Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5510/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere rel.
Dott. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5510/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1004/2019 del Tribunale di Nola – I Sezione
Civile, pubblicata in data 07/05/2019, vertente
TRA
, (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GIOVANNI DELLA PIETRA (c.f.
) C.F._2
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
, (c.f. ), e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._4
GIUSEPPE SANGIOVANNI (c.f. C.F._5
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALE
E
(c.f. ), quale cessionaria della Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, in persona Controparte_4
Pagina 1
), con il patrocinio dell'avv. DEOSDEDIO LITTERIO (c.f. P.IVA_2
) C.F._6
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
, (C.F. ), incorporante la Controparte_5 P.IVA_3 [...]
(c.f. , a sua volta Controparte_6 P.IVA_4
incorporante la con il patrocinio dell'avv. Controparte_7
ANTONELLA CANGIANO (c.f. ) CodiceFiscale_7
APPELLATA-APPELLANTE
INCIDENTALE
E
, Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. , quale cessionaria della Controparte_8 P.IVA_5 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_9 [...]
(c.f. ), qui rappresentata da Controparte_10 P.IVA_6
(c.f. ) in persona Controparte_11 P.IVA_7
del procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. MATTEO
RIGNANESE (c.f. ) C.F._8
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI come da note depositate all'udienza del 12 dicembre 2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 17.12.2010, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e Controparte_1 Parte_3
, al fine di sentire emessa, previo accertamento della mancata
[...]
ottemperanza dell'obbligo a contrarre da parte dei convenuti promittenti venditori, la sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli stessi effetti del contratto definitivo mai concluso, con il conseguente trasferimento in suo favore della proprietà dei beni promessigli in vendita.
Concludeva, infine, anche per la vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite.
A sostegno della pretesa avanzata, l'attore deduceva di aver stipulato, rispettivamente il 28/09/2004 e il 16/02/2007, due distinti preliminari di vendita con cui prometteva di acquistare dalle parti convenute delle unità immobiliari di cui esse erano proprietarie.
In particolare, con il primo contratto preliminare l'attore si era obbligato ad acquistare:
a) da l'immobile di cui costui aveva acquistato la Controparte_1
proprietà piena ed esclusiva con contratto di compravendita a rogito del notaio del 06.04.1990, costituito da unità immobiliare Persona_1
sita in Nola (NA), località Bracciolla, nel complesso edilizio con accesso dal numero civico 28/bis della strada che collega la strada Variante 7 bis e la Via Nazionale delle Puglie e precisamente un appartamento ubicato nell'edificio denominato "Edificio A", corpo scala C, piano secondo (terzo fuori terra) distinto con il numero 9 e composto di tre camere ed accessori, confinante con detta strada di collegamento, cortile condominiale, appartamento interno 10, vano scala e distacco dall'alloggio interno 12. Il
Pagina 3 tutto riportato al NCEU del Comune di Nola alla partita 6621, foglio 15,
p.lla 202, sub. 32. Costituiva pertinenza del predetto appartamento ed era, pertanto, compreso nella promessa di vendita il posto macchina distinto con la lettera "H" sito al piano seminterrato dello stesso corpo scala, delimitato da segnaletica, confinante con spazio comune di disimpegno, posto macchina lettera G e posto macchina lettera I e distinto al NCEU al foglio
15, p.lla 202, sub H.;
b) da e l'immobile di cui costoro Controparte_1 Parte_3
avevano acquistato la proprietà piena ed esclusiva con contratto di compravendita a rogito del 16.07.1998, costituito da unità Persona_2
immobiliare sita nel Comune di Visciano (NA) con accesso dalla strada privata che ha inizio dalla Via per Liveri e precisamente un villino unifamiliare composto da un piano cantinato formato da un unico vano;
da un piano terra formato da due vani, bagno e piccolo disimpegno, nonché da un'annessa area scoperta su tre lati che ne costituisce pertinenza da un primo piano formato da tre vani, bagno e disimpegno con la soprastante terrazza di copertura. Il tutto confinante con la via per Liveri, con strada privata, con villino di proprietà , con strada privata di Controparte_12
altrui proprietà. Il tutto riportato al NCEU del Comune di Visciano alla partita 3459, foglio 7, p.lla 724, Via per Liveri, piano terra, primo e SI, cat.
A/2, classe V, vani 7.
Il prezzo della promessa di vendita era stato convenuto in € 250.000,00, di cui € 100.000,00 già versati come caparra confirmatoria.
Con il successivo preliminare, invece, il si impegnava ad Parte_1
acquistare dal solo Controparte_1
Unità immobiliare sita in Cellole (CE), già Comune di Sessa Aurunca (CE), località Baia Murena, alla Via delle Agavi, facente parte del lotto 321 e
Pagina 4 precisamente un villino unifamiliare composto al piano terra o rialzato da salone, due camere da letto, cucina con patio e bagno e da un sottostante piano cantinato, adibito a deposito, con accesso da scala esterna ed annessa area scoperta per tre lati. Il tutto, tra area coperta e scoperta della complessiva superficie di circa 247 mg, confinante con proprietà Per_3
, proprietà o aventi causa, con via delle Agavi. Il tutto
[...] Per_4
riportato all'Ufficio , Comune di Sessa Aurunca, Controparte_13
Catasto Fabbricati al foglio 196, p.lla 5786 sub 1, zona cens. Not e a12 17
Viale delle Agavi piano T-S1.
Il prezzo convenuto dalle parti per questa seconda promessa di vendita era di € 50.000,00, somma che doveva essere versata dall'acquirente alla stipula del contratto definitivo.
