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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. CO S. FI Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. DE RI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 370/2024 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Acronzio ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del predetto professionista, sito in Teramo alla Via Riccitelli n. 11, in virtù di procura rilasciata il 6.9.2013 in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
, , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Florindo Tribotti, giusta procura depositata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello, tutti elettivamente domiciliati presso il predetto professionista in Nereto
(TE), Via Roma nr. 108
APPELLATI
CP_4
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 917 del 6 ottobre
2023, e pubblicata il 9 ottobre 2023 nella causa iscritta al n. 4930/2013 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo nell'anno 2013 (25.10.2013), parte attrice Parte_1 affermava che in data 9 agosto 1989 nella qualità di socio della CONFEZIONI BARONET di NI EP fu inopinatamente escluso dalla società con una delibera che fu CP_5 dichiarata illegittima dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 1201/2011 del 24 novembre 2011. Proponeva quindi richiesta di risarcimento dei danni con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, a seguito della delibera di esclusione del 9 agosto 1989, ha patito danni, patrimoniali e non e, per l'effetto e con pieno riferimento ai Parte_1 punti sub 1 e 2, condannare i signori , , Controparte_1 CP_2 Pt_2 e nelle spiegate qualità, al pagamento, in solido tra loro, della
[...] Controparte_3 somma di € 350.000,00, o di quella, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o che parrà di Giustizia secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
2. Nell'illustrare ed argomentare le proprie richieste, sosteneva: -che a seguito Parte_1 della predetta esclusione come socio dall'emarginata società, e, dopo venti anni di contenzioso conclusosi con l'accertamento e dichiarazione di illegittimità della delibera, aveva maturato il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti della maggioranza dei soci che aveva adottato la delibera. Atteso che la decisione di escluderlo dalla compagine sociale fu adottata dai coniugi e nonché da;
- Persona_1 Persona_2 Controparte_1 che e erano deceduti, rispettivamente, il 3 ottobre 2005 e il 19 Persona_1 Persona_2 marzo 2007 e che ad essi erano succeduti per legge i figli e Pt_2 CP_2 Controparte_3 che avevano accettato l'eredità e che, pertanto, erano tenuti a rispondere dei debiti ereditari;
- che, quanto ai danni patrimoniali, esso attore aveva sostenuto esborsi, per approntare le sue difese in giudizio, ammontanti a complessivi € 88.190,87, come evincibile dalle parcelle e dalle fatture emesse dai vari avvocati che si erano succeduti nella sua rappresentanza, assistenza e difesa;
somma che, rivalutata annualmente dalla data dei singoli esborsi fino al 30.6.2013, portavano all'importo di €113.785,42; - che, quanto ai danni non patrimoniali, esso attore aveva patito ingenti danni morali, legati ai disturbi di natura fisio-psichica comparsi a causa dell'illegittima esclusione dalla società.
3. Si costituivano in giudizio i convenuti, , e Controparte_1 Pt_2 CP_2 Controparte_3 eccependo il difetto di legittimazione passiva di perché non facente parte della CP_2 maggioranza dei soci che adottarono la delibera di esclusione dell'attore e, nel merito, l'infondatezza della domanda, per insussistenza degli elementi costituitivi dell'illecito aquiliano, precisando che, semmai, era stato il a cagionare danni alla salute di Pt_1 CP_2 danni per il risarcimento dei quali essi convenuti, inizialmente, agirono in via riconvenzionale. In sede di comparsa conclusionale, i convenuti rinunciavano espressamente alla domanda riconvenzionale, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previamente dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. [oltre che degli eredi del compianto Controparte_3
, in quanto soggetto che non ha mai operato all'interno dell'apparato societario Parte_2 della e, al quale, conseguentemente, non è possibile attribuire alcuna responsabilità CP_6 per il compimento di presunti atti illeciti;
- nel merito, respingere, in ogni sua parte, la domanda di risarcimento del danno proposta dal Sig. nei confronti delle parti convenute;
- Parte_1 condannare il medesimo attore alla refusione delle spese del giudizio”.
4. La causa veniva istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la sussistenza di danni non patrimoniali in capo al Successivamente, dopo una serie di rinvii d'ufficio, il giudizio è Pt_1 pagina 2 di 9 stato interrotto in data 28.01.2020 per decesso del convenuto, A seguito di Parte_2 riassunzione da parte dell'attore, dichiarata la contumacia di e con successiva CP_4 assegnazione ad altro Giudice all'udienza del 28.03.2023, fatte precisare alle parti le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Il Tribunale previa qualificazione dell'azione proposta dall'attore ex art. 2043 c.c., con la propria decisione riteneva infondata la domanda presentata dal per le seguenti Parte_1 ragioni. I predetti disturbi psichici lamentati dall'attore e riconducibili alla sua illegittima esclusione dalla società, non erano emersi dall'istruttoria. Invero, la consulenza tecnica espletata d'ufficio (affidata al dott. ) ha consentito di accertare che non è possibile porre il Persona_3 disturbo depressivo che affligge il in relazione causale con l'esclusione dalla società, Pt_1 neppure in termini probabilistici. Sul punto, il Tribunale sottolinea che successivamente all'esclusione di cui sopra non vi è alcuna traccia di visite mediche, di visite specialistiche, di prescrizione di farmaci o di psicofarmaci, di accertamenti o di esami psico diagnostici. Parimenti, evidenzia il CTU, anche riguardo ai problemi di natura ipertensiva, non vi è alcuna documentazione che ne comprovi l'insorgenza nell'immediatezza o successivamente all'esclusione dalla società, neppure a cura del medico di medicina generale. Altresì, il CTU aggiunge che i problemi di salute rappresentati dall'attore sono ampiamente successivi al momento cronologico dell'esclusione dalla società, oltre allo stato ipertensivo "in pessimo controllo, dovuto alla scarsa compliance da parte dell'interessato", il quale, evidentemente, non assumeva regolarmente le terapie consigliategli in quanto veniva rimarcato, sulla lettera di dimissione, che la terapia dovesse essere assunta in maniera corretta e costante. Dunque, conclude il CTU, né il pregresso attacco ischemico transitorio cerebrale (TIA) né lo stato ipertensivo né il disturbo depressivo possono porsi in relazione di nesso causale con l'esclusione dalla società, neppure in termini probabilistici. In ordine al danno patrimoniale, richiesto dall'attore per il risarcimento delle spese sostenute per i diversi giudizi instaurati negli anni, pari ad € 88.190,27, oltre rivalutazione monetaria, come evincibile dal deposito delle fatture e dalle parcelle emesse dai diversi difensori succedutisi nel tempo, ritiene il Tribunale anzitutto la relativa domanda del tutto generica, in quanto l'attore ha omesso di specificare quali giudizi abbia egli stesso instaurato e in quali sia stato invece convenuto;
inoltre – si afferma sempre in sentenza - il medesimo non ha spiegato le ragioni per le quali la partecipazione a tali processi, vuoi come attore vuoi come convenuto, debba essere posta in termine di causalità con l'esclusione dalla società. L'attore si è infatti limitato a depositare una serie di fatture e parcelle senza specificare alcunché. Inoltre, il medesimo ha omesso di specificare l'esito di tali giudizi: se definiti con la sua vittoria e conseguente rimborso delle spese di lite in suo favore o con la sua soccombenza. In entrambi i casi, comunque, difetterebbero i presupposti del risarcimento: nel primo caso, perché l'attore sarebbe stato già ristorato con il rimborso delle spese di lite, nel secondo caso, perché risultato soccombente. Quindi, il Tribunale decideva come segue: 1) rigetta le domande proposte dall'attore; 2) condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di
€.8.328,00, oltre oneri di legge. 3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto;
4) nulla per le spese di lite nei confronti di rimasta contumace. CP_4
6. Il Sig. propone appello avverso la predetta Sentenza resa dal Tribunale di Parte_1 Teramo recante nr. 917/2023 del 06.10.2023 e pubblicata il 09.10.2023.
7. Con il primo motivo rubricato “1. Erroneità del capo della sentenza che ha qualificato l'azione proposta dall'attore come azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Violazione degli artt. 2286 c.c., 2287 c.c., 1218 e 1223 c.c.” l'appellante impugna il capo della sentenza (pag. 4) nella parte in cui il Tribunale qualifica giuridicamente l'azione proposta dall'attore nella sfera normativa dell'art. 2043 c.c.. Il ricorrente afferma che la deliberazione di esclusione del socio costituisce l'equivalente societario della normale azione di risoluzione contrattuale. Pertanto, in caso di pagina 3 di 9 contestazione della delibera di esclusione del socio, spetta alla società (soggetto interessato ad ottenere la risoluzione del rapporto con il singolo socio) l'onere di provare i fatti di inadempimento considerati ai fini dell'adozione della delibera di cui al primo comma dell'art. 2287 c.c.. L'azione di risarcimento danni esercitata dal socio all'esito dell'annullamento della delibera di sua esclusione, pertanto, trova il suo titolo in un atto illecito contrattuale dei soci che l'hanno deliberata a maggioranza. Insiste sul punto, l'appellante rappresentando il proprio interesse ad impugnare la qualificazione giuridica operata dal primo giudice sulla domanda da lui proposta, in quanto l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. renderebbe applicabile i principi cardini in tema di responsabilità contrattuale e, in particolare, il principio della presunzione della colpa, “spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno”. Il debitore, invece, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio ha l'onere di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per cause ad egli non imputabili.
8. Con il secondo motivo rubricato “2. Erroneità del capo della sentenza che ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale. Violazione degli artt. 2286 c.c., 2287 c.c., 1218 e 1223 c.c., 2043 c.c., 2967 c.c. e 115 c.p.c.”, l'appellante dichiara di impugnare il capo della sentenza (pagg. 7
- 8) che ha escluso il risarcimento del danno chiesto dall'attore. Il sostiene con il Parte_1 presente motivo l'erroneità della sentenza anzitutto perché inficiata dall'erronea qualificazione dell'azione proposta dall'attore come azione extracontrattuale. Trattandosi di azione da responsabilità contrattuale, all'attore spettava solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno. I convenuti, invece, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio avevano l'onere di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per cause a loro non imputabili (onere dagli stessi non assolto). Relativamente alla liquidazione del danno, questa può comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante. Due erano, quindi, gli aspetti di cui il primo giudice avrebbe dovuto tener conto: 1) l'inadempimento del debitore;
2) il danno causato al creditore, che deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Continua il ricorrente nel sostenere di aver dimostrato l'inadempimento, producendo in giudizio di primo grado la sentenza n. 1201/2011, depositata il 30.11.2011 (revoca della citata deliberazione del 9.8.1989 perché illegittima), impugnata dinanzi a questa Corte di Appello di L'Aquila con atto di citazione notificato il 21.3.2012 e da quest'ultima confermata con sentenza nelle more passata in giudicato. Altresì, l'appellante afferma che la prova del danno deve ritenersi raggiunta anche nel caso in cui si dovesse ritenere corretta la qualificazione della domanda operata dal primo Giudice in termini di azione extracontrattuale, e, quindi, per la illegittima esclusione dalla società lo hanno portato ad esborsi per approntare le sue difese in giudizio, ammontanti a complessivi € 88.190,87, come risulta dalle parcelle e dalle fatture emesse dai vari avvocati che si sono succeduti nella sua rappresentanza, assistenza e difesa (doc. 6), che, rivalutati annualmente dalla data dei singoli esborsi fino al 30.6.2013, portano ad un importo di € 113.785,42. Il ricorrente aggiunge che i convenuti, costituendosi nel giudizio di primo grado (doc. 2), ed anche nei successivi scritti difensivi (memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c.) non hanno contestato che l'attore ha sostenuto tali esborsi per difendersi in giudizio in relazione alla sua illegittima esclusione e, quindi, non hanno negato l'esistenza del danno patrimoniale, incentrando le loro contestazioni unicamente sulla insussistenza del preteso danno non patrimoniale. Quindi, ribadisce l'appellante, che non avendo i convenuti in primo grado contestato specificamente le parcelle dei vari legali prodotte dall'attore, ha errato il primo giudice nel ritenere non provato il danno preteso dall'attore.
