Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 5356
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Sentenza 21 febbraio 2023

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In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 5356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5356
    Data del deposito : 21 febbraio 2023

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