Parte attrice, tuttavia, evidenziava come, nonostante i numerosi inviti a dar seguito ai preliminari, non si era addivenuti alla stipula dei definitivi.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, in data 25 maggio 2011 e in data
14 giugno 2011 intervenivano in giudizio, rispettivamente, la
[...]
e la , le Controparte_7 Controparte_4
quali, dichiarandosi creditrici di , chiedevano di accertare Controparte_1
e dichiarare l'inefficacia, l'inesistenza, nonché la simulazione assoluta dei contratti preliminari del 28.09.2004 e del 16.02.2007 da lui stipulati con
. Parte_1
Si costituivano nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., dopo la notifica degli atti di intervento, e i quali Controparte_1 Parte_3
impugnavano e contestavano quanto dedotto dagli istituti bancari interventori.
Pagina 5 Parti convenute evidenziavano, inoltre, di esser in regime di separazione dei beni e che, pertanto, era del tutto estranea alle Parte_3
vicende economiche del marito.
Chiedevano, quindi: “
1. In via principale, a separare ex art. 103 cpc i giudizi intrapresi dalla e dalla Controparte_7 [...]
con le Controparte_14
domande da esse formulate con gli interventi da esse proposti;
b e, ex art.
295 cpc, rispettivamente sospendere il giudizio relativo alle domande di cui all'intervento della all'esito dei due CP_4 Controparte_7
menzionati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dinanzi al
Trib di Ancona sez dist Jesi dal unitamente ai fratelli Controparte_1
e (r.g. 744/2011 prima ud, 14.2.2012) e dal Parte_4 Pt_5 Pt_6
(r.g. 869/2011 prima ud, 13.3.2012), a riunirsi. - sospendere il
[...]
giudizio relativo alle domande di cui all'intervento della
[...]
all'esito del Controparte_14
menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.706/2011 promosso dinanzi al Trib di Nola dai sigg.ri , Parte_6 CP_1
e e dalla giud dott. Maffei r.g. Parte_4 Pt_5 Parte_7
3956/2011 prossima ud, 30.06.12; 2.- In via subordinata, -- ex art. 295 cpc, sospendere il presente giudizio all'esito dei sopra menzionati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti dinanzi al Tribunale di Ancona sez. dist. . CP_15
B.- Con specifico riferimento alle domande e alle richieste dell'attore e degli interventori: 1.- Provvedere in ordine alle domande attoree secondo diritto, condizionando l'eventuale trasferimento e/o gli eventuali trasferimenti al pagamento delli prezzi (ancora) dovuto i per i beni e i diritti di cui si disporrà ili trasferimento\i medesimo\i e incrementandolo\i
Pagina 6 con interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero trattandosi di obbligazione pecuniaria nei termini indicati dalle sezioni unite nel loro arresto di Cass. 16-07-2008, n. 19499, a partire dalla data dei contratti preliminari ovvero, dalla domanda;
2, Rigettare le domande, le eccezioni, le deduzioni e le richieste tutte contenute e proposte dalla Controparte_7
e dalla
[...] Controparte_14
nei rispettivi atti di intervento in quanto
[...]
improponibili, inammissibili, ed infondate per le ragioni tutte esposte.”
Depositata documentazione, dopo l'espletamento degli interrogatori formali e della prova per testi, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nola così provvedeva:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) Ordina, ai sensi dell'art. 2668 c.c.al competente Conservatore del
Registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria proposta da nei confronti di Parte_1
e , trascritta presso l'Agenzia del Controparte_1 Parte_3
Territorio, Ufficio Provinciale di , in data 31.01.2011, al Registro CP_13
Generale n. 3104 e Registro Generale n. 3104 e Registro Particolare n.
2283, con esonero da responsabilità per il Conservatore.”
La decisione del giudice di promo grado si fondava essenzialmente sul rilievo che, non essendovi in atti il fascicolo di parte attrice, era impossibile verificare la fondatezza della domanda spiegata, basandosi quest'ultima sui contratti preliminari stipulati non rinvenuti in atti.
Il giudizio di appello:
Pagina 7 Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 09.12.2019, ha proposto appello , il quale, in riforma dell'impugnata decisione, ha Parte_1
chiesto testualmente: “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, I.- in accoglimento del presente appello e dei motivi con esso proposti riformare integralmente ed in tutte le statuizioni in essa contenute la sentenza impugnata del Tribunale di Nola n. 1004/2019 pubblicata il 07/05/2019 resa nel giudizio RG n. 7845/2010 e non notificata e di conseguenza, rigettata ogni contraria e diversa istanza e conclusione, in accoglimento delle domande proposte dall'appellante in primo grado: Parte_1
1) emettere sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso trasferendo all'attore , Parte_1
odierno appellante, la proprietà dei beni immobili innanzi descritti e quindi
: a.) - con riferimento al contratto preliminare inter partes del 28.09.2004, la piena proprietà dei seguenti beni immobili : a1) gli immobili di cui il aveva acquistato la proprietà piena ed esclusiva con Controparte_1
contratto di compravendita a rogito del notaio del Persona_1
06.04.1990, costituiti da unità immobiliare sita in Nola (NA), località
Bracciolla, nel complesso edilizio con accesso dal numero civico 28/bis della strada che collega la strada Variante 7 bis e la Via Nazionale delle
Puglie e precisamente un appartamento ubicato nell'edificio denominato
“Edificio A”, corpo scala C, piano secondo (terzo fuori terra) distinto con il numero 9 e composto di tre camere ed accessori, confinante con detta strada di collegamento, cortile condominiale, appartamento interno 10, vano scala e distacco dall'alloggio interno 12. Il tutto riportato al NCEU del Comune di Nola alla partita 6621, foglio 15, p.lla 202, sub. 32.
Costituisce pertinenza del predetto appartamento ed è, pertanto, compreso nella promessa di vendita il posto macchina distinto con la lettera “H” sito
Pagina 8 al piano seminterrato dello stesso corpo scala, delimitato da segnaletica, confinante con spazio comune di disimpegno, posto macchina lettera G e posto macchina lettera I e distinto al NCEU al foglio 15, p.lla 202, sub H.;
a2) gli immobili di cui i sigg.ri e Controparte_1 Parte_3
avevano acquistato la proprietà piena ed esclusiva con contratto di compravendita a rogito del 16.07.1998 costituiti da: - Unità Persona_2
immobiliare sita nel Comune di Visciano (NA) con accesso dalla strada privata che ha inizio dalla Via per Liveri e precisamente un villino unifamiliare composto da un piano cantinato formato da un unico vano;
da un piano terra formato da due vani, bagno e piccolo disimpegno, nonché da un'annessa area scoperta su tre lati che ne costituisce pertinenza;
da un primo piano formato da tre vani, bagno e disimpegno con la soprastante terrazza di copertura. Il tutto confinante con la via per Liveri, con strada privata, con villino di proprietà , con strada privata di Controparte_12
altrui proprietà. Il tutto riportato al NCEU del Comune di Visciano alla partita 3459, foglio 7, p.lla 724, Via per Liveri, piano terra, primo e SI, cat. A/2, classe V, vani 7; b- con riferimento al contratto preliminare inter partes dell'8.06.07 gli immobili di cui il aveva Controparte_1
acquistato la proprietà piena ed esclusiva con atto per notar Per_5
del 9.11.2006 costituiti da: - Unità immobiliare sita in Cellole (CE), già
Comune di Sessa Aurunca (CE), località Baia Murena, alla Via delle
Agavi, facente parte del lotto 321 e precisamente un villino unifamiliare composto al piano terra o rialzato, da salone, due camere da letto, cucina con patìo e bagno e da un sottostante piano cantinato, adibito a deposito, con accesso da scala esterna ed annessa area scoperta per tre lati. Il tutto, tra area coperta e scoperta della complessiva superficie di circa 247 mq, confinante con proprietà , proprietà o aventi Persona_3 Per_4
Pagina 9 causa, con via delle Agavi, salvo altri. Il tutto riportato all'
[...]
, Comune di Sessa Aurunca, Catasto Fabbricati al Controparte_16
foglio 196, p.lla 5786 sub 1, zona cens. 1, cat. A/2, cl.2, vani 5, rend,. Cat.
€ 413,17, Viale delle Agavi piano T-S1. 2 – emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e pertinente al fine dell'accoglimento della domanda;
3 - Vittoria di spese tutte di causa ivi comprese spese gen ex art. 2 co.2
D.M 55/14 per entrambi i gradi di giudizio nei confronti di chi spetti, con attribuzione per quanto riguarda il presente grado di appello per intervenuto anticipo al sottoscritto antistatario.”
Nel dettaglio, l'appellante ha proposto la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame così rubricati:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, in mancanza della produzione di parte attrice, ha ritenuto verificarsi una carenza di carattere insormontabile;
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha revocato l'ordinanza con cui si ammettevano i mezzi istruttori richiesti, ammettendo solo gli interrogatori formali e limitando i capi della escussione dei testi.
Si è costituita la la quale ha contestato Controparte_3
l'impugnazione proposta, riproponendo le domande e le eccezioni formulate in primo grado, e ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto.
Ha esperito, altresì, appello incidentale chiedendo in parziale riforma della sentenza di primo grado: “dichiarare, per le motivazioni esposte, la simulazione assoluta dei contratti preliminari che si assumono stipulati in
Pagina 10 data 29.9.2004 e 16.2.2007 tra le parti in causa e pertanto rigettare la domanda actorea;
In via subordinata, accertare e dichiarare i medesimi contratti preliminari nulli per illiceità dei motivi ai sensi degli art. 1345 c.c. e 1418 c.c. ovvero dichiarare la nullità per illiceità della causa ai sensi degli art. 1343 c.c,
1322 co. 2 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via alternativa, per mancanza di causa ex art. 1325 n.2 cod civ in relazione all'art. 1418 cod.civ., e pertanto rigettare la domanda degli appellanti
In via ancor più gradata dichiarare inefficaci nei confronti della Banca comparente e revocare ex art.2901 cod.civ gli anzidetti due contratti preliminari.”
Ha concluso, infine, per la condanna di parte appellante in solido con i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e la conferma dell'ordine al conservatore dei Registri Immobiliari di – Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di – di CP_13 CP_13
procedere a trascrivere le formalità conseguenti al contenuto della emananda sentenza.
Si è costituita la quale incorporante di Controparte_6
la quale ha contestato l'impugnazione proposta Controparte_7
e ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto.
Ha esperito, inoltre, anch'essa domanda riconvenzionale riportando le medesime conclusioni: “In riforma della sentenza ed accoglimento dell'appello incidentale:
1) Dichiarare, per le motivazioni esposte, la simulazione assoluta dei contratti preliminari che si assumono stipulati in data 29.9.2004 e
16.2.2007 tra le parti in causa e pertanto rigettare la domanda actorea;
Pagina 11 2) In via subordinata, accertare e dichiarare i medesimi contratti preliminari nulli per illiceità dei motivi ai sensi degli art. 1345 c.c. e 1418
c.c. ovvero dichiarare la nullità per illiceità della causa ai sensi degli art.
1343 c.c, 1322 co. 2 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via alternativa, per mancanza di causa ex art. 1325 n.2 cod. civ. in relazione all'art. 1418 cod. civ., e pertanto rigettare la domanda actorea;
3) In via ancor più gradata dichiarare inefficaci nei confronti della CP_4
comparente e revocare ex art.2901 cod .civ gli anzidetti due contratti preliminari;
4) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
4) Confermare per il resto l'ordine al conservatore dei Registri
Immobiliari di – Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CP_13
– di procedere a trascrivere le formalità conseguenti al contenuto CP_13
della emananda sentenza.”
Si sono costituiti e , i quali, facendo Controparte_1 Controparte_2
proprie le conclusioni dell'appellante principale , hanno Parte_1
contestato gli appelli incidentali proposti dagli istituti bancari e ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo: “in accoglimento dell' appello principale proposto dal sig. che i comparenti hanno Parte_1
fatto proprio con il presente atto, e di uno o più dei i motivi con esso formulati riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di
Nola n. 1004/2019 pubblicata il 07/05/2019 resa nel giudizio RG n.
7845/2010 e non notificata e di conseguenza, rigettata ogni contraria e
Pagina 12 diversa istanza e conclusione, in accoglimento delle domande proposte dall'appellante in primo grado , Parte_1
1) emettere sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso trasferendo all'attore , Parte_1
odierno appellante, la proprietà dei beni immobili innanzi descritti e quindi:
a. - con riferimento al contratto preliminare inter partes del 28.09.2004, la piena proprietà dei seguenti beni immobili:
a1) gli immobili di cui il aveva acquistato la proprietà Controparte_1
piena ed esclusiva con contratto di compravendita a rogito del notaio
del 06.04.1990, costituiti da unità immobiliare sita in Persona_1
Nola (NA), località Bracciolla, nel complesso edilizio con accesso dal numero civico 28/bis della strada che collega la strada Variante 7 bis e la
Via Nazionale delle Puglie e precisamente un appartamento ubicato nell'edificio denominato “Edificio A”, corpo scala C, piano secondo (terzo fuori terra) distinto con il numero 9 e composto di tre camere ed accessori, confinante con detta strada di collegamento, cortile condominiale, appartamento interno 10, vano scala e distacco dall'alloggio interno 12. Il tutto riportato al NCEU del Comune di Nola alla partita 6621, foglio 15,
p.lla 202, sub. 32. Costituisce pertinenza del predetto appartamento ed è, pertanto, compreso nella promessa di vendita il posto macchina distinto con la lettera “H” sito al piano seminterrato dello stesso corpo scala, delimitato da segnaletica, confinante con spazio comune di disimpegno, posto macchina lettera G e posto macchina lettera I e distinto al NCEU al foglio 15, p.lla 202, sub H.;
Pagina 13 a2) gli immobili di cui i sigg.ri e Controparte_1 Parte_3
avevano acquistato la proprietà piena ed esclusiva con contratto di compravendita a rogito del 16.07.1998 costituiti da: Persona_2
- Unità immobiliare sita nel Comune di Visciano (NA) con accesso dalla strada privata che ha inizio dalla Via per Liveri e precisamente un villino unifamiliare composto da un piano cantinato formato da un unico vano;
da un piano terra formato da due vani, bagno e piccolo disimpegno, nonché da un'annessa area scoperta su tre lati che ne costituisce pertinenza;
da un primo piano formato da tre vani, bagno e disimpegno con la soprastante terrazza di copertura. Il tutto confinante con la via per Liveri, con strada privata, con villino di proprietà , con strada privata di Controparte_12
altrui proprietà. Il tutto riportato al NCEU del Comune di Visciano alla partita 3459, foglio 7, p.lla 724, Via per Liveri, piano terra, primo e SI, cat. A/2, classe V, vani 7;
b- con riferimento al contratto preliminare inter partes dell'8.06.07 gli immobili di cui il aveva acquistato la proprietà piena ed Controparte_1
esclusiva con atto per notar del 9.11.2006 costituiti da: Per_5
- Unità immobiliare sita in Cellole (CE), già Comune di Sessa Aurunca
(CE), località Baia Murena, alla Via delle Agavi, facente parte del lotto
321 e precisamente un villino unifamiliare composto al piano terra o rialzato, da salone, due camere da letto, cucina con patìo e bagno e da un sottostante piano cantinato, adibito a deposito, con accesso da scala esterna ed annessa area scoperta per tre lati. Il tutto, tra area coperta e scoperta della complessiva superficie di circa 247 mq, confinante con proprietà , proprietà o aventi causa, con via Persona_3 Per_4
delle Agavi, salvo altri. Il tutto riportato all Controparte_16
, Comune di Sessa Aurunca, Catasto Fabbricati al foglio 196, p.lla
[...]
Pagina 14 5786 sub 1, zona cens. 1, cat. A/2, cl.2, vani 5, rend,. Cat. € 413,17, Viale delle Agavi piano T-S1.
2 – anche per l'effetto , ex art. 336 co.1 cpc, caducarsi la statuizione con la quale si è disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale 3.- provvedere in ordine alle domande attoree secondo diritto, condizionando l'eventuale trasferimento e/o gli eventuali trasferimenti andrà/andranno condizionato/i al pagamento del\i prezzi (ancora) dovuto\i per i beni e i diritti di cui si disporrà il trasferimento/i medesimo/i e incrementandolo/i con interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero trattandosi di obbligazione pecuniaria nei termini indicati dalle sezioni unite nel loro arresto di Cass. 16-07-2008, n. 19499, a partire dalla data del contratto preliminare, ovvero, dalla domanda;
II.- Rigettare gli appelli incidentali proposti e tutte, ed in subordine in parte e/o quanto meno con riferimento alla comparente , Parte_3
le domande con essi formulate e/o coltivante da , quale avente CP_17
causa di , e da società quale Controparte_7 CP_3
avente causa di in quanto, nulli, Controparte_4
inammissibili ed infondati per la ragioni tutte sopra esposte.
