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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Loc. Prepotto n. 12, Duino-Aurisina (TS), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina
Maria Birolla (Cod. Fisc. ), presso il cui studio in Trieste, via Coroneo C.F._2
n. 38 ha eletto domicilio, Email_1
e
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._3
residente in Samatorza n. 50, rappresentato e difeso dall'avv. Sophie Corbo (Cod. Fisc.
) presso il cui studio in Trieste, via di Prosecco n. 6 ha eletto domicilio, C.F._4
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni congiunte qui di seguito integralmente trascritte.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Nulla per i coniugi economicamente indipendenti;
3. Affidare le figlie minori in via condivisa, ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso la madre cui verrà assegnata la casa coniugale sita in Slovenia Dane pri Sezani 20G con facoltà per il padre di vederle due giorni a settimana compatibilmente con gli impegni delle minori, weekend e Festività alternate, durante il periodo estivo ciascuno genitore potrà trascorrere con le figlie 20 giorni consecutivi;
4. In punto mantenimento delle figlie minori, il sig. verserà sul cc della sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma complessiva di € 600,00 entro il 5 di ogni mese sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti. L'assegno di mantenimento sarà accreditato direttamente sul c/c intestato alla madre e sarà rivalutabile, come per legge, annualmente al 100% degli indici
ISTAT al consumo;
l'Auuf sarà percepito dalla signora al 100% e quindi la quota Pt_1 del 50% afferente al sig sarà ceduta alla signora e potrà compensare la Pt_2 Pt_1 somma dovuta a titolo di mantenimento dallo stesso che dovrà sempre essere garantita dal nella somma complessiva di euro 600,00 mensili (ad es. nel caso di mancata percezione Pt_2 degli Auuf.);
5. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 70% a carico del padre mentre le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. In difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
le spese per quanto non accordato comunque seguiranno il Protocollo d'Intesa dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.
6. I coniugi prestano il reciproco consenso per rilascio del passaporto e o rinnovo del passaporto, lasciapassare, carta identità valida per l'espatrio e all'iscrizione di entrambi i minori sui documenti di entrambi, ovvero per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio ai minori stessi, autorizzandosi vicendevolmente a portarli con sé all'estero;
7. La casa coniugale è in comproprietà ed è gravata da un mutuo ipotecario di € 100.000,00 in favore dell'Istituto di credito ZKB fino al 19/05/203, con rata mensile di € 710,77 che le parti si impegnano a pagare pro quota al 50%;
8. Le parti concordano che, in relazione al precedente punto, la sig.ra si impegna a Pt_1 far pervenire la propria quota di € 355,38 sul conto corrente n. 089280220000000017107, presso la ZKB e collegato al mutuo, entro il giorno 12 di ciascun mese. A tal fine la sig.ra si impegna ad attivare un ordine permanente di bonifico presso la propria banca. Pt_1
Nel caso di mancato versamento della propria quota entro il termine, il sig. provvederà Pt_2
pagina 2 di 4 a pagare la rata anche per conto della sig.ra e le parti si accorderanno per il Pt_1 rimborso.
9. Parimenti al 50% verrà pagato il finanziamento con rata mensile di € 170,00;
10. Le utenze della casa familiare (elettricità, gas, acqua, internet) di Dane pri Sezani 20G sono interamente a carico della moglie. Qualora la sig.ra avesse difficoltà a far Pt_1 fronte alle spese di utenze e alla propria quota di mutuo, dovrà tempestivamente avvisare il marito. Qualora il marito dovesse intervenire per coprire le spese delle utenze, avrà diritto di soddisfare il credito così maturato con il ricavo della quota parte della proprietà della moglie al momento della vendita dell'immobile adibito a casa familiare;
11. L'autovettura Hyundai Kona di proprietà di entrambi resterà in uso al sig. mentre il Pt_2 veicolo Toyota Yaris rimarrà alla signora Pt_1
12. Le parti si impegnano a valutare la vendita dell'immobile in comproprietà sito in Slovenia
Dane pri Sezani 20G assegnato alla e dividere equamente il ricavato nella misura Pt_1 del 50% (estinto il mutuo) un tanto in ragione delle eventuali mutate esigenze delle minori e previamente valutato l'acquisto di altro immobile idoneo per le loro necessità;
13. La sig.ra si impegna ad avvisare il sig. nel caso dovesse assentarsi per Pt_1 Pt_2 motivi personali e non riuscisse a tenere le figlie con sé/accompagnarle a – prelevarle da scuola o dagli impegni extrascolastici, consentendo così al sig. di provvedervi in sua Pt_2 vece;
14. Nessun altro bene in comune pertanto ogni questione economica è definita tra le parti;
15. I coniugi rinunciano a comparire personalmente davanti a codesto Tribunale con la sottoscrizione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i Ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate. A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati a Sgonico (TS) l' 11/07/2015, optando per il regime di comunione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sgonico al Numero 1, Parte
II, Serie A, Anno 2015;
b) dall'unione sono nate il 24/12/2008 e il 13.09.2010; Per_1 Per_2
pagina 3 di 4 2. I Coniugi si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, in cui hanno chiesto congiuntamente di omologare con sentenza la separazione consensuale alle condizioni concordate.
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art.
