine destro della carreggiata di via Gabil non vi è dubbio che essa – effettivamente visibile dalle immagini fotografiche – si trova al di fuori della carreggiata (o comunque ai margini della stessa) non ostacolando, pertanto, il normale flusso delle vetture interessate al transito della strada.
*****
Quanto agli elementi istruttori allegati da parte appellante, a sostegno della domanda, ed in assenza di prova per testi in quanto fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare sull'accaduto (vedasi relazione VV.UU.), è stata allegata una c.t. di parte a firma dell'Ing. demandando al Controparte_6
Tribunale la nomina di una c.t.u. tecnica e di una medica al fine di accertare sia le cause del sinistro sia le conseguenze, sul piano fisico, residuate alla . Pt_1
Con ordinanze del 9.05.2018 e del 5.05.2019 il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato tali richieste istruttorie ritenendole “meramente esplorative”
e la Corte, con l'Ordinanza sopra ricordata del 23.02.2023 ha confermato tale decisione.
12 In proposito si ricorda che la c.t.u. non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
Essa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il
Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. Civ. 7 settembre 2023, n.
26048).
Ne discende che la sentenza, in assenza di ulteriori motivi di censura deve interamente confermarsi.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 663/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 26 novembre
2021 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati Controparte_1
e le spese del presente grado del Controparte_7 giudizio che si liquidano, per ciascuno, in €. 3.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
13 Caltanissetta, 19 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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