III.- Vittoria di spese tutte di causa ivi comprese spese gen ex art. 2 co.2
D.M 55/14 per entrambi i gradi di giudizio nei confronti di chi spetti, con attribuzione per intervenuto anticipo ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.”
E' intervenuta ex art. 111 la quale, evidenziata in via Controparte_8
preliminare la propria legittimazione in qualità di cessionaria dell
[...]
ha impugnato e contestato tutto quanto avverso Controparte_6
dedotto, riportandosi a tutte le deduzioni ed eccezioni formulate negli atti e
Pagina 15 verbali di causa nonché alle conclusioni formulate dalla cedente da intendersi per interamente riportate e trascritte.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata riservata in decisione, assegnando i termini di cui agli artt.
190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale proposto da , al quale hanno Parte_1
aderito e risulta infondato, mentre Controparte_1 Parte_3
devono essere accolti gli appelli incidentali proposti dalla Controparte_18
(ora incorporata in e dalla Controparte_19 Controparte_3
(quale cessionaria della Controparte_4
nei termini di seguito precisati.
[...]
2. In via preliminare, va rilevato come la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, sebbene il termine entro il quale, a norma dell'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio, la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure. Sicché, il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e
166 cod. proc. civ. (cfr. Ord. n. 14096 del 4 maggio 2022).
Nel caso di specie, quindi, questa Corte può certamente utilizzare i documenti prodotti tempestivamente in primo grado da parte attrice e depositati in appello.
Pagina 16 3. Nel merito, ai fini della decisione, appare opportuno partire dall'esame degli appelli incidentali con i quali gli istituti bancari, interventori nel primo grado di giudizio, hanno riproposto la richiesta di accertare e dichiarare la simulazione assoluta, la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza dei preliminari di vendita oggetto del giudizio.
3.1 Deve preliminarmente respingersi l'eccezione della difesa dei coniugi
, relativa al difetto di costituzione in giudizio della società Parte_8
nella qualità di cessionaria della CP_3 [...]
Controparte_4
Invero, come dedotto da detta appellata e non contestato da controparte, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in “blocco” ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, le erano stati ceduti dalla Banca suddetta tutti i crediti ricompresi nella lista identificativa degli NDG dei relativi debitori pubblicati, ai sensi dell'art.
7.1 comma 6 della Legge sulla cartolarizzazione sulla seguente pagina web http://www.bppb.it. Tale cessione dei crediti in “blocco” era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 in data 08 novembre 2018, da cui risultava che, tra i crediti ceduti, vi era anche quello vantato nei confronti della e dei fideiussori, tra cui il Parte_7 Controparte_1
identificato con il numero NDG 40212173.
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali
Pagina 17 adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso
"può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta,
d'altronde, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
"determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che siano richiamati criteri sufficienti per consentirne l'identificazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari ed ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, contratto a forma libera, è
Pagina 18 sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13/06/2024, n.16526; 29/12/2017, n.31188: nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura “crediti a sofferenza”.
Dagli elementi innanzi rappresentati si desume che l'individuazione dei crediti trasferiti è avvenuta, nella fattispecie, in base ad una serie di criteri oggettivi, quali essenzialmente la natura della posizione creditoria, la sua classificazione “in sofferenza” nonché il loro ambito oggettivo, in conformità quindi alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti)
(collettivamente, i "Crediti"). E' sufficiente, cioè, l'indicazione per categorie dei rapporti cartolarizzati, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi.
L'onere probatorio in capo alla cessionaria deve, pertanto, considerarsi assolto con la produzione di detto avviso di cessione, appalesandosi per contro del tutto generica la contestazione dell'appellante, e non
Pagina 19 prospettandosi, comunque, alcun elemento per cui dubitare della veridicità
o pertinenza delle specifiche indicazioni offerte dalla cessionaria.
Significativo, infine, è che la cedente Controparte_4
non si sia costituita nel presente giudizio, lasciando quindi alla CP_3
l'iniziativa di insistere nelle domande spiegate in primo grado.
[...]
Da ultimo va, altresì, rilevato che la costituzione di detta società attraverso la mandataria (già Parte_2 [...]
, è documentata dalla procura speciale per atto Controparte_20
per notar di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – Persona_6
racc. n. 32631); così pure la qualità del Dott. di Persona_7
procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar di Roma del 02.08.2018 Persona_8
(rep. n. 18551 - racc. n. 8917), rilasciata dal Dott. a sua Persona_9
volta munito dei necessari poteri in forza della delibera del consiglio di
Amministrazione del 03.04.2017.
3.2 Considerazioni analoghe valgono per la intervenuta in Controparte_8
giudizio quale cessionaria della e Controparte_21
Quest'ultima, infatti, in data 20 luglio 2018, ha ceduto alla CP_22
predetta società un portafoglio di crediti pro soluto, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/99 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario), come da pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 86 del 26/07/2018. Successivamente, con atto del 6.8.2018 per notaio Dott.ssa Notaio in Milano Persona_10
(rep. 70501 racc. 9608), la società conferiva a Controparte_8 [...]
procura speciale per il recupero giudiziale e Controparte_10
stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di
Pagina 20 porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero. Inoltre, la sub-delegava Controparte_10
a lo svolgimento delle attività operative Controparte_11
concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi. Tra i crediti ceduti è certamente compreso quello di cui al presente atto, derivante dal D.I. n. 312/2011 del Tribunale di Ancona-Sez. Dist. in virtù del saldo debitore del c/c n. 1/400, del CP_15
saldo debitore del c/c n.1/399, del saldo debitore del c/c export n. 120, del saldo debitore del mutuo chirografario n. 50031209, del saldo debitore del mutuo chirografario n. 50128991, del saldo debitore del portafoglio commerciale n. 210/400.
L'eccezione sollevata dall'appellante in ordine alla posizione creditoria della società è peraltro tardiva, perché contenuta nella comparsa CP_8
conclusionale, e comunque del tutto generica ed apodittica.
3.3 Va, inoltre, respinta l'eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali e delle domande con essi formulate per carenza di interesse e per novità delle stesse anche ex art. 345 c.p.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'intervento della banca creditrice la quale, al fine di far accertare la simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, abbia per tale ragione esercitato, nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. dal promissario acquirente, un'azione dichiarativa di nullità del contratto. Ciò in quanto tale domanda può essere proposta da chiunque ne abbia interesse allo scopo di rimuovere l'apparenza giuridica del negozio invalido, dalla cui esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. sarebbe derivata la sottrazione di un rilevante cespite del patrimonio del debitore alle garanzie
Pagina 21 previste dall'art. 2740 cod. civ. (cfr. Cass. civ., ord. n. 6703 del
23.03.2011).
È, pertanto, pacificamente ammessa la possibilità di richiedere l'accertamento della simulazione di un contratto preliminare di compravendita da parte del creditore del promittente venditore, domanda differente ed autonoma rispetto a quella di simulazione del contratto definitivo (cfr. Cass. civ., sent. n. 15791 del 24.06.2013) e proponibile anche prima della stipula del contratto definitivo, proprio al fine di evitare la sottrazione del bene promesso in vendita dalla garanzia patrimoniale generica del debitore, in danno di colui il quale vanti nei suoi confronti ragioni di credito.
Ora, nella fattispecie, nessun dubbio sorge sulla posizione debitoria del promittente venditore il quale, unitamente a Controparte_1 Pt_9
e , aveva prestato fideiussione per tutte le
[...] Parte_10
obbligazioni della nei confronti della Parte_7 [...]
con atti in data 27.4.2001 per € 900.000,00, in data Controparte_7
23.7.2001 per ulteriori € 520.000,00 e in data 31.1.2002 per ulteriori €
891.631,00. A seguito delle diffide inviate con più lettere raccomandate di rimborso degli importi a saldo debitorio dei conti di detta società, la
[...]
aveva chiesto ed ottenuto in data 29.4.2011, decreto Controparte_23
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Ancona nei confronti, tra gli altri, di per complessivi € 765.650,18, Controparte_1
oltre interessi e spese.
Il aveva prestato anche fideiussione omnibus, con il limite di € CP_1
800.000,00, in favore della , CP_4 Controparte_4 CP_4
riconoscendosi poi debitore nei suoi confronti della somma di €
437.104,98, oltre interessi e spese;
stante il mancato pagamento di tale
Pagina 22 somma, era stato richiesto da detta decreto ingiuntivo poi concesso CP_4
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Nola in data 14.4.2011 n.
706/11 per la somma di € 466.942,03.
L'esposizione debitoria della società , garantita dall'odierno CP_1
appellante, è ulteriormente confermata dal fatto che essa è stata poi posta in liquidazione il 22.12.2010 e dichiarata infine fallita il 15.6.2011.
Ed è evidente che la posizione creditoria in capo agli istituti bancari appellanti incidentali derivante dalle garanzie prestate dal per CP_1
importi ingenti, seppur non definitivamente e precisamente accertata, costituisce il riscontro sufficiente dell'interesse ad agire per evitare che il trasferimento del bene promesso in vendita nel preliminare comprometta la garanzia patrimoniale che il debitore deve offrire ai creditori ex art. 2740
c.c.
3.4 Sotto l'aspetto probatorio, poi, giova rilevare, in linea di diritto, che, nel caso in cui la domanda di simulazione assoluta di un contratto sia stata proposta da terzi estranei al negozio, quali sono le banche intervenute in giudizio, la prova della simulazione può essere fornita anche con testimoni o per presunzioni, non essendo necessaria la controdichiarazione. In tal caso, quindi, la conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'articolo 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni, come avviene poi di regola.
Al riguardo, essendo la presunzione semplice affidata alla prudente valutazione del decidente ex articolo 2729 del c.c., spetta al giudice di merito scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla
Pagina 23 legge. Pertanto, il giudice dovrà valutare gli elementi presuntivi nella loro globalità e convergenza, dovrà cioè apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, i quali devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, al fine di provare la simulazione (Cass. civ. 04/07/2024, n.18347; n. 22801 del 28.10.2014).
Inoltre, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla
(cfr. Cass. civ. n. 25490 del 20.10.2008).
4. Tanto premesso, ritiene la Corte che, alla luce dei criteri innanzi illustrati, deve ritenersi fondata e meritevole accoglimento la domanda di simulazione assoluta dei due contratti preliminari sottoscritti dall'attore e dai convenuti rispettivamente in data 28.09.2004 e 16.02.2007 (secondo quanto risulta apparentemente dai documenti contrattuali), spiegata in via incidentale dalla e dalla Controparte_24 Controparte_6
(di cui la è ora cessionaria).
