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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 626/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesadall'Avv.to Anna Apolito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato ù di procura generale alle liti per atto per Notaio Dott. di Roma del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131) resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/04/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
362/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare e dichiarare la ricorrente , invalida con una riduzione della sua capacità di Parte_1 lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini personali, a meno di un terzo di quella totale, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1, Legge 12 giugno 1984,
n.222 e successive modificazioni ed integrazioni;
a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con l'emanazione dei consequenziali provvedimenti di legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Sindrome fibromialgica in trattamento con cannabinoidi;
esiti di meniscopatia destra e sinistra con cisti di baker ed esiti di osteonecrosi del ginocchio sinistro trattato con terapia iperbarica. Discoartrosi cervicale e lombosacrale. Esiti di colecistectomia. Esiti di safenectomia bilaterale- esiti di neurolisi del mediano a destra”.
Il CTU ha aggiunto che “la periziata a causa delle sue menomazioni fisiche e psichiche non presenta una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini né lo era al momento della domanda amministrativa di pensione inoltrata all' in data 06.12.2019.”. CP_1
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2 una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale
3.1 Stante il deposito di regolare dichiarazione ai sendi sell'art. 152 disp. att.
c.p.c., nulla è dovuto per le spese di giudizio.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATP, dichiarando che Pt_1
[nata il [...] a [...]], NON si trova nelle condizioni
[...] sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'assistenza ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 626/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesadall'Avv.to Anna Apolito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato ù di procura generale alle liti per atto per Notaio Dott. di Roma del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131) resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/04/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
362/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare e dichiarare la ricorrente , invalida con una riduzione della sua capacità di Parte_1 lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini personali, a meno di un terzo di quella totale, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1, Legge 12 giugno 1984,
n.222 e successive modificazioni ed integrazioni;
a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con l'emanazione dei consequenziali provvedimenti di legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Sindrome fibromialgica in trattamento con cannabinoidi;
esiti di meniscopatia destra e sinistra con cisti di baker ed esiti di osteonecrosi del ginocchio sinistro trattato con terapia iperbarica. Discoartrosi cervicale e lombosacrale. Esiti di colecistectomia. Esiti di safenectomia bilaterale- esiti di neurolisi del mediano a destra”.
Il CTU ha aggiunto che “la periziata a causa delle sue menomazioni fisiche e psichiche non presenta una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini né lo era al momento della domanda amministrativa di pensione inoltrata all' in data 06.12.2019.”. CP_1
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2 una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale
3.1 Stante il deposito di regolare dichiarazione ai sendi sell'art. 152 disp. att.
c.p.c., nulla è dovuto per le spese di giudizio.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATP, dichiarando che Pt_1
[nata il [...] a [...]], NON si trova nelle condizioni
[...] sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'assistenza ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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