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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 882/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
E tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 Parte_5
Paglieta (CH), C.so Garibaldi n. 27 e rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ernesto Graziani e Francesco D'Onofrio giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
con sede in Milano via Siusi n. 7, in persona del suo Controparte_1
amministratore delegato, dott. (in forza dei poteri conferitigli con delibera del CDA Controparte_2
in data 20/10/2022), assistita e difesa, giusta procura generale alle liti in data 14/2/2018 – Notaio dott.
– rep. n. 3372 –dall'avv. Gino Nardozzi Tonielli anche disgiuntamente all'avv. Controparte_3
Massimo Carosi presso lo studio del quale in L'Aquila, via Monte Camicia n. 1/A è anche elettivamente domiciliata giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA con sede legale in Napoli alla Via Santa Controparte_4
Brigida n. 39, socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n° 6, in persona del procuratore dott.
[...]
, in qualità di Procuratore, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato CP_5
per Notaio di Milano in data 18.01.2023, Rep. 57362 - Racc. 26786, registrato a Persona_1
1 Milano in data 19.01.2023 al n. 3081 Serie 1T (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Alessia De
Ambrosiis
ALTRA APPELLATA
NONCHE' quale mandataria in nome e per conto di Controparte_6 CP_7 [...]
Controparte_8
quale procuratore di
[...] Controparte_9
Controparte_10
[...]
Controparte_11
Controparte_12
[...]
CERVED CREDIT uale procuratore di he agisce per Controparte_4 CP_13
la Controparte_14
[...]
ALTRI APPELLATI - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 70/2023 pubblicata il 28.2.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< … 1) In riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva immobiliare 28/2010 riunita alla 29/2010 pendente dinanzi al Tribunale di Lanciano ed oggi oggetto di opposizione;
2) in ogni caso, riconosciuta l'esistenza di usi civici gravanti sui predetti beni immobili, tenuto conto anche del passaggio in giudicato della sentenza n. 6/2022 emanata dal Commissario per il Riordino degli Usi Civici per la Regione Abruzzo de L'Aquila, dichiarare la non applicabilità dell'istituto della
c.d. “ sdemanializzazione tacita” a tali beni, dichiarandone nel contempo l'impignorabilità,
l'inalienabilità e la nullità di tutti gli atti del presente procedimento di esecuzione e delle ipoteche;
3) condannare le altre parti procedenti ed intervenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite della presente controversia e del primo grado di giudizio da distrarsi a favore degli scriventi Avvocati che si dichiarano antistatari … >>
Appellata Controparte_1
2 << … in via preliminare accertare e dichiarare d'ufficio l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dai signori e , in quanto tardiva;
Pt_1 Pt_2 nel merito ci si rimette alla decisione che l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello vorrà assumere in merito all'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Salvezze illimitate. Parte_4 Parte_5
In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente GRADO giudizio>>
Appellata CP_4 Controparte_4
<Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
1. in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
2. nel merito, rigettare la declaratoria di nullità del mandato rilasciato alla CP_6
perché inammissibile per i motivi spiegati in premessa;
[...]
3. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza n. 70/2023, pubblicata il
28.02.2023, emessa dal Tribunale di Lanciano, Giudice Dott. Giovanni Nappi, per i motivi spiegati in premessa;
4. sempre nel merito, rigettare la pretesa domanda di illegittimità della procedura esecutiva distinta al RGE 28/2010 riunita alla 29/2010 pendente dinanzi il Tribunale di Lanciano, per i motivi spiegati in premessa;
5. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– i quali, nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare promosso da Parte_5 [...]
quale mandataria con rappresentanza di avevano Controparte_15 Controparte_16 dedotto di essere “occupatori abusivi” degli immobili pignorati “tutti gravati da uso civico” e, per tale ragione, impignorabili – condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore dei creditori opposti.
