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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7294/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Annalisa Azzali CP_1
e
, con l'Avv. Annalisa Azzali Controparte_2
- Ricorrenti- con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, e – CP_1 Controparte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Sorbolo (PR) il 6 settembre 2003 e che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato Per_1 Per_2
il 10 maggio 2017) - hanno allegato che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta impossibile e, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi concordate.
All'udienza del 6 febbraio 2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La separazione personale fra i coniugi e deve essere CP_1 Controparte_2 senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
1 Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dai coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
Nulla sulle spese, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in CP_1 Controparte_2
matrimonio in Sorbolo (PR) il 6 settembre 2003 (atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Sorbolo (PR) al n. 16, Parte 2, Serie A, Anno 2003);
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle concordate condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sorbolo (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore - estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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