9. Si costituiscono nel giudizio di appello i Sigg.ri con e Controparte_1 CP_2 che chiedono in via preliminare dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o Controparte_3 inefficacia dell'atto di citazione in appello e della relativa procura, stante il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 c.p.c. – siccome del tutto assenti i dati identificativi delle parti appellate nell'atto di citazione in appello e, nella procura alle liti, del tutto carenti i dati pagina 4 di 9 identificativi dei difensori nominati e i loro indirizzi di posta elettronica certificata, tenuto conto anche della riforma dettata in materia di digitalizzazione dei procedimenti carente dei requisiti formali e sostanziali necessari ai fini della regolare insaturazione del presente giudizio d'appello; nel merito chiedono che sia confermata in ogni sua parte la sentenza n. 917/2023 r.g. sent., resa, nel giudizio civile di primo grado n. 4930/2013 r.g.a.c.c., dal Tribunale di Teramo, in data 6 ottobre 2023, pubblicata il 9 ottobre 2023, e, per l'effetto, che sia respinta la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, proposta dal Sig. nei Parte_1 confronti delle medesime parti convenute-appellate.
10. Successivamente, vista la regolarità e tempestività della citazione, e, la mancata costituzione in giudizio d'appello, veniva dichiarata la contumacia di ed a seguito di CP_4 trattazione con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
11.Infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello, in quanto l'atto ha quanto meno raggiunto il suo scopo, tanto evincendosi dalla costituzione di pressochè tutte la parti appellate.
12. L'appello, pur limitato al capo relativo agli esborsi sostenuti per la difesa in giudizio da parte del socio escluso, è tuttavia nel merito infondato. 12.1 Può convenirsi con la difesa dell'appellante nella parte in cui afferma, quanto al riparto dell' onere della prova, che nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione, la società, avendo la veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare il fatto in base al quale è stata adottata quella delibera (cfr. Cass. 8 luglio 1994, n. 6452). L'azione risarcitoria tuttavia, sia pure fondata su quell'assunto già passato in giudicato, è stata diretta non nei confronti della società, ma nei confronti dei soci che hanno proceduto alla adozione di quella deliberazione e pertanto, così come pacificamente accade in ipotesi di azione del socio nei confronti di chi ha agito per conto della società (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 22/10/2018, n.20164), la stessa non può essere tranquillamente sussunta nell'ambito della disciplina della responsabilità contrattuale, così esonerando il socio attore, una volta allegati la pregressa sussistenza del rapporto, l'esclusione e la statuizione di sua illegittimità, come sostanzialmente invoca l'appellante, da ogni onere allegatorio prima e probatorio poi. A ciò va aggiunto poi quanto segue. Anche in materia di società cooperativa, la stessa Corte di Cassazione ha oltretutto ad esempio affermato che nel caso di annullamento della delibera di esclusione da una società cooperativa, grava sul socio, il quale agisca per il risarcimento del danno, sofferto a causa dell'illegittima esclusione, l'onere di provare, sia pure a mezzo di presunzioni, l'esistenza del danno, non essendo configurabile un pregiudizio in re ipsa, tanto più che l'esclusione, sia pure illegittima, può dipendere, in astratto, da un ventaglio di cause, anche di oggettiva incompatibilità con la permanenza del rapporto sociale;
né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio. Una volta annullata la delibera di esclusione di un socio da una società, deve pertanto ritenersi gravante sul socio, il quale agisca per il risarcimento del danno sofferto a causa dell'illegittima esclusione, l'onere di provare l'esistenza del danno, né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio (Tribunale Catania sezione Imprese 16/03/2017 est. dott. Lucia De Bernardin).
