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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
IL GIUDICE
dott. ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 16.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5080/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto:
NASPI
T R A
rappresentata e difesa dall'avv.to Guastafierro Parte_1
Pasquale
Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 generale indicata in atti, dall'avv.to Anna Oliva
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.07.2024 il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla indennità di disoccupazione NASpI per un numero di giorni complessivi pari a 730 (o del diverso numero di giorni che sarà accertato in corso di causa) rispetto a quanto liquidato dall' , e per l'effetto, condannarsi l' CP_1 [...]
al pagamento della differenza di giorni pari a 457 a titolo di NASPI CP_2
(derivanti dalla differenza tra 730 giorni complessivi cui la ricorrente ha diritto in base alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni e i 273 giorni come
CP_ quantificati nel verbale di accoglimento del 15/03/2023) o del diverso numero che sarà accertato in corso di causa, essendo in possesso dei requisiti previsti ex lege per il godimento della suddetta prestazione
CP_ Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l' deducendo che, in data 11.3.2025 si era provveduto in via amministrativa al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo dovuto a titolo di residuo di giornate NASPI per un importo complessivo di euro 9.019,63, con valuta 17.03.2025 ed essendo venuto meno, pertanto, l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziaria, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite e la causa a seguito di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa il pagamento in data 11.3.2025 con valuta 17.3.2025 del residuo della giornate a titolo di
Naspi rivendicate in giudizio dalla parte ricorrente
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso, tenuto conto del CP_ comportamento dell' che con la sua condotta ha comunque consentito una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà con
CP_ condanna dell' al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra euro 5200,00 e 26.001,00 senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura residua che liquida in complessivi euro 935,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Nola il 16.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola