Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 18.2.2025 mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Guastafierro Pasquale Parte 1
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ferraro e Mario Manselli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.3.2021 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di "accertare e dichiarare che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Parte 1
e la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., dal 23/10/2013 al 02/07/2019
e che al presente rapporto di lavoro si applica il CCNL "Terziario Confcommercio"; accertare e dichiarare che il sig. Parte 1 , dal 23/10/2013 al 01/07/2019, o dalla
c) accertare e dichiarare che le mansioni di fatto espletate dal ricorrente, così come descritte in premessa sono riconducibili al livello 4° del CCNL di settore;
per l'effetto, condannare la Controparte_1 in
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
7.674,92 (di cui al conteggio analitico allegato e facente parte integrante del presente atto) a titolo di differenze retributive- oltre € 398,37 -a titolo di differenze per mansione superiore rispetto al TFR erogato, per un totale complessivo di € 8.073,29 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo..".
A sostegno della domanda esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 23/10/2013 al 02/07/2019; di essere stato assunto con contratto a tempo pieno e determinato, convertito a tempo indeterminato in data 29.09.2014, con inquadramento nel 5° livello del CCNL Terziario, qualifica di impiegato e mansioni di addetto all'inserimento dati e di rilevatore cespiti immobiliari;
che già prima aveva lavorato alle dipendenze della resistente società con contratto di lavoro a progetto dal 13.09.2010 al
31.07.11; che nel corso del rapporto di lavoro, aveva svolto le seguenti mansioni: messo notificatore esterno ed interno all'Ufficio, coordinatore di squadre esterne temporanee di messi notificatori, addetto al censimento della numerazione civica su tutto il territorio del Comune di Scafati, nonché al censimento relativo alla COSAP per tutte le attività commerciali, attività di front office con l'utenza; attività di back office;
attività di prelievo e deposito di denaro presso la tesoreria di Poggiomarino, deposito presso la
Casa Comunale e spedizione delle raccomandate per l'avviso di avvenuto deposito, attività di coadiutore dell'attività di affissione manifesti e, negli ultimi sei mesi del rapporto, (cioè da gennaio 2019 al luglio 2019) rilevatore delle attività commerciali e grandi utenze;
che in virtù delle declaratorie contrattuali di cui al CCNL come riportate in ricorso ed operato il raffronto con le mansioni in concreto svolte aveva diritto all'inquadramento nel superiore livello IV.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio al CP 1
[...] deducendo l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto. Ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti, escussi quattro testi, la causa all'udienza del 18.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c veniva decisa dal GL con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato, oltre a risultare dalla documentazione in atti, che il ricorrente è stato dipendente della Controparte_1 dal 23/10/2013 al 02/07/2019, in virtù di contratto a tempo pieno e determinato, convertito a tempo indeterminato in data 29.09.2014, con inquadramento nel 5° livello del CCNL Terziario, con qualifica di impiegato e mansioni di addetto all'inserimento dati e di rilevatore cespiti immobiliari.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'avvenuto svolgimento da parte dell' Pt 1 di mansioni superiori, riconducibili al livello V del CCNL richiamato.
Appare opportuno preliminarmente riportare le declaratorie delle categorie contenute nel contratto collettivo al fine di verificare se effettivamente sono state svolte dal ricorrente mansioni superiori al livello assegnato.
Orbene, il CCNL Terziario al livello V ricomprende "i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adequate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico; 9. CP_2 ; 10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso12; 22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio... altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione".
Quanto al livello IV, rivendicato dal ricorrente, esso è attribuito in base all'art. 113 del
CCNL ai lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative 66
operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. Controparte 3 ; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis.
Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite. 23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie e.... altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto: attività di messo notificatore esterno ed interno all'Ufficio, di coordinatore di squadre esterne temporanee di messi notificatori, di addetto al censimento della numerazione civica su tutto il territorio del Comune di
Scafati, nonché di addetto al censimento relativo alla COSAP per tutte le attività commerciali, attività di front office con l'utenza; attività di back office;
attività di prelievo e deposito di denaro presso la tesoreria di Poggiomarino, di deposito presso la
Casa Comunale e spedizione delle raccomandate per l'avviso di avvenuto deposito, attività di coadiutore dell'attività di affissione manifesti e, negli ultimi sei mesi del rapporto, (cioè da gennaio 2019 a luglio 2019) rilevatore delle attività commerciali e grandi utenze.
Giova rammentare che il procedimento logico-giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, si sviluppa in tre fasi successive (c.d. appunto "trifasico"), che consistono nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte concretamente, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.
Al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l' attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e, quindi, deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro" (così tra altre Cass.
32699/2019).
Orbene, l'attività istruttoria svolta non consente di ritenere provato l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello IV del CCNL di categoria.
'Invero, il teste Sig. Testimone 1 dipendente della società resistente dal 2011 al ricorrente, suo collega di lavoro presso l'ufficio di Scafati, ha iniziato a lavorare pima di lui precisando, tuttavia, che vi è stato anche un periodo in cui Pt 1 ha lavorato presso l'ufficio di per non più di 2 /3 mesi senza sapere indicare Controparte_4
l'anno e che il suo rapporto è cessato a seguito di licenziamento nel settembre del 2019.
In ordine alle mansioni svolte dal ricorrente ha poi affermato: “Ricordo che l'attività principale svolta dal ricorrente quando egli era presso l'ufficio di Scafati è stata quella di messo notificatore;
inoltre, egli svolgeva anche l'attività di front office, sempre rispetto alla Pt 2 , e all'occorrenza veniva utilizzato anche per svolgere attività di back office, ossia per svolgere accertamenti, per attività di aggiornamento dei dati dei contribuenti, inserendo tutte le relative modifiche. Ricordo, altresì, che il ricorrente ha svolto anche mansioni di attacchino, ovvero mansioni di operaio addetto ad affiggere lungo le strade di Scafati manifesti relativi a pubblicità che doveva compiere la società resistente. Ribadisco che queste erano le attività principali svolte dal ricorrente. Posso riferire che il ricorrente non ha mai svolto funzioni di coordinamento del personale e che noi addetti all'ufficio di Scafati eravamo coordinati dall'architetto [...] attività successivamente delegata da quest'ultimo, nel periodo finale, allaTes 2
Sig.ra Parte 3
Ha poi aggiunto che il ricorrente svolgeva anche attività di front office e back office con riferimento alla Pt 4 come ho detto, per elaborare nuovi avvisi di accertamento, bollette. Egli inoltre caricava le denunce e variazioni che i contribuenti provvedevano a depositare presso l'ufficio. ADR preciso che il ricorrente svolgeva queste attività che ho indicato quando non effettuava l'attività di messo notificatore. Posso dire che inizialmente il ricorrente è stato utilizzato prevalentemente per svolgere le funzioni di messo notificatore mentre negli ultimi anni è stato adibito prevalentemente alle mansioni di front e back office. Non ricordo con precisione il periodo in cui è avvenuta questa modificazione."
È stato poi escusso il_teste Sig. Testimone 3 dipendente della società resistente dal 2012 al luglio del 2019, che ha svolto esclusivamente mansioni di attacchino. Ha dichiarato che il ricorrente è stato un suo collega di lavoro, che ha iniziato a lavorare per la società resistente prima di lui e che sono stati entrambi licenziati a luglio 2019. Ha poi riferito: "Io svolgevo il mio lavoro prevalentemente all'esterno ma quando mi recavo la mattina in ufficio vedevo il ricorrente svolgere attività di ricezione della clientela in relazione alla Pt 4 Mi trattenevo in ufficio per una mezz'ora/un'ora e poteva capitare che rientrassi durante la giornata. So che il ricorrente svolgeva le mansioni anche di messo notificatore e posso riferire che qualche volta, quando non vi era personale operaio che mi aiutava, il ricorrente mi aiutava nell'attività di affissione dei manifesti. Posso riferire altresì che, nell'ultimo periodo, se non erro negli ultimi 4-5 mesi, il ricorrente si occupava anche di effettuare delle misurazioni di locali ai fini della Pt 4 di solito si trattava di fabbriche e grosse aziende. Se non erro, quest'attività veniva svolta dal ricorrente insieme ad un altro soggetto, tale Persona 1 Non so se oltre a tale attività di rilevazione delle misure dei locali il ricorrente svolgesse anche attività di classificazione di tali immobili. Non mi risulta che il ricorrente svolgesse attività di coordinamento di altri lavoratori, non ricordo che effettuasse quest'attività.
Se ben ricordo, il ricorrente ha lavorato sempre presso l'ufficio di Scafati, non ricordo che sia stato trasferito per un periodo altrove, adesso mi sfugge. Mi sembra, ma non ne sono sicuro, che qualche volta il ricorrente abbia portato l'incasso relativo all'area mercatale di Scafati in tesoreria, quando era assente la collega addetta."