pagina 5 di 9
La richiesta di risarcimento del danno pertanto, pur volendo oltretutto sussumere la presente iniziativa sotto l'operatività del meccanismo risarcitorio proprio della responsabilità contrattuale, postula la puntuale allegazione, fattuale prima e probatoria poi, dell'inadempimento e del preteso danno subito, che dev'essere conseguenza immediata e diretta del primo. Resta ancora sconosciuta a questa Corte, leggendo le allegazioni esposte in primo ed in secondo grado, la causale sottesa all'annullamento disposto in sede giudiziaria della esclusione, tanto più che, come anticipato, riprendendo le parole della stessa Corte di legittimità, l'esclusione, sia pure illegittima (e dunque annullata giudizialmente), può dipendere, in astratto, da un ventaglio di cause, anche di oggettiva incompatibilità con la permanenza del rapporto sociale. 12.2 Anche l'allegazione iniziale in punto di indicazione dei pretesi danni era poi in effetti, come sommariamente ritenuto dal giudice di prime cure, assolutamente generica, nel suo mero rimando numerico agli esborsi sostenuti per la difesa nel giudizio, all'esito del quale – sembrerebbe - la delibera di esclusione era stata annullata e dunque l'odierno appellante era risultato vincitore. 12.3 Appare allora a questo punto necessario chiarire ulteriormente quale fosse l'onere assertivo in capo alla parte attrice. Nel sistema processuale italiano, la tempestività e la specificità rappresentano le due direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti in modo compiuto. Per cui l'allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza. Ciò premesso appare evidente come l'iniziale allegazione fattuale fosse del tutto carente anche all'esito delle precisazioni “autorizzate” ex art. 183 cpc ed ancora nella presente sede e come tale criticità, mai sanata, non consentisse proprio il passaggio alla fase di verifica probatoria della stessa (assunto da cui discende l'inconferenza della richiesta di acquisizione cartacea dei fascicoli qui riproposta). 12.3.1 Basti sul punto ulteriormente evidenziare quanto segue. Nel rapporto tra le parti processuali il “risarcimento del danno” connesso agli esborsi subiti per la difesa resta regolato dalla statuizione conclusiva contenuta nella sentenza che definisce il giudizio;
onde non può neanche immaginarsi una richiesta risarcitoria fuori da quel giudizio, se ivi a tanto si è provveduto. Dunque nello specifico rapporto processuale socio-società la regolamentazione del diritto o meno al recupero degli esborsi, oltretutto determinati dal giudice con i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, resta regolato in quella sede, secondo le valutazioni compiute da quel giudice (che in ipotesi potrebbe anche negare il diritto al rimborso disponendo la compensazione integrale delle spese) “funzionalmente” competente a regolamentare il rapporto in parte qua e, con riferimento a tali capi, la parte individuata come vincitrice è già in possesso di titolo esecutivo per il recupero appunto delle spese sostenute.
pagina 6 di 9 Se può poi ipotizzarsi che terzi – rispetto a quel rapporto processuale – possano essere ritenuti responsabili della causazione del contenzioso e possano dunque essere chiamati, in presenza tuttavia di un loro comportamento qualificabile almeno in termini di inadempimento colposo (allo stato ancora non individuabile nell'atto di appello), a “risarcire” l'intero danno sostenuto da quella parte a titolo di esborsi, appare evidente come, in una prospettiva di compiuta allegazione della esistenza proprio del danno e non quale elemento estintivo che sarebbe onere della controparte di allegare e comprovare (come sostiene erroneamente la difesa dell'appellante), la parte attrice, già vincitrice nel giudizio a quo, sia tenuta a compiutamente allegare quale importi si sia vista riconoscere all'esito di quel giudizio a titolo di recupero delle spese sostenute e l'eventuale sussistenza di una effettiva differenza in negativo rispetto agli esborsi sostenuti in favore dei propri difensori. Se è vero infatti che in relazione al rapporto cliente-avvocato, operano criteri diversi da quelli di cui all'art. 4 cit. ( su tutte: Cass. 17 ottobre 2018 n. 25992) e che la misura del compenso spettante all'avvocato non è vincolata alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che definisce la causa (Cass. 6 marzo 2018 n. 5224), nulla esclude addirittura che possano darsi in astratto ipotesi in cui la liquidazione giudiziale risulti per importo maggiore rispetto a quello oggetto di parcella. La stessa allegazione allora della sussistenza di un “danno risarcibile” nei confronti di chi non fu parte, postula l'allegazione della misura della eventuale differenza in negativo tra quanto liquidato, e quindi ottenuto in sentenza a titolo di recupero spese, e l'eventuale maggior esborso sostenuto per la difesa mediante corresponsione del corrispettivo in favore dei propri difensori. Sul punto, nelle iniziali allegazioni fattuali ed ancora in questa sede, nulla viene allegato. E ancora. L'importo asseritamente versato in favore dei propri difensori non può essere d'altra parte acriticamente assunto, nell'ambito della valutazione qui imposta, come meramente acquisito nella sua asserita, da parte del preteso danneggiato, “giustezza”. Se e' vero infatti che in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, e in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, o in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali e che pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (su tutte Cass. 23 maggio 2000, n. 6732), è ormai condivisibilmente ritenuto anche in sede di legittimità che il divieto di compenso sproporzionato, contenuto esplicitamente nel codice deontologico (L'art. 29 al n. 4 indica che “l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere”), integri e completi la disposizione civilistica sul diritto a quel compenso, anche tenuto conto che questa stessa al secondo comma prescrive che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sulla scorta di tali argomentazioni, la recente Cass. 5 ottobre 2022, n. 28914 è pertanto, del tutto condivisibilmente, pervenuta alla conclusione che “il sindacato giudiziale sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura del compenso rispetto all'opera prestata trova fondamento nell'art. 2233 c.c., comma 2, (intendendosi lo stesso non come intervento soltanto suppletivo del giudice, ove manchi una valutazione pattizia dei contraenti) e nell'art. 45 del codice deontologico. L'indagine è portata sulla causa concreta del contratto e sull'equilibrio sinallagmatico (non meramente economico) delle prestazioni, ovvero sullo scopo pratico del regolamento negoziale (Cass. Sez. 2, 30/07/2018, n. 20069)” e ciò anche a prescindere dal consenso reso dal cliente.
pagina 7 di 9 L'assunzione allora in questa sede, quale parametro di riferimento del preteso danno, degli esborsi sostenuti per la difesa comprovati dalla produzione delle parcelle e delle fatture, non consente minimamente a questo giudice la verifica di congruità degli importi richiesti dai professionisti e poi corrisposti dal cliente, proprio perché il cliente stesso potrebbe eventualmente reclamare, nei confronti di terzi ed a titolo risarcitorio quale preteso “danno ingiusto”, solo un esborso conforme ai criteri legali e non fondato invece su un accordo del tutto nullo perché contrario a norme imperative (anche su tale esplicita qualificazione si veda Cass. nr. 28914 cit.). L'allegazione attorea allora si conferma anche in questa sede inadatta ad essere scrutinata nel merito.
13. L'appello deve essere pertanto rigettato.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore effettivo della controversia, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati in solido che per compensi professionali liquida in euro 5.000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. pagina 8 di 9
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE RI CO S. FI
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