Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 2
In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazione del danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito, del cui risarcimento rispondono solidalmente la società di intermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, e la CONSOB, per omessa vigilanza, il giudice deve individuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stesso investitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale, non incidendo sull'entità del danno attuale, è a tal fine irrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delle posizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299 c.c..
La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..
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- 1. Costituzione di parte civile ha effetto interruttivo permanente della prescrizione anche per condebitori (Cass. 21049/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2024
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (data ud. 24/05/2024) 27/07/2024, n. 21049 Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13378/2022 proposto da: A.A. + Altri Omessi, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to MG (Omissis) e, quanto a C.C. e D.D., congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to BGF (Omissis); - ricorrenti - contro CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CB (Omissis), nonché dagli avv.ti MG (Omissis) e MAE (Omissis); - controricorrente - avverso la sentenza n. 3700/2021 …
Leggi di più… - 2. Consob e Sim rispondono solidalmente della perdita di capitale investito dal risparmiatore a diverso titoloAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 7 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2023, n. 19378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19378 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro OB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÁ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via G.B. Martini n. 3, presso lo studio lo studio degli avv.ti Giuliana Manto e Raffaella Sette, come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 333/2021, depositata il 18.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 19.4.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del P.G. dr. Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, nonché il rigetto del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA IA IE e altri risparmiatori occasionali (tra cui quelli in epigrafe), con atto del 18.4.2011, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la OB – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, onde ottenere il risarcimento del danno da loro patito per la perdita dei rispettivi investimenti nelle società SFA Commissionaria s.r.l. e SFA s.p.a. (entrambe facenti capo al Gruppo SFA, dichiarate fallite dal Tribunale di Torino con sentenze dell’8.2.1993 e in seguito assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, ancora a seguito di sentenza del medesimo Tribunale depositata l’8.2.1994, con dd.mm. del 3.5.1994), e ciò per l’omessa vigilanza da parte della Commissione, che vi era N. 19297/21 R.G. 3 tenuta (dapprima – ratione temporis - ai sensi della legge n. 216/1974, e poi, della legge n. 1/1991) a fronte della illecita raccolta di risparmio da parte delle predette società, che non avevano depositato alcun prospetto informativo e non godevano di alcuna autorizzazione, avvalendosi di agenti e procacciatori (poi divenuti promotori finanziari ex lege n. 1/1991) della SFA Distribuzione s.p.a. e dell’Italia Fiduciaria s.p.a. Costituitasi, la OB eccepì l’intervenuta prescrizione delle domande, contestandole comunque nel merito perché infondate, stante l’assenza di responsabilità dell’amministrazione e la mancanza di prova del danno. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1659/2015, rigettò le domande per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti risarcitori vantati, individuando il dies a quo nella data di dichiarazione di fallimento e ritenendo irrilevante che, in seguito, le predette società fossero state assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale. Alcuni risparmiatori (tra cui, quelli in epigrafe) gravarono d’appello detta decisione, ma la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio con la OB, lo rigettò con sentenza n. 333 del 18.1.2021. In dettaglio, il giudice d’appello respinse i) il primo motivo di gravame, concernente la questione della prescrizione, osservando che, ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 1310 c.c., non possa prescindersi dalla necessaria medesimezza della prestazione, così discostandosi dal contrario indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 7016/2020), che, invece, ai fini di quanto previsto dall’art. 2055, comma 1, c.c., professa la sufficienza che il fatto dannoso sia imputabile N. 19297/21 R.G. 4 a più persone, sebbene le condotte lesive siano autonome e i titoli di responsabilità siano diversi, ben potendo concorrere ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
ii) il secondo motivo d’appello, con cui si invocava l’idoneità – quali atti interruttivi della prescrizione – delle istanze di insinuazione al passivo fallimentare;
la Corte territoriale aggiunse in proposito che, anche a voler aderire al suddetto orientamento, gli appellanti neppure avevano allegato chi tra loro (e quando) avesse presentato l’istanza di ammissione al passivo, così difettando persino sul piano deduttivo la dimostrazione di atti interruttivi della prescrizione. In ogni caso, la Corte capitolina rilevò l’infondatezza delle domande, nel merito;
premesso, infatti, che la responsabilità della OB per omessa vigilanza delle società del Gruppo SFA era stata accertata definitivamente a seguito di Cass. n. 6681/2011, e che l’onere di provare l’accensione del rapporto presso le società in discorso, nonché le relative operazioni e, in definitiva, l’entità dell’investimento, del danno conseguito dalla sua perdita e del nesso di causalità tra detto danno e l’omessa vigilanza grava sul singolo preteso danneggiato, la Corte rilevò come tale onere non fosse stato assolto, ancora sul piano dell’allegazione, stante la genericità della produzione documentale, irrituale e non utilizzabile (definita “alla rinfusa”), perché non rispettosa degli artt. 87 e 74 disp. att. c.p.c. Infine, la Corte soggiunse che, anche a volerli utilizzare, essi non erano idonei a fornire la prova in discorso, perché l’ammissione al passivo fallimentare vale solo ai fini del concorso e non è opponibile ai terzi in genere. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i soli risparmiatori in epigrafe, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso N. 19297/21 R.G. 5 la OB, che ha anch’essa depositato memoria. Il P.G. ha chiesto l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto, nonché il rigetto del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 1292, 2055, 2943 e 2945 c.c., nonché degli artt. 94 e 213 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto, ai fini della responsabilità solidale passiva ex art. 1310 c.c., la necessaria medesimezza della prestazione tra condebitori, non configurabile – a dire del giudice di merito – qualora i titoli della responsabilità siano diversi, salva espressa previsione normativa. I ricorrenti invocano, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17353/2017; Cass. 13365/2018; Cass. n. 1070/2019; Cass. n. 7016/2020), che invece afferma il principio opposto, e dal quale la Corte romana si sarebbe inopinatamente discostata. Sotto altro profilo, si denuncia la natura apparente e/o manifestamente contraddittoria della motivazione adottata, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., giacché la Corte romana non avrebbe spiegato il perché l’ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non potesse giustificare l’applicazione estensiva dell’art. 1310 c.c., in combinato disposto con l’art. 1292 c.c., né tantomeno per quali ragioni si sia discostata dal citato orientamento giurisprudenziale, peraltro ledendo – con il repentino mutamento della propria giurisprudenza – il legittimo affidamento riposto da essi ricorrenti. N. 19297/21 R.G. 6 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che essi ricorrenti avessero omesso persino di allegare chi avesse presentato la domanda di insinuazione al passivo (e quando l’avesse fatto), laddove era invece pacifico ed incontestato tra le parti che tutti i pretesi danneggiati avevano presentato detta istanza, come pure affermato nella sentenza di primo grado;
d’altra parte, la OB aveva solo contestato l’idoneità dell’insinua ai fini interruttivi della prescrizione, non mai che essi odierni ricorrenti l’avessero presentata, ed in ogni caso essi avevano dimostrato di essere stati inseriti nello stato passivo delle procedure concorsuali delle due società in parola, con la produzione dei relativi prospetti, sicché la domanda da parte di ciascuno non poteva che essere stata certamente presentata. Sotto ulteriore profilo, si denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ut supra, non rispondendo al vero che tutti gli appellanti non avevano assolto l’onere probatorio, sul punto in discussione, e avendo la Corte omesso di esaminare i documenti prodotti. 1.3 – Con il terzo motivo, ancora, si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non fornita, per difetto di allegazione, la prova della sussistenza del danno e del nesso di causalità. I ricorrenti negano, anzitutto, che la produzione documentale sia stata effettuata “alla rinfusa”, come pure affermato dal giudice d’appello, giacché per ogni originario attore (in numero di 33) era stato prodotto in primo grado un fascicoletto personale, contenente “per ogni singola posizione contrattuale: copia conferimento N. 19297/21 R.G. 7 mandato, copia del versamento relativo all’investimento effettuato;
copia domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare;
lettera di ammissione al passivo;
posizione nello stato passivo”, come da atto di citazione: ciò consentiva certamente un’agevole ricerca dei documenti stessi da parte del giudice. Con la decisione impugnata, dunque, la Corte d’appello ha violato le norme in rubrica, perché non ha utilizzato prove o argomenti di prova ritualmente offerti da essi ricorrenti, così inficiando il proprio percorso decisionale. In ogni caso, si prosegue, la Corte avrebbe potuto formare il suo libero convincimento anche su base indiziaria, utilizzando ai fini della quantificazione l’importo per cui ciascuno di essi era stato ammesso al passivo: se ciò non comportava automaticamente il riconoscimento del credito nei confronti della OB, detta evidenza poteva certamente consentire di ritenere provato, per pari importo, la perdita dell’investimento, da cui muovere per la quantificazione del danno. In tal guisa, dunque, la Corte è anche incorsa – secondo i ricorrenti – nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella perdita dei capitali investiti e la riconducibilità di questo danno all’omessa vigilanza denunciata. Si evidenzia, al riguardo, che la sentenza è anche manifestamente contraddittoria, sul punto, perché da un lato si afferma che la documentazione non è utilizzabile, e dall’altro si sostiene che la stessa non è comunque idonea a dimostrare l’esistenza del danno e del nesso di causalità: ma se la Corte è stata in grado di effettuare una simile valutazione - si prosegue – allora essa ha ben potuto esaminare i documenti stessi, così evidentemente incorrendo in denegata giustizia. Né, infine, può costituire consentita tecnica motivazionale il rinvio ad altra decisione N. 19297/21 R.G. 8 adottata dalla Corte capitolina, non essendone stati indicati gli estremi, al fine di consentire la necessaria esplicazione del diritto di difesa, onde anche poterne verificare la congruenza rispetto alla presente controversia. 