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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2361/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Francesco Riverso Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marilena Randazzo
resistente e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
09.04.2025.
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229000843428000, notificata in data 08.06.2022 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di CP_2 addebito n. 33020140002990455000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso
[...] chiedendone il rigetto.
L' regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' il quale, regolarmente citato, CP_2 non si è costituito in giudizio.
Venendo al merito, il ricorso contiene un unico motivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza
2 dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia fondata.
E' incontestato, in particolare, che l'avviso di addebito n. 33020140002990455000 sia stato notificato il 10.02.2015.
costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_1 notificato l'intimazione di pagamento opposta in data 08.06.2022 (cfr. all.ti 6 e 7 della memoria di costituzione).
Ha dedotto, inoltre, di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica, in data
05.08.2015, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002455000, in data 25.02.2017 dell'intimazione di pagamento n.
03020179000056960000, in data 19.11.2019 dell'intimazione di pagamento n.
03020199005164848000, in data 23.01.2020 dell'intimazione di pagamento n.
03020209001377509000; tuttavia: a) non è stata prodotta in giudizio da la CP_3 comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201500002455000, né la relativa notifica;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179000056960000 non risulta notificata in quanto ha prodotto solo un avviso di mancata consegna via Pec CP_3 che riporta “indirizzo non valido”; c) non è stata prodotta in giudizio l'intimazione di pagamento n. 03020199005164848000, né la relata di notifica;
d) non vi è prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020209001377509000, avendo l'
[...]
prodotto soltanto la copia dell'atto asseritamente notificato. Controparte_4
Pertanto, in assenza di prova, da parte di , di validi Controparte_1 atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito (10.02.2015), al momento
3 della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (08.06.2022), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso, peraltro anteriormente alla sospensione dei termini ex artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_2
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_1 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione), con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia dell' CP_2
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 33020140002990455000, richiamato nella intimazione di pagamento n. 03020229000843428000 notificata in data 08.06.2022;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2361/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Francesco Riverso Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marilena Randazzo
resistente e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
09.04.2025.
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229000843428000, notificata in data 08.06.2022 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di CP_2 addebito n. 33020140002990455000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso
[...] chiedendone il rigetto.
L' regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' il quale, regolarmente citato, CP_2 non si è costituito in giudizio.
Venendo al merito, il ricorso contiene un unico motivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza
2 dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia fondata.
E' incontestato, in particolare, che l'avviso di addebito n. 33020140002990455000 sia stato notificato il 10.02.2015.
costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_1 notificato l'intimazione di pagamento opposta in data 08.06.2022 (cfr. all.ti 6 e 7 della memoria di costituzione).
Ha dedotto, inoltre, di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica, in data
05.08.2015, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002455000, in data 25.02.2017 dell'intimazione di pagamento n.
03020179000056960000, in data 19.11.2019 dell'intimazione di pagamento n.
03020199005164848000, in data 23.01.2020 dell'intimazione di pagamento n.
03020209001377509000; tuttavia: a) non è stata prodotta in giudizio da la CP_3 comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201500002455000, né la relativa notifica;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179000056960000 non risulta notificata in quanto ha prodotto solo un avviso di mancata consegna via Pec CP_3 che riporta “indirizzo non valido”; c) non è stata prodotta in giudizio l'intimazione di pagamento n. 03020199005164848000, né la relata di notifica;
d) non vi è prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020209001377509000, avendo l'
[...]
prodotto soltanto la copia dell'atto asseritamente notificato. Controparte_4
Pertanto, in assenza di prova, da parte di , di validi Controparte_1 atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito (10.02.2015), al momento
3 della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (08.06.2022), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso, peraltro anteriormente alla sospensione dei termini ex artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_2
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_1 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione), con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia dell' CP_2
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 33020140002990455000, richiamato nella intimazione di pagamento n. 03020229000843428000 notificata in data 08.06.2022;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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