Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4631 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e vertente tra
TRA
in proprio C.F. , in proprio, C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nonché e anche nella qualità di eredi del C.F._2 Pt_1 Parte_2 defunto ,, rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo Restuccia e Persona_1
Carlo De Porcellinis
APPELLANTI E
1) , (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Carbonetti e dall'avv. Fabrizio Carbonetti;
2) (C.F.n. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_2 P.IVA_2 dagli Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Giammaria Camici;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in proprio , in proprio, Parte_1 Parte_2 nonché e anche nella qualità di eredi del defunto Pt_1 Parte_2 Persona_1 deducevano che:
-la Corte d'Appello di Roma, con Sentenza n. 493/2013, aveva accertato e dichiarato la responsabilità del promotore finanziario e delle preponenti e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
[...] sugli intermediari finanziari e sui loro preposti, condannandoli, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio;
-infatti, a distanza di alcuni anni dal compimento di operazioni finanziarie, i ricorrenti avevano appreso della esistenza di svariati investimenti relativi a titoli altamente rischiosi e volatili, assolutamente non in linea con il profilo di rischio del cliente ed acquistati senza che gli fossero state preventivamente fornite informazioni sulla loro essenza e quantità;
-tali operazioni di investimento avevano cagionato una ingente perdita di capitale e, pertanto, i ricorrenti avevano richiesto in via stragiudiziale, a titolo di ristoro del danno patrimoniale, il pagamento delle seguenti somme:
€ 338.226,09 con riferimento alla loro posizione in proprio e quali eredi di;
Persona_1
€ 63.368,95 con riferimento alla sola posizione di eredi;
€ 347.800,05 con riferimento al solo silvio;
Pt_2
-tuttavia la richiesta non aveva sortito esito alcuno;
-al danno patrimoniale andava aggiunto anche quello non patrimoniale, da quantificarsi nella somma di € 50.000,00.
Premesso ciò, i ricorrenti così concludevano:
1) Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno subìto un danno patrimoniale quantificabile nella misura complessiva di €. 749.395,09, così disaggregata:
a)- quanto ad €. 338.266,09 con riferimento al conto corrente n. 11350 – 00, cointestato ai tre fratelli;
b)- quanto ad €. 63.368,95, con riferimento al conto corrente n. 11470 – 00, relativamente alla posizione intestata al solo de cuius Sig. di cui sono eredi i Sigg.ri e Persona_1 Pt_1 [...]
; c)- €. 347.800,05 per quanto riguarda la sola posizione di con Parte_2 Parte_1 riferimento al conto corrente n. 20458 – 00; ovvero, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'attività istruttoria, e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, le resistenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei Controparte_4 ricorrenti, della suddetta somma di € 749.395,09, ovvero, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'attività istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di accertamento della responsabilità delle resistenti, sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
2) Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno subìto un danno non patrimoniale a titolo di risarcimento del danno morale, del danno biologico e del danno esistenziale e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, le resistenti, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_4 in favore dei ricorrenti, della somma di €. 50.000,00 cadauno, ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero, in via subordinata gradata, quantificabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Indi, i detti ricorrenti, indicati gli strumenti finanziari acquistati e le “perdite” subite, precisava che, in conseguenza delle condotte illegittime addebitabili alla ed alla Controparte_1 Controparte_2 – oltre che al promotore finanziario – lamentavano di aver subito anche un Controparte_3 pregiudizio non patrimoniale;
rassegnavano, quindi, le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, con separate comparse si costituivano la e la che contestavano integralmente Controparte_1 Controparte_2 le avverse deduzioni e domande eccependo, inter alia, l'estinzione per prescrizione del credito risarcitorio prospettato dagli istanti.
Previo mutamento del rito, il Tribunale di Roma disponeva la sospensione del giudizio ex art. 337
c.p.c. in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto avverso la Sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 493/2013. All'esito della emissione della Sentenza n. 18928/2017 - con la quale la Terza Sezione della Corte di
Cassazione rigettava il ricorso avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 493/2013 – gli originari attori curavano la riassunzione del giudizio.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domanda attrici, condannando i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1 – Delimitazione del thema decidendum.
Giova preliminarmente osservare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che -all'esito del rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
493/2013- deve ritenersi, ormai, definitivamente accertata la responsabilità solidale di entrambe le odierne convenute sia per fatto proprio che per le omissioni e condotte illegittime addebitate al promotore finanziario . Controparte_3
Ed infatti, la Corte d'Appello di Roma, dopo aver richiamato gli obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza ed informazione gravanti sugli intermediari finanziari e la disciplina relativa alla responsabilità di questi ultimi per l'operato dei promotori e dei “preposti” in genere, ha accertato, in particolare, che aveva operato “senza farsi rilasciare dai clienti né Controparte_3 mandato con atto scritto né singoli ordini di acquisto e di vendita titoli per iscritto;
senza stabilire con i clienti il profilo di rischio da rispettare nell'acquisto dei titoli;
senza consegnare alcun prospetto informativo né la liberatoria per il collocamento dei titoli effettuando CP_1 operazioni allo scoperto, senza autorizzazioni”.
Sulla scorta di quanto sopra, la Corte d'Appello di Roma – su espressa richiesta degli appellanti – ha emesso una statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni.
2 – Ripartizione dell'onere della prova:
Ciò posto, prima di procedere all'esame delle emergenze in atti deve rimarcarsi che – come ribadito dalla Suprema Corte anche con la Sentenza n. 18928/2017 versata in atti – “la condanna generica al risarcimento del danno, avendo come contenuto una mera declaratoria iuris, postula quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla, l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze, impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'entità del danno, nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito”. Precisato quanto sopra per i fini che ci occupano va rammentato che anche nel caso in cui risulti che
l'intermediario finanziario e/o il promotore abbiano violato gli obblighi di correttezza, trasparenza ed informazione gravanti a loro carico, la responsabilità risarcitoria degli stessi sussiste solo se e nella misura in cui si accerti l'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato ed il nesso eziologico tra il danno e le avverse omissioni e condotte illegittime.
Segnatamente, laddove - come nella fattispecie concreta - l'investitore richieda il risarcimento del danno patrimoniale per la parziale perdita del capitale investito e delle “utilità” ritraibili da un diverso impiego dello stesso (oltre che il danno non patrimoniale), lamentando l'omissione, da parte del promotore, delle informazioni necessarie per apprezzare il rischio correlato agli strumenti finanziari acquistati, il nesso eziologico in parola può dirsi sussistente solo nel caso in cui possa ragionevolmente ritenersi, alla luce degli elementi di giudizio disponibili, che l'investitore, ove reso edotto delle caratteristiche dei titoli acquistati e del grado di rischio connesso all'operazione di investimento in contestazione, si sarebbe astenuto dal disporla.
Va, poi, rammentato che grava sull'investitore l'onere di dimostrare non solo la sussistenza del danno ma anche il nesso causale tra il pregiudizio sofferto e le omissioni e condotte di inadempimento ascritte all'intermediario.
Ed infatti l'art. 23 T.U.F. pone a carico del medesimo intermediario il solo onere di dimostrare di aver agito con la diligenza specificamente richiesta, mentre non contempla alcuna deroga alle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, con riferimento ad ogni altro profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda “di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori”.
Deve, inoltre, rammentarsi che le conseguenze pregiudizievoli ed i rischi correlati agli investimenti in strumenti finanziari possono, in ultima istanza, essere “riversate” sull'intermediario finanziario solo nel caso in cui siano il portato di omissioni e condotte illegittime dello stesso o del preposto.
Pertanto, il “cliente” che agisca per il risarcimento dei danni non può limitarsi a dedurre di aver subito una perdita patrimoniale in conseguenza di una operazione di investimento, ma deve allegare
e dimostrare che, già alla data di acquisto, lo specifico strumento finanziario presentava profili di rischio conosciuti o conoscibili da parte dell'intermediario e, tuttavia, non fatti oggetto di informazione in suo favore né ponderati ai fini della doverosa valutazione di adeguatezza dell'operazione.
3 – Risultanze probatorie:
Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che dalla lettura dell'atto introduttivo e dall'esame della documentazione in atti non può ritenersi che i ricorrenti abbiano adeguatamente assolto agli oneri assertivi e probatori su di essi gravanti. Ed invero, gli stessi si sono limitati ad elencare una serie di operazioni di investimento asseritamente poste in essere per il tramite del promotore senza neppure fornire adeguata Controparte_3 documentazione a conforto delle stesse.
Nulla, poi, risulta specificamente dedotto in merito alla collocazione temporale delle operazioni contestate e, soprattutto, alle caratteristiche e componenti di rischio dei titoli al momento del relativo acquisto.
Inoltre, la parte attrice, oltre a non aver specificamente documentato tutti gli esborsi asseritamente sostenuti per le operazioni di investimento indicate, non ha in alcun modo dimostrato l'azzeramento del valore degli strumenti finanziari in questione e, quindi, l'asserita vendita degli stessi senza alcun ricavo.
Tale difetto di allegazione specifica e di prova non può che condurre all'integrale rigetto delle domande risarcitorie avanzate dai ricorrenti.
E tanto – giova rimarcarlo – in difetto di elementi sulla scorta dei quali apprezzare l'effettiva esistenza del pregiudizio prospettato, prima ancora che il nesso eziologico tra lo stesso e le condotte illegittime ed omissioni addebitabili alle odierne convenute.
Come è noto, infatti, avendo la parte attrice domandato il risarcimento di un danno patrimoniale, aveva l'onere non solo di dimostrare, ma prima ancora di allegare in cosa consisterebbe il danno patito e la diminuzione patrimoniale sofferta.
I ricorrenti, del resto, non hanno in alcun modo specificato se la dedotta perdita sia stata, secondo loro, cagionata dal cattivo andamento del titolo ovvero da eventuali distrazioni da parte del promotore, oppure dalla esecuzione di operazioni non autorizzate. Peraltro, tale difetto di allegazione non viene colmato neanche nei successivi atti difensivi.
Parimenti omessa risulta ogni allegazione in punto di quantificazione del danno, essendosi la parte attrice limitata a chiedere genericamente la restituzione del capitale investito, omettendo di indicare elementi fattuali e criteri utili ai fini della determinazione dello stesso e rimettendo tutto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Le conclusioni e considerazioni di cui sopra rendono superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni sollevate dalle parti (ed in particolare delle eccezioni di prescrizione formulate dalle convenute).
Invero, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
(Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”..]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari ricorrenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa riforma dell'impugnata sentenza, “1)
Accertare e dichiarare che gli appellanti hanno subito un danno patrimoniale quantificabile nella misura di misura complessiva di € 749.395,09, così disaggregata: a)- quanto ad € 338.226,09 con riferimento al conto corrente n. 11350 – 00, cointestato ai tre fratelli;
b)- quanto ad € 63.368,95, con riferimento al conto corrente n. 11470 – 00, relativamente alla posizione intestata al solo de cuius
Sig. di cui sono eredi i Sigg.ri e;
c)- € 347.800,05 per Persona_1 Pt_1 Parte_2 quanto riguarda la sola posizione di con rifermento al conto corrente n. 20458 – 00; Parte_1 ovvero, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'attività istruttoria, e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, le resistenti, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, della suddetta somma di €
749.395,09, ovvero, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'attività istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di accertamento della responsabilità delle società appellate, sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
2) Accertare e dichiarare che gli appellanti hanno subìto un danno non patrimoniale a titolo di risarcimento del danno morale, del danno biologico e del danno esistenziale e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, le resistenti, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_4 in favore degli appellanti, della somma di €. 50.000,00 cadauno, ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero, in via subordinata gradata, quantificabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato la richiesta che venga disposto, ex art. 210 c.p.c., ordine di esibizione della documentazione relativa agli acquisti e vendite eseguiti nel periodo per cui
è causa relativamente “agli ordini di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari e dei relativi fissati bollati, con riferimento al riepilogo delle movimentazioni bancarie trascritte negli estratti dei conti correnti n. 11350-00, n. 11470-00 e n. 20458-00 intrattenuti presso l' Controparte_5
(già Credito Italiano spa) di Ostia, meglio precisati negli allegati 6,7 e 8 al ricorso introduttivo e ancor meglio specificati alle pagine 6,7 e 9 del ricorso introduttivo medesimo” e ove occorra all'esito della produzione della predetta documentazione che venga disposta CTU onde accertare l'entità del danno subito a causa della condotta delle parti convenute.
Ha resistito eccependo la prescrizione e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si è costituita , resistendo con le seguenti conclusioni: “In sede preliminare CP_2
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2 in proprio ed in qualità di eredi del Sigg. , ex art. 348 bis c.p.c.. Persona_1
In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare nulle (per difetto di specificazione dei relativi presupposti in fatto) e per l'effetto inammissibili le domande formulate Sigg.ri e , in proprio ed Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi del Sigg. . Persona_1
- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque respingere le domande formulate dagli appellanti sul presupposto di asserite (e contestate) irregolarità diverse da quelle su cui la Corte
d'Appello di Roma ha fondato la propria pronuncia sull'an.
- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque respingere le domande formulate dagli appellanti in relazione ad operazioni di acquisto e/o vendita titoli processate in date non comprese nel periodo giugno 1998- giugno 2002 ovvero non afferenti i rapporti intrattenuti con CP_1
- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque respingere le domande formulate dagli appellanti per intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti dagli stessi azionati.
- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque respingere le domande formulate dagli appellanti nei confronti di per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima. Controparte_2
In sede di merito ed in principalità
- Respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e , in proprio ed Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi del Sigg. , e tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto Persona_1 infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame - Previo accertamento della concorrente responsabilità degli appellanti nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della sua colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art.
1227 c.c..
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Respingere l'istanza di ordine di esibizione reiterata dagli appellanti, in quanto avente ad oggetto documenti:
- da un lato, certamente in possesso degli appellanti, come accertato dal Tribunale di Roma nel capo della sentenza n. 1635/2010, resa inter partes nel giudizio sull'an, passato in giudicato, che ha recepito e confermato i rilievi operati dal P.M. nel provvedimento di archiviazione;
- dall'altro, certamente non in possesso di attinendo rapporti di conto corrente e Controparte_2 deposito titoli intercorsi tra gli attori ed un'altra BA (e cioè . Controparte_1
- Respingere l'istanza di CTU formulata dagli appellanti, in quanto irrilevante ed esplorativa.”
La causa, dopo l'udienza di trattazione cartolare in prima comparizione ed il rinvio per la precisazione delle conclusioni, veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
Le parti, per l'odierna udienza cartolare, hanno depositato le memorie conclusionali anticipate, come autorizzate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 30 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 12) – titolato “Violazione dell'art. 112, 115, 116 e 278 c.p.c., degli artt. 1176 e 1453 ss. c.c. nonché degli art. 2909, 2727 e ss., 2697 c.c., nonché degli artt. 21-23 del
T.U.F. e dell'art. 26- 28-29 del Regolamento Consob n. 11522/1998. Contraddittoria e/o carente motivazione su di un punto decisivo della controversia” – le parti appellanti, richiamando gli esiti della CTU espletata nel giudizio presupposto, evidenziano la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti nella materia nonché l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di “presunzione” circa la prova del danno subito.
Continuano gli appellanti esponendo che il primo giudice avrebbe violato il giudicato interno intervenuto tra le medesime parti, precisando che il pregiudizio subito consiste nelle perdite quali le differenze tra i valori di acquisto e quelli di rivendita degli investimenti.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 22) – titolato “ Violazione degli artt. 115 e 210 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c.” - le parti appellanti denunciano la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il primo giudice fondato la propria decisione in forza dalla mancata contestazione, tanto da parte di (che nulla ha dedotto a riguardo), quanto da parte di degli CP_1 CP_4 acquisti e delle vendite poste all'origine delle perdite oggetto della domanda di risarcimento danni che ha portato il giudice di prime cure ad affermare che nulla risulta in merito alla collocazione temporale delle operazioni di investimento e disinvestimento ed ai soggetti coinvolti nel compimento di tali operazioni finanziarie ( , e . Controparte_3 CP_1 Controparte_4
In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che le operazioni di acquisto e vendita erano indicate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. unitamente alle risultanze degli acquisti e delle vendite e quindi delle perdite subite e che in ordine a tale profilo si era formato il giudicato interno;
non avrebbe neppure tenuto conto della prova già acquisita anche, ma non solo, in forza della C.T.U. espletata nel giudizio che aveva statuito sull'an circa la sussistenza dei titoli acquistati dal promotore finanziario ritualmente prodotta nel giudizio. CP_3
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 25) – titolato “ Violazione dell'art. 91 c.p.c.” – le parti appellanti impugnano la statuizione sulle spese, sia invocando un esito diverso del giudizio, sia per la peculiarità della vicenda che avrebbe dovuto condurre almeno ad una compensazione delle spese di lite.
§ 4 — L'appello è parzialmente fondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati, facendo presente che su questa vicenda e in fattispecie del tutto sovrapponibile questo Collegio si è già espresso con la sentenza n. 4547/24, con motivazioni qui da richiamarsi appieno ai sensi dell'art. 118 disp. Att. CPC.
Orbene, anche il presente giudizio trova origine da una vicenda complessa ed ormai accertata in via definitiva con la conferma (da parte della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18928/17) della pronuncia di appello n. 493/13 di questo Ufficio.
E' stata, dunque, dichiarata la responsabilità solidale di e di (subentrata nella CP_4 CP_1 titolarità delle posizioni attive e passive di Credito Italiano) per gli investimenti effettuati anche dagli appellanti in proprio e dal loro dante causa con l'intermediazione del promotore risultati CP_3 avvenuti (come indica la CTU espletata in quel giudizio e segnatamente alle pagg. 18 , 27 e 37 della perizia già intervenuta tra le parti) senza riscontro dei contratti per il deposito dei titoli (e dei conto correnti su cui erano custoditi) e senza riscontro circa gli ordini di acquisto e di vendita dei titoli, il tutto avvenuto nell'arco temporale tra il giugno 1998 ed il giugno 2002.
Di qui la condanna delle due società, oggi appellate, in via generica al risarcimento del danno che, come affermato dalla Corte di Legittimità, deve essere accertato nella sua esistenza, nella sua consistenza e nel suo nesso di causalità, anche attraverso presunzioni.