1.4 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Si censura la decisione nella parte inerente alla regolamentazione delle spese, frutto – a dire dei ricorrenti – di una “logica punitiva”, più che resa in ossequio ai criteri normativi. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1.5 – Con l’unico motivo, la OB lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto la responsabilità della OB per omessa vigilanza, senza scrutinare i fatti di causa, limitandosi a rinviare all’accertamento contenuto in Cass. n. 6681/2011, resa inter alios, e così rendendo una motivazione assolutamente carente già sul piano grafico. 2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da AN TO, quale pretesa erede di SE RO. La stessa OB evidenzia che sono stati versati in atti numerosi documenti sul punto, tra cui il verbale di pubblicazione e deposito di testamento olografo del de cuius, in uno con l’accettazione dell’eredità della stessa TO. E tanto basta, ai fini che qui interessano, noto essendo che “Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità N. 19297/21 R.G. 9 del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova” (così, ex multis, Cass. n. 19400/2019). All’evidenza, detta prova non è stata neanche offerta dalla OB, così come quella sulla ipotetica impugnazione del testamento olografo, non essendo neanche ipotizzabile, sul punto, un correlativo onere probatorio gravante sull’erede testamentario. 2.2 – Stessa sorte segue l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla OB, per la pretesa mancata impugnazione delle autonome rationes decidendi su cui è fondata la sentenza impugnata. Quanto, in particolare, alla ragione fondata sul preteso mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova del danno, che secondo la OB non sarebbe stata adeguatamente attinta dal ricorso, può al contrario rilevarsi che la censura, mossa specialmente col terzo motivo, investe appieno il ragionamento seguito dal giudice d’appello, più che adeguatamente criticato sia sotto il profilo della intrinseca tenuta motivazionale, sia sotto quello della pretesa violazione di norme di diritto, come meglio si vedrà nell’ambito del relativo scrutinio. Per quanto precede, dunque, può senz’altro escludersi che i ricorrenti non abbiano censurato una o più tra le plurime dichiarate (dalla stessa Corte d’appello) rationes decidendi a sostegno del rigetto dell’appello dei risparmiatori. Riguardo poi alla rubrica “NEL MERITO” (pp. 51 ss. del ricorso principale), si tratta evidentemente del riepilogo delle tesi difensive a sostegno delle domande, che i ricorrenti auspicano di poter reiterare nell’eventuale giudizio di rinvio;
pertanto detta rubrica – benché sovrabbondante, ai fini di quanto in questa sede necessario – in alcun modo inficia l’ammissibilità dello stesso ricorso principale, sufficiente essendone la mera espunzione (v. Cass. n. 8245/2018). Non senza N. 19297/21 R.G. 10 evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dalla stessa OB, la richiesta di liquidazione delle spese dell’intero giudizio è stata formulata non già per sostenere la necessità che questa Corte proceda anche al necessario accertamento fattuale, ma appunto per l’ipotesi in cui, con l’accoglimento del ricorso, si ritenga non necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, come previsto dall’art. 384, comma 2, c.p.c. (può sin d’ora anticiparsi che una tale evenienza non sussiste, come si vedrà nel prosieguo, giacché l’esito del presente giudizio di legittimità impone l’approfondimento istruttorio, praticamente, sull’intera controversia – limitatamente alle posizioni ancora sub iudice, naturalmente -, fatta eccezione per l’idoneità dell’insinua, o almeno dell’inserimento nello stato passivo, ai fini interruttivi della prescrizione). 2.3 – Anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso principale risulta infondata. Infatti, circa la prospettazione di plurime doglianze nel corpo di ciascun formale motivo, è ben noto che “In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (da ultimo, ex multis, Cass. n. 39169/2021; conf., Cass. n. 26790/2018). Il che è quanto può prospettarsi riguardo ai primi tre motivi del ricorso principale, giacché il cumulo tra le denunciate violazioni di N. 19297/21 R.G. 11 norme di diritto e di vizi motivazionali (anche in relazione al preteso omesso esame di fatti decisivi) è formulato, anche graficamente, in modo tale da rendere inequivoca la stessa diversità strutturale e funzionale delle singole censure, del tutto isolabili nella loro specificità. 3.1 – Ciò posto, possono esaminarsi congiuntamente i profili dei primi tre motivi con cui si censura la sentenza impugnata sul piano del deficit motivazionale;
essi sono solo parzialmente fondati, nei limiti di cui appresso. 3.2 – Con la motivazione adottata, la Corte capitolina ha nella sostanza: 1) dapprima affermato (disattendendo un cospicuo orientamento della giurisprudenza di legittimità) che, in subiecta materia, la solidarietà passiva non è configurabile, essendo necessaria la medesimezza della prestazione tra i condebitori (il che sarebbe da escludere nella specie, giacché le società di investimento rispondono a titolo contrattuale, mentre la OB a titolo aquiliano); 2) poi ha sostenuto che, anche a seguire il criticato insegnamento di Cass. n. 7016/2020, non era stato allegato dagli appellanti chi tra loro – e quando - avesse presentato l’istanza di insinuazione al passivo, così non potendo neppure configurarsi la scrutinabilità di alcun atto interruttivo della prescrizione, per ciascuno degli appellanti;
3) ancora, ha proseguito evidenziando che – ferma la responsabilità della OB per omessa vigilanza rispetto alle società del Gruppo SFA, come già accertato da Cass., n. 6681/2011 – i documenti asseritamente dimostrativi del danno e del nesso di causalità erano stati prodotti “alla rinfusa” e, in tal guisa, non erano utilizzabili;