147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
ritenuto altresì, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano le esigenze delle figlie,
e sono proporzionate alle risorse dei genitori,
ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Sgonico (TS) di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi che si ritengono qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sgonico (TS) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 17 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Loc. Prepotto n. 12, Duino-Aurisina (TS), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina
Maria Birolla (Cod. Fisc. ), presso il cui studio in Trieste, via Coroneo C.F._2
n. 38 ha eletto domicilio, Email_1
e
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._3
residente in Samatorza n. 50, rappresentato e difeso dall'avv. Sophie Corbo (Cod. Fisc.
) presso il cui studio in Trieste, via di Prosecco n. 6 ha eletto domicilio, C.F._4
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni congiunte qui di seguito integralmente trascritte.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Nulla per i coniugi economicamente indipendenti;
3. Affidare le figlie minori in via condivisa, ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso la madre cui verrà assegnata la casa coniugale sita in Slovenia Dane pri Sezani 20G con facoltà per il padre di vederle due giorni a settimana compatibilmente con gli impegni delle minori, weekend e Festività alternate, durante il periodo estivo ciascuno genitore potrà trascorrere con le figlie 20 giorni consecutivi;
4. In punto mantenimento delle figlie minori, il sig. verserà sul cc della sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma complessiva di € 600,00 entro il 5 di ogni mese sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti. L'assegno di mantenimento sarà accreditato direttamente sul c/c intestato alla madre e sarà rivalutabile, come per legge, annualmente al 100% degli indici
ISTAT al consumo;
l'Auuf sarà percepito dalla signora al 100% e quindi la quota Pt_1 del 50% afferente al sig sarà ceduta alla signora e potrà compensare la Pt_2 Pt_1 somma dovuta a titolo di mantenimento dallo stesso che dovrà sempre essere garantita dal nella somma complessiva di euro 600,00 mensili (ad es. nel caso di mancata percezione Pt_2 degli Auuf.);
5. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 70% a carico del padre mentre le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. In difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
le spese per quanto non accordato comunque seguiranno il Protocollo d'Intesa dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.
6. I coniugi prestano il reciproco consenso per rilascio del passaporto e o rinnovo del passaporto, lasciapassare, carta identità valida per l'espatrio e all'iscrizione di entrambi i minori sui documenti di entrambi, ovvero per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio ai minori stessi, autorizzandosi vicendevolmente a portarli con sé all'estero;
7. La casa coniugale è in comproprietà ed è gravata da un mutuo ipotecario di € 100.000,00 in favore dell'Istituto di credito ZKB fino al 19/05/203, con rata mensile di € 710,77 che le parti si impegnano a pagare pro quota al 50%;
8. Le parti concordano che, in relazione al precedente punto, la sig.ra si impegna a Pt_1 far pervenire la propria quota di € 355,38 sul conto corrente n. 089280220000000017107, presso la ZKB e collegato al mutuo, entro il giorno 12 di ciascun mese. A tal fine la sig.ra si impegna ad attivare un ordine permanente di bonifico presso la propria banca. Pt_1
Nel caso di mancato versamento della propria quota entro il termine, il sig. provvederà Pt_2
pagina 2 di 4 a pagare la rata anche per conto della sig.ra e le parti si accorderanno per il Pt_1 rimborso.
9. Parimenti al 50% verrà pagato il finanziamento con rata mensile di € 170,00;
10. Le utenze della casa familiare (elettricità, gas, acqua, internet) di Dane pri Sezani 20G sono interamente a carico della moglie. Qualora la sig.ra avesse difficoltà a far Pt_1 fronte alle spese di utenze e alla propria quota di mutuo, dovrà tempestivamente avvisare il marito. Qualora il marito dovesse intervenire per coprire le spese delle utenze, avrà diritto di soddisfare il credito così maturato con il ricavo della quota parte della proprietà della moglie al momento della vendita dell'immobile adibito a casa familiare;
11. L'autovettura Hyundai Kona di proprietà di entrambi resterà in uso al sig. mentre il Pt_2 veicolo Toyota Yaris rimarrà alla signora Pt_1
12. Le parti si impegnano a valutare la vendita dell'immobile in comproprietà sito in Slovenia
Dane pri Sezani 20G assegnato alla e dividere equamente il ricavato nella misura Pt_1 del 50% (estinto il mutuo) un tanto in ragione delle eventuali mutate esigenze delle minori e previamente valutato l'acquisto di altro immobile idoneo per le loro necessità;
13. La sig.ra si impegna ad avvisare il sig. nel caso dovesse assentarsi per Pt_1 Pt_2 motivi personali e non riuscisse a tenere le figlie con sé/accompagnarle a – prelevarle da scuola o dagli impegni extrascolastici, consentendo così al sig. di provvedervi in sua Pt_2 vece;
14. Nessun altro bene in comune pertanto ogni questione economica è definita tra le parti;
15. I coniugi rinunciano a comparire personalmente davanti a codesto Tribunale con la sottoscrizione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i Ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate. A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati a Sgonico (TS) l' 11/07/2015, optando per il regime di comunione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sgonico al Numero 1, Parte
II, Serie A, Anno 2015;
b) dall'unione sono nate il 24/12/2008 e il 13.09.2010; Per_1 Per_2
pagina 3 di 4 2. I Coniugi si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, in cui hanno chiesto congiuntamente di omologare con sentenza la separazione consensuale alle condizioni concordate.
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art.
147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
ritenuto altresì, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano le esigenze delle figlie,
e sono proporzionate alle risorse dei genitori,
ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Sgonico (TS) di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi che si ritengono qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sgonico (TS) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 17 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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