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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 7428/2022
Oggi 08/01/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti ZAPPOLI MIRNA TE
Per l'avv.to/avv.ti CP_1 CP_2
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Zappoli precisa le conclusioni come da prima memoria 183 insiste nelle proprie istanze istruttorie.
L'Avv. precisa le conclusioni come da note autorizzate, insiste CP_2
nelle proprie istanze istruttorie.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti, rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7428/2022 tra le parti:
Attore: con l'Avv. ZAPPOLI MIRNA TE
Convenuto: con l'Avv. CP_1 CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. allega: TE
- l'avvenuto trasferimento in data 25/10/2019 della somma di € 150.000,00 dal proprio conto corrente a quello della convenuta in forza di un CP_1 contratto di mutuo concluso oralmente tra le parti;
- l'inadempimento dell'obbligo di restituzione della mutuataria.
Pertanto, chiede che sia condannata alla restituzione di € TE CP_1
150.000,00 maggiorata di interessi al tasso legale con decorrenza dal 25/10/2019 fino alla data della domanda a titolo di mutuo entro il termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 1817 cc. In via subordinata, chiede l'accertamento della natura indebita del pagamento ai sensi dell'art. 2033 cc e la conseguente condanna di controparte alla restituzione di € 150.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi. In via sussidiaria, chiede la restituzione della somma ex art. 2041 cc a titolo di arricchimento senza causa. si difende eccependo: CP_1
- l'inesistenza di un contratto di mutuo tra le parti;
- un controcredito di € 292.539,00 basato sulla metà delle somme prelevate da dal conto corrente cointestato e sui proventi di polizze TE assicurative a lei intestate di cui si sarebbe indebitamente TE appropriato.
3 Pertanto, chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che CP_1 sia condannato al pagamento di € 292.539,00, oltre interessi e TE rivalutazione monetaria e in subordine la compensazione.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3.
La domanda principale è fondata. allega a sostegno della richiesta restitutoria l'esistenza di un contratto TE di mutuo concluso oralmente tre le parti e, in caso di mancato accertamento dell'esistenza di tale contratto, la natura indebita del pagamento ex art. 2033 cc. nega che la somma le sia stata versata a titolo di mutuo ma non fornisce CP_1 una spiegazione alternativa del documentato versamento in suo favore, con ciò suffragando la prospettazione svolta in subordine dall'attore in merito all'assenza di giustificazione dello spostamento patrimoniale.
Parte convenuta si limita ad argomentare che tale versamento andrebbe contestualizzato nel “complesso intreccio dei rapporti familiari”, ove si sarebbero spesso verificati trasferimenti di denaro tra i conti personali dei due coniugi, tuttavia il Tribunale osserva che, anche senza considerare il rilevante importo, se ciò fosse vero, la somma sarebbe presumibilmente stata versata all'interno del conto cointestato, non all'interno di quello personale di CP_1
4.
La domanda riconvenzionale è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
1) la richiesta di restituzione delle somme di cui alle lettere d) e h) della comparsa è indeterminata, avendo la convenuta omesso di indicare le particolari operazioni economiche a cui sarebbero riferite le somme, tanto che non le ha neanche conteggiate all'interno della somma totale oggetto di domanda riconvenzionale;
2) parte convenuta ha provato l'avvenuto trasferimento in data 30/3/2020 delle somme di cui alle lettere a) – b) (€ 131.000,00) dal conto corrente cointestato alle parti (n. 00004628) al conto corrente personale di TE
3) l'attore non ha superato la presunzione di contitolarità delle somme presenti nel conto cointestato, poiché nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc ha
4 affermato genericamente “che il danaro presente sul conto corrente cointestato era del Sig. , mentre nella seconda memoria, cioè al di là dello spirare delle Pt_1 preclusioni assertive, ha descritto in maniera più analitica uno scenario in parte diverso (“totale delle entrate del Sig. nel periodo 2010/2020 è di TE
€ 513.011,42; - totale delle entrate della convenuta è di € 161.430,40”); 4) un discorso diverso vale per il prelievo di cui alla lettera c) della comparsa di poiché la predetta in comparsa conclusionale ha ammesso che il CP_1 Pa denaro proveniva dalla vendita di un bene di esclusiva proprietà di , limitandosi ad affermare, peraltro senza riscontro, che le spetterebbe il 50% del ricavato avendo in prima persona collaborato alla creazione del patrimonio familiare;
5) con riferimento alle somme di cui alle lettere e) – g) della comparsa, dal doc. 26 Pa emerge che era garante del debito contratto dal figlio con la Banca CP_1 di Credito Cooperativo di CA (di ciò offre riscontro anche quanto riferito da in sede di testimonianza: “mio padre ha ritrattato il Testimone_1 finanziamento intestandolo a lui”);
6) quindi, i prelievi indicati da provenienti dal conto cointestato, sono CP_1 valsi a estinguere un debito proprio (anche) di così che non può TE presumersi l'accordo della moglie come pure si potrebbe fare se il pagamento fosse stato effettuato in funzione solutoria di un debito (solo) del figlio.
7) per quanto riguarda la somma di € 121.613,58 di cui alla lettera i), la convenuta ha allegato solo gli estratti conto dai quali risulta il bonifico fatto da IP al conto cointestato ma non il trasferimento da quest'ultimo a quello personale di mancando, perciò, il presupposto della richiesta di restituzione TE Pa (cioè l'ingresso nella sfera giuridico-patrimoniale esclusiva di , senza considerare che verosimilmente è stata la stessa convenuta a così disporre in ordine alla destinazione dei proventi delle polizze a lei intestate.
Se il credito accertato di parte convenuta ammonta a euro 84.925,89, a esito di compensazione, la predetta dovrà corrispondere all'attore euro 65.074,11 oltre interessi dalla domanda poiché non vi è prova della mala fede dell'accipiens.
Non essendo stata dimostrata la stipula di un mutuo, non può applicarsi l'art. 1817 cc.
5.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) condanna a pagare a euro 65.074,11 oltre interessi CP_1 TE dalla domanda;
2) rigetta le altre domande delle parti;
5 3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 TE euro 9.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 08/01/2025 Il giudice
Paolo Siracusano
6
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 7428/2022
Oggi 08/01/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti ZAPPOLI MIRNA TE
Per l'avv.to/avv.ti CP_1 CP_2
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Zappoli precisa le conclusioni come da prima memoria 183 insiste nelle proprie istanze istruttorie.
L'Avv. precisa le conclusioni come da note autorizzate, insiste CP_2
nelle proprie istanze istruttorie.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti, rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7428/2022 tra le parti:
Attore: con l'Avv. ZAPPOLI MIRNA TE
Convenuto: con l'Avv. CP_1 CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. allega: TE
- l'avvenuto trasferimento in data 25/10/2019 della somma di € 150.000,00 dal proprio conto corrente a quello della convenuta in forza di un CP_1 contratto di mutuo concluso oralmente tra le parti;
- l'inadempimento dell'obbligo di restituzione della mutuataria.
Pertanto, chiede che sia condannata alla restituzione di € TE CP_1
150.000,00 maggiorata di interessi al tasso legale con decorrenza dal 25/10/2019 fino alla data della domanda a titolo di mutuo entro il termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 1817 cc. In via subordinata, chiede l'accertamento della natura indebita del pagamento ai sensi dell'art. 2033 cc e la conseguente condanna di controparte alla restituzione di € 150.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi. In via sussidiaria, chiede la restituzione della somma ex art. 2041 cc a titolo di arricchimento senza causa. si difende eccependo: CP_1
- l'inesistenza di un contratto di mutuo tra le parti;
- un controcredito di € 292.539,00 basato sulla metà delle somme prelevate da dal conto corrente cointestato e sui proventi di polizze TE assicurative a lei intestate di cui si sarebbe indebitamente TE appropriato.
3 Pertanto, chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che CP_1 sia condannato al pagamento di € 292.539,00, oltre interessi e TE rivalutazione monetaria e in subordine la compensazione.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3.
La domanda principale è fondata. allega a sostegno della richiesta restitutoria l'esistenza di un contratto TE di mutuo concluso oralmente tre le parti e, in caso di mancato accertamento dell'esistenza di tale contratto, la natura indebita del pagamento ex art. 2033 cc. nega che la somma le sia stata versata a titolo di mutuo ma non fornisce CP_1 una spiegazione alternativa del documentato versamento in suo favore, con ciò suffragando la prospettazione svolta in subordine dall'attore in merito all'assenza di giustificazione dello spostamento patrimoniale.
Parte convenuta si limita ad argomentare che tale versamento andrebbe contestualizzato nel “complesso intreccio dei rapporti familiari”, ove si sarebbero spesso verificati trasferimenti di denaro tra i conti personali dei due coniugi, tuttavia il Tribunale osserva che, anche senza considerare il rilevante importo, se ciò fosse vero, la somma sarebbe presumibilmente stata versata all'interno del conto cointestato, non all'interno di quello personale di CP_1
4.
La domanda riconvenzionale è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
1) la richiesta di restituzione delle somme di cui alle lettere d) e h) della comparsa è indeterminata, avendo la convenuta omesso di indicare le particolari operazioni economiche a cui sarebbero riferite le somme, tanto che non le ha neanche conteggiate all'interno della somma totale oggetto di domanda riconvenzionale;
2) parte convenuta ha provato l'avvenuto trasferimento in data 30/3/2020 delle somme di cui alle lettere a) – b) (€ 131.000,00) dal conto corrente cointestato alle parti (n. 00004628) al conto corrente personale di TE
3) l'attore non ha superato la presunzione di contitolarità delle somme presenti nel conto cointestato, poiché nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc ha
4 affermato genericamente “che il danaro presente sul conto corrente cointestato era del Sig. , mentre nella seconda memoria, cioè al di là dello spirare delle Pt_1 preclusioni assertive, ha descritto in maniera più analitica uno scenario in parte diverso (“totale delle entrate del Sig. nel periodo 2010/2020 è di TE
€ 513.011,42; - totale delle entrate della convenuta è di € 161.430,40”); 4) un discorso diverso vale per il prelievo di cui alla lettera c) della comparsa di poiché la predetta in comparsa conclusionale ha ammesso che il CP_1 Pa denaro proveniva dalla vendita di un bene di esclusiva proprietà di , limitandosi ad affermare, peraltro senza riscontro, che le spetterebbe il 50% del ricavato avendo in prima persona collaborato alla creazione del patrimonio familiare;
5) con riferimento alle somme di cui alle lettere e) – g) della comparsa, dal doc. 26 Pa emerge che era garante del debito contratto dal figlio con la Banca CP_1 di Credito Cooperativo di CA (di ciò offre riscontro anche quanto riferito da in sede di testimonianza: “mio padre ha ritrattato il Testimone_1 finanziamento intestandolo a lui”);
6) quindi, i prelievi indicati da provenienti dal conto cointestato, sono CP_1 valsi a estinguere un debito proprio (anche) di così che non può TE presumersi l'accordo della moglie come pure si potrebbe fare se il pagamento fosse stato effettuato in funzione solutoria di un debito (solo) del figlio.
7) per quanto riguarda la somma di € 121.613,58 di cui alla lettera i), la convenuta ha allegato solo gli estratti conto dai quali risulta il bonifico fatto da IP al conto cointestato ma non il trasferimento da quest'ultimo a quello personale di mancando, perciò, il presupposto della richiesta di restituzione TE Pa (cioè l'ingresso nella sfera giuridico-patrimoniale esclusiva di , senza considerare che verosimilmente è stata la stessa convenuta a così disporre in ordine alla destinazione dei proventi delle polizze a lei intestate.
Se il credito accertato di parte convenuta ammonta a euro 84.925,89, a esito di compensazione, la predetta dovrà corrispondere all'attore euro 65.074,11 oltre interessi dalla domanda poiché non vi è prova della mala fede dell'accipiens.
Non essendo stata dimostrata la stipula di un mutuo, non può applicarsi l'art. 1817 cc.
5.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) condanna a pagare a euro 65.074,11 oltre interessi CP_1 TE dalla domanda;
2) rigetta le altre domande delle parti;
5 3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 TE euro 9.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 08/01/2025 Il giudice
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