Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile in funzione di giudice del lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliera dott.ssa Daniela Coinu Consigliera in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 193/2022 del Ruolo generale, promossa da con sede legale in Roma, in persona Parte_1 del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015, rogito dott.
notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari Per_1
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], ivi res.te, elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'Avv. Geltrude Carroni in Cagliari, che lo rappresenta e difende, congiuntamente disgiuntamente all'Avv. Filippo Follesa, giusta procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “1) in accoglimento dell'odierno appello, rigettare integralmente l'avversa Pt_1 domanda in quanto infondata;
2) con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte: “IN VIA PRINCIPALE rigettare nel merito l'appello proposto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. IN VIA SUBORDINATA nel caso, per mero tuziorismo, di accoglimento del ricorso in appello proposto, mantenere indenne il Sig. dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2016, ha proposto ricorso per impugnare la CP_1 comunicazione ricevuta in data 30.06.2015, con la quale l gli aveva richiesto il pagamento dei contributi Pt_1 per la gestione separata per l'anno 2009, oltre sanzioni, per il complessivo importo di 10.292,47 € (di cui
4.414,68 per sanzioni amministrative).
Considerato che tale comunicazione costituiva il primo sollecito ricevuto fin dall'anno 2009, ha eccepito la pagina 1 di 7
e individuando quale dies a quo da prendere in considerazione al fine del decorso della prescrizione la data in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento dei contributi, il 16.06.2010 nel caso di specie.
Il termine aveva quindi iniziato il decorso, nel suo caso, dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, con scadenza dei cinque anni di prescrizione al 16.06.2015 ed era definitivamente spirato al 30.06.2015, quando aveva ricevuto dall' per la prima volta, la contestata Pt_1 richiesta di pagamento.
Analogo termine di prescrizione doveva essere applicato alle sanzioni civili, soggette alla stessa disciplina ed erano, altresì, errate le sanzioni applicate, perché non conformi alla legge 388/2000, art. 116, comma 8, lettera b), che prevedeva una sanzione non superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie in cui la sanzione di 4.414,68
€, alla luce di un contributo accertato di 5.877,79 €, era certamente superiore al dato normativo.
Sulla scorta di tali premesse ha perciò domandato accertarsi l'intervenuta prescrizione delle poste creditorie rivendicate dall a titolo di contributi non versati e di sanzioni civili, dichiarando l'insussistenza del Pt_1 proprio credito o, in via subordinata, accertarsi l'errore di calcolo delle sanzioni dovute, rideterminando le stesse nella misura minima di legge.
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L si è costituito in giudizio per sostenere l'insussistenza della eccepita prescrizione, rilevando che la Pt_1 data di decorrenza del quinquennio doveva essere individuata nel caso di nel giorno di scadenza CP_1 della presentazione della dichiarazione dei redditi o al più nel giorno della presentazione di tale dichiarazione, avvenuta nel caso di specie in data 1 luglio 2010, dal momento che il ricorrente non aveva mai provveduto a compilare l'obbligatoria dichiarazione fiscale, cosiddetto quadro RR, obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali ed anche per la gestione separata, omettendo completamente detto adempimento, con conseguente evasione dell'obbligo contributivo e impossibilità dell'ente di verificare l'esatto adempimento, se non al momento della dichiarazione dei redditi, quando il credito diveniva liquido ed esigibile.
In merito al regime sanzionatorio ha dedotto di avere fatto corretta applicazione della previsione dell'art. 116, comma 8, lettera b) l. n. 388/2000, che aveva introdotto una sanzione forte del 30% in ragione d'anno per i primi due anni di evasione e, raggiunto il tetto del 60%, un alleggerimento con l'applicazione di un tasso di interesse, anch'esso variabile a seconda della permanenza o meno della violazione.
Una volta raggiunto il 60% scattava però l'obbligo di corrispondere gli interessi al tasso indicato (art. 116 c. 9
l. 388/2000), con conseguente infondatezza della richiesta di rideterminazione delle sanzioni, che costituivano non già una sanzione amministrativa, ma il ristoro dell'erario per l'inadempimento prolungato.
Ha, infine, rilevato l che comunque il contribuente non aveva contestato l'obbligo di iscrizione alla Pt_1 gestione separata, evidenziando che in effetti lo stesso non era facilmente contestabile dal momento che aveva svolto attività al libero professionale di consulenza aziendale e non era obbligato all'iscrizione CP_1 pagina 2 di 7 ad altra cassa previdenziale, risultando perciò nelle condizioni previste dall'art. 2, legge n. 335 del 1995.
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Il Tribunale, con sentenza n. 525/2022 del 01.07.2022, ha accolto il ricorso dichiarando prescritta la pretesa creditoria oggetto di causa e condannando l alla rifusione delle spese di giudizio in favore di . Pt_1 CP_1
Il primo giudice, che ha individuato il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione nell'avviso bonario di pagamento ricevuto dal contribuente il 30/06/2015 e, in linea con il più recente orientamento della
Suprema Corte, il dies a quo per il decorso della prescrizione nel momento in cui i singoli contributi devono essere versati, e non in quello della dichiarazione dei redditi o di un'eventuale accertamento tributario, sorgendo tale obbligo contributivo indipendentemente dai momenti dichiarativi-accertativi predetti, ha escluso che avesse rilevanza la difficoltà di conoscere il reddito del contribuente prima della sua dichiarazione, in quanto mero ostacolo di fatto e non impossibilità giuridica idonea ad impedire di far valere il diritto ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.
Né l'ignoranza dell'insorgenza dell'onere contributivo, o la difficoltà dell'ente creditore di venirne a conoscenza, costituiva elemento idoneo ad integrare la sospensione del termine prescrizionale, le cui ipotesi erano tassativamente previste dall'art. 2941 del codice civile, dove l'ignoranza dell'insorgenza del credito rilevava solo in caso di occultamento doloso, nell'ipotesi di cui all'art. 2941, n. 8, del codice civile.
In conclusione, l'obbligo del versamento contributivo discendeva non dalla presentazione della dichiarazione fiscale, ma dalla produzione di redditi conseguenti all'esercizio dell'attività professionale, mentre la sua esigibilità era legata al successivo termine di versamento delle imposte.
Ha poi escluso che fosse ravvisabile nel caso di specie un doloso occultamento dei redditi, regolarmente dichiarati ed indicati da nella denuncia presentata, con la conseguenza che il termine di prescrizione CP_1 decorreva dalla scadenza del saldo dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 18, comma 4, D. lg. 241/1997.
Analogo ragionamento valeva per le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi di mora, alle quali si doveva ugualmente applicare il termine di cinque anni, fissato nel caso di specie nel giorno 16/06/2010, come peraltro indicato nello stesso avviso bonario di pagamento, per i contributi relativi al 2009.
E poiché tale avviso bonario era stato ricevuto dal contribuente il 30.06.2015, la notifica era intervenuta quando il quinquennio prescrizionale era già scaduto.
Contro la sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito Pt_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha censurato la sentenza appellata lamentando “omessa e/o errata interpretazione dell'art. 17, comma Pt_1
1 del DPR 435/01 in combinato disposto con l'art. 1 del dpcm CM 10/06/2010 e con l'art. 55 RDL 1827/35”.
Il Tribunale, nell'affermare che il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui scadevano i termini di pagamento della contribuzione dovuta, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati, non aveva considerato che i termini, in virtù del disposto del dpcm 10/06/2010, erano stati differiti al
06/07/2010, con proroga generalizzata in quanto diretta a tutte le persone fisiche, compresa quindi controparte, come affermato dalla Suprema Corte con le pronunzie n. 12236/2002 e n. 10273/2021, con le pagina 3 di 7 quali aveva inoltre chiarito che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi sono fiscalmente assoggettati per non avere scelto un diverso regime di imposizione.