Il terzo teste escusso, Sig. Parte_3 dipendente della GE. CP_5
[...] dal 2010, ha dichiarato di occuparsi del coordinamento di vari uffici, tra cui quello di Scafati in cui è stato addetto il ricorrente, dal 2010 al 2019. Ha riferito che Parte 1
[...] svolgeva mansioni di messo notificatore;
che fino al 2017 ha svolto esclusivamente questa attività, salvo forse in una fase iniziale di start up dove vengono fatte espletare a tutti i dipendenti un po' tutte le mansioni. Ha aggiunto che nel 2017, il ricorrente è stato sospeso dall'attività di messo notificatore a seguito di lamentele da parte dei contribuenti circa l'omessa notifica di atti che, tuttavia, alla Ge. Se. CP_1 risultavano notificati. Ha ricordato che dopo la sospensione di quest'attività fu trasferito presso l'ufficio di Ottaviano, dove si occupava di controlli anagrafici limitatamente ai contribuenti del Comune di Scafati in quanto si trattava di attività che poteva essere svolta al computer, che a distanza di neppure un mese dalla sospensione, il ricorrente è rientrato comunque presso l'ufficio di Scafati ove ha continuato a svolgere l'attività di controlli anagrafici ed ha svolto attività di prima accoglienza presso l'ufficio di Scafati. Ha precisato che il ricorrente si occupava di indirizzare la clientela che giungeva presso gli uffici della CP_6 presso i vari reparti competenti. Ha poi dichiarato che nel 2019, il ricorrente ha fatto parte per circa due mesi di una task force, di cui era componente l'architetto
,Persona 1 per i rilievi delle grandi utenze, e l'attività svolta dal ricorrente consisteva in una mera attività di rilevazione delle misure dei locali, aiutando l'architetto Per 1 senza che svolgesse l'ulteriore attività di classificazione degli immobili censiti in categorie ai fini dell'applicazione della Tari, in quanto di competenza dell'architetto Persona 1 aggiungendo di esserne a '
conoscenza trattandosi di attività coordinate e controllate da lei.
Ha poi riferito: “È capitato che il Sig. Pt 1 al pari di altri dipendenti, abbiano portato l'incasso relativo all'area mercatale di Scafati in tesoreria. Si tratta, però di un'attività compiuta in maniera del tutto sporadica e, come ho detto, anche da parte degli altri dipendenti in base alla disponibilità dagli stessi offerta. Il ricorrente non ha mai svolto funzioni di coordinamento degli altri dipendenti;
era lui ad essere coordinato e per quanto attiene all'attività di notifica dall'architetto Per_2
Non dissimili sono le circostanze di fatto riferite dall'ultimo teste escusso,
il quale dopo aver riferito di lavorare alle dipendenze della Testimone_2
,
CP 7 resistente dal 2010, con mansioni di quadro direttivo, occupandosi del coordinamento generale dei cantieri e degli sportelli della CP 7 resistente, ha dichiarato di aver sempre svolto queste mansioni, iniziando dal territorio di Scafati nel
2010. Egli ha confermato, pur non ricordando “se il ricorrente abbia svolto l'attività presso questo cantiere dall'inizio”, che: "inizialmente presso il Comune di Scafati il ricorrente ha svolto l'attività di messo notificatore;
poi è potuto capitare che egli abbia svolto attività in affiancamento ad altro operatore, che svolgeva attività di affissione ma solo in qualità di assistente. Ricordo, infatti che questa attività di affissione era demandata a 2 dipendenti, sicché solo eventualmente, in caso di assenza di uno degli stessi, poteva capitare che il ricorrente svolgesse questa attività, ma si trattava di una situazione rarissima a verificarsi poiché, peraltro, la società resistente disponeva di altri operatori che svolgevano tali attività presso altri cantieri e che potevano spostarsi presso quello di Scafati. Ricordo che a seguito di alcuni controlli circa le notifiche effettuate dal ricorrente, essendo emerse delle anomalie, il ricorrente è stato spostato presso un altro ufficio, continuando a svolgere da remoto attività relative al comune di
Scafati, quali ad esempio il controllo delle anagrafiche. Non ricordo adesso con precisione quando è avvenuto questo spostamento. Il ricorrente non ha mai svolto attività di coordinamento delle squadre dei messi notificatori;
