TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2123 /2024
Oggi 11/03/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. LO PRESTI FABIO ENZO Parte_1
nonché della memoria di costituzione dell' CP_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2123/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabio E. Lo Presti ( per Email_1
mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Rizzo ( t) per procura generale alle Email_2
liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per CP_1
sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire
2 dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Alla luce di quanto esposto si ritiene la perizianda non in grado di provvedere ai Parte_1
bisogni della vita quotidiana sia quelli elementari della vita vegetativa che dalla vita di relazione e necessita di accompagnatore. Pertanto, la Ricorrente è da considerarsi invalida sulla misura del 100% e meritevole dell'indennità di accompagnamento secondo quanto previsto dalla legge 18/80 a partire dal 1-3-2024. Non ci sono elementi per contestare il verbale dell' del 11-1-2024 pertanto si fa riferimento a quanto evidenziato in CTU. CP_1
Quanto evidenziato, però non è il risultato di un evento acuto recente ma l'evoluzione dell'ictus del 2023 e pertanto è presumibile che già in data Marzo 2024 le condizioni cliniche fossero compromesse.”
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo alla ricorrente, analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal giorno 1.3.2024, data successiva dalla presentazione della domanda amministrativa.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha
3 asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno 1.3.2024.
Il ricorso va accolto nei predetti termini.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale;
v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016;
Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
4
P.Q.M.
1. dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal giorno 1.3.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
Marsala, 11.3.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5