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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 283/2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 283/2025 R.G, proposta da:
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente in [...] lettera A interno 1, C.F._1
nata a [...], (Pa), il 19 luglio 1988, Controparte_2 residente a [...], e attualmente domiciliata in Prato, (Po), via Caserta n. 8 lettera A interno 1 ( c.f. ), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Stefano Bacci ed el i presso lo studio del difensore Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrenti
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il padre e quelle di mantenimento dei figli;
visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori alle condizioni depositate relative al col pr e, alla modalità di frequentazione ed alla misura del contributo per il mantenimento del figlio Per_3
l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nati fuori dal matrimonio rispettivamente in data il 17 settembre 2019 ( e 26 gennaio 2022 Per_1
( ), e del di loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate:
1
CONDIZIONI
“1. AFFIDAMENTO L'affido dei figli minori e resta ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso. In ragione dell' organizzazione delle loro attività lavorative i coniugi concordano che il collocamento e la residenza anagrafica degli stessi venga stabilito presso l'abitazione del padre, signor . Per Controparte_1
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il signor avrà in futuro la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Controparte_1 trasferir residenza e quella dei figli e , purché ciò Per_1 Per_2 non limiti il diritto di visita della madre. In caso di trasferimento della residenza il signor sarà tenuto a darne notizia alla Sig.ra con Controparte_1 Controparte_2 congr
2. VISITE Poiché, nonostante l'attuale impossibilità a ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i rapporti tra i genitori rimangono improntati al reciproco rispetto ed alla volontà comune di agire esclusivamente nell' interesse dei figli, la sig.ra CP_2
al momento rimarrà a vivere nell' abitazione coniugale do
[...] domiciliata, che lascerà al momento in cui risolverà alcune problematiche burocratiche legate alle proprie proprietà immobiliari, individuando un immobile che le permetta di rimanere vicina ai figli e ad averli con sé quando non è impegnata nell'attività lavorativa. Ella mantiene comunque il più ampio diritto di incontrare e frequentare liberamente il figli, nonché trascorrere con loro – previo accordo con la Sig. – periodi di vacanza, ed in particolare, ferma la possibilità di accordarsi CP_1 di v olta anche in maniera diversa da quanto ora previsto, la madre, quando trasferirà il proprio domicilio, potrà tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali da concordarsi di settimana in settimana, dato che il Sig. generalmente lavora, CP_1 riportandoli a casa entro le ore 21.00. Potrà inoltre te é i figli minori un fine settimana ogni due, nel periodo scolastico dal sabato dalle 14 sino alla domenica sera entro le ore 21.00, con pernottamento;
nel periodo non scolastico ed estivo, in ogni caso, dal venerdì sera alle 18.30 alla domenica alla ore 21.30. Infine, sempre quando avrà trasferito il proprio domicilio, trascorrerà con i figli un periodo di vacanza estivo di almeno 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con il padre possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno ed un periodo di vacanza di giorni cinque durante le festività natalizie (alternando di anno in anno le festività di Natale e Capodanno). Le vacanze e le festività ufficiali verranno trascorse dai figli minore con l'uno o l'altro dei genitori secondo il principio dell'alternanza;
3. MANTENIMENTO ORDINARIO Stante il collocamento presso il padre, quando la signora trasferirà Controparte_2 il proprio domicilio, si impegna a corrispondere mensilm orso spese per il mantenimento ordinario della prole, la somma di € 200,00 (euro duecento), da
2 rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani del Sig. , oppure mediante bonifico ordinario su c/c CP_1 bancario e/o postale intestato al Sig. stesso, entro e non oltre il giorno 15 di CP_1 ogni mese solare.
4. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere corrisposte, laddove la natura della spesa lo renda possibile, in anticipo, rispetto all'esborso effettivo;
Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa dovranno essere seguiti i seguenti criteri, come stabiliti nel “protocollo d'intesa 468/19 per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato, di cui dichiarano di aver preso visione.
5. ASSEGNI FAMILIARI in base alla Comunicazione Inps in data 02.05.2006 n.12791, trattandosi di affidamento condiviso, per cui è previsto che entrambi i genitori abbiano titolo a chiedere la prestazione relativa agli assegni familiari, le parti concordano che il beneficiario venga individuato in via esclusiva nel padre, signor , Controparte_1 quando figli risulteranno con lui convivere in base a quanto previ legge n. 903/1977; I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 27 agosto 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
3
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 283/2025 R.G, proposta da:
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente in [...] lettera A interno 1, C.F._1
nata a [...], (Pa), il 19 luglio 1988, Controparte_2 residente a [...], e attualmente domiciliata in Prato, (Po), via Caserta n. 8 lettera A interno 1 ( c.f. ), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Stefano Bacci ed el i presso lo studio del difensore Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrenti
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il padre e quelle di mantenimento dei figli;
visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori alle condizioni depositate relative al col pr e, alla modalità di frequentazione ed alla misura del contributo per il mantenimento del figlio Per_3
l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nati fuori dal matrimonio rispettivamente in data il 17 settembre 2019 ( e 26 gennaio 2022 Per_1
( ), e del di loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate:
1
CONDIZIONI
“1. AFFIDAMENTO L'affido dei figli minori e resta ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso. In ragione dell' organizzazione delle loro attività lavorative i coniugi concordano che il collocamento e la residenza anagrafica degli stessi venga stabilito presso l'abitazione del padre, signor . Per Controparte_1
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il signor avrà in futuro la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Controparte_1 trasferir residenza e quella dei figli e , purché ciò Per_1 Per_2 non limiti il diritto di visita della madre. In caso di trasferimento della residenza il signor sarà tenuto a darne notizia alla Sig.ra con Controparte_1 Controparte_2 congr
2. VISITE Poiché, nonostante l'attuale impossibilità a ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i rapporti tra i genitori rimangono improntati al reciproco rispetto ed alla volontà comune di agire esclusivamente nell' interesse dei figli, la sig.ra CP_2
al momento rimarrà a vivere nell' abitazione coniugale do
[...] domiciliata, che lascerà al momento in cui risolverà alcune problematiche burocratiche legate alle proprie proprietà immobiliari, individuando un immobile che le permetta di rimanere vicina ai figli e ad averli con sé quando non è impegnata nell'attività lavorativa. Ella mantiene comunque il più ampio diritto di incontrare e frequentare liberamente il figli, nonché trascorrere con loro – previo accordo con la Sig. – periodi di vacanza, ed in particolare, ferma la possibilità di accordarsi CP_1 di v olta anche in maniera diversa da quanto ora previsto, la madre, quando trasferirà il proprio domicilio, potrà tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali da concordarsi di settimana in settimana, dato che il Sig. generalmente lavora, CP_1 riportandoli a casa entro le ore 21.00. Potrà inoltre te é i figli minori un fine settimana ogni due, nel periodo scolastico dal sabato dalle 14 sino alla domenica sera entro le ore 21.00, con pernottamento;
nel periodo non scolastico ed estivo, in ogni caso, dal venerdì sera alle 18.30 alla domenica alla ore 21.30. Infine, sempre quando avrà trasferito il proprio domicilio, trascorrerà con i figli un periodo di vacanza estivo di almeno 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con il padre possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno ed un periodo di vacanza di giorni cinque durante le festività natalizie (alternando di anno in anno le festività di Natale e Capodanno). Le vacanze e le festività ufficiali verranno trascorse dai figli minore con l'uno o l'altro dei genitori secondo il principio dell'alternanza;
3. MANTENIMENTO ORDINARIO Stante il collocamento presso il padre, quando la signora trasferirà Controparte_2 il proprio domicilio, si impegna a corrispondere mensilm orso spese per il mantenimento ordinario della prole, la somma di € 200,00 (euro duecento), da
2 rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani del Sig. , oppure mediante bonifico ordinario su c/c CP_1 bancario e/o postale intestato al Sig. stesso, entro e non oltre il giorno 15 di CP_1 ogni mese solare.
4. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere corrisposte, laddove la natura della spesa lo renda possibile, in anticipo, rispetto all'esborso effettivo;
Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa dovranno essere seguiti i seguenti criteri, come stabiliti nel “protocollo d'intesa 468/19 per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato, di cui dichiarano di aver preso visione.
5. ASSEGNI FAMILIARI in base alla Comunicazione Inps in data 02.05.2006 n.12791, trattandosi di affidamento condiviso, per cui è previsto che entrambi i genitori abbiano titolo a chiedere la prestazione relativa agli assegni familiari, le parti concordano che il beneficiario venga individuato in via esclusiva nel padre, signor , Controparte_1 quando figli risulteranno con lui convivere in base a quanto previ legge n. 903/1977; I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 27 agosto 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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