1.1. In sintesi, la decisione del giudice di prime cure è basata sul rilievo che i fondi sono stati da tempo oggetto di “totale urbanizzazione” (gli stessi opponenti hanno acquistato la proprietà, pure superficiaria, di “fabbricato” sul terreno) essendo cessata ogni uso collettivo di talché o il diritto di uso civico si era estinto per la definitiva impossibilità di conforme utilizzo collettivo perché il terreno
è ormai destinato a usi edilizi, ovvero il diritto di proprietà (pubblica) su quel terreno si era tacitamente sdemanializzato, con passaggio al patrimonio disponibile, e gli opponenti sono contitolari di un diritto
3 di proprietà superficiaria sul “fabbricato” suscettibile di espropriazione e dipendente da un diritto di superficie acquisibile per usucapione a seguito del passaggio al patrimonio disponibile del diritto di proprietà sul terreno;
oppure, in virtù della regola dell'accessione, gli opponenti non sono titolari di alcun diritto reale, ma “meri occupatori abusivi di tali beni” (come essi deducono) e, in tal caso, allora l'opposizione è inammissibile perché deve “escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
2. Avverso tale decisione, gli opponenti hanno proposto appello sulla base dei seguenti motivi:
2.1. Carenza di legittimazione attiva della per nullità della Controparte_6
procura speciale in quanto generica.
2.2. I crediti oggetto di esecuzione sono stati ceduti dalla alla società CP_6 Controparte_10 nell'agosto 2019 per cui la è priva di legittimazione attiva. Controparte_6
2.3. La sdemanializzazione tacita, per costante giurisprudenza, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si applica mai in materia di usi civici.
2.4. I beni gravati da uso civico sono impignorabili in quanto assimilati ai beni demaniali.
2.5. L'atto di pignoramento e tutti gli atti successici sono, pertanto, nulli.
2.6. All'epoca, risultava pendente dinanzi al Commissario degli usi civici di L'Aquila anche la procedura n°3/2017, introdotta dal ed avente ad oggetto la c.d. qualitas soli degli Parte_6
immobili pignorati ed esecutati, giudizio definito con sentenza n. 6/2022 del 22 marzo 2022 e passata in giudicato che ha accertato la natura demaniale degli immobili medesimi.
2.7. Sussiste, di conseguenza, anche il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lanciano.
2.8. Sulla carenza di interesse ad agire, il giudice ha omesso di considerare che il regime di inalienabilità risulta rilevabile d'ufficio e che, inoltre, gli opponenti sono sia cittadini del Parte_6
sia parti e litisconsorti necessari nella procedura esecutiva.
[...]
3. Si è costituita, depositando comparsa, la la quale ha Controparte_1 dedotto l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 e 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza insistendo, in particolare, sulla tardività, ex art. 617 c.p.c., della proposta opposizione.
4. Si è, altresì, costituita la cessionaria Controparte_4
dei crediti di nei confronti degli opponenti e Controparte_10 Parte_4 Parte_5
deducendo l'improcedibilità, inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
[...]
5. Con ordinanza del 14.2.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio ex art. 331, comma 1, c.p.c. nei confronti della CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (creditrice
4 intervenuta nella procedura esecutiva, quale procuratore di che agisce non in proprio, CP_13
ma in nome e per conto della . Integrato il contraddittorio, nella contumacia Controparte_14
delle parti appellate non costituite, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 9.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Il primo e secondo motivo di appello – relativo alla carenza di “legittimazione attiva” della per genericità della procura speciale in forza della quale essa ha agito Controparte_6
quale mandataria della creditrice procedente – risultano inammissibili, ai sensi Controparte_16 dell'art. 345 c.p.c., in quanto tesi a sollevare una eccezione del tutto nuova, non avanzata né con l'atto di opposizione né nel corso del giudizio di primo grado.