4) infine, ha sostenuto che, anche a volerli utilizzare, essi non erano idonei a provare adeguatamente il N. 19297/21 R.G. 12 danno stesso, per di più richiamando – tra virgolette – la motivazione di altra propria decisione, non specificamente indicata. 3.3 – Ora, le prime due rationes illustrate appaiono comunque sufficientemente argomentate, sicché è da escludere, al riguardo, che possa configurarsi il denunciato vizio motivazionale;
esse, inoltre, complessivamente considerate, reggono anche sul piano logico, giacché tendenti a dimostrare (seppure siano espressione di una linea motivazionale all’apparenza confliggente) l’impossibilità che, nella specie, potesse essersi verificato l’effetto interruttivo della prescrizione. Non così può dirsi, però, riguardo alle ulteriori rationes [supra, sub 3) e 4)], palesemente ed insanabilmente contraddittorie, nei termini a suo tempo evidenziati da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 (il cui insegnamento è stato costantemente seguito da questa Corte, nel corso degli anni successivi). Invero, pur attribuendo esplicitamente a ciascuna delle suddette affermazioni il rango di autonoma ratio decidendi, e nell’evidente intento di offrire una decisione più completa possibile, la Corte capitolina ha finito con l’affermare, ad un tempo, l’una statuizione e il suo esatto contrario, non consentendo al lettore, e specialmente alle parti del processo, di individuare le effettive ragioni poste a sostegno della decisione, stante la loro logica incompatibilità, con conseguente grave vulnus apportato al diritto di difesa. Infatti, affermare, da un lato, che i documenti sono stati offerti “alla rinfusa”, sì da non essere utilizzabili (tanto più che il giudice non sarebbe gravato da un correlativo dovere di individuazione e ricerca), e dall’altro sostenere che detti documenti non sono comunque idonei a dimostrare il credito vantato, è percorso N. 19297/21 R.G. 13 logicamente insostenibile: o i documenti sono inutilizzabili, perché prodotti caoticamente e dunque neppure individuabili;
oppure essi sono stati individuati ed esaminati, benché ne sia stata ritenuta l’inidoneità a fini probatori. Tertium non datur. La sentenza impugnata, dunque, lungi dall’offrire una risposta il più completa possibile alla domanda di giustizia proposta dagli appellanti (rectius, onde motivarne il rigetto), si pone, sul punto, in termini di generale perplessità e insanabile contraddittorietà, sicché non risponde al “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. Ciò tanto più che, nella parte in cui si richiama altra decisione resa dalla stessa Corte capitolina sulla inidoneità dello stato passivo fallimentare a dimostrare l’entità del danno, in subiecta materia, non ne sono stati indicati gli estremi, così non consentendo alle parti di valutarne la pertinenza e la congruenza, rispetto alla vicenda che qui ancora occupa. In proposito, è noto che “Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta ‘per relationem’ ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti ‘autosufficiente’, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così N. 19297/21 R.G. 14 rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo”. 4.1 – Ciascuna delle singole rationes decidendi prima riassunte, comunque, è affetta dai vizi denunciati dai ricorrenti con i primi tre mezzi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (da valutarsi congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione), nei termini di cui appresso. 5.1.1 – É ben noto che, nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione che occupa si sono contesi il campo due opposti orientamenti circa la configurabilità del vincolo solidale – ai fini dell’applicazione dell’art. 1310, comma 1, c.c. – tra l’obbligazione a carico di società fiduciaria o finanziaria, soggetta a procedura concorsuale, per la restituzione del capitale investito dal risparmiatore e irrimediabilmente perduto, e quella a carico dell’ente addetto alla vigilanza sulla società, tenuto a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., e ciò onde valutare se l’efficacia interruttiva della prescrizione attribuibile all’insinuazione al passivo proposta contro la prima si estenda o meno anche nei confronti del predetto ente. Tanto sul presupposto per cui l’insinua al passivo concorsuale è equiparabile alla domanda giudiziale e perciò determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., l’interruzione del termine di prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c. (in tal senso, di recente, Cass n. 16408/2014, nonché Cass. n. 17412/2016, e Cass. n. 9638/2018). Il primo orientamento, assolutamente maggioritario [rappresentato da Cass. n. 17353/2017; Cass. n. 13365/2018; Cass. n. 27118/2018; Cass. n. 1070/2019; N. 19297/21 R.G. 15 Cass. n. 22164/2019; Cass. n. 22524/2019; nonché da Cass. n. 7016/2020, pronunce tutte rese in contenziosi tra alcuni risparmiatori e la OB - fatta eccezione per la prima - quale ente di vigilanza di società di intermediazione finanziaria disciplinata dal d.lgs. n. 58/1998 (TUF), e già dalla legge n. 1/1991], è ben rappresentato dal seguente principio, tratto appunto dall’ultimo arresto citato: “In tema di danni patiti per perdita di capitali investiti in prodotti finanziari proposti da società di intermediazione, la domanda di ammissione al passivo di tale società, assoggettata a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla ‘restituzione’ dei menzionati capitali, è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della OB, fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancata vigilanza sull'operato della detta società di intermediazione;
