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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19/03/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2777 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati PALMENTIERI ANGELO e MARGARET SALVATO, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/03/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per l'importo di 10.000 euro quale sanzione amministrativa. Si costituiva l che provvedeva in conformità con le direttive dell'Istituto alla CP_1 rideterminazione della sanzione e chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere, previa verifica del pagamento della sanzione in misura ridotta;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
1 Parte ricorrente depositava quietanza di pagamento per N.
.5104.27/01/2023.0011723, relativa all'annualità 2019, rideterminato CP_1 nell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 596 effettuato entro 30 giorni della prima udienza di trattazione del giudizio secondo istruzioni di cui al provvedimento di rettifica della sanzione amministrativa irrogata.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , dal momento che la CP_1 rideterminazione della sanzione irrogata in misura sproporzionata è intervenuta in una data successiva a quella del deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 19/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19/03/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2777 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati PALMENTIERI ANGELO e MARGARET SALVATO, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/03/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per l'importo di 10.000 euro quale sanzione amministrativa. Si costituiva l che provvedeva in conformità con le direttive dell'Istituto alla CP_1 rideterminazione della sanzione e chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere, previa verifica del pagamento della sanzione in misura ridotta;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
1 Parte ricorrente depositava quietanza di pagamento per N.
.5104.27/01/2023.0011723, relativa all'annualità 2019, rideterminato CP_1 nell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 596 effettuato entro 30 giorni della prima udienza di trattazione del giudizio secondo istruzioni di cui al provvedimento di rettifica della sanzione amministrativa irrogata.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , dal momento che la CP_1 rideterminazione della sanzione irrogata in misura sproporzionata è intervenuta in una data successiva a quella del deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 19/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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