Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23042/2023 RG Lavoro avente ad oggetto spettanze retributive
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Gelo presso lo studio del quale, in
Pozzuoli alla Trav. Maroder n. 3, elettivamente domiciliano, come da procura versata in atti
-RICORRENTI-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi dal dirigente dott. Vincenzo Romano ai sensi dell'art. 417-bis, comma
1, c.p.c.
-CONVENUTI-
, in persona del Controparte_2 CP_3
-CONVENUTO CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.12.2023 gli istanti come in epigrafe indicati, premesso di agire in proprio e nella qualità di eredi di già dipendente a tempo indeterminato con Persona_1 qualifica di assistente amministrativo presso il con Controparte_1 decorrenza 1.09.2011 e cessato dal servizio a causa di decesso avvenuto in data 22.11.2022, hanno convenuto in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
ed il deducendo: Controparte_1 Controparte_2
1
11 in atti), l'indennità di mancato preavviso loro spettante per effetto della morte del congiunto, i ratei di 13^ mensilità maturati dallo stesso per l'anno 2022, l'indennità spettante per le ferie maturate e non godute dal de cuius;
-di avere altresì diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate da
[...] per effetto dell'approvazione del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Per_1 sottoscritto il 11.11.2022 con cui sono stati rideterminati i valori delle posizioni stipendiali per il triennio 2019-2021, nonché all'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2022;
-che con provvedimenti prot. 985 e 986 del 01.12.2022 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pitagora” in Pozzuoli era stata disposta la liquidazione, in favore degli eredi, dell'indennità di preavviso pari a quattro mensilità di retribuzione, nonché dell'indennità per ferie non godute per n. diciassette giorni;
-che le predette indennità di cui era stata disposta la liquidazione non erano state calcolate considerando i valori delle voci retributive spettanti al loro dante causa in base al CCNL sottoscritto il 11.11.2022 ed in particolare in applicazione della tabella C1 dello stesso contratto che, in relazione al profilo professionale ed alla fascia di anzianità di cui era in possesso il lavoratore, prevede quale retribuzione tabellare annua, comprensiva dell'elemento perequativo conglobato, l'importo di € 21.460,53, corrispondenti ad €
1.788,37 mensili;
-che, inoltre, nel calcolo delle suddette indennità non erano stati inclusi l'incremento del compenso individuale accessorio di cui alla tabella D1.3 del richiamato CCNL - al momento del decesso pari ad € 80,10 mensili – nonché l'indennità di vacanza contrattuale spettante dal luglio 2022, nella misura precisata in ricorso;
-che, quanto ai ratei di 13^ mensilità ed agli aumenti di retribuzione derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL di comparto maturati dal de cuius, nulla era stato liquidato;
-che il “avrebbe” opposto un diniego al Controparte_2 pagamento dei suddetti crediti di lavoro assumendo di averli compensati “con un debito per imprecisati emolumenti che il de cuius avrebbe percepito indebitamente nel lontano
2001”, di cui “non appare chiara né la causale né l'entità” e che, in ogni caso, deve ritenersi ampiamente prescritto in quanto risalente ad oltre venti anni prima dal decesso.
Tanto premesso, hanno chiesto all'adito Tribunale in funzione di Giudice di Lavoro di:
“Condannare il resistente a corrispondere ai ricorrenti l'importo di € 7.509,32 a titolo di CP_1 indennità di mancato preavviso loro spettante a seguito del decesso del compianto Persona_1 di € 1.927,93 a titolo di differenze stipendiali maturate dal sig.r a seguito Persona_1 dell'approvazione del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 11.11.2022 relativo al triennio economico 2019-2021; l'importo di € 1.647,46 a titolo di ratei di tredicesima maturati dal de cuius nell'anno 2022; l'importo di € 1.063,69 a titolo di indennità spettante per le ferie maturate e
2 non godute dal de cuius;
per un totale di € 12.148,40 da ripartirsi tra i ricorrenti in ragione delle quote di rispettiva spettanza;
Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compreso rimborso forfetario spese generali 15%, oltre alla rifusione del contributo unificato..”, con attribuzione al difensore antistatario.
Con unica memoria del 23.5.2024 si sono costituiti il Controparte_1
e l' rilevando di avere adempiuto alla richiesta Controparte_1 di liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità per ferie non godute, come da documentazione versata dalla stessa parte ricorrente, assumendo la correttezza dei calcoli effettuati dall'Istituzione Scolastica;
rispetto alle domande aventi ad oggetto i ratei di 13^ mensilità e gli aumenti retributivi per rinnovo contrattuale, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo, anche alla luce delle deduzioni del ricorso - di cui hanno evidenziato la genericità -che la competenza alla
“determinazione” delle somme spettanti ai dipendenti del comparto Scuola è in capo al
. Hanno concluso affinchè l'adito giudice voglia Controparte_4
“nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att.c.p.c.” Contr Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, il non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza ed era quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
****
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo le motivazioni che saranno illustrate di seguito, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c. .
Cont LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL
Preliminarmente, va fugato ogni dubbio circa la legittimazione passiva del
[...]