7. Il terzo, quarto e quinto motivo di appello sono infondati.
7.1. L'appellante non contesta la motivazione della sentenza gravata laddove è sottolineato che
è assolutamente provato, oltre che del tutto pacifico, come l'area in questione, ove è ubicato il compendio immobiliare pignorato, sia stata oggetto dagli anni '80 di interventi edilizi in conformità agli strumenti urbanistici (i quali la classificano come area residenziale) e in forza di autorizzazioni edilizie rilasciate dall'autorità comunale, tali da avere mutato in maniera irreversibile la sua natura e destinazione precludendo l'esercizio degli usi civici (peraltro, gli immobili in questione furono già oggetto di precedenti procedure esecutive conclusesi con regolari aggiudicazioni, mai opposte).
7.2. La tesi dell'appellante, secondo cui la “sdemanializzazione tacita” non trova applicazione agli usi civici, è infondata. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, questa può verificarsi pur senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico (v., tra le altre, le recenti Cass. 3860/2025 e 14269/2023), situazione che, per quanto innanzi esposto, come ben rilevato dal Tribunale, senza il minimo dubbio, ricorre nel caso in esame (è appena il caso di far notare che la pronuncia, con tanta enfasi, citata dagli appellanti, ossia
Cass. ss.uu. 12570/2023, non si attaglia per nulla al caso riguardando la fattispecie dell'espropriazione per pubblica utilità).
8. Il sesto e settimo motivo sono, del pari, infondati.
8.1. Diversamente da quanto dedotto dalle parti appellanti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l'esistenza degli usi civili e ogni altra questione ad essa connessa è sollevata al fine di opporsi all'esercizio dell'azione esecutiva (cfr. Cass. ss.uu. 65/2016; quanto esposto, è conforme al principio generale per il quale, qualora la demanialità del bene sia eccepita al solo scopo di negare
5 l'esistenza del diritto altrui, essa deve essere decisa dal giudice ordinario con statuizione sul punto efficace soltanto incidenter tantum; cfr., tra le altre, Cass. ss.uu. 836/2005 nonché un precedente di questa Corte territoriale, riferentisi proprio ai beni in parola attinti da precedente procedura esecutiva, sentenza n. 1250/2020 del 24.9.2020, passata in giudicato).
8.2. Inoltre, il pignoramento non riguarda i terreni (fruibili dalla generalità dei consociati se ed in quanto gravanti da usi civici) bensì gli immobili costruiti su di essi e destinati ad uso abitativo e, come tali, censiti nello stesso catasto urbano del Comune di , di talché la sentenza prodotta Pt_6 dagli appellanti del Commissario agli Usi Civici di L'Aquila del 23.3.2022 è ininfluente.
9. L'ottavo ed ultimo motivo, sul difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c. degli opponenti, oggi appellanti, resta, per quanto innanzi esposto assorbito. In ogni caso, per mera completezza, si rileva che la valutazione del giudice di prime cure – il quale ha stigmatizzato che, se costoro non fossero proprietari degli immobili pignorati, come dagli stessi sostenuto, allora non avrebbero neppure titolo ad opporsi all'azione esecutiva intrapresa sugli stessi (la legittimazione spetterebbe al – è Pt_6 condivisibile dovendosi affermare che “ … il singolo non può prendere a pretesto l'uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l'esercizio collettivo;
il che nella specie sembra implicito nel fatto stesso che il pignoramento è stato eseguito sul fabbricato edificato sul terreno gravato, che era rimasto così sottratto all'uso collettivo … “ (così Cass. 34476/2022).
10. In conclusione l'appello va respinto.
10.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (che non è indeterminabile come dichiarato dagli appellanti, bensì ex art. 17
c.p.c. è pari all'entità del credito per cui si procede come da atti di precetto) secondo valori minimi considerato il numero e la modestia delle questioni trattate.
11. L'esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro al rimborso, in favore delle parti appellate e le Controparte_1 CP_4 Controparte_4 spese del presente grado del giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi € 7.160,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
6 3) dichiara che gli appellanti sono tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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