CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
,. Civile Sent. Sez. 3 Num. 5356 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 21/02/2023 SENTENZA sul ricorso 26692/2019 proposto da: De SA IA TA, SA GI, eiE:~ttivamente domiciliati in Roma Via Muzio Clementi, 68 presso lo studio dell'avvocato Barsanti Raoul, ra!)pres2ntati e difesi d 3ll'avvocatc Casa fina Riccardo;
-ricorrente - contro Ban~ca Popo[are Soc. Coop. a r.,!.; -intimata- t avverso la sentenza n. 908/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata . ... il 20/02/2019; udité.l la relazione della causa svolta ne~!a pubblica udienza del 09/01/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
uditt:• l'Avvocato Riccardo Casafina;
udito H P.M. ;n persona del Sostituto Procuratore Generale DELL'ERBA ROSA MA.RTl\ eh~ ha co:.duso per il rigetto;
1 - ... Fatti di caus:a !.-GI SA e IA De SA sono stati fideiussori della società Com.Ba.S. srl. Il 3.6.2008 hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno conferito la casa di abitazione, destinandola ai bisogni della famiglia: l'atto di costituzione del fondo, secondo la loro prospettazione, è, sì, stato trascritto, ma non è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio. Il creditore della società garantita dai due ricorrenti, ossia il Banco Popolare soc. Coop., ha agito in giudizio per ottenere la revocatoria di quel fondo patrimoniale, onde soddisfare il suo credito sul bene conferito nel fondo, ed ha ottenuto due sentenze favorevoli: in primo ed iin secondo grado è stata disposta la revocatoria dell'atto. 2.-In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto, intanto, che l'annotazione fosse da presumersi, e che comunque anche se non v'era, ciò non rendeva priva di interesse ad agire la domanda della banca, in quanto tra i presupposti dell'azione revocatoria non vi sono che il credito, il danno e la consapevolezza del debitore di arrecarlo al cr~editore .. l~ (L h.."""--~ 3.~!1 ricorso è basato;
SU tre motivi1 Non v~ controricorso della Banca intimata. c ... c;
u~'-'-' ..,..,...{;{' ..... ..AAf. t{aR~LwloL :./dr'c:.l-1 ~d -·~~.,..:_p "l.-b,~ ~ ,[_,~ ~ ag1on~ e a ec1s1one F 4.-I tre motivi pongono una questione comune e possono esaminarsi insieme. Essi m;
rano a contestare la statuizione della Corte di Appello secondo cui la mancata annotazione del fondo oatrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo l'atto inopponibile ai terzi, e dunque a1i creditori, non priva questi ultimi dell'interesse ad agire in revocatoria. Il primo motivo fa valere violazione deWarticolo 100 c.p.c., ed assume difetto di interesse ad agì.~e della Banca, la quale manterrebbe, secondo i ricorrenti, il potere di esecuzione sul bene: se ii conferimento in fondo patrimoniale non è alla banca opponioile per difetto di Ennotazione, allora non v'è interesse a renderlo anche inefficace, e la banca può soddisfarsi comunque su di esso;
il secon~::1 denuncia violazione degli articoli 162, 164 e 2644 c.c. e pone la medesima quesb)ne, sotto altro aspetto. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 2727 e 2697 ·c.c. . Con tale motivo. essi contestano la decisione della Corte di Appello nel punto in cui ha pn~sunto l'avvenut.n annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio, ~;.;:;andola s11 alcuni preci5i elementi: a) i dlue ricorrenti non avrEbbe:·o conte~tato il danno arrr;
cato alla Banca;
b) la Banca ha dato per scontato che il fondo patrimoniale è stE:to annotato. 2 .., ~ Secondo i ricorrenti non è affatto vero che essi non hanno contestato il danno arrecato alla banca, piuttosto assumono che era onere di quest'ultima depositare l'atto .di matrimonio privo della annotazione. , 5.- Il ricorso è infondato nei seguenti termini. La questione dirimente, tra quelle poste con i motivi di r:-icorso, è se la .. banca abbia interesse ad agire per ottenere la revocaltoria di un atto- la · . . . ~ costituzione di fondo ·patrimoniale-che comunque non è a l!~pponibile per via della mancata annotazione. La Corte di merito~ nel decidere tale questione, ha fatto· corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte. E' vero che il fondo patrimoniale non annotato sull'atto eli matrimonio non è opponibile ai terzi (Cass. 18870/ 2008; Cass. 24798/ 2008}, è privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza ,che per i creditori i· beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in ·realtà mai stati conferiti, e dunque sono rimasti nel patrimonio del debitore, che il creditore può/ nelle forme ordinarie, aggredire. Tuttavia, secondo un precedente di questa Corte: <<la mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, costituzione un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscriziqne immobile nel fond0, perché sisten1a pubblicità cui alli"art. 163, comma 3, c.c.,: . fondato sull'annotazione, ha la finalità rende're ·convenzione matrimoniale oppon!bile ai terzi, ma non tra i suoi elementi costitutivi circostanza che l'atto relazione quale è domandata sia apponibile creditori>> (Càss. 6450/ 2019). Questo principio di diritto è stato di recente ribadito da Cass. 25853/ 2020, lçt quale ha inoltre osservato che < < la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, l'atto costitutivo non sia apponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa ,Jotrebbe divenire, in ogni rnomento, apponibile ai creditori tramite la successiva annotazione > >, ciò in quanto la destinazione del bene nel fondo patrimcnia!e, a pr~scindere · dalla annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto. Del resto, neli'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal preg:ud1zio alle ragioni del cred1tore include 2nche il pericolo di danno, la cui • \! ;.. valùtaz:cre è rimessa a ila discrezionalità del giudice (Cass. 25733/ 2015), così che l'atto, anche se non apponibile al · momento, può comportare un pericolo di • danr.o a cagione d·:!l\a sen·i;Jre concreta pos.sibilità di annotarlo e dunque di renderl,:l opponibi l·:~ . Infine, la non apponibilità del:'atto di costituzione del fondo p,atrimoniale, dovuta alla mancata annotazione di quest'ultin10 1 è situazione diversa dalla inefficacia dell'atto a seçuitJ delia revocazione, cosi che quest'ultima mira ad un effetto 3 l . . . :;:; diverso: non già a rimuovere l'inopponibiHtà dell'atto- dovuta al difetto di pubblicità- bensì a rendere l'atto del tutto inefficace verso il creditore. In tal modo la revocatoria assicura l'inefficacia dell'atto, anche per l'ipotesi .. · , che esso, venendo poi trascritto, risulti opponibile ai terzi. ... ·oò detto la questione della avvenuta e dimostrata annotazione dell'atto . , resta assorbita. 6.-II ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
La cOrte rigetta il ricorso. fi:u~ · . Ai sefìsi d·?!i'art. J.3 ccrnma 1 quater del d.P.Ft n. 115 del 2002, inserito dall'art . . 1, comma 1. 7 della L n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per H v2rsamento, da parte del ricorrente principale, delll'ulteriore importo a titolo cJì contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p/rincipale, a norma del cor.ìmi3 1-brs, dello stesso articolo 13. ... ' 4 ·~ "'C ' C) t:: o u
-ricorrente - contro Ban~ca Popo[are Soc. Coop. a r.,!.; -intimata- t avverso la sentenza n. 908/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata . ... il 20/02/2019; udité.l la relazione della causa svolta ne~!a pubblica udienza del 09/01/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
uditt:• l'Avvocato Riccardo Casafina;
udito H P.M. ;n persona del Sostituto Procuratore Generale DELL'ERBA ROSA MA.RTl\ eh~ ha co:.duso per il rigetto;
1 - ... Fatti di caus:a !.-GI SA e IA De SA sono stati fideiussori della società Com.Ba.S. srl. Il 3.6.2008 hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno conferito la casa di abitazione, destinandola ai bisogni della famiglia: l'atto di costituzione del fondo, secondo la loro prospettazione, è, sì, stato trascritto, ma non è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio. Il creditore della società garantita dai due ricorrenti, ossia il Banco Popolare soc. Coop., ha agito in giudizio per ottenere la revocatoria di quel fondo patrimoniale, onde soddisfare il suo credito sul bene conferito nel fondo, ed ha ottenuto due sentenze favorevoli: in primo ed iin secondo grado è stata disposta la revocatoria dell'atto. 2.-In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto, intanto, che l'annotazione fosse da presumersi, e che comunque anche se non v'era, ciò non rendeva priva di interesse ad agire la domanda della banca, in quanto tra i presupposti dell'azione revocatoria non vi sono che il credito, il danno e la consapevolezza del debitore di arrecarlo al cr~editore .. l~ (L h.."""--~ 3.~!1 ricorso è basato;
SU tre motivi1 Non v~ controricorso della Banca intimata. c ... c;
u~'-'-' ..,..,...{;{' ..... ..AAf. t{aR~LwloL :./dr'c:.l-1 ~d -·~~.,..:_p "l.-b,~ ~ ,[_,~ ~ ag1on~ e a ec1s1one F 4.-I tre motivi pongono una questione comune e possono esaminarsi insieme. Essi m;
rano a contestare la statuizione della Corte di Appello secondo cui la mancata annotazione del fondo oatrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo l'atto inopponibile ai terzi, e dunque a1i creditori, non priva questi ultimi dell'interesse ad agire in revocatoria. Il primo motivo fa valere violazione deWarticolo 100 c.p.c., ed assume difetto di interesse ad agì.~e della Banca, la quale manterrebbe, secondo i ricorrenti, il potere di esecuzione sul bene: se ii conferimento in fondo patrimoniale non è alla banca opponioile per difetto di Ennotazione, allora non v'è interesse a renderlo anche inefficace, e la banca può soddisfarsi comunque su di esso;
il secon~::1 denuncia violazione degli articoli 162, 164 e 2644 c.c. e pone la medesima quesb)ne, sotto altro aspetto. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 2727 e 2697 ·c.c. . Con tale motivo. essi contestano la decisione della Corte di Appello nel punto in cui ha pn~sunto l'avvenut.n annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio, ~;.;:;andola s11 alcuni preci5i elementi: a) i dlue ricorrenti non avrEbbe:·o conte~tato il danno arrr;
cato alla Banca;
b) la Banca ha dato per scontato che il fondo patrimoniale è stE:to annotato. 2 .., ~ Secondo i ricorrenti non è affatto vero che essi non hanno contestato il danno arrecato alla banca, piuttosto assumono che era onere di quest'ultima depositare l'atto .di matrimonio privo della annotazione. , 5.- Il ricorso è infondato nei seguenti termini. La questione dirimente, tra quelle poste con i motivi di r:-icorso, è se la .. banca abbia interesse ad agire per ottenere la revocaltoria di un atto- la · . . . ~ costituzione di fondo ·patrimoniale-che comunque non è a l!~pponibile per via della mancata annotazione. La Corte di merito~ nel decidere tale questione, ha fatto· corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte. E' vero che il fondo patrimoniale non annotato sull'atto eli matrimonio non è opponibile ai terzi (Cass. 18870/ 2008; Cass. 24798/ 2008}, è privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza ,che per i creditori i· beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in ·realtà mai stati conferiti, e dunque sono rimasti nel patrimonio del debitore, che il creditore può/ nelle forme ordinarie, aggredire. Tuttavia, secondo un precedente di questa Corte: <<la mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, costituzione un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscriziqne immobile nel fond0, perché sisten1a pubblicità cui alli"art. 163, comma 3, c.c.,: . fondato sull'annotazione, ha la finalità rende're ·convenzione matrimoniale oppon!bile ai terzi, ma non tra i suoi elementi costitutivi circostanza che l'atto relazione quale è domandata sia apponibile creditori>> (Càss. 6450/ 2019). Questo principio di diritto è stato di recente ribadito da Cass. 25853/ 2020, lçt quale ha inoltre osservato che < < la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, l'atto costitutivo non sia apponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa ,Jotrebbe divenire, in ogni rnomento, apponibile ai creditori tramite la successiva annotazione > >, ciò in quanto la destinazione del bene nel fondo patrimcnia!e, a pr~scindere · dalla annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto. Del resto, neli'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal preg:ud1zio alle ragioni del cred1tore include 2nche il pericolo di danno, la cui • \! ;.. valùtaz:cre è rimessa a ila discrezionalità del giudice (Cass. 25733/ 2015), così che l'atto, anche se non apponibile al · momento, può comportare un pericolo di • danr.o a cagione d·:!l\a sen·i;Jre concreta pos.sibilità di annotarlo e dunque di renderl,:l opponibi l·:~ . Infine, la non apponibilità del:'atto di costituzione del fondo p,atrimoniale, dovuta alla mancata annotazione di quest'ultin10 1 è situazione diversa dalla inefficacia dell'atto a seçuitJ delia revocazione, cosi che quest'ultima mira ad un effetto 3 l . . . :;:; diverso: non già a rimuovere l'inopponibiHtà dell'atto- dovuta al difetto di pubblicità- bensì a rendere l'atto del tutto inefficace verso il creditore. In tal modo la revocatoria assicura l'inefficacia dell'atto, anche per l'ipotesi .. · , che esso, venendo poi trascritto, risulti opponibile ai terzi. ... ·oò detto la questione della avvenuta e dimostrata annotazione dell'atto . , resta assorbita. 6.-II ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
La cOrte rigetta il ricorso. fi:u~ · . Ai sefìsi d·?!i'art. J.3 ccrnma 1 quater del d.P.Ft n. 115 del 2002, inserito dall'art . . 1, comma 1. 7 della L n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per H v2rsamento, da parte del ricorrente principale, delll'ulteriore importo a titolo cJì contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p/rincipale, a norma del cor.ìmi3 1-brs, dello stesso articolo 13. ... ' 4 ·~ "'C ' C) t:: o u