Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

Commentari401

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    Dott.Ssa Monica Peta · https://www.fiscoetasse.com/ · 11 settembre 2025

    1.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n 917 e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' art 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei …

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  • 2Mantenere il conto titoli in Italia se mi trasferisco all'estero: guida
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 29 agosto 2025

    La normativa fiscale consente di mantenere investimenti presso banche italiane anche dopo il trasferimento di residenza, ma con specifici adempimenti e vantaggi fiscali e rischi da conoscere e ponderare bene. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero non comporta automaticamente l'obbligo di chiudere i propri investimenti in Italia. La normativa fiscale italiana consente infatti di mantenere conti titoli e gestioni patrimoniali presso intermediari italiani anche per i non residenti, purché vengano rispettate specifiche procedure e adempimenti. Questa possibilità rappresenta un'opportunità significativa per chi desidera mantenere un legame con il mercato finanziario italiano o …

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  • 3Come Reagire Ad Un Accertamento Fiscale Per Criptovalute
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 luglio 2025

    Hai ricevuto un accertamento fiscale per criptovalute e non sai come reagire? L'Agenzia delle Entrate ti contesta il possesso o la cessione di crypto come Bitcoin, Ethereum o altre valute digitali? Ti chiedono di spiegare movimenti, prelievi o conversioni effettuate anche anni fa? Gli accertamenti sulle criptovalute sono sempre più frequenti e spesso basati su presunzioni o ricostruzioni errate. Ma non sei senza difese: puoi contestare le pretese, dimostrare l'origine delle operazioni e proteggere i tuoi asset. Perché l'Agenzia delle Entrate controlla le criptovalute? Negli ultimi anni l'Agenzia ha intensificato i controlli su wallet digitali, exchange e movimenti di criptovalute. I …

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  • 4La riforma del sistema tributario (27): le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e diversi
    https://www.fiscooggi.it/

  • 5Tassazione cripto attività: l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 25 marzo 2025
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Giurisprudenza324

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 06/03/2025, n. 126
    Provvedimento: Sentenza n. 126/2025 Depositato il 06/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 17:30 con la seguente composizione collegiale: D'EL IO, Presidente LUCIOTTI LUCIO, Relatore SISTO GIOVANNI, Giudice in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 667/2023 depositato il 03/10/2023 proposto da Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara elettivamente domiciliato presso Email_1 contro NT-Sicav - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente …
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    • disapplicazione normativa nazionale·
    • imposta sostitutiva·
    • disparità di trattamento·
    • art. 63 TFUE·
    • esenzione fiscale·
    • libera circolazione dei capitali·
    • silenzio-rifiuto·
    • giurisprudenza comunitaria·
    • onere della prova·
    • beneficiario effettivo

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 18/10/2024, n. 6224
    Provvedimento: Sentenza n. 6224/2024 Depositato il 18/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 01/10/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: BIRRITTERI LUIGI, Presidente MOLINO PIETRO, Relatore BALDI FULVIO, Giudice in data 01/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5649/2021 depositato il 25/11/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente 1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …
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    • inammissibilità ricorso·
    • rimborso IRPEF·
    • montanti prestazioni accumulate·
    • tassazione agevolata·
    • art. 38 D.P.R. 602/73·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • art. 11 D.Lgs. n. 252/2005·
    • silenzio-rifiuto·
    • onere della prova·
    • previdenza complementare

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/12/2025, n. 2835
    Provvedimento: Sentenza n. 2835/2025 Depositata il 15/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente GN OR, RE GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 190/2025 depositato il 21/01/2025 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia …
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    • decadenza diritto deduzione·
    • art. 96 cod. proc. civ.·
    • regime dichiarativo·
    • minusvalenze risparmio amministrato·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • compensazione spese·
    • spese di lite·
    • controllo automatizzato art. 36 bis d.P.R. 600/73·
    • lite temeraria·
    • art. 68 co. 5 TUIR·
    • art. 6 d. lgs. 461/1997

  • 4Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 220
    Provvedimento: N. R.G. 92/2023 CORTE DI APPELLO DI PERUGIA (SEZIONE CIVILE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello civile così composta Dott.ssa Claudia Matteini Presidente Dott. Simone Salcerini Consigliere Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.92/2023 Tra , nella qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Persona_1 Carlo Pacelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Scarlatti n.37, come da procura in calce all'atto di appello Appellante e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 …
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    • capitalizzazione interessi·
    • D.M. 23/6/97·
    • giudizio di cognizione·
    • art. 112 c.p.c.·
    • D.L. n.556/86·
    • ritenuta fiscale·
    • equalizzatore fiscale·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • principio di cassa·
    • principio di competenza·
    • onere della prova·
    • D.Lgs. n.239/96

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 28/03/2025, n. 180
    Provvedimento: Sentenza n. 180/2025 Depositato il 28/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 17:30 con la seguente composizione collegiale: IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente DI SERIO MIRVANA, Relatore CIRILLO GIOVANNI, Giudice in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 180/2024 depositato il 01/03/2024 proposto da Ricorrente_1 S.à.r.l. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara elettivamente …
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    • scambio di informazioni·
    • appello incidentale condizionato·
    • onere probatorio·
    • residenza in Stato collaborativo·
    • D.lgs. n. 239/1996·
    • esenzione da ritenuta·
    • art. 6 D.lgs. 239/1996·
    • giurisdizioni non cooperative·
    • rimborso ritenute alla fonte·
    • beneficiario effettivo
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte
    sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917. 1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituita dalla seguente:
    "f) I redditi diversiderivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione in ogni caso di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in societa' residenti non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81, negoziate in mercati regolamentati, anche se detenute nel territorio dello Stato;".
    2. Nel comma 2 dell'art. 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f)", sono sostituite dalle seguenti: "e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f)".
    3. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente: "1. Sono redditi di capitale:
    a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;
    c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile ;
    d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
    f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile , salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
    g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.".
    4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi e' sostituita dalla seguente: "c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    - Si riporta il testo dei commi 13 , 14 , 15 , 16 e 160 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
    "13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
    "14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere.
    Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti".
    "15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione".
    "16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
    Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari".
    "160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
    b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti;
    possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
    c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
    d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
    f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
    g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
    h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
    i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
    l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento;
    previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento;
    differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall' art. 47 della Costituzione , in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , emanato in attuazione dell' art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
    m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;
    n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
    o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g);
    revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
    p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
    q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
    r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione".
    - Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 259 del 1997 :
    "Art. 3. - 1. All' art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari''.
    Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3".
    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell'art. 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 1986 , come modificato dal presente decreto:
    "Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
    a) i redditi fondiari;
    b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
    c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 47;
    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
    e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
    f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione in ogni caso di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in societa' residenti non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81, negoziate in mercati regolamentati, anche se detenute nel territorio dello Stato;
    g) i redditi di cui all'art. 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
    2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
    a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita'
    di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e f), del comma 1 dell'art. 16;
    b) o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47;
    c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico;
    d) i compensi conseguiti da imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato".
    - Si riporta il testo dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 1986 , come modificato dal presente decreto:
    "Art. 41 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale:
    a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;
    c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile ;
    d) i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia;
    e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell 'articolo 49;
    f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile , salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell 'articolo 49;
    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
    g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
    2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
    a) (soppressa);
    b) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell' art. 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 ;
    c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.
    - Si riporta il testo dell'art. 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 1986 , come modificato dal presente decreto:
    "Art. 112 (Reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo delle societa' ed enti non residenti di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 87 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
    2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'art. 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lettera f).
  • Titolo I : Riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi
  • Articolo 2
    Art. 2. Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 1. All'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.";
    b) dopo il comma 4 aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.".
    2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, ne' la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.
    (( 3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi ))