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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3546/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Piccione giusta procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia CP_1
congiuntamente che disgiuntamente, dai funzionari Controparte_2 CP_3 [...]
, designati, ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.2007 in attuazione dell'art.10 comma 6 CP_4
L.n.248/2005, con ordini di servizio n. 2010/4800/000026 e 2010/4800/000027 emessi dal
CP_ Direttore della Sede di Messina, in atti. RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.6.2024 esponeva che con decreto Parte_1
di omologa del 13.11.2023 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina le era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalL'1.11.2022.
1 Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione, nonostante in CP_1 data 14.11.2023 ella avesse notificato all'Istituto il suindicato decreto di omologa e in data
7.12.2023 avesse trasmesso il modello AP70 debitamente compilato.
Riferiva che l' , con comunicazione di liquidazione del 29.1.2024, aveva comunicato CP_1 di avere quantificando in € 5.245,43 l'importo degli arretrati dei ratei relativi al periodo dall'1 novembre 2022 al 31 gennaio 2024.
Precisava che, in data 16.2.2024, aveva presentato domanda di variazione dell'ufficio pagatore.
Riferiva che l' , con comunicazione del 24.2.2024, aveva comunicato che “abbiamo CP_1
provveduto a mettere in pagamento le sue pensioni presso l'ufficio pagatore da lei indicato: assegno o indennità a invalidi civili della sede di Patti a partire dalla rata di 4/2024”.
Evidenziava, infatti, che dal mese di aprile 2024 le veniva corrisposta mensilmente la prestazione riconosciuta.
Lamentava, tuttavia, che l' non aveva provveduto a liquidare gli arretrati della CP_1
prestazione per il periodo dall'1 novembre 2022 al 31 marzo 2024.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1.11.2022 e che, conseguentemente, l' convenuto fosse condannato al CP_5
pagamento in suo favore dei relativi ratei con decorrenza dall'1.11.2022 sino al 31.3.2024, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 5.11.2024, rilevava che CP_1
il decreto di omologa era notificato in data 14.11.2023 ed assumeva che, essendo la prestazione liquidata in data 29.1.2024 e gli importi posti in pagamento in data 20.2.2024, come da cedolino di pensione del 20.2.2024 in atti, nessun ritardo era imputabile all'istituto.
Evidenziava che, nonostante avesse accreditato le somme sul conto indicato dalla ricorrente nel mod. AP70 presentato in data 7.12.2023, l'accredito non era andato a buon fine e le somme venivano restituite ad esso istituto, che portato a conoscenza dell'errata liquidazione provvedeva alla riemissione degli importi con una nuova liquidazione.
Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3.- La causa veniva istruita documentalmente. L'udienza del 4.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
2 4.- Conformemente alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto a liquidare la prestazione e a corrispondere anche gli CP_1
arretrati reclamati in ricorso.
5.- Unica valutazione residuale che compete a questo decidente attiene alla liquidazione delle spese giudiziali, che seguono la soccombenza virtuale (rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività della corresponsione degli arretrati, avvenuta in corso di causa ad ottobre 2024, e quindi oltre 120 giorni dopo la comunicazione di variazione dell'ufficio pagatore del 16.2.2024. Esse si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerando la serialità e la semplicità delle questioni affrontate e la limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Sergio
Piccione, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 28.6.2024 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Sergio
PICCIONE.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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