[...] Controparte_8
Molteplici sono gli indici presuntivi della natura simulata dei contratti preliminari stipulati dal nella qualità di promittente venditore: CP_1
- la circostanza che i due preliminari per cui è causa non hanno data certa, essendo privi di registrazione e trascrizione, e, pur asseritamente stipulati in anni diversi, risultano perfettamente identici sia nell'impaginazione che nel carattere grafico;
Pagina 24 - la mancanza di indicazione del termine entro il quale addivenire alla stipula del contratto definitivo, circostanza utile al fine di artificiosamente retrodatare la presunta stipula degli stessi con indeterminata dilazione di pagamento, senza neppure la previsione di interessi o rivalutazione sul prezzo di acquisto;
- l'omessa previsione di una caparra nel secondo preliminare ed il fatto che non vi è prova – il cui onere è a carico dell'attore – del pagamento di €
100.000,00 a titolo di caparra di cui vi è menzione nel preliminare asseritamente stipulato il 28.9.2004 (sul punto si ritornerà in seguito);
- l'esistenza, al momento della stipula, di una rilevante esposizione debitoria della società posta in liquidazione in data Parte_7
22.12.2010 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. 54 del
15.06.2011, di cui il era fideiussore;
Controparte_1
- il fatto che, per effetto dei due preliminari, il debitore ha disposto CP_1
di tutto il proprio patrimonio (cfr. visure agli atti);
- la qualità, oltre che di fideiussore, anche di Amministratore Unico e socio di maggioranza della da parte del il quale, Parte_7 CP_1
quindi, deve presumersi che fosse ben a conoscenza dell'insolvenza di detta società nei confronti delle Banche e del generale stato di dissesto della società, nonché direttamente colpito dalle vicende debitorie della stessa;
- lo stretto legame di parentela fra le parti promittenti venditrici e la parte promissaria acquirente, posto che il è il fratello di Parte_1
coniuge di tale legame, secondo Parte_3 Controparte_1
regole di comune esperienza, costituisce un indizio significativo, insieme agli altri, dell'accordo simulato e della conoscenza da parte del promissario acquirente della gravissima situazione debitoria gravante su CP_1
[...]
Pagina 25 - la mancanza di richieste di adempimento dei contratti nel tempo intercorrente fra la loro conclusione e l'epoca di instaurazione del presente giudizio;
- la presentazione della domanda di adempimento in epoca immediatamente antecedente al passaggio a sofferenza dei conti correnti intestati della ed alle richieste monitorie avanzate nei Parte_7
confronti della società e dei suoi garanti;
- la condotta anche processuale dei convenuti che non hanno sollevato alcuna eccezione né resistito alla domanda di esecuzione in forma specifica, rendendo irragionevole l'introduzione del giudizio ex art. 2932
c.c. in una situazione di apparente convergenza di interessi che avrebbe logicamente condotto alla stipula del contratto definitivo;
- la circostanza che sui beni immobili di cui era proprietario Parte_9
–altro garante della ed indicato anche come teste – è Parte_7
stato costituito in data 23/12/2010 un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., e vi è stato un giudizio concluso con sentenza che ha revocato ex art 2910 c.c. detto fondo (v. sentenza agli atti e ); Parte_11 Pt_12
- l'accertamento della simulazione di altro contratto preliminare stipulato in data 8.6.2007 tra e promittenti Parte_10 Controparte_25
venditori, e promissario acquirente, con modalità Persona_11
pressoché identiche a quelle in esame;
è il fratello Parte_10
dell'odierno attore ed era anche lui garante delle obbligazioni della
[...]
nei confronti degli stessi istituti di credito appellanti incidentali Parte_7
in questa sede (v. sentenza del Tribunale di Nola n. 327/2017, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2756/2022 del 17.6.2002 passata in giudicato).
Pagina 26 5. Del tutto irrilevante ed inammissibile è, poi, la prova testimoniale richiesta in primo grado e reiterata in questa sede dall'appellante nonché dagli appellati e Controparte_1 Parte_3
I capi di prova relativi al preliminare del 28.9.2004 - secondo cui i promissari acquirenti avevano ricevuto dal un prestito complessivo Pt_1
di € 100.000,00, rilasciando 10 effetti cambiari di € 10.000,00 ciascuno, e che i coniugi avevano ricevuto la caparra confirmatoria Parte_8
imputando a tale causale l'estinzione di detto debito – risultano in contrasto con quanto riportato nello stesso contratto preliminare. Difatti, nell'art. 5 dello stesso, si legge che la somma di € 100.000,00 veniva versata contestualmente alla stipula dell'atto come caparra confirmatoria, rappresentando quindi non l'imputazione dell'estinzione di un precedente debito bensì il versamento contestuale all'atto della somma medesima;
versamento che, peraltro, appare di per sé poco verosimile poiché non viene neppure indicata la modalità di tale pagamento, se in contanti o tramite assegno, malgrado la rilevante entità dell'importo.
Pertanto, pur a voler prescindere dall'ingiustificata mancanza della relativa documentazione (in particolare delle cambiali asseritamente consegnate e poi restituite), la prova richiesta è inammissibile perché contraria al contratto scritto ed è, comunque, anche del tutto generica perché non indica le modalità ed i tempi di consegna delle varie somme di danaro, asseritamente prestate, per il notevole importo complessivo di €
100.000,00.
La circostanza assume particolare rilievo a favore delle banche creditrici in quanto, secondo la costante giurisprudenza, “Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art.
Pagina 27 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha
l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto” (pt. Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18347).
Inoltre, l'eventuale prova della data del 16.2.2007 in cui il preliminare sarebbe stato stipulato non esclude la ricorrenza di tutte le anomalie sopra segnalate, mentre i capi concernenti il valore di mercato dei due immobili oggetto dei preliminari riguardano valutazioni, di carattere discrezionale, non suscettibili di prova testimoniale, e, peraltro, neppure rilevanti ai fini della decisione, tanto più che non vi è stato poi l'effettivamente pagamento neppure della caparra.
6. Va rilevato, infine, che i beni immobili oggetto del primo dei due contratti preliminari, nello specifico del contratto stipulato il 28.09.2004, erano stati acquistati dai promittenti in regime di Parte_8
comunione legale, divenuti perciò comproprietari al 50%, ragione per cui la domanda di simulazione è stata proposta nei confronti di entrambe le parti contraenti. Deducono gli appellati che, con atto per notar del Per_12
14.10.2010, i coniugi avevano dichiarato lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c e che, pertanto, detti beni non erano più aggredibili da parte dei creditori o lo erano al più per i diritti di comproprietà pari al 50% del . CP_1
Al riguardo, la Corte osserva che a nulla vale la circostanza del sopravvenuto regime di separazione dei beni: oggetto della domanda di simulazione è il preliminare di vendita, da cui, com'è noto, scaturiscono effetti obbligatori personali a carico delle parti contraenti, e ciò che rileva al riguardo è soltanto l'impossibilità di ritenere che la fosse Pt_1
estranea rispetto alla complessiva operazione posta in essere al fine di far
Pagina 28 apparire fittiziamente le parti obbligate al trasferimento dell'intero bene.
Invero, lo strettissimo rapporto di parentela della con le altre parti Pt_1
contraenti, la mancata percezione di alcuna caparra per la promessa di vendita e tutte le altre anomalie sopra evidenziate, fanno sì che debba ritenersi del tutto verosimile che anche fosse Parte_3
perfettamente consapevole dell'intento fraudolento e, quindi, partecipe dell'operazione fittizia posta in essere dal marito, di guisa che non vi è alcuna ragione per ritenere che l'accordo simulatorio abbia riguardato solo una quota del bene.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti della legittimazione in favore dei creditori del per richiedere ed ottenere la caducazione del contratto CP_1
preliminare nella sua interezza.
7. In definitiva, dall'analisi delle risultanze istruttorie sopra elencate, emergono evidenti anomalie nella redazione dei contratti preliminari de quibus e nelle condizioni in essi contenute, che assumono particolare valenza probatoria se valutate unitamente alle altre circostanze suesposte, in particolare le difficoltà economiche del , gli stretti rapporti CP_1
familiari esistenti tra le parti contraenti e la successione logico-temporale dei fatti, tra cui in particolare l'anomala condotta da loro assunta rispetto alla mancata attuazione dei preliminari stessi ed delle scelte poi adottate nella vicenda processuale che ci occupa.
Sussistono, pertanto, numerosi elementi presuntivi – gravi, precisi e concordanti - che depongono univocamente per il carattere assolutamente simulato dei due contratti preliminari di compravenduta, recanti le date
28.09.2004 e 16.02.2007, stipulati fra e Controparte_1 Parte_3
, in qualità di promittenti venditori, e , in qualità
[...] Parte_1
di promissario acquirente.
Pagina 29 Restano, pertanto, assorbite le questioni relative all'ammissibilità della domanda subordinata di opposizione ex art. 404 II comma c.p.c.
Ne consegue che, da un lato, devono essere accolti gli appelli incidentali proposti dalla quale cessionaria della Controparte_24 [...]
, e dalla Controparte_4 Controparte_6
dall'altro, va rigettato l'appello principale proposto da
[...]
e quello incidentale adesivo avanzato da Parte_1 CP_1
e da interamente assorbiti da detto
[...] Parte_3
accoglimento, perché diretti ad ottenere l'adempimento di contratti di cui si
è appunto accertato il carattere simulato.
7. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, è noto che, con la riforma anche solo parziale della sentenza impugnata, la Corte è tenuta a procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Sulla base di quanto sopra rilevato, alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio. Tenuto conto della natura delle questioni dibattute, dell'attività difensiva rispettivamente svolta e dell'esito del giudizio, possono applicarsi i parametri previsti per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, secondo valori medi quanto alle due società appellanti incidentali, e quelli minimi quanto alla intervenuta in corso di causa quale Controparte_8
cessionaria dell riportandosi alle difese di Controparte_6
Pagina 30 quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1004/2019 del Tribunale di Nola – I
Sezione Civile pubblicata in data 07/05/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da , nonché quello Parte_1
incidentale adesivo avanzato da e Controparte_1 Parte_3
2) accoglie gli appelli incidentali avanzati dalla e Controparte_24
dalla (ora incorporata in Controparte_6 NT
, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che
[...]
conferma nel resto, dichiara la simulazione assoluta dei due contratti preliminari stipulati tra le parti, come sopra meglio individuati;
3) condanna , e in Parte_1 Controparte_1 Parte_3
solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida:
A) in favore di a mezzo della Controparte_3 [...]
e di quanto al primo grado, per Parte_2 NT
ciascuna di dette società, in € 30,00 per esborsi ed € 10.860,00 per compensi, nonché, quanto al secondo grado, in € 1.170,00 in favore della e in € 12.156,00 per compensi per ciascuna delle due Controparte_3
suddette società, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15% sui compensi, con attribuzione all'avv. Deosdedio Litterio quale procuratore anticipatario della Controparte_3
B) in favore di quanto al secondo grado, in € 6.079,00 per Controparte_8
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al
15%.
Pagina 31 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali Parte_1 CP_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_3
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 32