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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1692/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.9.2024
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marina Cagnetta,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Valentina Gesmundo,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 18.8.2006 in
ZZ (anno 2006, atto n.76, parte II, serie A);
- dall'unione sono nati (il 19.12.2006) e (il 24.06.2010), Per_1 Per_2 quest'ultima minore;
1 - sono separati consensualmente con sentenza n. 535 emessa il 5.3.2024 e pubblicata il 28.3.2024 dal Tribunale di Parma.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.9.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le statuizioni dettate nella sentenza di separazione giudiziale in merito all'affidamento e collocamento della prole nonché al diritto di visita del genitore non collocatario, apportando invece modifiche in ordine alle questioni economiche dapprima nel ricorso introduttivo e successivamente nelle note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13.12.2024 nelle quali si pattuisce, a modifica dei punti 10 e 11 del predetto ricorso, l'obbligo del di versare a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 450,00 (€
225,00 per ogni figlio), ai quali si aggiungono € 300,00 da corrispondersi entro il 15 del mese di dicembre e di luglio di ogni anno con decorrenza da luglio 2025, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trani, ripartizione dell'assegno unico al 50% come per legge, impegno del a corrispondere la somma complessiva di € 500,00 a definitiva tacitazione Pt_2 della pretesa economica avanzata dalla a titolo di pagamento degli arretrati Pt_1
Istat sull'assegno di mantenimento in suo favore relativi al periodo Gennaio 2021 -
Giugno 2024, mediante versamento mensile della somma di € 100,00, già a far data dal mese di gennaio 2025 fino al mese di giugno del medesimo anno, rinuncia della alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 hanno concordemente apportato modifiche ai punti 10 e 11 del ricorso introduttivo, confermando per il resto le ulteriori condizioni.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 20.9.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e decorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio, considerando come termine a quo gennaio 2021, epoca di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in quel giudizio.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico ovvero all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 18.8.2006 in ZZ (anno 2006, atto n. 76, parte II, serie A) da e alle condizioni di cui al ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 3.9.2024, come modificato ai punti 10 e 11 nelle note di trattazione scritta del 13.12.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.9.2024
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marina Cagnetta,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Valentina Gesmundo,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 18.8.2006 in
ZZ (anno 2006, atto n.76, parte II, serie A);
- dall'unione sono nati (il 19.12.2006) e (il 24.06.2010), Per_1 Per_2 quest'ultima minore;
1 - sono separati consensualmente con sentenza n. 535 emessa il 5.3.2024 e pubblicata il 28.3.2024 dal Tribunale di Parma.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.9.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le statuizioni dettate nella sentenza di separazione giudiziale in merito all'affidamento e collocamento della prole nonché al diritto di visita del genitore non collocatario, apportando invece modifiche in ordine alle questioni economiche dapprima nel ricorso introduttivo e successivamente nelle note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13.12.2024 nelle quali si pattuisce, a modifica dei punti 10 e 11 del predetto ricorso, l'obbligo del di versare a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 450,00 (€
225,00 per ogni figlio), ai quali si aggiungono € 300,00 da corrispondersi entro il 15 del mese di dicembre e di luglio di ogni anno con decorrenza da luglio 2025, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trani, ripartizione dell'assegno unico al 50% come per legge, impegno del a corrispondere la somma complessiva di € 500,00 a definitiva tacitazione Pt_2 della pretesa economica avanzata dalla a titolo di pagamento degli arretrati Pt_1
Istat sull'assegno di mantenimento in suo favore relativi al periodo Gennaio 2021 -
Giugno 2024, mediante versamento mensile della somma di € 100,00, già a far data dal mese di gennaio 2025 fino al mese di giugno del medesimo anno, rinuncia della alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 hanno concordemente apportato modifiche ai punti 10 e 11 del ricorso introduttivo, confermando per il resto le ulteriori condizioni.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 20.9.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e decorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio, considerando come termine a quo gennaio 2021, epoca di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in quel giudizio.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico ovvero all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 18.8.2006 in ZZ (anno 2006, atto n. 76, parte II, serie A) da e alle condizioni di cui al ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 3.9.2024, come modificato ai punti 10 e 11 nelle note di trattazione scritta del 13.12.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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