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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CELESTE LISO e SABINO SERNIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito
Andria, in Via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Persona_1 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_2 CP_2
Minzoni 15;
In punto a: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del ricorrente della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“- rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
pagina 1 di 8 - in subordine, qualora si decida per la concessione del beneficio, si precisa che per il corrente anno scolastico la Legge di Bilancio ha stabilito che la carta non avrà più il valore nominale di 500 euro, ma un valore fino a euro 500.
L'eventuale concessione, pertanto, dovrà rispettare i requisiti della normativa vigente.
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 05/12/2024 , come sopra rappresentato, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente precario, in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l' di Castelmassa in forza di un contratto a tempo Controparte_3
determinato dal 09.09.2024 al 31.08.2025 con il convenuto, e di non aver fruito in tale CP_1 annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n.
107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato soggetto agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70 ed invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che eccepiva il possesso in capo al ricorrente della qualifica di “educatore”; la mancata allegazione delle spese sostenute dal ricorrente per la propria formazione per l'annualità richiesta, in violazione dell'art. 2697 c.c.; nonché l'erroneità dell'importo oggetto della domanda, in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 (L. n° 207 del 30/12/2024), il valore della c.d. Carta docente verrà rideterminato con un successivo decreto ministeriale.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
pagina 2 di 8 Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sebbene la normativa di settore utilizzi il termine “docente”, si deve ammettere che anche gli educatori possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente affermato anche dalla Corte di
Cassazione, che sul punto richiamando numerosi precedenti ha ribadito: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, l'assimilabilità di questo con quello docente è altresì confermata anche dalla contrattazione collettiva, il CCNL del Comparto Scuola 2016-
2018, lo include, infatti, nell' “area professionale dei docenti”, come previsto dall'articolo 25 che ricomprende insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (Cass. Civ. sez. lav.
24.02.2025, n. 4810), tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33), come precisato in un'altra pronuncia della medesima Corte (Cass. Civ. sez. lav. 29.10.2024, n. 27872).
Alla luce di una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella
pagina 3 di 8 propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav.
24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Gli RM hanno infine ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n.
32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, nell'anno scolastico in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per l'anno scolastico di servizio svolto in forza del contratto a tempo determinato indicato in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice. pagina 5 di 8 6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
pagina 6 di 8 Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente tuttora in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l' di Controparte_3
Castelmassa, in forza di un contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 31.08.2025, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parte ricorrente per il corrente anno scolastico (2024/2025), si evidenzia che la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre
2024, n. 207), modificando l'art. 1, commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107 introduttiva del bonus docente, l'ha esteso anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e ha modificato l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro
500 annui per ciascun anno scolastico”, attribuendo altresì ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto;
sicchè va riconosciuto a parte ricorrente l'importo che sarà successivamente determinato con decreto ministeriale (in ogni caso fino ad un massimo di €
500,00) per l'anno 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Sulla risultante somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore fino ad € 1.100,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 808/2024 promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico fino ad € 500,00 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
il relativo importo tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente –e per lei ai procuratori costituiti, CP_1
che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 336,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 21,50.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CELESTE LISO e SABINO SERNIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito
Andria, in Via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Persona_1 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_2 CP_2
Minzoni 15;
In punto a: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del ricorrente della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“- rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
pagina 1 di 8 - in subordine, qualora si decida per la concessione del beneficio, si precisa che per il corrente anno scolastico la Legge di Bilancio ha stabilito che la carta non avrà più il valore nominale di 500 euro, ma un valore fino a euro 500.
L'eventuale concessione, pertanto, dovrà rispettare i requisiti della normativa vigente.
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 05/12/2024 , come sopra rappresentato, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente precario, in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l' di Castelmassa in forza di un contratto a tempo Controparte_3
determinato dal 09.09.2024 al 31.08.2025 con il convenuto, e di non aver fruito in tale CP_1 annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n.
107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato soggetto agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70 ed invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che eccepiva il possesso in capo al ricorrente della qualifica di “educatore”; la mancata allegazione delle spese sostenute dal ricorrente per la propria formazione per l'annualità richiesta, in violazione dell'art. 2697 c.c.; nonché l'erroneità dell'importo oggetto della domanda, in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 (L. n° 207 del 30/12/2024), il valore della c.d. Carta docente verrà rideterminato con un successivo decreto ministeriale.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
pagina 2 di 8 Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sebbene la normativa di settore utilizzi il termine “docente”, si deve ammettere che anche gli educatori possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente affermato anche dalla Corte di
Cassazione, che sul punto richiamando numerosi precedenti ha ribadito: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, l'assimilabilità di questo con quello docente è altresì confermata anche dalla contrattazione collettiva, il CCNL del Comparto Scuola 2016-
2018, lo include, infatti, nell' “area professionale dei docenti”, come previsto dall'articolo 25 che ricomprende insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (Cass. Civ. sez. lav.
24.02.2025, n. 4810), tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33), come precisato in un'altra pronuncia della medesima Corte (Cass. Civ. sez. lav. 29.10.2024, n. 27872).
Alla luce di una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella
pagina 3 di 8 propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav.
24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Gli RM hanno infine ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n.
32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, nell'anno scolastico in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per l'anno scolastico di servizio svolto in forza del contratto a tempo determinato indicato in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice. pagina 5 di 8 6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
pagina 6 di 8 Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente tuttora in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l' di Controparte_3
Castelmassa, in forza di un contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 31.08.2025, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parte ricorrente per il corrente anno scolastico (2024/2025), si evidenzia che la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre
2024, n. 207), modificando l'art. 1, commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107 introduttiva del bonus docente, l'ha esteso anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e ha modificato l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro
500 annui per ciascun anno scolastico”, attribuendo altresì ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto;
sicchè va riconosciuto a parte ricorrente l'importo che sarà successivamente determinato con decreto ministeriale (in ogni caso fino ad un massimo di €
500,00) per l'anno 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Sulla risultante somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore fino ad € 1.100,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 808/2024 promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico fino ad € 500,00 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
il relativo importo tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente –e per lei ai procuratori costituiti, CP_1
che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 336,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 21,50.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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