Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2023, n. 19378
CASS
Sentenza 7 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 19 aprile 2023 e pubblicata il 7 luglio 2023. Le parti in causa, da un lato, i risparmiatori, e dall'altro, la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CO), si sono confrontate su questioni di responsabilità civile e prescrizione. I risparmiatori hanno richiesto il risarcimento per danni derivanti dalla perdita di investimenti in società fallite, sostenendo l'omessa vigilanza della CO. La CO ha eccepito la prescrizione delle domande e contestato la responsabilità, ritenendo infondate le pretese dei ricorrenti.

La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la configurabilità della responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti, nonché nel non considerare adeguatamente gli atti interruttivi della prescrizione. La Corte ha sottolineato che l'insinuazione al passivo fallimentare è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti della CO, e che la responsabilità solidale può sussistere anche in presenza di titoli di responsabilità diversi. Inoltre, ha evidenziato che la documentazione prodotta dai risparmiatori non era stata esaminata in modo adeguato, configurando un vizio motivazionale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame, applicando i principi stabiliti.

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Massime2

In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazione del danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito, del cui risarcimento rispondono solidalmente la società di intermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, e la CONSOB, per omessa vigilanza, il giudice deve individuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stesso investitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale, non incidendo sull'entità del danno attuale, è a tal fine irrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delle posizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299 c.c..

La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2023, n. 19378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19378
Data del deposito : 7 luglio 2023

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