In definitiva, se il Tribunale avesse correttamente applicato le disposizioni citate, ed il dpcm 10 giugno 2010, dopo avere giustamente rilevato che l'avviso bonario era stato notificato in data al 30/06/2015, avrebbe dovuto considerare tempestiva l'azione dell'ente e rigettare il ricorso proposto da controparte, essendo ormai orientamento consolidato quello secondo cui controparte era tenuta a versare la contribuzione richiesta presso la gestione separata, “mentre non erano comunque meritevoli di accoglimento gli ulteriori motivi di censura proposti ed invero le sanzioni erano state correttamente quantificate, vista l'acclarata evasione contributiva”.
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L'appello è fondato.
Premesso che il termine di prescrizione del credito che l'ente previdenziale rivendica nel caso di specie è disciplinato dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, secondo il principio generale previsto dall'art. 2935 del codice civile, con riguardo all'obbligo contributivo riferito alla Gestione separata, va richiamato l'art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995 che detta i criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo dovuto stabilendo che “Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto della misura percentuale del 10% ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi” per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
I versamenti a saldo dei contributi devono poi essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (v. artt. 10 e 18 del D. lg. 241/1997 e art. 17 del DPR 435/2001, nella versione vigente ratione temporis e DPCM 6 giugno 2010 su tali termini), come pacifico tra le parti.
Va, quindi, al proposito ribadito, in conformità all'ormai dominante orientamento della Suprema Corte, dal quale il collegio non ritiene opportuno discostarsi e di cui anche l' ha preso evidentemente atto, che la Pt_1 prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare a fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
E' ancora opportuno ribadire che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento come si desume dall'art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati” venendo, quindi, in rilievo l'art. 18, comma 4, D. lg. n. 241/1997 sopra citato, che ha previsto che “i versamenti pagina 4 di 7 a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuate entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 1557/2020 e da ultimo n. 24584/2024).
E nel caso di specie, l'art. 1, comma 1, del dpcm 10/06/2010, emanato in ragione della generale previsione dell'art. 18 D. lg. n. 241/1997 sopra citato ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi..entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62 bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Ed al proposito il collegio intende ribadire l'orientamento di legittimità che si è andato consolidando in materia di termini di prescrizione, segnatamente in punto di rilievo che va necessariamente attribuito, ai fini della decorrenza degli stessi, al differimento del termine iniziale di prescrizione ad opera di vari dpcm, applicabili ratione temporis, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 che devolve appunto ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, che nel caso di specie, in cui si discute di redditi prodotti nel 2009, è poi quello sopra citato del 10 giugno 2010, che ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010 senza maggiorazioni.
Da tale termine, quindi, l può far valere i propri diritti, rappresentando lo stesso il dies a quo sul quale Pt_1 computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione.
E quanto alle implicazioni soggettive del differimento sempre la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato e condiviso dal collegio, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, da intendersi nel senso che tale differimento non si applica quindi soltanto a coloro che in concreto alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, rilevando quindi il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (in tal senso Cass. n.
22336/2022, n. 23314/2022, n. 23309/2022 e n. 24668/2022 e n. 24584/2024).
Alla luce di quanto sopra, quindi, non correttamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16 giugno 2010, senza considerare che detto termine risultava differito al 6 luglio successivo, in virtù della citata previsione dell'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM citato.
Né potrebbe rilevare la circostanza, peraltro qui del tutto indimostrata, che l'appellato fosse estraneo alla proroga in quanto rientrante nel novero dei contribuenti estranei agli studi di settore, dal momento che il pagina 5 di 7 differimento del termine previsto per il pagamento dei contributi quell'anno concerneva tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non avere scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e seguenti, della legge 244 del 2007 (in tal senso, con specifico riferimento al regime dei cd. minimi, si veda Cass. n. 9340/2022).
E ciò tanto più a fronte del modello unico 2010 prodotto dall fin dal giudizio di primo grado, che attesta Pt_1 lo svolgimento da parte di di attività con codice ATECO 749093 - corrispondente ad “altre attività CP_1 professionali di consulenza tecnica n. c. a.”, incluse nelle attività di servizi - ricompresa negli studi di settore, essendo comunque rimasta a livello di generica allegazione l'affermazione, priva di supporto documentale e formulata per la prima volta nel giudizio di appello, della scelta da parte sua di un regime fiscale per il quale non aveva l'onere di sottoposizione ai relativi studi di settore.
Ed in ogni caso va ribadito che, in ragione dei principi poco prima citati (si richiama Cass. n. 9340/2022, ma anche n. 10273/2021), anche l'eventuale adesione dell'appellante al regime fiscale dei cd. minimi non potrebbe assumere rilievo, atteso che, giusta la lettera del citato dpcm del 2010, il differimento del termine concerneva tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione.
In conclusione, considerato che non ha contestato nel merito la sussistenza dei presupposti per la sua CP_1 iscrizione alla gestione separata e conseguentemente del credito azionato, facendo applicazione del condivisibile principio di diritto richiamato dalla Suprema Corte, posto che è ormai pacifico che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, il credito in esame non può ritenersi prescritto, a fronte dell'atto interruttivo tempestivamente notificato dall' in data 30.06.2015, intervenuto entro il quinquennio a partire dalla Pt_1 scadenza del termine per il pagamento dei contributi, differito per l'anno 2009 alla data del 6 luglio 2010, ai sensi del D.P.C.M. 10.06.2010, dovendosi escludere che l'appellato rientrasse tra i contribuenti estranei agli studi di settore nel senso affermato dalla Suprema Corte, la cui interpretazione è sopra riportata (Cass. n.
9340/2022 e le altre citate).
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Infondata è anche la censura formulata nel giudizio di primo grado che attiene al calcolo delle sanzioni applicate, con la quale ha dedotto l'avvenuto superamento del tetto del 60%, che sarebbe frutto di CP_1 una errata applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000.
L'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 prevede, per l'ipotesi dell'evasione contributiva, il <<..pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…>>.
Il comma 9 del medesimo articolo prevede, poi, che <Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto pagina 6 di 7 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.>>.
Costituendosi nel giudizio di primo grado l' ha chiarito, senza alcuna contestazione di parte Pt_1 appellata, non formulata neppure con le definitive conclusioni rassegnate, che la somma eccedente il 60% dei contributi era richiesta a titolo di interessi, ai sensi del comma 9 dell'art. 116 l. 388/2000 e dell'art. 30 DPR
602/1973, come successivamente modificato, in tale comma richiamato.
Deve, quindi, escludersi che sia integrata la violazione dedotta, avendo l' fatto corretta applicazione Pt_1 delle citate previsioni.
L'appello dell' merita, quindi, di essere accolto con integrale riforma della gravata sentenza e rigetto del Pt_1 ricorso proposto da in data 21.12.2016, dichiarando dovute le somme richieste dall a CP_1 Pt_1 titolo di contributi alla Gestione separata per l'anno 2009, con nota n. 65032486891-7 in 9 giugno 2015, Pt_2 ricevuta il 30.06.2015, per 10.292,47 euro.
L'esistenza di contrastanti orientamenti al momento della domanda con riferimento all'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione ( ha proposto il ricorso il 21.12.2016), CP_1 riferito da una parte della giurisprudenza di merito alla data di presentazione della dichiarazione fiscale, in merito ai quali la giurisprudenza della Suprema Corte si è poi consolidata nel tempo, ed in particolare nell'anno 2022, nel senso sopra riportato, ma anche l'equivoco creato dall con la comunicazione del Pt_1
30.06.2015, nella quale ha indicato il 16.06.2010 quale data di scadenza per il versamento dei contributi, se considerati unitamente al complessivo andamento della lite, giustificano la compensazione per intero tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1 CP_1
Cagliari, sezione lavoro, del 1.07.2022, n. 525 e, per l'effetto, in riforma della stessa, rigetta il ricorso dal medesimo proposto in data 21.12.2016, dichiarando dovute le somme richieste dall a titolo di contributi Pt_1 alla Gestione separata per l'anno 2009, con nota n. 65032486891-7 in data 9 giugno 2015, ricevuta il
30.06.2015, per 10.292,47 euro;
dichiara compensate per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 30 gennaio 2025
La Presidente
Maria Luisa Scarpa
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