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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 49/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 49 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
16/02/1992; con l'Avv. CHIARA BONGIORNO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “B) In via principale: In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio della protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo PDS. C) In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 18-10-2023, notificato il 12-
12-2023 (doc. 3 att.).
2. La domanda della ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della ricorrente medesima comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dalla ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) lo svolgimento di diverse attività lavorative, in Alto Adige, nel settore alberghiero, in particolare presso l'Hotel Trenker di Braies, che si susseguono con una significativa costanza e continuità, con contratti stagionali presso il medesimo datore di lavoro (docc. 5, 6, 7, 8, 11 e 13), da ultimo con contratto del novembre
2024 per l'intera stagione invernale 2024/2025 (doc. 11), ciò trovando altresì conferma nelle lettere di referenza del datore di lavoro (docc. 9 e 12);
pag. 2/4 b) la presenza sul territorio italiano, a Napoli, del fratello, regolarmente soggiornante e presso il quale la ricorrente ha dichiarato di risiedere nei periodi diversi da quelli dell'attività lavorativa stagionale (cfr. verbale udienza del 19-11-2024);
c) la padronanza della lingua italiana, dimostrata nel corso del giudizio (verbale di udienza del 19-11-2024).
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Alla luce delle superiori emergenze in fatto, ricorrono nel caso di specie elementi idonei e sufficienti onde ritenere onde ritenere soddisfatti i requisiti di integrazione della ricorrente sul territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998.
3.
Considerato che
il riconoscimento della protezione si basa, almeno in parte, su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
pag. 3/4 Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto della ricorrente (C.F. Parte_1
, nata in [...] il [...], di ottenere un permesso C.F._1
di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 11/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 49/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 49 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
16/02/1992; con l'Avv. CHIARA BONGIORNO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “B) In via principale: In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio della protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo PDS. C) In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 18-10-2023, notificato il 12-
12-2023 (doc. 3 att.).
2. La domanda della ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della ricorrente medesima comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dalla ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) lo svolgimento di diverse attività lavorative, in Alto Adige, nel settore alberghiero, in particolare presso l'Hotel Trenker di Braies, che si susseguono con una significativa costanza e continuità, con contratti stagionali presso il medesimo datore di lavoro (docc. 5, 6, 7, 8, 11 e 13), da ultimo con contratto del novembre
2024 per l'intera stagione invernale 2024/2025 (doc. 11), ciò trovando altresì conferma nelle lettere di referenza del datore di lavoro (docc. 9 e 12);
pag. 2/4 b) la presenza sul territorio italiano, a Napoli, del fratello, regolarmente soggiornante e presso il quale la ricorrente ha dichiarato di risiedere nei periodi diversi da quelli dell'attività lavorativa stagionale (cfr. verbale udienza del 19-11-2024);
c) la padronanza della lingua italiana, dimostrata nel corso del giudizio (verbale di udienza del 19-11-2024).
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Alla luce delle superiori emergenze in fatto, ricorrono nel caso di specie elementi idonei e sufficienti onde ritenere onde ritenere soddisfatti i requisiti di integrazione della ricorrente sul territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998.
3.
Considerato che
il riconoscimento della protezione si basa, almeno in parte, su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
pag. 3/4 Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto della ricorrente (C.F. Parte_1
, nata in [...] il [...], di ottenere un permesso C.F._1
di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 11/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 4/4