. Controparte_1
I ricorrenti, eredi di dipendente del Persona_1 Controparte_6
, assunto a tempo indeterminato come assistente amministrativo con decorrenza dal
[...]
01.09.2011 e cessato dal servizio per causa di morte il 22.11.2022, hanno agìto, iure proprio e in qualità di legittimi eredi, per il pagamento degli emolumenti precisamente individuati in ricorso (indennità di preavviso, indennità per ferie non godute, ratei di tredicesima, differenze stipendiali derivate da applicazione nuovo CCNL), maturati nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto dal dante causa e non pagati dalla Amministrazione.
In tali termini, avuto riguardo cioè alla causa petendi del giudizio, attinente allo stato
(giuridico ed) economico di personale (ex) dipendente del ed al pagamento dei CP_7 relativi emolumenti, non vi è dubbio che sussiste la legittimazione passiva del
[...]
[..
[...] , titolare sia del rapporto di lavoro dedotto sia di quello Controparte_8 debitorio/creditorio correlato.
Nell'ambito della amministrazione dei servizi del Tesoro, compete al CP_1 [...]
, per il tramite delle Ragionerie Territoriali dello Stato, il controllo Controparte_9 di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti, provenienti dagli uffici dei vari da cui deriva un impegno e/o un'ordinazione di pagamento di somme a carico CP_10 del bilancio dello Stato, finalizzate al funzionamento degli stessi uffici (spese per il personale, per l'acquisto di beni e servizi) ed allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Tanto chiarito, e passando all'esame del merito delle domande, va rilevato che i ricorrenti, mediante i certificati allegati al ricorso introduttivo, hanno documentato la loro qualità di unici eredi del defunto (cfr. certificato di morte, certificato di stato di Persona_1 famiglia integrale, certificati di nascita in atti, dichiarazione sostitutiva di notorietà).
L'INDENNITA' DA MANCATO PREAVVISO.
Ai sensi dell'art. 2118 c.c. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”.
Secondo la previsione del successivo art. 2122 c.c. la corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso, in caso di decesso del dipendente, spetta agli eredi di quest'ultimo.
L'art. 23 del CCNL Scuola del 29.11.2007, prevede inoltre che:”
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.”
Nel caso concreto, al momento del decesso, dante causa degli odierni Persona_1 ricorrenti, aveva maturato una anzianità di servizio superiore agli anni 10 ( cfr. busta paga novembre 2022-pos. econ. Fascia 15, in atti).
L'indennità di preavviso spettante ai familiari del dipendente va determinata pertanto nella misura corrispondente a mesi quattro di retribuzione.
In ordine al quantum del dovuto, appaiono condivisibili i conteggi di cui al ricorso introduttivo, correttamente sviluppati sulla scorta delle voci retributive spettanti al ricorrente al momento del decesso (retribuzione tabellare annua, comprensiva dell'elemento perequativo conglobato, compenso individuale accessorio, indennità di
4 vacanza contrattuale) calcolate in base ai valori aggiornati di cui al CCNL sottoscritto il
11.11.2022, relativo ad alcuni aspetti del trattamento economico del personale del comparto
Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019-2021, per come meglio di seguito illustrato (cfr.
CCNL 11.11.2022 e Tabelle allegate, in atti).
Diversamente, non appaiono condivisibili i conteggi di cui al Decreto di liquidazione prot.
n. 985 del 1.12.2022, a firma del DS dell'Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli, richiamati dalla Amministrazione scolastica nella memoria difensiva, sviluppati senza tenere conto degli adeguamenti economici previsti dal CCNL 11.11.2022 (cfr. All. 1 in atti).
In ogni caso, alcuna prova è stata versata in atti circa l'avvenuto pagamento dell'importo Contr ivi liquidato (euro 5458,92), stante la contumacia del e della Controparte_4
.
[...]
In conclusione, spetta ai ricorrenti, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma complessiva di euro 7.509,32.
INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE
I ricorrenti hanno agìto altresì per il pagamento delle ferie maturate dal dante causa e non potute fruire a causa dell'improvviso decesso.
Sul punto, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2496 del
2018 : <…occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 286 del 2013 ha affermato che: "(...) le ferie del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle regionali, rimangono obbligatoriamente fruite «secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti», tuttora modellati dalla contrattazione collettiva dei singoli comparti. E la stessa attuale preclusione delle clausole contrattuali di miglior favore circa la "monetizzazione" delle ferie non può prescindere dalla tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole. Tant'è che nella prassi amministrativa si è imposta un'interpretazione volta ad escludere dalla sfera di applicazione del divieto posto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «i casi di cessazione dal servizio in cui
l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente» (parere del
Dipartimento della funzione pubblica 8 ottobre 2012, n. 40033). Con la conseguenza di ritenere tuttora monetizzabili le ferie in presenza di «eventi estintivi del rapporto non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro» (nota prot. n. 0094806 del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) ( cfr.anche Cons. Stato Sez. II, Sent. 26-03-
2021, n. 2555)
Alla luce di tali principi, deve riconoscersi il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite dal dipendente pubblico deceduto in costanza del rapporto di lavoro.
