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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3515/2024 R.G.L., cui è stata riunita la n. 3516/2024 R.G.L. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Tigre Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, depositati in data 8.04.2024, riuniti per evidenti ragioni di connessione, ex artt.
274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
1. avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00000607 28 000, notificato il Parte_1
27.02.2024, dell'importo di €. 10.610,28, per la revoca della indennità di disoccupazione per il periodo da aprile 2016 a marzo 2017;
2. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00000605 26 Parte_2
000, notificato il 26.02.2024, dell'importo di €.7.365,74, a seguito della revoca della indennità di disoccupazione per il periodo da luglio 2014 a marzo 2015; chiedendone l'annullamento.
pagina 1 di 3 L' , costituitosi in entrambi i giudizi, ha dedotto di aver provveduto in autotutela all'annullamento CP_1
degli indebiti, a seguito della sentenza n. 1255/2023 emessa nel giudizio n. 3563/2021 R.G.L. dal
Tribunale di Foggia, e dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'annullamento degli indebiti operato in autotutela dall' , non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire. CP_1
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo le parti ricorrenti aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' e CP_1
sono poste integralmente a carico dell' , atteso che l' ha provveduto ad annullare in CP_1 CP_1
autotutela gli avvisi di addebito in data 15.11.2024, sebbene la sentenza n. 1255/2023, relativa al giudizio iscritto al n. 3563/2021 R.G.L., sia stata emessa in data 11.04.2023 e passata in giudicato in data 12.10.2023, dunque prima della notifica dei predetti avvisi di addebito.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione limitatamente alla causa n. 3516/2024 R.G.: v., da ultimo, Cass. 3242/2024; Cass.
8561/2923; 28627/2023).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione pagina 2 di 3 normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del
10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione
e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione
(Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti;
- condanna l' al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in €.4.686,30 CP_1
[€.2.697,00 per il primo soggetto (cause di previdenza scaglione “infra €.5.200,00”) + €.1.986,30] oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. Tigre
Romeo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3515/2024 R.G.L., cui è stata riunita la n. 3516/2024 R.G.L. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Tigre Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, depositati in data 8.04.2024, riuniti per evidenti ragioni di connessione, ex artt.
274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
1. avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00000607 28 000, notificato il Parte_1
27.02.2024, dell'importo di €. 10.610,28, per la revoca della indennità di disoccupazione per il periodo da aprile 2016 a marzo 2017;
2. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00000605 26 Parte_2
000, notificato il 26.02.2024, dell'importo di €.7.365,74, a seguito della revoca della indennità di disoccupazione per il periodo da luglio 2014 a marzo 2015; chiedendone l'annullamento.
pagina 1 di 3 L' , costituitosi in entrambi i giudizi, ha dedotto di aver provveduto in autotutela all'annullamento CP_1
degli indebiti, a seguito della sentenza n. 1255/2023 emessa nel giudizio n. 3563/2021 R.G.L. dal
Tribunale di Foggia, e dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto dell'annullamento degli indebiti operato in autotutela dall' , non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire. CP_1
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo le parti ricorrenti aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' e CP_1
sono poste integralmente a carico dell' , atteso che l' ha provveduto ad annullare in CP_1 CP_1
autotutela gli avvisi di addebito in data 15.11.2024, sebbene la sentenza n. 1255/2023, relativa al giudizio iscritto al n. 3563/2021 R.G.L., sia stata emessa in data 11.04.2023 e passata in giudicato in data 12.10.2023, dunque prima della notifica dei predetti avvisi di addebito.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione limitatamente alla causa n. 3516/2024 R.G.: v., da ultimo, Cass. 3242/2024; Cass.
8561/2923; 28627/2023).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione pagina 2 di 3 normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del
10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione
e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione
(Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti;
- condanna l' al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in €.4.686,30 CP_1
[€.2.697,00 per il primo soggetto (cause di previdenza scaglione “infra €.5.200,00”) + €.1.986,30] oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. Tigre
Romeo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3