infatti, deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutoria o risarcitoria, dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate e dei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla sua produzione, comporta una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con conseguente applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310, comma 1, c.c. (Nella specie, la richiesta di ammissione al passivo, fondata sulla responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., degli amministratori e dei sindaci, era stata qualificata dal giudice di primo grado come domanda di "restituzione", per inadempimento contrattuale, delle somme versate)”. L’impostazione descritta trova però le sue radici nel principio, che può dirsi “granitico” nella giurisprudenza di legittimità, circa la configurabilità del vincolo N. 19297/21 R.G. 16 solidale anche tra coobbligati tenuti l’uno (o gli uni) a titolo di responsabilità contrattuale, e l’altro (o gli altri) a titolo di responsabilità extracontrattuale (tra le tante, Cass. n. 2120/1996; Cass. n. 7507/2001; Cass. n. 18753/2017; Cass. n. 23450/2018). 5.1.2 – In frontale e consapevole contrapposizione con il suddetto orientamento, si pone, invece Cass. n. 4683/2020 (di poco successiva alla pronuncia qui impugnata, ma in linea con la descritta linea motivazionale, sul punto), così massimata: “In tema di danni patiti da investitori per perdita di risparmi affidati a società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico, la domanda di ammissione al passivo della società, assoggettata a procedura concorsuale, del credito alla restituzione dei capitali investiti per inadempimento del contratto di deposito in amministrazione fiduciaria delle somme, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Ministero, fondato sul diverso e distinto fatto illecito extracontrattuale consistente nell'omessa vigilanza sull'operato della società finanziaria e nella mancata tempestiva revoca dell'autorizzazione ad operare alla stessa rilasciata, né trova applicazione il disposto dell'art. 1310 c.c., attesi la diversità degli interessi lesi dalle autonome condotte dannose e il difetto di un vincolo di solidarietà tra i soggetti a vario titolo obbligati”. Questi gli snodi essenziali della motivazione: a) la domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della società soggetta alla procedura concorsuale non può interrompere la prescrizione relativa al diverso diritto, di natura risarcitoria, vantato nei confronti dell’ente tenuto alla vigilanza;
b) infatti, quest’ultimo non risponde dell’obbligazione restitutoria dei capitali investiti, N. 19297/21 R.G. 17 oggetto dell’insinuazione al passivo della società fiduciaria, ma solo – ai sensi dell’art. 2043 c.c. – del danno causato agli investitori, per non aver impedito lo svolgimento dell’attività finanziaria da parte della società divenuta insolvente;
c) le due obbligazioni non sono affatto solidali, perché il credito risarcitorio fatto valere nei confronti dell’ente di vigilanza non solo è un diritto di natura diversa rispetto a quello fatto valere nei confronti della società con l’insinua, ma ha anche un oggetto del tutto diverso: si tratta del diritto al risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., non anche del diritto all’adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria del denaro conferito alla società dagli investitori, di cui evidentemente l’ente non può rispondere (né esso può rispondere, del pari, “degli eventuali danni direttamente conseguenti al relativo inadempimento”); d) il danno reclamato verso quest’ultimo ente, quindi, è quello che deriva ai singoli investitori per aver stipulato il contratto di mandato fiduciario con una società inaffidabile, che non vi ha adempiuto (e nei limiti in cui non lo abbia fatto); e) l’ipotesi in discorso è distinta da quella del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in cui un determinato danno sia imputabile a due diversi soggetti, giacché non solo è diverso il fatto imputabile alla società e all’ente di vigilanza, ma lo è anche il danno conseguente e, dunque, i diritti fatti valere hanno oggetto, titolo e contenuto diversi, oltre ad aver comportato la lesione di interessi diversi del danneggiato, a prescindere dalle interferenze tra i rimedi offerti dall’ordinamento in sua tutela;
f) la responsabilità dell’ente di vigilanza sussiste solo nella misura in cui il credito contro la società non possa trovare soddisfazione, occorrendo comunque ribadire che si tratta di diritti diversi, giacché il nesso che li avvolge si manifesta esclusivamente nella N. 19297/21 R.G. 18 necessità di liquidare il danno, nell’azione risarcitoria, tenendo conto delle prospettive di recupero del credito restitutorio nei confronti della procedura concorsuale, mentre il pregiudizio ristorabile consiste nella differenza tra quest’ultimo credito e la parte di esso effettivamente recuperabile in detta procedura. In quest’ottica, si precisa, il danno sarebbe da escludere in re ipsa qualora l’attivo della procedura concorsuale sia superiore al passivo o comunque lasci presumere che il credito restitutorio verrà certamente soddisfatto. 5.1.3 – Ebbene, risolvendo il descritto contrasto di giurisprudenza, la recente Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, ha affermato, in proposito, i seguenti principi di diritto: 1) “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Rv. 664654-01); 2) “In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la N. 19297/21 R.G. 19 proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti;
conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico)” (Rv. 664654-02); 3) “Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente” (Rv. 664654-03); 4) “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori N. 19297/21 R.G. 20 solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Rv. 664654-04). 5.2 - Pertanto, facendo governo dei superiori principi e rapportandoli al caso che occupa, può senz’altro rilevarsi l’erroneità in iure della tesi (già minoritaria) seguita sul punto dalla Corte d’appello di Roma circa la presunta non configurabilità di una interpretazione estensiva dell’art. 1310, comma 1, c.c., solo occorrendo che – nella stessa prospettiva della solidarietà risarcitoria di cui all’art. 2055 c.c. - il fatto dannoso sia imputabile a più persone, benché le condotte lesive siano fra loro autonome e ascrivibili a distinti di responsabilità (contrattuale e/o extracontrattuale): ciò in quanto viene in rilievo l'unicità del fatto dannoso, neanche occorrendo l’identità delle norme giuridiche violate. 5.3.1 - Nè è tantomeno sostenibile – come pure propugnato dalla OB in memoria – che il citato arresto nomofilattico non sia replicabile, nei suoi presupposti e nei suoi snodi essenziali, nella vicenda che qui occupa. Invero, la circostanza che le società del Gruppo SFA, soggette alla vigilanza della stessa Commissione, non siano società fiduciarie, non sposta i termini della questione, perché - come pure evidenzia la stessa controricorrente - il loro operato va pur sempre inquadrato (anche in relazione all’epoca antecedente N. 19297/21 R.G. 21 all’entrata in vigore della legge sulle SIM, n. 1/1991) nell’egida del mandato (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 26724/2007). Da tanto discende, dunque, che la responsabilità delle società in questione per la perdita del capitale investito dal risparmiatore deve pur sempre inquadrarsi – quale che sia il contenuto dell’insinua, ossia anche se con questa si sia chiesta meramente la “restituzione” delle somme definitivamente perdute – nell’ambito della responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, donde la generale prospettabilità della omogeneità dei crediti rispettivamente vantati contro le società finanziarie e contro la OB, perché entrambi di natura risarcitoria (quantunque il primo di natura contrattuale, il secondo di natura aquiliana). Nessun problema di “pertinenza” dell’atto interruttivo della prescrizione – ai fini dell’estensione nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310, comma 1, c.c. – è dunque ipotizzabile. 5.3.2 - Occorre poi rilevare che l’ulteriore profilo – agitato dalla stessa OB in memoria – circa la pretesa limitatezza dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 13143/2022 alla sola ipotesi in cui la società d’investimento decotta sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, non coglie nel segno. Infatti, la circostanza che gli stati passivi dei fallimenti delle società SFA Commissionaria s.r.l. e SFA s.p.a. siano stati dichiarati esecutivi in epoca antecedente alla loro messa in liquidazione coatta amministrativa (avvenuta, come già detto, a seguito di sentenza del Tribunale di Torino dell’8.2.1994 e dei dd.mm. del 3.5.1994), non può che giocare un ruolo ancora più favorevole per i risparmiatori: se, infatti, nell’ambito della liquidazione coatta il commissario è tenuto ad ammettere al passivo i creditori anche d’ufficio, anche a prescindere N. 19297/21 R.G. 22 da una istanza in tal senso (si veda, sul punto, la più volte citata Cass., Sez. Un., n. 13143/2022), tanto non è possibile nell’ambito della procedura fallimentare, in forza di quanto previsto dagli artt. 93 ss. l.fall. Il che vale a dire che, se un determinato creditore è stato ammesso al passivo fallimentare, egli deve aver necessariamente presentato l’istanza di insinuazione. Pertanto, non solo l’argomento non giova alla OB, ma addirittura le si rivela sfavorevole, giacché la dimostrazione dell’inserimento del risparmiatore nello stato passivo del fallimento della società di intermediazione non può che presupporre che l’insinua sia stata da lui proposta, così determinandosi, eo magis, la cristallizzazione del momento interruttivo della prescrizione in un tempo logicamente antecedente alla stessa dichiarazione di esecutività dello stato passivo. 5.4.1 – Per quanto concerne poi il riscontrato (dal giudice d’appello) difetto di allegazione e prova circa il compimento di una idonea attività interruttiva del termine prescrizionale, da parte dei risparmiatori appellanti, trattasi di assunto non condivisibile. Infatti, risulta di tutta evidenza come, già sul piano dell’allegazione dei fatti, essi avessero chiaramente dedotto di essersi insinuati al passivo concorsuale delle società in discorso. Ciò può evincersi, indiscutibilmente, dallo stralcio dell’atto introduttivo riportato a p. 41 del ricorso, laddove si fa riferimento alla composizione dei fascicoletti personali di ciascun risparmiatore, “contenenti per ogni singola posizione contrattuale: copia conferimento mandato, copia del versamento relativo all’investimento effettuato;
copia domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare;
lettera di ammissione al passivo;
N. 19297/21 R.G. 23 posizione nello stato passivo”. Una simile esposizione, a tacer d’altro, non può che leggersi nel senso fatto palese dal significato letterale delle parole utilizzate: ciascun risparmiatore ha svolto l’attività (processuale e, prim’ancora negoziale) corrispondente alla documentazione che, dichiaratamente, viene al contempo prodotta. Altra cosa, naturalmente, è che gli stessi documenti, per come versati in atti in relazione a ciascuna specifica posizione processuale, siano idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda, nonché dei fatti a sostegno della controeccezione;
ciò presuppone, però, un loro effettivo esame, che nella specie è stato indebitamente pretermesso dal giudice d’appello. Infatti, anche al di là di quanto affermato dal Tribunale di Roma, che seppur rigettando le domande attoree, aveva dato atto della produzione delle domande di insinuazione (v. p. 5 della sentenza di primo grado, il cui stralcio è riportato a p. 33 del ricorso principale), ritiene la Corte che dallo stesso tenore delle difese della OB non emerga affatto una specifica contestazione circa la mancata produzione dell’insinua da parte dei risparmiatori (addirittura esplicitamente riconosciuta per almeno quattro posizioni – v. controricorso, p. 61, e memoria OB); dallo stesso controricorso (in particolare, parr.
6.4.2 ss., 7.3 ss.), si evince infatti che la Commissione insiste specialmente sulla inidoneità di una simile domanda circa la produzione dell’effetto interruttivo della prescrizione, seppur invocandosi l’accertamento fattuale operato sul punto dalla Corte d’appello nel senso della loro mancata produzione, com’è persino ovvio, nell’ambito della propria processuale del convenuto. N. 19297/21 R.G. 24 In ogni caso, s’è già detto che la stessa ammissione al passivo fallimentare non può che implicare, necessariamente, che una simile domanda sia stata avanzata dal creditore (v. par. 5.3.2), sicché – al di là della stessa esistenza, nonché dei prospettati (dalla OB) vizi di forma e contenuto delle domande di insinuazione comunque prodotte dai risparmiatori – la prova di una tale attività interruttiva del corso della prescrizione ben può ricavarsi aliunde, e dunque mediante la produzione dello stato passivo esecutivo (o delle relative comunicazioni ex art. 97 l.fall.), documenti che pure i ricorrenti indicano specificamente di aver prodotto (v. ricorso, p. 36). Non senza dire che la stessa ammissione allo stato passivo costituisce, di per sé, valido atto interruttivo della prescrizione (si veda, ancora, Cass., Sez. Un., n. 13143/2022). Pertanto, ne discende ulteriormente che la Corte territoriale è incorsa nella violazione delle norme denunciate in proposito, giacché non ha tenuto conto del fatto che le domande di insinuazione proposte dai risparmiatori appellanti (e comunque, la loro ammissione al passivo fallimentare, per come allegata e documentata) sono atti idonei ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della OB, quale condebitore solidale ex artt. 1310, comma 1, e 2055 c.c., per tutta la durata delle procedure concorsuali in discorso, impregiudicata ogni altra questione. 5.4.2 – Venendo poi alla correlata statuizione relativa al deposito dei documenti “alla rinfusa”, le modalità esposte nella stessa sentenza impugnata circa il modo in cui gli appellanti avevano versato in atti i relativi documenti (ossia, separati fascicoletti per ciascun risparmiatore, con indicazione specifica dei documenti prodotti, per tipologia, come s’è già visto), consentono senz’altro di escludere N. 19297/21 R.G. 25 (come anche ritenuto dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte) che una simile modalità impedisca al giudice di rinvenire e riscontrare, con minima diligenza, gli atti occorrenti ai fini del vaglio delle domande attrici, e che la stessa si ponga in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 87 e 74 disp. att. c.p.c., per il solo fatto che non è stato compilato l’indice analitico: una volta chiarita, nell’atto di citazione, la composizione di ciascun fascicoletto (v. ricorso, p. 41), risulta di tutta evidenza che il disposto è stato rispettato, se non altro in forza del principio di strumentalità delle forme, proprio perché una simile indicazione esclude che ci si trovi al cospetto di una produzione disordinata, disorganizzata e, dunque, inintellegibile e inutilizzabile, il che costituisce il fondamento delle citate disposizioni processuali, che mirano appunto ad evitare una simile evenienza. La Corte capitolina, dunque, ove ritenuto necessario ai fini della delibazione della domanda, avrebbe al più potuto riscontrare l’assenza di questo o quell’altro determinato documento, nel fascicoletto relativo a ciascun risparmiatore (nonostante la specifica sua composizione, come propugnata nell’atto introduttivo), non già negarne l’utilizzabilità tout court. 5.4.3 – Infine, riguardo alla pretesa inidoneità sul piano probatorio dei documenti in discorso, pure accertata dalla Corte d’appello, e ribadito che una tale valutazione si fonda interamente su una tecnica motivazionale non consentita (v. supra, par. 3.3), tale da rendere nulla la sentenza sul punto, deve qui evidenziarsi come l’importo per il quale ciascun risparmiatore è stato ammesso al passivo concorsuale costituisce, di regola, l’ammontare dell’investimento perduto. Tuttavia, poiché tale perdita è correlata all’inadempimento della società finanziaria, il credito ammesso – come appunto N. 19297/21 R.G. 26 rilevato, mutatis mutandis, dalla citata Cass., Sez. Un., n. 13143/2022 - è pur sempre un'obbligazione risarcitoria di natura contrattuale (v. par. 5.3.1), che concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza. Pertanto, non è revocabile in dubbio che la documentazione in questione (e, segnatamente, i decreti di esecutività dello stato passivo dell’originario fallimento di ciascuna società) sia certamente idonea, ove effettivamente riscontrata per la posizione di ciascun risparmiatore ancora sub iudice, a costituire il punto di partenza per la determinazione del danno risarcibile anche nei confronti della OB, ove se ne accerti la responsabilità. Del resto, l’ormai acclarata correttezza della tesi della configurabilità della solidarietà tra le due obbligazioni in discorso - ossia, quella verso la società finanziaria e quella verso l’ente di vigilanza, perché aventi entrambe natura risarcitoria, solo occorrendo individuare ed accertare la serie causale, ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 c.c. – consente di ritenere che, ai fini della quantificazione del danno subito dall’investitore, la circostanza (più o meno realistica) che egli possa in futuro recuperare il proprio credito in sede concorsuale (per quanto non abbia ancora percepito alcunché) è del tutto irrilevante. La tesi, già esposta dalla citata Cass. n. 4683/2020 (v. par. 