Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 738/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALTAGIRONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. LAZZARONI LUISELLA, con elezione di domicilio in Parma, Borgo
Tommasini 35/C, presso e nello studio dei predetti avvocati;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACCIATORE UGO CP_1 C.F._2
GIOVANBATTISTA, con elezione di domicilio in PIAZZALE CORTE D'APPELLO 3 PARMA, presso e nello studio dell'avv. CACCIATORE UGO GIOVANBATTISTA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 9
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.F.: C.F._1 CP_1
), nata a [...], ordinando agli Ufficiali di Stato C.F._2
Civile dei Comuni competenti di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
2.
Disporre che nessuna somma a titolo di assegno divorzile verrà corrisposta dal sig. in favore Pt_1
ON della sig.ra alla luce delle ragioni esposte nel presente atto e dello stato di disoccupazione volontaria della stessa;
3. Verificata la mancanza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare, stante l'assenza di prole minorenne e/o maggiorenne non indipendente economicamente, nonché considerata la comproprietà dell'immobile sito in 43044 – Collecchio (PR) alla Via G. Bonatti,
ON 3, nella misura del 50% ciascuno tra il sig. e la sig.ra dare atto che, le attuali pattuizioni Pt_1
ON secondo cui la sig.ra è il coniuge che abita nell'immobile adibito a casa coniugale, saranno oggetto ON di un nuovo accordo tra le parti. In particolare, il sig. e la sig.ra rocederanno alla vendita Pt_1
del predetto immobile e con il ricavato estingueranno il mutuo e la somma residua sarà equamente divisa tra gli stessi;
4. Rigettare la richiesta di corresponsione di una percentuale dell'indennità di fine ON rapporto proposta dalla sig.ra per le ragioni espresse nel presente atto;
In via subordinata 5. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse sussistere i presupposti per il ON riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra la somma eventualmente versata a tale titolo non potrà, in ogni caso, essere superiore ad € 100,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10
ON di ogni mese mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra Tale assegno divorzile,
ON comunque, sarà corrisposto fino a quando la sig.ra avrà trovato un'occupazione lavorativa. ON Pertanto, il reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra farà venire meno l'obbligo al versamento dell'assegno divorzile;
6. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Si insiste per la remissione della presente causa in istruttoria, per l'effetto ammettendo le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2 ai sensi dell'art. 183 c. VI c.p.c. in atti, qui di seguito reiterate e riportate: In via istruttoria, si chiede ammettere l'interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli: CP_1
1) Vero che Lei ha prestato attività lavorativa negli hotel durante gli anni vissuti in Cina con il sig.
indicativamente fino al 2015? 2) Vero che successivamente all'anno 2015 Lei decideva di Pt_1
pagina 2 di 9 rimanere priva di un'occupazione lavorativa? 3) Vero che il sig. Le ha proposto delle offerte Pt_1
di lavoro? 4) Vero che il sig. Le ha proposto un'offerta di lavoro presso Conad? 5) Vero che il Pt_1
sig. Le comunicava gli annunci di lavoro pubblicati su internet? 6) Vero che gli annunci di Pt_1
lavoro pubblicati su internet che Le sono stati comunicati dal sig. sono rimasti privi del Suo Pt_1
riscontro e della Sua candidatura? 7) Vero che il sig. Le ha comunicato il numero di telefono Pt_1
del dott. General Manager presso per fissare un colloquio di lavoro? 8) Vero che la Tes_1 Parte_2
proposta che Le è stata fatta dal sig. di contattare il dott. General Manager presso Pt_1 Tes_1 [...]
per fissare un colloquio di lavoro è rimasta priva del Suo riscontro? 9) Vero che il sig. Pt_2 Pt_1
anche dopo la separazione Le ha comunicato le offerte di lavoro pubblicate su internet per le posizioni di traduttrice e di commessa? 10) Vero che gli annunci di lavoro per la posizione di traduttrice e di commessa che Le sono stati comunicati dal sig. dopo la separazione sono rimasti privi del Pt_1
Suo riscontro e della Sua candidatura? 11) Vero che il sig. Le ha proposto di contattare Pt_1
l'agenzia per la ricerca e selezione del personale con sede a Parma? 12) Vero che la Parte_3 proposta del sig. di contattare l'agenzia per la ricerca e selezione del personale Pt_1 [...]
avente sede a Parma è rimasta priva del Suo riscontro? 13) Vero che Lei parla la lingua Parte_3
inglese? 14) Vero che Lei ha frequentato il corso per imparare la lingua italiana organizzato dal
Comune di Parma-Centro conseguendo la relativa ONroparte_2
certificazione? 15) Vero che Lei ha superato il test di italiano svolto presso Forma Futuro? 16) Vero che Lei si è iscritta ad ulteriori corsi di lingua italiana organizzati dal Comune
[...]
17) Vero che Lei ha abbandonato prima della loro ONroparte_3
[... conclusione e quindi prima del test finale gli ulteriori corsi di lingua italiana organizzati dal Comune
) ai quali si era iscritta? 18) Vero che il ONroparte_3
sig. Le ha proposto di conseguire un titolo di studio anche in Italia? 19) Vero che Lei si è Pt_1 iscritta al corso di scuola guida organizzato dall'Autoscuola Pilota? 20) Vero che il corso di scuola guida organizzato dall'Autoscuola Pilota è stato da Lei abbandonato prima dell'esame finale? In via istruttoria, altresì, si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 21) Vero che il sig.
Le ha chiesto di essere aiutato nella ricerca di un lavoro per la moglie, sig.ra Parte_1 CP_1
22) Vero che Lei si è reso disponibile ad effettuare un colloquio di lavoro alla sig.ra
[...] CP_1
al fine di assumerla presso 23) Vero che Lei si è reso disponibile anche ad aiutare la sig.ra Parte_2
a trovare un lavoro presso altra azienda diversa da 24) Vero che la Sua CP_1 Parte_2
pagina 3 di 9 disponibilità ad effettuare un colloquio di lavoro alla sig.ra presso ovvero presso CP_1 Parte_2
altra azienda è rimasta priva di riscontro da parte della sig.ra 25) Vero che la sig.ra CP_1
parlando fluentemente la lingua inglese, aveva le caratteristiche per essere assunta presso CP_1
26) Vero che la sig.ra ha frequentato il corso per imparare la lingua italiana Parte_2 CP_1
organizzato dal Comune di Parma-Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) al termine del quale ha conseguito la relativa certificazione? 27) Vero che la sig.ra ha frequentato CP_1
C ulteriori corsi di lingua italiana organizzati dal Comune di Parma-Centro Provinciale per Istruzione degli Adulti (CPIA)? 28) Vero che la sig.ra ha abbandonato prima della loro conclusione CP_1
e quindi prima del test finale gli ulteriori corsi di lingua italiana organizzati dal
[...] ai quali si era iscritta? Si indica quale teste sui ONroparte_4
capitoli 21), 22), 23), 24) e 25) il dott. General Manager presso domiciliato in 43124 Tes_1 Parte_2
– Parma (PR) alla Via Giacinto Sicuri 60. Sui capitoli 26), 27) e 28) si indica quale teste il dott. Tes_2
insegnante presso di Parma”.
[...] ONroparte_4
Conclusioni per parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, – dichiarare lo scioglimento del matrimonio –riconoscere in favore della signora CP_1
un contributo mensile al mantenimento del coniuge pari ad Euro 1.300,00 che il signor dovrà Pt_1
ON corrispondere ogni giorno 5 del mese;
–dichiarare che la signora ha diritto al 40% del TFR maturato dal marito durante gli anni del matrimonio –con vittoria di spese”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 ha adito il Tribunale di Parma deducendo che: Parte_1
in data 30.7.2014 aveva contratto matrimonio con dall'unione non erano nati figli;
con CP_1
decreto pubblicato in data 10.5.2022 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo l'obbligo del sig. di versare alla moglie la somma di euro 600,00 per Pt_1
il suo mantenimento sino a febbraio 2023, quando il contributo si sarebbe ridotto ad euro 500,00, fino a
ON al reperimento da parte della sig.ra di un'occupazione lavorativa;
egli si era impegnato a farsi carico altresì del pagamento di tutte le utenze e delle spese condominiali della casa familiare sino al
ON settembre 2022, casa nella quale sarebbe rimasta a vivere la sig.ra la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, era stata acquistata in parte con provvista del sig. e per altra parte Pt_1
mediante accensione di un mutuo, con rata mensile di importo pari ad euro 361,00, della quale si faceva carico interamente lui;
nonostante gli accordi presi in sede di separazione, egli si stava facendo ancora pagina 4 di 9 ON carico delle spese per le utenze, in quanto la sig.ra non aveva provveduto alla stipula dei relativi contratti;
egli era assunto come impiegato programmatore con contratto a tempo indeterminato da e percepiva una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.000,00, molto inferiore ONroparte_5
ON rispetto a quello percepito al momento dell'omologa degli accordi di separazione;
la sig.ra trasferitasi in Italia nel 2018, non aveva svolto alcuna attività lavorativa per sua scelta e non si era attivata per reperirne una, avendo rifiutato anche un'offerta di lavoro per la posizione di segretaria che le era stata presentata dalla società Tanto premesso, il ricorrente ha insistito affinché il Parte_2
Tribunale volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, senza prevedere alcunché a titolo di assegno divorzile per la moglie o, in subordine, che questo fosse previsto nella misura di euro 100,00 mensili. ON Con memoria depositata in data 8.5.2023 si è costituita in giudizio la sig.ra allegando che: aveva conosciuto il sig. in Cina nel 2010 e sino al 2015 avevano vissuto lì; successivamente, per Pt_1
ragioni di lavoro, il marito si era trasferito prima in Europa dell'est e poi in Vietnam e, soltanto nel
2018, si erano stabilizzati in Italia;
il sig. faceva lunghe trasferte per motivi lavorativi ed ella Pt_1
lo aveva sempre seguito;
nel 2019 aveva effettivamente ricevuto un'offerta di lavoro, ma era stato il marito a convincerla a non accettarla;
il tenore di vita, mantenuto esclusivamente grazie alle sostanze del marito, era molto elevato, tanto che lei aveva a disposizione circa euro 6.000,00 al mese;
ella non parlava, né comprendeva in modo adeguato la lingua italiana, circostanza che le rendeva difficile reperire un'attività lavorativa. Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente, ma ha insistito affinché fosse le fosse riconosciuto un assegno divorzile nella misura di euro 1.300,00 mensili. Ha inoltre chiesto che il Tribunale volesse accertare il suo diritto a percepire il 40% del TFR maturato dal sig. durante gli anni del matrimonio. Pt_1
Comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 16.5.2023, i coniugi hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare. Con ordinanza del 29.5.2023 il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha disposto il mantenimento delle statuizioni economiche di cui al decreto di omologa della separazione, non ravvisando significative modifiche nella condizione economico reddituale delle parti rispetto al momento in cui era stata omologata la separazione.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 13.10.2023 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e, con separata ordinanza, ha disposto che il processo proseguisse per l'istruzione delle altre domande, con concessione alle parti dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
pagina 5 di 9 Senza il compimento di attività istruttoria, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 17.10.2024 la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
A seguito della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio rimangono da decidere unicamente le domande della resistente tese ad ottenere dall'ex coniuge un assegno divorzile, nonché a vedersi riconoscere una quota parte del TFR spettante al sig. Pt_1
A tal riguardo è necessario premettere che i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile divergono radicalmente da quelli necessari per la previsione di un contributo al mantenimento per il coniuge economicamente più debole in sede di separazione. Difatti, mentre all'atto della separazione si prevede che il coniuge versi all'altro quanto necessario per mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione, in sede di divorzio l'assegno è riconosciuto in base a parametri differenti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che tale assegno non ha soltanto natura assistenziale, ma al contempo svolge anche una funzione “compensativa – equilibratrice”, da collegare causalmente “alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità di situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare” (v. Cass. S.U. n.
18287/18). Ha aggiunto la Suprema Corte che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non
è, quindi, né il raffronto con il pregresso tenore di vita, né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, ma è la stessa funzione dell'assegno di divorzio- che comprende anche un contenuto perequativo-compensativo- a condurre, quale declinazione pagina 6 di 9 costituzionale del principio di solidarietà, “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”. In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione del giudice, in primo luogo la sussistenza di una disparità economica valutata all'esito di un giudizio di comparazione, ed inoltre l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.
Tanto premesso, sussiste certamente una disparità economica tra i coniugi, in quanto, quanto meno sino al settembre 2023, vale a dire quando è stata depositata dalla resistente la propria memoria integrativa, nonché ultimo atto processuale della stessa, ella non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre il sig.
è sempre stato occupato, prima alle dipendenze di Sidel S.p.A. e successivamente di Pt_1 CP_5
Parte ricorrente non ha versato in atti dichiarazioni dei redditi, ma unicamente CU del datore di
[...] lavoro, che spesso riguardano periodi di tempo inferiori all'anno, mentre l'unica CU relativa ad un intero anno è quella del 2020, dalla quale emerge che il ricorrente percepisse una retribuzione netta mensile pari ad euro 3.921,75 (calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF, diviso 12 mensilità, v. doc. n. 5, fascicolo ricorrente). Egli non ha prodotto documentazione afferente alla retribuzione percepita all'attualità, poiché l'ultima CU agli atti è quella relativa ad una parte del periodo di imposta 2022, cioè fino al maggio 2022, ed è rilasciata dal precedente datore di lavoro del ricorrente. In ogni caso, tale documentazione è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un'evidente disparità reddituale tra le parti.
Tuttavia, come evidenziato in precedenza, la sola sussistenza di uno stato di disparità reddituale tra le parti non è sufficiente al fine di riconoscere il diritto del coniuge economicamente più debole alla percezione di un assegno divorzile, spettando a quest'ultimo la prova del fatto di non essere in grado, per ragioni oggettive, di raggiungere l'autosufficienza economica, parametro che non va commisurato in astratto, ma avuto riguardo all'effettivo ruolo endofamiliare che il coniuge ha ricoperto in costanza di unione e al contributo da questo offerto nella formazione del patrimonio dell'altro coniuge.
Nel caso che ci occupa parte resistente ha omesso di offrire qualsivoglia prova del fatto che ella sia impossibilità al raggiungimento di un'autosufficienza economica per ragioni oggettive, né ha allegato pagina 7 di 9 di aver rinunciato a concrete aspettative di crescita professionale per assumere un ruolo trainante endofamiliare o di aver in qualche modo contribuito, con i propri sacrifici, alla formazione del patrimonio del coniuge. Ed infatti, occorre considerare che in costanza di unione, che ha avuto la durata ON di otto anni, la sig.ra non ha mai svolto attività lavorativa, nonostante fosse in possesso di una laurea in marketing conseguita in Cina e parlasse fluentemente anche la lingua inglese, come allegato da parte ricorrente e mai contestato da parte resistente. Se lo stato di disoccupazione poteva essere spiegato per gli anni a cavallo tra il 2015, quando la coppia ha lasciato la Cina, per trasferirsi in diversi ON paesi perché il sig. era impegnato in trasferte di lavoro, cosicché la sig.ra avrebbe Pt_1 certamente avuto difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa, ciò non può dirsi per gli anni successivi al 2018, quando la coppia si è definitivamente stabilita a Collecchio. Tenuto conto che ON all'epoca la sig.ra aveva 37 anni di età, aveva un elevato titolo di studio, nonché parlava anche la lingua inglese, non vi erano ragioni ostative a che ella potesse inserirsi nel mondo del lavoro sul territorio italiano, cosicché si deve ritenere che il suo stato di disoccupazione sia stato frutto di una sua scelta. Né si può sostenere che tale scelta fosse condivisa con il sig. poiché lo stesso ha Pt_1
allegato di essersi speso in più occasioni con i propri conoscenti affinché offrissero un posto di lavoro
ON alla sig.ra tanto che le era pervenuta anche un'offerta di lavoro come segretaria, che ella aveva però deciso di rifiutare. Tale circostanza deve ritenersi pacifica, in quanto non è mai stata contestata ON dalla resistente. Si aggiunga che la sig.ra non ha nemmeno dedotto di essersi diligentemente prodigata alla ricerca di un'occupazione dopo la separazione, cosicché difetta la componente assistenziale dell'assegno divorzile, non potendo considerarsi in alcun modo incolpevole lo stato di ON disoccupazione della sig.ra qualora questo dovesse persistere ancora ad oggi.
Del resto, non ricorre nemmeno la componente perequativa-compensativa del predetto assegno, poiché parte resistente non ha nemmeno allegato di aver sacrificato le proprie aspettative di crescita professionale per dedicarsi ai bisogni familiari, che invero erano quelli di una coppia senza figli. ON Peraltro, difetta anche qualsivoglia deduzione in merito ad un eventuale contributo che la sig.ra avrebbe offerto alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge.
ON Occorre inoltre considerare che il ricorrente ha fornito prova che la sig.ra li ha di recente alienato, al prezzo di euro 50.000,00, la sua quota di proprietà casa coniugale, che, nonostante fosse stata acquistata unicamente con denaro di provenienza del ricorrente, risultava essere oggetto di comproprietà tra i coniugi (v. doc. n. 8, fascicolo ricorrente). Tale circostanza non può non essere pagina 8 di 9 valorizzata, trattandosi comunque di una indiretta contribuzione che il sig. ha operato verso Pt_1
moglie, che allo stato può contare su di una somma di denaro di ammontare rilevante.
ON Non ricorrono quindi i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla sig.ra ON Del pari, deve essere rigettata anche la domanda di accertamento del diritto della sig.ra a percepire una parte del TFR riconosciuto al sig. poiché, in forza della previsione di cui all'art. 12 bis, Pt_1
L. n. 898/70, questo spetta unicamente al coniuge titolare di assegno divorzile.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91, c.p.c., cosicché parte resistente è tenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in euro 3.809,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto il valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 783/23, promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Pt_1 CP_1
1) Rigetta le domande proposte da CP_1
2) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, CP_1 Parte_1
liquidate in euro 3.809,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese forfettarie
Così deciso in data 30.12.2024 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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