avevamo altri dipendenti in azienda che facevano altre attività nel territorio di Scafati, quali la Dott.ssa Parte 3 e il Dott. Persona 1 . ADR il periodo di spostamento dall'ufficio di
Scafati nell'altro di Ottaviano è stato breve, essendo durato, al più, un mese. Ricordo che il ricorrente non svolgeva attività di accoglienza al pubblico presso la sede di
Scafati. Dopo la parentesi di Ottaviano, il ricorrente è rientrato nuovamente presso l'ufficio di Scafati ma non ha più svolto attività di messo notificatore. Venne destinato in ufficio, svolgendo mansioni di affiancamento ad altri dipendenti che operavano in ufficio. Ribadisco che le attività svolte dal ricorrente erano di mera assistenza e meramente esecutive. Ricordo che nella parte finale del contratto di appalto, il comune di Scafati chiese alla società resistente di effettuare un controllo ai fini della Pt4 nell'ambito di tale attività di controllo il ricorrente affiancava un altro dipendente, ossia l'architetto Per 1 limitandosi a prestare assistenza nella misurazione delle superfici. Il ricorrente si limitava semplicemente alla misurazione, non effettuava alcun tipo di attività di classificazione dell'immobile. Dopo poco, il contratto d'appalto con il
Controparte_8 è terminato. Non ricordo di altre attività svolte dal ricorrente. ADR
il ricorrente non si è mai occupato di emissione di atti di accertamento, di rendicontazione contabile in quanto trattasi di attività che richiedono una specifica conoscenza dei tributi di cui il ricorrente non è in possesso. Sono a conoscenza dei fatti che ho riferito in quanto, nei primi 5-6 anni del mio rapporto di lavoro, sono stato fisso presso la sede di Scafati;
poi mi sono trasferito a Napoli ma comunque mi recavo a
Scafati con una frequenza di 2-3 volte a settimana. Sono io che ho aperto lo sportello a Scafati;
all'epoca non ero quadro ma ero impiegato di I Lv, con poteri di coordinamento."
E', dunque, emerso che l'attività prevalente svolta del ricorrente è stata quella di messo notificatore.
Dalle deposizioni dei testi di parte resistente, che si reputano attendibili in quanto precise e concordanti e rese da soggetti che hanno avuto una diretta percezione dei fatti di causa per aver lavorato presso la sede di Scafati con poteri di coordinamento del personale è, altresì, risultato che tale attività di messo notificatore è stata svolta dal ricorrente fino all'adozione di un provvedimento di trasferimento presso altra sede
(Comune di Ottaviano nel luglio 2017) onde compiere verificare in ordine ad irregolarità denunciate dai contribuenti relative alla notifiche eseguite dal ricorrente medesimo, e che una volta rientrato presso la sede di Scafati il ricorrente è stato addetto ad attività front- office e back- office.
L'attività di messo notificatore -quale mansione principale e prevalente svolta per conto della convenuta fino al luglio 2017, è qualificata richiedendo delle normali conoscenze tecniche abbinate ad una discreta pratica di lavoro oltre che una buona conoscenza del territorio, ma non implica il possesso di “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche".
Quanto al contenuto dell'attività di front- office e back office, svolta dal ricorrente al rientro dal Comune di Ottaviano, particolarmente precisa è apparsa la deposizione del teste Parte 3 con ruolo di coordinatrice presso l'ufficio di Scafati, la quale ha '
riferito che il ricorrente si occupava di inserimento dati per l'aggiornamento delle anagrafiche dei contribuenti e di attività di prima accoglienza della clientela.
Tale deposizione ha trovato ulteriore conferma, oltre che nella deposizione del teste Tes 2 (che ha svolto per un periodo significativo attività di coordinamento dell'ufficio di Scafati prima della Parte 3 ) il quale ha affermato che il ricorrente non si è mai occupato di emissione di atti di accertamento, di rendicontazione contabile in quanto trattasi di attività che richiedono una specifica conoscenza dei tributi di cui il ricorrente non era in possesso, anche della deposizione del teste Testimone_4 il
,
quale pur operando prevalentemente all'esterno in qualità di operaio addetto all'affissione dei manifesti ha comunque riferito che la mattina quando si recava in ufficio vedeva il ricorrente addetto "all'accoglienza clienti in relazione al tributo
TARI."
La deposizione del teste Testimone 1 si reputa inattendibile in quanto presenta sia elementi di contraddizione intrinseca che estrinseca. Infatti sotto il primo profilo, egli ha inizialmente dichiarato che il ricorrente svolgeva attività di front- office in relazione alla
Pt 2 ed all'occorrenza anche di back office, poi ha invece affermato che tali attività erano svolte con riferimento ad altro tributo, la Pt 4 dapprima sostenendo che tale attività veniva svolta appunto all'occorrenza - quando non svolgeva attività di messo notificatore poi successivamente affermando che era stata svolta solo negli ultimi anni
-
del rapporto di lavoro senza saper precisare il periodo. Inoltre, le dichiarazioni rese sono in contrasto con quanto riferito dall'altro teste intimato dalla parte ricorrente, il quale ha circoscritto l'attività del ricorrente alla mera accoglienza clienti ed ha qualificato l'attività di affissione dei manifesti da parte del ricorrente come occasionale e svolta in veste di mero aiutante.
In ogni caso le affermazioni del teste Tes 1 non risultano circostanziate con riguardo al periodo ed alla durata di simili attività, che il testimone colloca genericamente “negli ultimi anni".
Non appare, dunque, provato che tale attività di front office e back office avesse un contenuto più complesso (ad esempio consistente nell'elaborazione degli avvisi di accertamento, redazione atti di riscossione etc.) implicante il possesso di specifiche competenze tecniche di cui al rivendicato livello IV.
Occasionale e sporadica è risultata l'attività di prelievo e deposito di denaro presso la tesoreria di Poggiomarino, avendo il teste Tes 3 chiaramente affermato che tale attività è stata espletata solo qualche volta, in caso di assenza della lavoratrice specificatamente addetta a tale mansione.
Tutti i testi hanno poi concordemente escluso che l Pt 1 abbia mai svolto attività di coordinatore di squadre esterne temporanee di messi notificatori, in quanto l'attività di coordinamento dell'attività di notificazione presso la sede di Scafati è stata affidata inizialmente al dott. Tes_2 e poi dalla dott.ssa Parte_3 entrambi ascoltati come testimoni nel presente giudizio, confermando il loro ruolo.
Nessuno dei testi escussi ha riferito che il ricorrente ha svolto attività di censimento della numerazione civica sul territorio del Comune di Scafati ed ai fini della Cosap per le attività commerciali.
Infine, con riferimento alla attività svolta dal ricorrente negli ultimi 5 / 6 mesi del rapporto di lavoro (ovvero da gennaio 2019 a luglio 2019) risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, oltre ad essere pacifico tra le parti che il
Controparte_8 nell'agosto del 2018 ha creato un gruppo di lavoro per intensificare i controlli relativamente alla riscossione della Pt 4 di cui ha fatto parte il ricorrente in qualità di tecnico rilevatore unitamente all'arch. Persona 1
In ordine alle attività in concreto svolte dall Pt 1 nell'ambito di tale gruppo di lavoro i testi di parte resistente hanno concordemente dichiarato che egli si limitava ad eseguire le misurazioni di immobili commerciai ai fini del successivo calcolo della
Pt 4 , dunque, svolgeva un'attività di natura prettamente esecutiva per la quale non sono richieste specifiche conoscenze tecniche ma solo abilità tecno-pratiche comunque acquisite e non effettuava, invece, alcuna attività di classificazione degli immobili ai fini
TARI.
Mentre i testi intimati dalla parte ricorrente nulla hanno saputo riferire in ordine a tale attività successiva di classificazione.
Dunque, anche l'attività in concreto espletata dal ricorrente in tale task force alla luce delle emergenze istruttorie non richiedeva il possesso di specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche.
Infine, è risultato che il ricorrente abbia semplicemente coadiuvato altro personale nell'attività di affissione manifesti, ma in maniera occasionale ovvero nell'ipotesi di assenza del personale operaio addetto (come affermato dallo stesso teste Tes 3 intimato dalla parte ricorrente, operaio specificamente addetto all'attività di[...] affissione).
Pertanto, alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta non appare raggiunta la prova della riconducibilità delle mansioni svolte in via prevalente dal ricorrente al superiore livello
IV del CCNL di categoria sicchè la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta il ricorso b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2695,00 oltre ad Iva e cpa come per legge c. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza d. Così deciso in Nola il 18.2.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 presso l'ufficio di Scafati ha dichiarato che egli si occupava sia del back office sia del front office relativamente alla Pt 2 e, dunque, curava i rapporti con la clientela relativamente al pagamento di questo tributo, precisando che nelle ore mattutine svolgeva l'attività di front office;
nel pomeriggio curava le varie pratiche attraverso accertamenti, acquisizione di dati ed altre attività. Ha dichiarato di conoscere il