5.1.2), non è infatti sostenibile, perché ciò che il giudice deve individuare è l’effettivo pregiudizio patito dallo stesso investitore, ossia il pregiudizio concreto ed attuale. In altre parole, la possibilità di recuperare in futuro le somme in sede concorsuale, in tutto o in parte, non incide sull’entità del danno attuale (latamente inteso) subito N. 19297/21 R.G. 27 dall’investitore, che ovviamente non può disporre, nell’immediatezza, del capitale comunque perduto. Non è dubbio, dunque, che in tale situazione il danno risarcibile dall’ente di vigilanza (ove provato, naturalmente) sia effettivo ed esistente, e vada commisurato dal giudice all’intero pregiudizio, tenuto ovviamente conto di quanto già eventualmente conseguito dall’investitore in sede concorsuale. Del resto, la funzione principale della solidarietà passiva consiste nella facoltà, concessa al creditore, di poter rivolgersi, per l’intero ed indifferentemente, ad uno dei condebitori tenuti all’adempimento della medesima prestazione, ex art. 1292 c.c. Pertanto, la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale può al più rilevare sul piano del riequilibrio delle posizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299 c.c., non certo su quello della quantificazione del danno concreto ed attuale, in particolare dovendo escludersi che l’investitore, una volta ottenuto il risarcimento del danno da parte dell’ente di vigilanza, possa anche ottenere (ove mai fosse possibile) il pagamento in sede concorsuale, proprio perché l’adempimento dell’ente stesso produce la liberazione dell’altro condebitore, secondo le regole delle obbligazioni solidali. 5.5 – Discende da quanto sopra che, in sede di rinvio, ove si accerti la responsabilità della OB per omessa vigilanza (si veda, al riguardo, quanto si dirà infra, par. 7.1), nonché l’avvenuta effettiva presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo da parte di ciascuno dei risparmiatori ai fini interruttivi della prescrizione (o, quantomeno, la loro collocazione nello stato passivo fallimentare, ancora ai fini dell’interruzione, v. supra), e considerando, infine, l’ammontare per cui ciascuno è stato ammesso al passivo, dovrà tenersi conto - N. 19297/21 R.G. 28 nella quantificazione dell’eventuale danno in concreto risarcibile - di quanto nelle more semmai riscosso in ambito concorsuale (si rinvia, sul punto, a quanto rilevato dai ricorrenti in memoria, p. 14). 6.1 – Il quarto motivo del ricorso principale, concernente la liquidazione delle spese, resta conseguentemente assorbito, in quanto l’accoglimento dei motivi già esaminati, nei termini prima riportati, finisce con l’investire anche il relativo capo decisorio, in forza dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c.; tutto ciò, naturalmente, fatto salvo il giudicato formatosi sul punto in relazione a quei risparmiatori che, soccombenti in appello, non hanno proposto il ricorso per cassazione. 7.1 - Può adesso esaminarsi l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con cui la OB si duole dell’affermazione per cui la propria responsabilità per omessa vigilanza, in relazione alle vicende delle società del Gruppo SFA, è stata accertata definitivamente da Cass. n. 6681/2011. Ora, come anche evidenziato dal P.G., è evidente che un simile arresto non costituisce giudicato, poiché esso è stato sì reso nei confronti della OB e in relazione a vicende di società del Gruppo SFA, ma su iniziativa di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti. Tuttavia, il giudicato formatosi inter alios ben può spiegare efficacia riflessa di prova, o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, ed una simile efficacia indiretta ben può essere invocata da chiunque vi abbia interesse. Spetta dunque al giudice del merito esaminare una simile statuizione in detta prospettiva e apprezzarne liberamente il contenuto, anche avuto N. 19297/21 R.G. 29 riguardo agli altri elementi istruttori emergenti ex actis (Cass. n. 19492/2007; Cass. n. 19499/2009; Cass. n. 3377/2011; Cass. n. 4241/2013). Così intesa la statuizione del giudice d’appello, dunque, il motivo in esame risulta infondato, perché la superficiale argomentazione spesa in proposito dalla Corte romana non può affatto intendersi come definitiva (non meno che - a tal punto - apodittica) affermazione della responsabilità della OB: ancora una volta, con tecnica motivazionale non pertinente, il giudice d’appello ha solo voluto evidenziare che, anche a dare per accertata la responsabilità dell’ente di vigilanza, gli appellanti non avevano comunque adeguatamente allegato e dimostrato i fatti costitutivi della domanda;
detta responsabilità il giudice del rinvio avrà dunque cura di accertare, sulla base degli elementi istruttori ritualmente acquisiti (compreso, se del caso, quanto emergente dal citato arresto di legittimità). 8.1 – In definitiva, sono accolti i primi tre motivi del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, restando assorbito il quarto, mentre il ricorso incidentale condizionato è rigettato. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame dell’appello dei soli odierni ricorrenti (stante la desistenza degli altri originari appellanti, che hanno prestato acquiescenza alla sentenza qui impugnata), applicando i superiori principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del N. 19297/21 R.G. 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, per quanto di ragione, dichiara assorbito il quarto e rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che