Con decreto n. prot. 986 del 01.12.2022, l'Amministrazione scolastica ha conteggiato giorni
17 di ferie maturate dal e non godute a causa del suo improvviso decesso Persona_1
( v. All. 2 in atti).
5 In ordine al quantum del dovuto, appaiono condivisibili i conteggi di cui al ricorso introduttivo, correttamente sviluppati sulla scorta delle voci retributive spettanti al ricorrente al momento del decesso (retribuzione tabellare annua, comprensiva dell'elemento perequativo conglobato, compenso individuale accessorio, indennità di vacanza contrattuale) calcolate in base ai valori aggiornati di cui al CCNL sottoscritto il
11.11.2022, relativo ad alcuni aspetti del trattamento economico del personale del comparto
Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019-2021 ( cfr. CCNL 11.11.2022 e Tabelle allegate, in atti).
Diversamente, non appaiono condivisibili i conteggi di cui al Decreto di liquidazione prot.
n. 986 del 1.12.2022, a firma del DS dell'Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli, richiamati dalla Amministrazione scolastica nella memoria difensiva, sviluppati senza tenere conto degli adeguamenti economici previsti dal CCNL 11.11.2022 (cfr. All. 2 e precisazioni in memoria in atti).
In ogni caso, alcuna prova è stata versata in atti circa l'avvenuto pagamento dell'importo Contr ivi liquidato (1031,12 euro), stante la contumacia del e della Controparte_4
.
[...]
In conclusione, spetta ai ricorrenti, quali eredi, la somma complessiva di euro 1063,69 a titolo di indennità per ferie non godute.
RATEI DI TREDICESIMA
Spettano ai ricorrenti, in qualità di eredi, i ratei di tredicesima maturati a vantaggio del dante causa nel corso dell'anno 2022 e non versati dalla Amministrazione scolastica ( cfr. ultime buste paga in atti).
L'Art. 80 del CCNL Scuola sottoscritto il 29.11.2007 prevede che “ 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.”
Nella fattispecie, decedeva in data 22.11.2022, allorchè aveva maturato 11 Persona_1 ratei di tredicesima
In ordine al quantum, possono condividersi i conteggi allegati al ricorso introduttivi, sviluppati secondo corretti criteri, tenendo conto delle voci retributive aggiornate ai valori di cui al CCNL 2022, relativo al triennio 2019/2021. Gli stessi del resto non sono stati contestati dalla resistente.
6 Spetta pertanto ai ricorrenti, quali eredi, la somma complessiva di euro € 1.647,17 a titolo di ratei di tredicesima.
DIFFERENZE STIPENDIALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL CCNL
11.11.2022
Con accordo in data 11.11.2022, pochi giorni prima della morte del dante Persona_1 causa degli odierni ricorrenti, era approvato il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca che rideterminava i valori della retribuzione tabellare e del trattamento accessorio spettante al personale A.T.A. del Comparto Scuola per il triennio 2019, 2020 e 2021.
Ne consegue che il maturava il diritto a percepire gli aumenti della retribuzione Per_1 tabellare e del trattamento accessorio denominato compenso individuale accessorio, previsti contrattualmente per le predette annualità con riferimento al personale inquadrato nel profilo di Assistente Amministrativo, Area B del personale Ausiliario Tecnico ed
Amministrativo, con anzianità compresa tra 15 e 20 anni, così come definiti nelle Tabelle
(A1 , B1 , C1, D1.3) del citato CCNL.
Inoltre, a partire dal mese di aprile 2022, competeva al l'indennità di vacanza Per_1 contrattuale relativa al periodo successivo al triennio economico 2019-2021 (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), come determinata con riferimento al personale appartenente al profilo di assistente amministrativo inquadrato nella fascia stipendiale 15-20 anni (cfr. Tabella Mef All. 12 in atti).
In ordine al quantum possono condividersi i conteggi allegati al ricorso introduttivi, congrui rispetto ai parametri normativi di riferimento per il computo degli emolumenti in questione, nonché della differenza tra l'importo già erogato e quello maggiore dovuto per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL. I predetti conteggi del resto non sono stati contestati dalla resistente.
Spetta pertanto ai ricorrenti, quali eredi, la somma complessiva di euro € 1.927,93 € a titolo di incrementi stipendiali dovuti per l'applicazione del nuovo CCNL 2022.
****
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va affermato il diritto dei ricorrenti, in proprio Cont e quali eredi di già dipendente del e deceduto in data 22.11.2022, al Persona_1 pagamento della somma complessiva somma di € 12.148,40 a titolo di differenze retributive maturate nel rapporto di lavoro del de cuius, somma da ripartirsi tra di essi in ragione delle quote di rispettiva spettanza e, in tali termini va pronunciata condanna nei confronti del
. Controparte_6
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del al pagamento, in favore dei ricorrenti, pro quota, dell'importo di CP_3 euro € 12.148,40 per le causali di cui in parte motiva, oltre alla maggiorazione per interessi legali;
- condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_3 rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
2695,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 14.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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