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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Stefano Sajeva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 8045 dell'anno 2021 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il giorno Parte_1
20 marzo 1956, residente a [...],
codice fiscale rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'avv. giusta procura allegata alla citazione.
ATTRICE
contro
, nata a [...] l'[...], CP_1 [...]
, nata a [...] il [...], CP_2 [...]
nato a [...] il [...], Controparte_3 CP_4
, nata a [...] il [...], n.q. di eredi di
[...] Per_1
(CF: ) nato a [...] il
[...] C.F._2
03.01.1954 e deceduto il 28.10.2023, nata Persona_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
a Partinico (PA) il 15.08.1960 (CF: ), CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Bancheri Sara C.F._4
Aurelia e dall'avv. La Venuta Biagio giuste procure allegate alla comparsa di costituzione e alla successiva comparsa di costituzione dell'11 giugno 2022.
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione del 19 maggio 2021 trascritto il 12 luglio 2021 ai numeri 32707/25278 e ritualmente notificato,
l'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio Per_1
, e chiedendo
[...] Persona_2 Parte_2
l'annullamento ai sensi dell'art. 1425 c.c. dell'atto di donazione del 3
novembre 2017 ai rogiti del notaio rep 33154 Persona_3
posto in essere da (o in favore di CP_5 Controparte_6 [...]
e l'annullamento per i medesimi motivi (o in Parte_2
subordine l'accertamento della sua nullità ai sensi dell'art. 1418 co. 2
c..c) dell'atto di cessione a titolo oneroso ai rogiti dello stesso notaio del 4 gennaio 2018, sopra citato, posto in essere dalla predetta de cuius in favore della suddetta convenuta;
considerato che, con comparsa del 10 dicembre 2021, si costituivano i convenuti sollecitando il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto;
atteso che il presente giudizio, interrotto in ragione del
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
decesso del convenuto e riassunto ai sensi Persona_1
dell'art 303 c.p.c. nei confronti dei suoi eredi, è stato sospeso per consentire alle parti di definire le trattative avviate per la definizione bonaria della controversia ed è pervenuto in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
considerato che è stato documentato che le parti in causa abbiano conciliato la presente controversia a mezzo del contratto rogato in Palermo il 23 aprile 2025 in notaio Persona_4
(Repertorio n.5427 Raccolta n.4542);
ritenuto che per tale ragione debba dichiararsi cessata la materia del contendere avendo trovato il rapporto qui controverso compiuta regolazione nel suddetto negozio dispositivo;
ritenuto che, in conformità alla volontà manifestata dalle parti,
le spese del presente giudizio debbano essere interamente compensate fra loro;
ritenuto, infine, che debba provvedersi in ordine alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale posta in essere da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
COMPENSA integralmente le spese di lite.
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 12 luglio 2021 ai numeri, Registro Generale 32707 e Registro
particolare 25278, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
Così deciso in Palermo, in data 20/05/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Stefano Sajeva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 8045 dell'anno 2021 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il giorno Parte_1
20 marzo 1956, residente a [...],
codice fiscale rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'avv. giusta procura allegata alla citazione.
ATTRICE
contro
, nata a [...] l'[...], CP_1 [...]
, nata a [...] il [...], CP_2 [...]
nato a [...] il [...], Controparte_3 CP_4
, nata a [...] il [...], n.q. di eredi di
[...] Per_1
(CF: ) nato a [...] il
[...] C.F._2
03.01.1954 e deceduto il 28.10.2023, nata Persona_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
a Partinico (PA) il 15.08.1960 (CF: ), CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Bancheri Sara C.F._4
Aurelia e dall'avv. La Venuta Biagio giuste procure allegate alla comparsa di costituzione e alla successiva comparsa di costituzione dell'11 giugno 2022.
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione del 19 maggio 2021 trascritto il 12 luglio 2021 ai numeri 32707/25278 e ritualmente notificato,
l'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio Per_1
, e chiedendo
[...] Persona_2 Parte_2
l'annullamento ai sensi dell'art. 1425 c.c. dell'atto di donazione del 3
novembre 2017 ai rogiti del notaio rep 33154 Persona_3
posto in essere da (o in favore di CP_5 Controparte_6 [...]
e l'annullamento per i medesimi motivi (o in Parte_2
subordine l'accertamento della sua nullità ai sensi dell'art. 1418 co. 2
c..c) dell'atto di cessione a titolo oneroso ai rogiti dello stesso notaio del 4 gennaio 2018, sopra citato, posto in essere dalla predetta de cuius in favore della suddetta convenuta;
considerato che, con comparsa del 10 dicembre 2021, si costituivano i convenuti sollecitando il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto;
atteso che il presente giudizio, interrotto in ragione del
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
decesso del convenuto e riassunto ai sensi Persona_1
dell'art 303 c.p.c. nei confronti dei suoi eredi, è stato sospeso per consentire alle parti di definire le trattative avviate per la definizione bonaria della controversia ed è pervenuto in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
considerato che è stato documentato che le parti in causa abbiano conciliato la presente controversia a mezzo del contratto rogato in Palermo il 23 aprile 2025 in notaio Persona_4
(Repertorio n.5427 Raccolta n.4542);
ritenuto che per tale ragione debba dichiararsi cessata la materia del contendere avendo trovato il rapporto qui controverso compiuta regolazione nel suddetto negozio dispositivo;
ritenuto che, in conformità alla volontà manifestata dalle parti,
le spese del presente giudizio debbano essere interamente compensate fra loro;
ritenuto, infine, che debba provvedersi in ordine alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale posta in essere da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
COMPENSA integralmente le spese di lite.
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 12 luglio 2021 ai numeri, Registro Generale 32707 e Registro
particolare 25278, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
Così deciso in Palermo, in data 20/05/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile