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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°455/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 24 trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025, vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, e, per essa, la mandataria Parte_1 P.IVA_1
C.F./P.I. , con sede legale in Verona, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
Alessandra Villecco del Foro di Cosenza, in virtù di procura generale a lite in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco e Associati sito in Cosenza alla Via Beato
Umile n°14, Attore
E
C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Foderaro n°215, Convenuta - Contumace
OGGETTO: Opp. 617 cpc a Ord. G.E. . Fase di merito Proc. Esec Imm. n°51/2023 R.G.E.
Conclusioni delle parti come in atti
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
pagina 1 di 7 Con atto di citazione del 17.04.2024 la Società istante, introduceva correttamente la fase di merito, riguardo all'opposizione proposta avverso l'Ordinanza del G.E. del Tribunale di Lamezia Terme –
Sezione Immobiliare - del 24.01.2024 con la quale, con rilievo d'ufficio, veniva dichiarata la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente e l'inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto e pendente al n°51/2023 di R.G.E., ciò anche sulla base della documentazione integrativa richiesta e depositata, con estinzione della procedura esecutiva.
Integrato il contraddittorio, la parte convenuta ed esecutata, non si costituiva nel presente giudizio, come del resto aveva fatto durante la fase esecutiva.
Parte attrice oltre ad introdurre il presente giudizio di merito, procedeva anche a proporre reclamo ex art. 669 terdicies c.p.c. al Collegio avverso il provvedimento precitato del G.E., e chiedendo a questo
Giudicante di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano
- accertare e dichiarare, in accoglimento della proposta domanda, previo accertamento della legittimazione attiva della e, per essa, il diritto dell'odierna Parte_1 Parte_2
creditrice a procedere in via esecutiva in danno della signora;
Controparte_1
- revocare il provvedimento di improseguibilità della procedura esecutiva n. 51/2023 RGE reso dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia e, per l'effetto, disporre il prosieguo della procedura esecutiva n. 51/2023 R.G.E.
Il tutto col favore, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. “
Parte attrice evidenzia le contraddizioni e quindi l'illegittimità del provvedimento adottato dal G.E., il quale non ha valutato adeguatamente la documentazione esibita al fine di provare non solo la regolare cessione del credito, ma anche la legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente, oltre ad essere contraddittorio nelle sue motivazioni.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la decisione, del Collegio sul reclamo, ex art. 669 terdicies cpc, sugli stessi fatti e per le stesse ragioni.
Giova precisare che la S.C. con alla cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 Tub, con una recente sentenza, la n°7866/2024, ha ulteriormente chiarito sugli oneri probatori che gravano sulla società cessionaria quando intende agire per il recupero di un singolo credito oggetto della cessione in blocco.
La cessione dei crediti in blocco, per come già evidenziato, è disciplinata dall'art. 58 del D.Lgs.
n°385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), che definisce la “cartolarizzazione dei crediti” come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti sia futuri, da parte di una società (la “società cedente“) ad un'altra società (la “società cessionaria” o “veicolo di cartolarizzazione“). pagina 2 di 7 Ebbene, la S.C. prima della richiamata sentenza n°7866/2024, si era già pronunciata riguardo all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB.
In particolare con le pronunce n°17944/2023 e n°9412/2023, dove chiariva che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento e che ciò poteva avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
La richiamata sentenza n°7866/2024 ha maggiormente rafforzato, ove fosse necessario,
l'orientamento del Giudice di legittimità in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, statuendo che “… La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione. …“
E' del tutto evidente che la “ratio” sottesa a tale principio risiede nell'esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest'ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l'avvenuta cessione, comportando delle ricadute nei confronti delle società “veicolo” che intendono procedere al recupero di crediti oggetto di cessione in blocco, ex art. 58 Tub, per le quali l'invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarà più sufficiente, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, imponendo in tal modo alle società cessionarie una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione della documentazione relativa alle cessioni di crediti in blocco, al fine di poter prontamente dimostrare, in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero, il cui mancato assolvimento ha come conseguenza una declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, l'insuccesso dell'azione giudiziaria intrapresa, con evidenti ricadute negative in termini di mancato recupero del credito, con provvedimenti simili a quelli oggi oggetto di valutazione.
Inoltre, la S.C. con Ordinanza del febbraio 2025 n°5190/2025, sempre con riguardo alla tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il pagina 3 di 7 seguente principio di diritto: “… La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. …”.
Del resto la S.C. già con decisione n°15010/2024 ha avuto modo di precisare ulteriormente, rafforzando una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (S.C. n°24050/2019 – n°25344/2010
n°22244/2006 – n°10786/2024 n°5478/2024 e in senso sostanzialmente conforme anche S.C.
n°13685/2006 - n°15352/2010 e n°1943/2011).
Conseguentemente, la società la cessionaria, per giustificare la propria legittimazione ad intervenire in questa sede, perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve aver dovuto non soltanto allegare, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è circostanza rilevabile d'ufficio, per come già evidenziato.
Atteso che ove si depositi insieme all'atto giudiziario, anche “l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del […]”, ritenendo che da solo sia idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (circostanza non verificatasi nel caso in esame dal debitore ma rilevata d'ufficio) dal debitore ceduto.
Da quanto sopra, ne discende che la società, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio atto giudiziario, non dimostrati adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti, rivestendo e provando, per pagina 4 di 7 come già detto, solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non è idoneo anche a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
Certamente, il contenuto dell'atto giudiziario della società cessionaria deve offrire “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti (S.C.
n°24798/2020), né la mancata costituzione del debitore ha in qualche modo influenzato positivamente tale verifica, “… In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace. …”. (S.C. n°25/2025 II^ Sez. Civ.)
Per cui, se manca la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, la procedura esecutiva va ritenuto certamente non proseguibile.
Per come già evidenziato, una tale carenza probatoria è rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità.
Tutto ciò premesso, diventa opportuno verificare se gli elementi atti a dimostrare la titolarità del credito e della cessione siano presenti e siano in grado di far identificare il credito di chè trattasi in quello ceduto in blocco, circostanza che il G.E. non ha riscontrato.
Orbene, tra la documentazione esibita dall'odierna parte attrice ad integrazione, per come richiesto dal G.E., è presente, il documento n°1 proveniente dall'Unicredit del 14.12.2023 che attesta l'avvenuta cessione del credito dell'odierna parte convenuta, indica in modo chiaro che la cessione riguarda il debito di , ed odierna convenuta indicando anche il n°61348473 di NDG, numero Controparte_1 presente nell'elenco dei crediti ceduti (doc. n°2) e che si riferisce al debito della mentre nel CP_1
doc. n°3 vi è copia della G.U. 2da parte n°121 del 15.10.2021 dove è stata eseguita la pubblicazione della cessione, nonché l'indicazione nell'atto d'opposizione di un sito internet dove la cessione (… richiamata nell'avviso di pubblicazione in Gazzetta, tramite link al sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html, ove – pag. 2080 ultimi righi
pagina 5 di 7 evidenziati -NDG 61348473– si rinviene il codice identificativo del rapporto in questione (NDG
460137879) …) può esser verificata.
Ebbene, esaminando attentamente detta documentazione, ed applicando i principi su esposti dalla
S.C. con riguardo all'onere probatorio, ritiene questo Giudice che questi siano appena sufficienti e indiziariamente, a dimostrare, al di là della titolarità del credito da parte del creditore procedente ricevuta con la cessione, ma l'avvenuta proprio che la cessione sia presente nella pubblicazione della
G.U. richiamata, nella procedura esecutiva n°51/2023 di R.G.E. – Sez. Esec. Immob. -.
Infatti, aprendo il link indicato si apre un sito di Unicredit che fa riferimento sì alle operazioni di cartolarizzazione, ma non è semplice verificare quanto si afferma, se non si è a conoscenza della
Società alla quale sono stati ceduti i crediti ed il numero di NDG, atteso che non sono indicati gli estremi del debitore, solo in tal caso si può verificare quali sono i crediti ceduti e se il proprio è inserito nell'elenco pubblicato nella G.U..
Ciò si afferma perché questo Giudicante ha verificato direttamente l'utilizzo del link indicato, conoscendo, però, i dati su esposti, ma si chiede se il debitore avrebbe potuto fare tale accertamento in mancanza di tali dati, di cui non vi è prova che ne sia a conoscenza.
Per cui, comprende la decisione del G.E. nella fase sommaria benchè in questa fase di merito, esaminando con più attenzione globalmente la documentazione, debba riformarla, concordando con la decisione del Collegio del Tribunale di Lamezia Terme, di cui fa proprie anche le motivazioni, sul reclamo ex art. 669 terdicies cpc (R.G. n°1212/2023), e che qui per relationem si intendono interamente riportate e trascritte.
Orbene, sulla base di quanto su esposto e di tutta la documentazione allegata agli atti di causa che la parte opponente è legittimata a procedere per il recupero debito della convenuta, Sig.ra CP_1
per come in atti identificata, ritiene assorbite eventuali eccezioni non affrontate, accoglie sulla
[...] base della documentazione in atti l'opposizione, ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le non avendo parte opposta proceduto ad alcuna contestazione e rimanendo contumace,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, nel dichiarare la contumacia della parte convenuta, Sig.ra sull'opposizione proposta dalla così provvede: Controparte_1 Parte_3
1. Accoglie l'opposizione proposta dalla per l'effetto Parte_3
2. dichiara la legittimazione attiva della e, per essa, ed il diritto Parte_1 Parte_2
della stessa a procedere esecutivamente nei confronti della Sig.ra Controparte_1
pagina 6 di 7
3. dichiara, conseguentemente, in riforma dell'Ordinanza del G.E. del 24.01.2024, l'efficacia della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°51/2023 di R.g.e. e, per l'effetto, conferma la disposizione di prosecuzione di detta procedura esecutiva, già disposta dal Collegio, per le ragioni di cui in parte motiva;
4. Compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Lamezia Terme il 27/05/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°455/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 24 trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025, vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, e, per essa, la mandataria Parte_1 P.IVA_1
C.F./P.I. , con sede legale in Verona, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
Alessandra Villecco del Foro di Cosenza, in virtù di procura generale a lite in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco e Associati sito in Cosenza alla Via Beato
Umile n°14, Attore
E
C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Foderaro n°215, Convenuta - Contumace
OGGETTO: Opp. 617 cpc a Ord. G.E. . Fase di merito Proc. Esec Imm. n°51/2023 R.G.E.
Conclusioni delle parti come in atti
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
pagina 1 di 7 Con atto di citazione del 17.04.2024 la Società istante, introduceva correttamente la fase di merito, riguardo all'opposizione proposta avverso l'Ordinanza del G.E. del Tribunale di Lamezia Terme –
Sezione Immobiliare - del 24.01.2024 con la quale, con rilievo d'ufficio, veniva dichiarata la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente e l'inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto e pendente al n°51/2023 di R.G.E., ciò anche sulla base della documentazione integrativa richiesta e depositata, con estinzione della procedura esecutiva.
Integrato il contraddittorio, la parte convenuta ed esecutata, non si costituiva nel presente giudizio, come del resto aveva fatto durante la fase esecutiva.
Parte attrice oltre ad introdurre il presente giudizio di merito, procedeva anche a proporre reclamo ex art. 669 terdicies c.p.c. al Collegio avverso il provvedimento precitato del G.E., e chiedendo a questo
Giudicante di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano
- accertare e dichiarare, in accoglimento della proposta domanda, previo accertamento della legittimazione attiva della e, per essa, il diritto dell'odierna Parte_1 Parte_2
creditrice a procedere in via esecutiva in danno della signora;
Controparte_1
- revocare il provvedimento di improseguibilità della procedura esecutiva n. 51/2023 RGE reso dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia e, per l'effetto, disporre il prosieguo della procedura esecutiva n. 51/2023 R.G.E.
Il tutto col favore, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. “
Parte attrice evidenzia le contraddizioni e quindi l'illegittimità del provvedimento adottato dal G.E., il quale non ha valutato adeguatamente la documentazione esibita al fine di provare non solo la regolare cessione del credito, ma anche la legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente, oltre ad essere contraddittorio nelle sue motivazioni.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la decisione, del Collegio sul reclamo, ex art. 669 terdicies cpc, sugli stessi fatti e per le stesse ragioni.
Giova precisare che la S.C. con alla cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 Tub, con una recente sentenza, la n°7866/2024, ha ulteriormente chiarito sugli oneri probatori che gravano sulla società cessionaria quando intende agire per il recupero di un singolo credito oggetto della cessione in blocco.
La cessione dei crediti in blocco, per come già evidenziato, è disciplinata dall'art. 58 del D.Lgs.
n°385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), che definisce la “cartolarizzazione dei crediti” come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti sia futuri, da parte di una società (la “società cedente“) ad un'altra società (la “società cessionaria” o “veicolo di cartolarizzazione“). pagina 2 di 7 Ebbene, la S.C. prima della richiamata sentenza n°7866/2024, si era già pronunciata riguardo all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB.
In particolare con le pronunce n°17944/2023 e n°9412/2023, dove chiariva che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento e che ciò poteva avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
La richiamata sentenza n°7866/2024 ha maggiormente rafforzato, ove fosse necessario,
l'orientamento del Giudice di legittimità in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, statuendo che “… La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione. …“
E' del tutto evidente che la “ratio” sottesa a tale principio risiede nell'esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest'ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l'avvenuta cessione, comportando delle ricadute nei confronti delle società “veicolo” che intendono procedere al recupero di crediti oggetto di cessione in blocco, ex art. 58 Tub, per le quali l'invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarà più sufficiente, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, imponendo in tal modo alle società cessionarie una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione della documentazione relativa alle cessioni di crediti in blocco, al fine di poter prontamente dimostrare, in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero, il cui mancato assolvimento ha come conseguenza una declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, l'insuccesso dell'azione giudiziaria intrapresa, con evidenti ricadute negative in termini di mancato recupero del credito, con provvedimenti simili a quelli oggi oggetto di valutazione.
Inoltre, la S.C. con Ordinanza del febbraio 2025 n°5190/2025, sempre con riguardo alla tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il pagina 3 di 7 seguente principio di diritto: “… La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. …”.
Del resto la S.C. già con decisione n°15010/2024 ha avuto modo di precisare ulteriormente, rafforzando una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (S.C. n°24050/2019 – n°25344/2010
n°22244/2006 – n°10786/2024 n°5478/2024 e in senso sostanzialmente conforme anche S.C.
n°13685/2006 - n°15352/2010 e n°1943/2011).
Conseguentemente, la società la cessionaria, per giustificare la propria legittimazione ad intervenire in questa sede, perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve aver dovuto non soltanto allegare, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è circostanza rilevabile d'ufficio, per come già evidenziato.
Atteso che ove si depositi insieme all'atto giudiziario, anche “l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del […]”, ritenendo che da solo sia idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (circostanza non verificatasi nel caso in esame dal debitore ma rilevata d'ufficio) dal debitore ceduto.
Da quanto sopra, ne discende che la società, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio atto giudiziario, non dimostrati adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti, rivestendo e provando, per pagina 4 di 7 come già detto, solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non è idoneo anche a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
Certamente, il contenuto dell'atto giudiziario della società cessionaria deve offrire “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti (S.C.
n°24798/2020), né la mancata costituzione del debitore ha in qualche modo influenzato positivamente tale verifica, “… In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace. …”. (S.C. n°25/2025 II^ Sez. Civ.)
Per cui, se manca la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, la procedura esecutiva va ritenuto certamente non proseguibile.
Per come già evidenziato, una tale carenza probatoria è rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità.
Tutto ciò premesso, diventa opportuno verificare se gli elementi atti a dimostrare la titolarità del credito e della cessione siano presenti e siano in grado di far identificare il credito di chè trattasi in quello ceduto in blocco, circostanza che il G.E. non ha riscontrato.
Orbene, tra la documentazione esibita dall'odierna parte attrice ad integrazione, per come richiesto dal G.E., è presente, il documento n°1 proveniente dall'Unicredit del 14.12.2023 che attesta l'avvenuta cessione del credito dell'odierna parte convenuta, indica in modo chiaro che la cessione riguarda il debito di , ed odierna convenuta indicando anche il n°61348473 di NDG, numero Controparte_1 presente nell'elenco dei crediti ceduti (doc. n°2) e che si riferisce al debito della mentre nel CP_1
doc. n°3 vi è copia della G.U. 2da parte n°121 del 15.10.2021 dove è stata eseguita la pubblicazione della cessione, nonché l'indicazione nell'atto d'opposizione di un sito internet dove la cessione (… richiamata nell'avviso di pubblicazione in Gazzetta, tramite link al sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html, ove – pag. 2080 ultimi righi
pagina 5 di 7 evidenziati -NDG 61348473– si rinviene il codice identificativo del rapporto in questione (NDG
460137879) …) può esser verificata.
Ebbene, esaminando attentamente detta documentazione, ed applicando i principi su esposti dalla
S.C. con riguardo all'onere probatorio, ritiene questo Giudice che questi siano appena sufficienti e indiziariamente, a dimostrare, al di là della titolarità del credito da parte del creditore procedente ricevuta con la cessione, ma l'avvenuta proprio che la cessione sia presente nella pubblicazione della
G.U. richiamata, nella procedura esecutiva n°51/2023 di R.G.E. – Sez. Esec. Immob. -.
Infatti, aprendo il link indicato si apre un sito di Unicredit che fa riferimento sì alle operazioni di cartolarizzazione, ma non è semplice verificare quanto si afferma, se non si è a conoscenza della
Società alla quale sono stati ceduti i crediti ed il numero di NDG, atteso che non sono indicati gli estremi del debitore, solo in tal caso si può verificare quali sono i crediti ceduti e se il proprio è inserito nell'elenco pubblicato nella G.U..
Ciò si afferma perché questo Giudicante ha verificato direttamente l'utilizzo del link indicato, conoscendo, però, i dati su esposti, ma si chiede se il debitore avrebbe potuto fare tale accertamento in mancanza di tali dati, di cui non vi è prova che ne sia a conoscenza.
Per cui, comprende la decisione del G.E. nella fase sommaria benchè in questa fase di merito, esaminando con più attenzione globalmente la documentazione, debba riformarla, concordando con la decisione del Collegio del Tribunale di Lamezia Terme, di cui fa proprie anche le motivazioni, sul reclamo ex art. 669 terdicies cpc (R.G. n°1212/2023), e che qui per relationem si intendono interamente riportate e trascritte.
Orbene, sulla base di quanto su esposto e di tutta la documentazione allegata agli atti di causa che la parte opponente è legittimata a procedere per il recupero debito della convenuta, Sig.ra CP_1
per come in atti identificata, ritiene assorbite eventuali eccezioni non affrontate, accoglie sulla
[...] base della documentazione in atti l'opposizione, ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le non avendo parte opposta proceduto ad alcuna contestazione e rimanendo contumace,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, nel dichiarare la contumacia della parte convenuta, Sig.ra sull'opposizione proposta dalla così provvede: Controparte_1 Parte_3
1. Accoglie l'opposizione proposta dalla per l'effetto Parte_3
2. dichiara la legittimazione attiva della e, per essa, ed il diritto Parte_1 Parte_2
della stessa a procedere esecutivamente nei confronti della Sig.ra Controparte_1
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3. dichiara, conseguentemente, in riforma dell'Ordinanza del G.E. del 24.01.2024, l'efficacia della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°51/2023 di R.g.e. e, per l'effetto, conferma la disposizione di prosecuzione di detta procedura esecutiva, già disposta dal Collegio, per le ragioni di cui in parte motiva;
4. Compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Lamezia Terme il 27/05/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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