Ora, gli odierni appellanti – sin dall'introduzione di quel giudizio sull'”an” – hanno allegato la titolarità di tre diversi conto correnti (n. 11350 intestati a , e;
n. 20.458 Pt_2 Per_1 Parte_1 intestato a , n. 11.470 intestato a ) sui quali risultavano depositati titoli, di Parte_1 Persona_1 aver investito capitale rispettivamente e complessivamente Euro 450.000,00, euro 500.000,00 ed
Euro 80.000,00), di aver subito perdite sul capitale inizialmente investito in ragione dell'assenza di informazione (da parte del promotore) e della mancata verifica del profilo di rischio, accorgendosi di tale situazione al momento in cui aveva avuto necessità di smobilizzare gli investimenti.
La situazione, in una causa di carattere collettivo, è stata così accertata (anche dalla CTU ivi espletata) sostanzialmente per tutti gli attori, risultati poi vittoriosi all'esito della pronuncia di legittimità. Oggi, pertanto, la controversia (ancora) verte sull'accertamento del danno, sulla sua entità e sul nesso di causalità con la vicenda suddetta.
Quest'ultima, sotto il profilo processuale, è stata chiaramente condizionata (come emerge sia dalla pronuncia di appello sia dalla pronuncia di legittimità che l'ha confermata) dalla ripartizione dell'onere probatorio e, in particolare, dal comportamento di così come di entrambe CP_4 CP_1 ferme nel riferire al danneggiato/attore l'onere di allegare e provare il comportamento che lo aveva danneggiato, non prestando così alcuna collaborazione né nella ricostruzione dei fatti (tanto che persino il CTU di quel giudizio presupposto evidenzia come entrambe le società non abbiano mai messo a disposizione alcun contratto, alcun estratto alcun rendiconto per i rapporti oggetto di giudizio), né tanto meno nella precisazione di alcunché in ordine ai titoli evidenziati anche dagli odierni appellanti come coinvolti dalla condotta del promotore (di cui , appunto, sono CP_3 entrambe le società in solido chiamate a rispondere per i titoli ben evidenziati nella sentenza n.
493/13).
Tali considerazioni, peraltro, portano ad escludere che nella valutazione del danno possa inserirsi alcun accertamento circa la “acquiescenza” di e e del loro dante causa Parte_2 Parte_1
o la loro capacità di investire e di rendersi conto della qualità degli investimenti e dei CP_6 relativi rischi, trattandosi di profilo che è ormai compreso nel giudicato;
vale a dire che tutto ciò che ha riguardato l'andamento del rapporto è coperto non solo dal dedotto ma anche dal deducibile.
§§§§§§§§§§§§§§§
Ciò posto, il giudizio proposto dagli originari attori oggi appellanti ha, si ripete, per oggetto l'accertamento dell'esistenza di un danno, della sua entità e del nesso con il comportamento del promotore.
Il danno da essi lamentato , sotto il profilo patrimoniale, è sempre consistito nella asserita perdita del capitale inizialmente investito: in particolare, attraverso il prospetto che già era stato proposto nel giudizio presupposto e ri-proposto nel giudizio di primo grado, sono indicati i titoli, la somma spesa per acquistarli, la somma percepita con la loro vendita e, quindi, la differenza di valore tra la spesa iniziale e l'incasso finale e/o la svalutazione totale dei titoli medesimi.
Lo schema risarcitorio è il seguente:
a) Euro 338.226,09 per la posizione di e , in proprio e nella Pt_1 Parte_2 qualità di eredi anche di;
Persona_1
b) Euro 63.368,95 per entrambi in via congiunta nella qualità di eredi di;
Persona_1
c) Euro 347.800,05 per il solo;
Parte_1
Ai singoli importi i ricorrenti sono pervenuti mediante la disgregazione dei dati come di seguito indicato:
a) Euro 338.226,09
- Minusvalenze su Capital Gains ex DLGS 461/97 AL 30.4.01 delle azioni AL OR : perdita Euro 58.301,00;
- SEAT PG./TEL. ; perdita euro 96.590,00 CP_7
- EC/olivetti/telecom: perdita Euro 45.563,00;
- BA Intesa: perdita Euro 6.309,00;
- 9: perdita Euro 5.590,67; CP_8 - SEAT P.G. RP NC: perdita Euro 7.372,77;
- TISCALI: perdita Euro 33.955,00;
- : perdita Euro 3.042,00; CP_9
- FIAT: perdita Euro 1.684,00;
- COMIT: perdita Euro 3.098,00;
- perdita Euro 1.402,00; Controparte_10
- : perdita Euro 20.599,40; CP_11
- : perdita Euro 1.666,13; CP_12
- AEM. Perdita Euro 17.980,00;
- FIMATICA SPA: perdita Euro 15.621,00;
- CREDIT: perdita Euro 1.446,08;
- ANSALDO TRASPORTI: perdita Euro 18.046,04.
b) Euro 63.368,95 così disaggregato:
- Minusvalenze su capital gains ex Dlgs n. 461/97 al 20.11l.01: perdita Euro 39.251,22;
- SEAT P.G.: perdite Euro 16.376,96;
- TECNOST: perdite Euro 7.740,77;
c) Euro 347.800,05 così disaggregato:
- Minusvalenze su capital gains ex Dlgs n. 461/97 al 20.11.01: perdita Euro 185.485,11;
- Acquisti e vendite successivi alla data dell'8.10.01:
- SEAT p.p.: perdite Euro 106.884,00;
- TISCALI: perdita Euro 16.969,00;
- AEM: perdita Euro 11.158,00;
- : perdita Euro 6.231,00; CP_9
- TECNOST/OLIVETTI/TELECOM: perdita Euro 21.072,94.
Alla luce della documentazione depositata sin dal primo grado a cura dei ricorrenti (allegati 6,7 e 8 ) emerge che trattasi di titoli giacenti presso la banca già sopra indicata e depositati con riguardo a quei specifici conti correnti che, poi, il CTU (v. pag. 18, 27 e 37/doc. 21, 22, 23 nonché doc. 14) ha effettivamente accertato.
In particolare, dopo aver individuato il periodo temporale e gli importi complessivamente investiti, il
CTU (visto che le risultanze sono parte di quel giudizio ormai definitivo e che, pertanto, ben possono essere utilizzate ex art. 116 CPC) ha rilevato che alla data del 30 giugno 1998 sui diversi conto correnti, vi erano saldi positivi e uno negativo.
Ricostruiti, quindi, i saldi, il CTU ha evidenziato che vi erano prospetti al 31 dicembre 2001 ed al
30.6.02 rispetto ai quali non erano comprensibili se trattavasi di prezzi inziali o finali., ribadendo che la banca non aveva fornito altri elementi, né ordini cioè né contratti di alcun genere, neppure relativi a tre conto correnti.
Il Tribunale, in modo non condivisibile, impone agli odierni appellanti l'onere di provare l'esistenza del danno patrimoniale sulla base di due ordini di riflessioni.
Se è pur vero che era onere degli originari ricorrenti allegare e provare che quegli investimenti erano pregiudizievoli perché effettuati per titoli rischiosi ed esposti ad una svalutazione, è anche vero che essi hanno dimostrato (per la maggior parte di essi) che al momento della vendita o comunque dello smobilizzo, il ricavo ottenuto è stato inferiore rispetto all'investimento iniziale o addirittura vi è stata una totale perdita di valore del titolo stesso.
L'altro profilo di riflessione va dedotto proprio dal giudicato che si è ormai formato sulla base di tutti quegli elementi probatori acquisiti in quel giudizio, primo tra tutti la CTU ivi espletata.
Quel che è stato accertato è che il – utilizzando una postazione all'interno dell'agenzia della CP_3 banca così da apparire perfettamente riconducibile ad essa nel suo operare per i clienti della banca stessa – ha effettuato una serie di operazioni senza che sia rimasta traccia alcuna di contratti , di ordini di acquisto e di vendite;
né la banca (o la ) hanno mai posto a disposizione la documentazione CP_4 che comunque poteva essere utile per tale ricostruzione della verità, sottraendosi all'onere probatorio che invece su di esse gravava e trincerandosi nella linea difensiva dell'onere probatorio a carico degli attori che, anche per il principio di vicinanza della prova, null'altro potevano fare se non indicare gli investimenti, depositare i documenti che ne attestavano la loro esistenza e a volte anche la minusvalenza ed il loro deposito in quei conto correnti presso il Credito Italiano.
Era, allora, onere delle parti allora convenute ed oggi appellate in questo giudizio di accertamento del danno a dover fornire tutte le ulteriori indicazioni utili per la ricostruzione, visto che è stato accertato come agli attori-appellanti (così come agli altri clienti per i quali il aveva operato) non fosse CP_3 mai stata inviata la rendicontazione o qualsivoglia altro strumento utile di conoscenza (tanto da far escludere la acquiescenza all'operato del promotore), sicchè non è comprensibile quale dovesse essere la loro ulteriore diligenza nell'allegazione e nella prova.
E' ovviamente in via presuntiva – in ossequio a quanto più volte affermato dalla Cassazione in materia
(v. Cass. N. 7288/23; Cass. N. 33596/21; Cass. N. 16126/20 nonché la stessa pronuncia n. 18928/17 già citata intervenuta tra le medesime parti in causa) – che deve ragionarsi per giungere ad affermare che quegli investimenti (per i quali pacificamente gli appellanti odierni non hanno potuto formulare alcuna riflessione perché neppure a conoscenza degli stessi o comunque della loro rischiosità) hanno perso di valore (ed erano, quindi, o particolarmente rischiosi o fin dall'origine non vantaggiosi), visto che al momento del loro smobilizzo o non avevano più alcun valore (indicato come zero nei prospetti degli attori, come sopra riportato) o , vendendoli, hanno consentito un incasso chiaramente inferiore rispetto al valore investito.
D'altra parte, sul punto le odierne appellate – neppure in primo grado, proprio per la strategia difensiva utilizzata e come sopra spiegata – non hanno mai replicato che si trattasse di investimenti non rischiosi o addirittura vantaggiosi: non hanno, infatti, mai neppure prospettato l'esistenza di utili e/o ricavi a favore degli odierni appellanti nel tempo, sicchè anche questo elemento pare grave e concordante con quanto sopra indicato.
La riconducibilità, poi, degli investimenti al periodo temporale interessato dalla responsabilità delle due odierne appellate , oltre che emergere dalla citata CTU, trova riscontro nelle stesse difese delle originarie convenute che non hanno specificamente contestato detta ricostruzione. Anzi, la eccezione di nullità dell'originario atto di citazione (relativo all'an e dal quale è scaturita, poi, in appello la condanna generica al risarcimento del danno) è stata superata dalla Corte di appello (oltre che dal
Tribunale) con la conseguenza che quel profilo è ormai definitivo e non può neppure essere rimesso in discussione, con l'ulteriore conseguenza che trattandosi della medesima impostazione della domanda , era onere delle convenute anche in questo giudizio risarcitorio contestare in modo specifico quello schema, sia per quanto attiene ai titoli ed alla loro posizione temporale, sia per quanto attiene alle somme.
Solo la , invero, ha contestato – nel presente giudizio – quanto segue (v. pagg. 29/31 della CP_4 comparsa di costituzione).
“In relazione alle operazioni sopra riportate, fin dalla costituzione in giudizio, Controparte_2 ha eccepito:
3.a) che, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Roma con sentenza n. 1635/2010 (con cui è stato definito in primo grado il giudizio sull'an, doc. 7), i Sigg.ri hanno dedotto che: Pt_2
- “tutte le operazioni finanziarie e movimentazioni bancarie effettuate dagli odierni attori venivano fatte confluire dal su Agenzie del Credito Italiano s.p.a. ed in particolare, nella fattispecie, CP_3 presso l'Agenzia n. 36, sita in Roma – via Laurentina, e quindi, a far data dal 1998, presso l'Agenzia di Ostia Lido”;
- “i capitali investiti da ciascuno degli esponenti erano stati in gran parte depauperati attraverso operazioni finanziarie non autorizzate e poco trasparenti
e le richieste di chiarimenti restarono sostanzialmente disattese, per cui non era stato possibile pervenire ad una seria ricostruzione delle movimentazioni titoli effettuate, per alcune posizioni dal giugno 1998 al giugno 2000 e, per altre, dal maggio 2000 al giugno 2002”.
3.b) che deve pertanto ritenersi l'estraneità all'oggetto del primo (e, di conseguenza, del presente) giudizio:
- qualsiasi operazione che si collochi in date non comprese nel periodo dal giugno 1998 al giugno
2002;
- qualsiasi operazione che si collochi in rapporti diversi da quelli “di conto corrente e di deposito titoli intrattenuti con il Credito Italiano s.p.a.”.
3.c) che risultano quindi inammissibili e/o improcedibili le domande risarcitorie formulate dai Sigg.ri
, in relazione: Pt_2
- ad operazioni di vendita di titoli “Seat P.G.” (poi “Telecom Italia Media”), “BA Intesa”,
“Telecom”, “Tiscali” ed “ ”, che, come si evince dalla documentazione ex adverso prodotta CP_9 in giudizio, non si collocano nell'ambito di rapporti accesi presso il Credito Italiano, bensì nell'ambito di un rapporto acceso presso e risalgono addirittura ad alcuni anni CP_13 dopo l'instaurazione del giudizio sull'an e dopo la cessazione (risalente al 25.5.2002) del rapporto di agenzia intrattenuto da con il promotore finanziario;
Controparte_14
- alle operazioni relative ai titoli “AEM” e “Finmatica”, in relazione ai quali controparte produce sub docc. 6q e 6r due valorizzazioni al 2012 su carta intestata;
Parte_3
- alle operazioni di compravendita dei titoli “ , “ , “Credit” ed “Ansaldo Trasporti” CP_11 CP_12 risalenti al periodo febbraio – aprile 1998.
4. Sempre in relazione alle operazioni sopra riportate, fin dalla costituzione in Controparte_2 giudizio, ha eccepito: 4.a) che, in relazione alle perdite asseritamente derivate da operazioni in titoli “Seat P.G./TEL.
[...]
”, “EC”, “Olivetti”, “Tiscali”, “Fiat”, “AEM”, “Finmatica” i ricorrenti hanno CP_7 indicato, producendo sub docc. 6c, 6d, 6h, 6l, 6q, 6r, 7b, 7c e 8f i fissati bollati ricevuti dal Credito
Italiano, i soli controvalori complessivi di acquisto degli stessi, senza tuttavia indicare e men che meno produrre alcun documento attestante vuoi le rispettive date, vuoi i rispettivi controvalori di vendita;
4.b) che, per quanto concerne i titoli AL (docc.
6.a e 8.a) e la certificazione delle minusvalenze al 28.3.2002 (doc.
7.a), gli attori non indicano né dimostrano le date e i controvalori di acquisto;
4.c) che, per quanto concerne i titoli Pagine Gialle di cui al doc.
8.b), controparte produce i fissati bollati attestanti le date e il controvalore di acquisto di 17.500 titoli aventi cod. n. 138992 nonché contabile bancaria attestante la vendita di 4.812 titoli aventi cod. n. 138992;
4.d) che, per quanto concerne i titoli Telecom, riferiti alla posizione del Sig. , Parte_1 controparte produce esclusivamente una contabile bancaria attestante la vendita di n. 10.306 titoli in data 10.4.2007”
Nelle note finali anticipate, ha ancora dedotto: CP_4
3.a) i ricorrenti hanno indicato, producendo sub docc. 6c, 6d, 6h, 6l, 6q, 6r, 7b, 7c e 8f i fissati bollati ricevuti dal Credito Italiano, i soli controvalori complessivi di acquisto, senza indicare e men che meno produrre alcun documento attestante vuoi le rispettive date, vuoi i rispettivi controvalori di vendita, in relazione alle operazioni (riferite alla posizione dei Sigg.ri e Pt_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. ) in titoli:
[...] Persona_1
- “Seat P.G./TEL. ”, rispetto ai quali si lamenta una perdita di Euro 96.590,00); CP_7
- “EC” e “Olivetti”, rispetto ai quali si lamenta una perdita di Euro 45.563,00, oltretutto indistintamente associata a quella asseritamente derivata dall'acquisto di titoli Telecom;
- “Tiscali”, rispetto ai quali si lamenta una perdita di Euro 33.955,00;
- “AEM”, rispetto ai quali si lamenta una perdita di Euro 17.980,00;
- “Finmatica”, rispetto ai quali si lamenta una perdita di Euro 15.621,00;
3.b) quanto alle operazioni (riferite alla posizione dei Sigg.ri e , in Pt_1 Parte_2 proprio e nella qualità di eredi del Sig. ) in titoli “Fiat”, la lamentata perdita di Euro Persona_1
1.684,00 è stata quantificata per differenza fra il controvalore d'acquisto e di vendita di titoli diversi fra loro, e precisamente: acquisto di 6.000 Fiat, cod. 7640-00, per Euro 20.495,41; vendita di 600 Fiat
Ragg, cod. 197640-00 per Euro 18.811,34 (cfr. doc. 6l avv.);
3.c) per quanto concerne i titoli Telecom, rispetto ai quali gli appellanti deducono perdite (riferite alla posizione dei Sigg.ri e , in proprio e nella qualità di eredi del Sig. Pt_1 Parte_2
) pari ad Euro 45.563,00, indistintamente associate a quelle che si affermano derivate Persona_1 da operazioni relative ai titoli EC e Olivetti, controparte non deduce la plusvalenza di Euro
3.043,91, risultante dal doc. 6d avv., che riporta: (i) l'acquisto di n. 3000 azioni a febbraio 1999, per complessivi Euro 29.837,26; (ii) l'acquisto di n. 3000 azioni a maggio 1999, per complessivi Euro
32.881,17;
3.d) per quanto concerne i titoli AL (docc. 6a e 8a), rispetto ai quali gli appellanti lamentano perdite (riferite alla posizione dei Sigg.ri e , in proprio e nella qualità Pt_1 Parte_2 di eredi del Sig. ) pari ad Euro 58.301,00, controparte non indica né dimostra le date e Persona_1
i controvalori di acquisto;
3.e) per quanto concerne i titoli SEAT P.G., rispetto ai quali gli appellanti lamentano perdite (riferite alla posizione del Sig. ) pari ad Euro 106.884,44, controparte produce (sub doc. 8b) i Persona_1 fissati bollati attestanti le date e il controvalore di acquisto di 17.500 titoli aventi cod. n. 138992, nonché contabile bancaria attestante la vendita di 4.812 titoli aventi cod. n. 138992;
3.f) per quanto concerne i titoli Telecom, rispetto ai quali gli appellanti deducono perdite (riferite alla posizione del Sig. ) pari ad Euro 24.814,73, indistintamente associate a quelle che si Parte_1 affermano derivate da operazioni relative ai titoli EC e Olivetti, controparte produce (sub doc.
8.f) esclusivamente una contabile bancaria attestante la vendita di n. 10.306 titoli in data 10.4.2007;
3.g) per quanto concerne i titoli “AEM”, rispetto ai quali gli appellanti lamentano perdite pari ad Euro
17.980,00 (riferite alla posizione dei Sigg.ri e , in proprio e nella Pt_1 Parte_2 qualità di eredi del Sig. ), controparte non produce alcun documento da cui risulti la Persona_1 vendita ed il controvalore di vendita, producendo invece, sub doc. 6q:
- una “situazione deposito titoli” rilasciata da al 16.8.2004, da cui si evince il Parte_3 trasferimento dei titoli su un rapporto acceso presso tale altra BA;
- una valorizzazione al 2012 su carta intestata , da cui emerge che i titoli, a quella Parte_3 data, non erano stati venduti;
3.h) analogamente, per quanto concerne i titoli “Finmatica”, rispetto ai quali gli appellanti lamentano perdite pari ad Euro 15.621,00 (riferite alla posizione dei Sigg.ri e , Pt_1 Pt_2 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi del Sig. ), controparte non produce alcun documento Persona_1 da cui risulti la vendita ed il relativo controvalore di vendita, producendo invece, sub doc. 6r: una
“situazione deposito titoli” rilasciata da al 16.8.2004, da cui si evince il trasferimento Parte_3 dei titoli su un rapporto acceso presso tale altra BA;
una valorizzazione al 2012 su carta intestata , da cui emerge che i titoli, a quella data, Parte_3 non erano stati venduti;
3.i) quanto alle operazioni (riferite alla posizione dei Sigg.ri e , in Pt_1 Parte_2 proprio e nella qualità di eredi del Sig. ) in titoli “TISCALI”, la lamentata perdita di Persona_1
Euro 33.955,00 è stata quantificata per differenza fra il controvalore d'acquisto e di vendita di titoli diversi fra loro, e precisamente: acquisto di 900 Tiscali Fraz, cod. 145392-00, per Euro 18.394,03; acquisto di 20 Tiscali SpA, cod. 138029-00, per Euro 15.028,05; vendita di 210 Tiscali Ord, cod.
4513660 per Euro 4,82 (cfr. doc. 6h avv.);
3.l) gli attori non hanno neppure individuato, e men che meno dimostrato, le date e i controvalori di acquisto e di vendita di titoli all'origine delle cd. “Minusvalenze su Capital Gains di cui al D.LGS
461/97“, indicate nel ricorso introduttivo in misura pari ad Euro 58.301,00 (quanto alla posizione dei
Sigg.ri e , in proprio e nella qualità di eredi del Sig. ), Pt_1 Parte_2 Persona_1
Euro 39.251,22 (quanto alla posizione dei Sigg.ri e , in proprio) ed Pt_1 Parte_2
Euro 185.485,11 (quanto alla posizione del Sig. , in proprio). Parte_1
Ora, quanto al periodo temporale di riferimento, se è pur vero che il periodo esaminato nel giudizio presupposto è giugno 1998/giugno 2002, deve anche precisarsi che proprio dagli atti di quel giudizio
è possibile evincere che il (al quale sono ormai riconducibili le operazioni dentro le agenzie CP_3 del Credito Italiano di cui erano clienti i all'epoca) ha operato così sin dal 1993 e che il citato Pt_2 periodo temporale ha carattere orientativo (come ha detto il CTU nel suo elaborato) proprio perché sia la banca sia non hanno mai fornito adeguata collaborazione, neppure processuale, nella CP_4 ricostruzione della documentazione relativa a queste movimentazioni. Tanto è vero che anche nel riformulare l'eccezione di prescrizione, indica un periodo CP_1 temporale diverso (99/03), a dimostrazione, dunque, dell'ovvia fluidità del periodo temporale, conseguente – si ripete -a quella carenza di riscontro documentale di certo non imputabile agli attori oggi appellanti, visto che è ormai definitiva (ma di questo profilo pare non cogliere la portata la stessa nelle sue difese) la pronuncia del giudizio presupposto ove si esclude qualsivoglia conoscenza CP_4 da parte dei sia degli investimenti, sia della gestione effettuata dal per le ragioni che la Pt_2 CP_3 sentenza di appello n. 493/13 ha già descritto ed alla quale si fa pieno richiamo per meglio comprendere la vicenda anche con riguardo al periodo temporale che, appunto, in detta sentenza viene richiamato sin dal 1993.
Ritiene la Corte che le contestazioni sopra riportate non siano comunque idonee ad intaccare quanto accertato in CTU (v. pag. 37 e pag. 18) , così come gli estratti e comunque i documenti 21, 22, 23 nonché 14 a pag. 27, con quanto ne consegue in ordine al “quantum” invocato ancora in questa sede.
Come si è detto nessuna delle parti appellate ha mai indicato l'esistenza di utili o ricavi, durante la permanenza degli investimenti, ottenuti dai , sicchè gravando su di esse l'onere ex art. 2697 Pt_2 comma 2 C.C., non è possibile effettuare alcuna detrazione con riguardo a somme che, pacificamente, risultano “in perdita” a titolo di differenze tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Dunque, è possibile affermare che il pregiudizio concreto ed attuale (v. Cass. N. 19378/23) di cui gli appellanti hanno fornito prova raggiungibile per via presuntiva riguarda – per i danni patrimoniali
– le dette differenze e segnatamente: la misura di misura complessiva di € 749.395,09, così disaggregata:
a)- quanto ad € 338.226,09 con riferimento al conto corrente n. 11350 – 00, cointestato ai tre fratelli;
b)- quanto ad € 63.368,95, con riferimento al conto corrente n. 11470 – 00, relativamente alla posizione intestata al solo de cuius Sig. di cui sono eredi i Sigg.ri e Persona_1 Pt_1 [...]
; Parte_2
c) € 347.800,05 per quanto riguarda la sola posizione di con rifermento al conto corrente Parte_1
n. 20458 – 00.
La domanda è , conseguentemente, di condannare, in solido tra loro, le appellate, e Controparte_1
al pagamento, in favore degli appellanti, della suddetta somma di € 749.395,09, Controparte_4
Va, a questo punto, respinta l'eccezione di prescrizione alla luce del principio secondo il quale – a prescindere dal termine quinquennale o decennale – il termine decorre non dagli ordini di acquisto dei titoli, bensì dal manifestarsi in concreto del pregiudizio (v. Cass. N. 2066/23): quest'ultimo aspetto è del tutto trascurato dalle due società appellate che, dunque, non tengono conto che il primo momento temporale di tale consapevolezza è evincibile dalla nota del 14 giugno 2002 con la quale tutti i soggetti coinvolti (tra questi anche i ) si sono attivati;
su questa si è poi innestata la Pt_2 notifica dell'atto di citazione del giudizio presupposto, idonea insieme ad altri atti ad interrompere la prescrizione, sicchè il richiamo (delle appellate) relativo ai “fatti risalenti nel tempo” non è di certo utile allo scopo.
Residua, a questo punto, l'eccezione ex art. 1227 C.C. formulata dalla appellata per non CP_4 avere gli odierni appellanti evitato il danno con specifico riferimento al fatto che i medesimi abbiano omesso per anni vuoi di sollevare alcun reclamo, vuoi di richiedere il rimborso dei propri investimenti, pur a fronte del regolare ricevimento da parte della (già Credito Controparte_15
Italiano S.p.A.) di contabili e rendiconti. Ecco, è proprio quest'ultimo profilo che deve escludersi per le ragioni già spiegate dalla ormai definitiva sentenza di appello n. 493/13 che, al fine di affermare il nesso di occasionalità tra la condotta del il comportamento di e ed il danno (potenziale) per i ha CP_3 CP_1 CP_4 Pt_2 escluso che questi ultimi abbiano avuto alcuna consapevolezza degli investimenti (e delle perdite) prima del giugno 2002.
Quindi, sicuramente per tutto questo periodo non è possibile imputare agli appellanti alcuna condotta negligente o idonea ad interrompere il nesso causale, come già accertato nel giudizio presupposto.
Per il periodo successivo, poi, invoca pronunce di legittimità e segnatamente il principio CP_4 secondo il quale “la decisione di conservare nel proprio patrimonio titoli della cui rischiosità
l'investitore non era stato doverosamente informato al momento dell'acquisto non è certo riconducibile alla fattispecie del concorso di colpa, contemplata dall'art. 1227 c.c., comma 1 ma semmai a quella del comma 2 del medesimo articolo, che esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con ordinaria diligenza”.
Richiamando nella sua integralità la massima (Cass. N. 29864/11, confermata da Cass. N. 28810/13
e poi 30902/17 e n. 10286/19): nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità.) si comprende come era onere di indicare segnatamente i CP_4 titoli per i quali i sarebbero stati in grado, con semplice diligenza ordinaria, di rendersi conto Pt_2 della situazione ed assumersi, quindi, la responsabilità di conservare i titoli nonostante tutto.
In realtà, si è già visto che i titoli per i quali viene riconosciuto il danno sono quelli effettivamente venduti, sicchè per questi occorreva un'argomentazione adeguata a sostegno di una eccezione così pregnante.
Egualmente, non può essere considerato utile o ricavo – e quindi un vantaggio proveniente dal rapporto contrattuale ed extracontrattuale con le odierne appellate – il credito d'imposta che CP_4 evidenzia come indicato (senza specificare neppure l'ammontare ) nella lettera su minus e plus valenze;
trattasi, infatti, di benefici di carattere fiscale collegati alla tipologia (evidentemente) dei titoli prescelti, ma che attengono, appunto, al rapporto con lo Stato, sicchè essendo diverso il titolo non si comprende (perché neppure spiegato) per quale ragione potrebbero essere portati in compensazione sostanzialmente o comunque in riduzione del danno subito.
Pertanto, il danno patrimoniale accertato è quello sopra indicato per sorte capitale, sulla quale sono dovuti gli accessori – interessi e rivalutazione – dalla data della originaria domanda di accertamento della responsabilità di ed di cui al giudizio presupposto. CP_4 CP_1
Al pagamento di tali somme vanno condannate le appellate , in solido tra loro, in ragione del titolo esecutivo ormai definitivo (Corte appello Roma n. 493/13). §§§§§§§§§§§§
Residua, a questo punto, il danno non patrimoniale che parte attrice, oggi appellante, ha articolato sotto vari profili, senza invero – però – mai specificare i parametri sulla base dei quali poter formulare una ipotesi di liquidazione in via equitativa, la cui misura è stata anche diversamente indicata nel tempo.
Ciò posto, nell'atto di appello la richiesta relativa al danno non patrimoniale è esclusivamente contenuta nelle conclusioni, senza allegazioni.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la domanda era pure contenuta e, ovviamente, il
Tribunale l'ha ritenuta assorbita nel rigetto sulla richiesta di danno patrimoniale.
Orbene, la richiesta di ristoro, preceduta dalla illustrazione dell'excursus giurisprudenziale in materia di danno biologico, danno morale e danno esistenziale.
Ma né in quella sede né in questa sede sono state fornite – come era onere di parte attrice – circostanze idonee a comprendere quale disagio abbia effettivamente subito gli appellanti e quale diritto costituzionalmente garantito sia stato offeso nella vicenda in esame, per la quale non è dato riscontrare neppure un profilo penalistico atteso che le parti appellate da sempre hanno evidenziato la soluzione positiva per il in termini di archiviazione del procedimento penale per truffa, senza alcuna CP_3
contro
-argomentazione degli odierni appellanti i quali, qui, invocano una somma ma non allegano né producono alcunchè a sostegno di tale richiesta.
Di certo non può procedersi come fosse un danno “in re ipsa” e neppure le presunzioni, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, possono operare in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti neppure prospettati dai riguardo questa specifica voce di danno. Pt_2
Di qui la reiezione della domanda risarcitoria per questo profilo.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, va tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che vede vittoriosi gli appellanti ai quali dette spese vanno per intero refuse, ivi comprese quelle relative alla CTU di primo grado.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 21855/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la originaria domanda attrice e , per l'effetto, condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di Euro € 749.395,09 oltre interessi e rivalutazione dalla originaria domanda di accertamento della responsabilità e fino al saldo;
2. Condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellanti , delle spese del doppio grado – spese che si liquidano in Euro 29.193,00 quanto al primo grado ed in Euro
26.155,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CAP nonché rimborso per spese generali – nonché alle spese di CTU già liquidate in primo grado;
3. Pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate in primo grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore