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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14775/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Ferrara, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1
pagamento delle somme maturate a titolo di TFR per il lavoro prestato in favore della società New
Dress srl.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: a) Di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della New Dress srl dal
01/11/1986 al 16/12/1993;
b) Di non aver ricevuto il pagamento di svariate spettanze retributive, tra cui il TFR;
c) Che la datrice di lavoro è stata dichiarata fallita, ma la procedura si è chiuda per mancanza di attivo in data 01/10/1997;
d) Che con sentenza n. 2760/2022 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento di €. 3.900,46 a titolo di TFR;
e) Di aver notificato atto di precetto in data 14/07/2022 rimasto insoluto;
f) Di aver quindi proceduto a pignoramento mobiliare in data 22/09/22, ma che lo stesso è risultato negativo;
g) Di avere richiesto al Fondo di Garanzia ordinario dell' il versamento delle somme a lui CP_2
spettanti a titolo di TFR;
h) Che l'istituto convenuto non ha provveduto a liquidare la prestazione, ritenendo il credito prescritto;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda del ricorrente, affermando la correttezza del proprio operato.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il Fondo di Garanzia cd. “ordinario” è disciplinato dall'art. 2 della legge 297/82 che ne indica i presupposti ed il funzionamento in relazione al pagamento del TFR.
È quindi previsto che “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. È evidente, quindi, che la legge non abbia stabilito presupposti ulteriori rispetto all'insolvenza del datore di lavoro ed il deposito dello stato passivo, reso esecutivo.
Parte ricorrente ha dato atto della sussistenza di tali presupposti. In particolare, infatti, quanto all'esecutività del proprio credito parte ricorrente ha depositato la sentenza con cui il
Tribunale di Napoli Nord ha accertato il suo diritto ad ottenere il pagamento del Trattamento di Fine
Rapporto e successivamente l'atto di precetto ed il pignoramento mobiliare rimasti senza esito.
In data immediatamente successiva al pignoramento mobiliare con esito negativo, poi, parte ricorrente ha presentato domanda online per l'accesso al fondo di garanzia.
Appare evidente che il termine di prescrizione non è decorso.
Di tale circostanza, peraltro, appare consapevole l'ente previdenziale che non eccepisce il decorso del termine di prescrizione del credito previdenziale del lavoratore relativo all'accesso al fondo di garanzia, ma eccepisce la prescrizione originaria del credito retributivo tra le parti del rapporto di lavoro.
Tale eccezione, tuttavia, risulta inammissibile, non potendo l'ente previdenziale mettere in discussione un credito accertato con sentenza e relativo al rapporto interno tra le parti: non essendo stata eccepita la prescrizione dal datore di lavoro rimasto contumace nel giudizio relativo all'accertamento del credito retributivo, non può l'ente sollevare eccezioni relative a tale rapporto.
Ne deriva che devono essere riconosciute al lavoratore le somme dovute a titolo di TFR per un totale di € 3.900,46, oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1 della somma di €. 3.900,46 a titolo di TFR oltre interessi legali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14775/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Ferrara, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1
pagamento delle somme maturate a titolo di TFR per il lavoro prestato in favore della società New
Dress srl.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: a) Di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della New Dress srl dal
01/11/1986 al 16/12/1993;
b) Di non aver ricevuto il pagamento di svariate spettanze retributive, tra cui il TFR;
c) Che la datrice di lavoro è stata dichiarata fallita, ma la procedura si è chiuda per mancanza di attivo in data 01/10/1997;
d) Che con sentenza n. 2760/2022 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento di €. 3.900,46 a titolo di TFR;
e) Di aver notificato atto di precetto in data 14/07/2022 rimasto insoluto;
f) Di aver quindi proceduto a pignoramento mobiliare in data 22/09/22, ma che lo stesso è risultato negativo;
g) Di avere richiesto al Fondo di Garanzia ordinario dell' il versamento delle somme a lui CP_2
spettanti a titolo di TFR;
h) Che l'istituto convenuto non ha provveduto a liquidare la prestazione, ritenendo il credito prescritto;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda del ricorrente, affermando la correttezza del proprio operato.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il Fondo di Garanzia cd. “ordinario” è disciplinato dall'art. 2 della legge 297/82 che ne indica i presupposti ed il funzionamento in relazione al pagamento del TFR.
È quindi previsto che “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. È evidente, quindi, che la legge non abbia stabilito presupposti ulteriori rispetto all'insolvenza del datore di lavoro ed il deposito dello stato passivo, reso esecutivo.
Parte ricorrente ha dato atto della sussistenza di tali presupposti. In particolare, infatti, quanto all'esecutività del proprio credito parte ricorrente ha depositato la sentenza con cui il
Tribunale di Napoli Nord ha accertato il suo diritto ad ottenere il pagamento del Trattamento di Fine
Rapporto e successivamente l'atto di precetto ed il pignoramento mobiliare rimasti senza esito.
In data immediatamente successiva al pignoramento mobiliare con esito negativo, poi, parte ricorrente ha presentato domanda online per l'accesso al fondo di garanzia.
Appare evidente che il termine di prescrizione non è decorso.
Di tale circostanza, peraltro, appare consapevole l'ente previdenziale che non eccepisce il decorso del termine di prescrizione del credito previdenziale del lavoratore relativo all'accesso al fondo di garanzia, ma eccepisce la prescrizione originaria del credito retributivo tra le parti del rapporto di lavoro.
Tale eccezione, tuttavia, risulta inammissibile, non potendo l'ente previdenziale mettere in discussione un credito accertato con sentenza e relativo al rapporto interno tra le parti: non essendo stata eccepita la prescrizione dal datore di lavoro rimasto contumace nel giudizio relativo all'accertamento del credito retributivo, non può l'ente sollevare eccezioni relative a tale rapporto.
Ne deriva che devono essere riconosciute al lavoratore le somme dovute a titolo di TFR per un totale di € 3.900,46, oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1 della somma di €. 3.900,46 a titolo di TFR oltre interessi legali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo