Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., l'eventuale nullità della notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/10/2014, n. 23172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23172 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7884-2011 proposto da:
MA LV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato ZAPPULLA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato BURGIO ALDO SEBASTIANO con studio in SIRACUSA, VIALE TEOCRITO 129 giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AN NN ([...]), quale procuratrice generale ed erede di AN MA, e RA RA ([...]), quale erede di AN MA, domiciliate in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato RUGGERO GIBILISCO con studio in SIRACUSA, VIALE TUNISI 53 giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
AN AN, AN EL;
- intimate -
avverso la sentenza n. 1358/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/12/2010, R.G.N. 267/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del novembre 2005, accoglieva la domanda proposta da LL SA, quale amministratore del pozzo trivellato NO AV sito in Siracusa, Contrada Monasteri, dichiarando che il convenuto NC EM aveva diritto di irrigare con l'acqua prelevata dal pozzo trivellato solo il suo fondo, acquistato nel 1976 con rogito notaio Adorno, sito nella Contrada Monasteri, escludendo il diritto di irrigare con quella stessa acqua altro fondo limitrofo di sua proprietà (irrigato con acqua di altro pozzo e attraverso altra conduttura), che il NC aveva esercitato tramite un collegamento "tra le separate condotte".
Il Tribunale, rigettata altresì l'eccezione di usucapione del NC, lo condannava "al risarcimento dei danni per l'uso illecito dell'acqua che quantificava, in via equitativa, in 10.000 Euro".
2. - Sull'appello principale di NC EM ed incidentale del LL (quanto alle spese della consulenza tecnica), la Corte di appello di Catania, con sentenza resa pubblica il 17 dicembre 2010, per quanto ancora interessa in questa sede, riformava in parte la decisione di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento danni proposta dal LL.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre LL SA, quale amministratore del pozzo trivellato NO AV sito in Siracusa, Contrada Monasteri, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso NC AN e SC EL, quali eredi di NC EM, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede NC NA e NC NE. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., per esser stato detto atto irritualmente notificato dall'UNEP del Tribunale di Siracusa, giacché "non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi della L. 20 gennaio 1992, n. 55, art. 1 la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, l'eventuale nullità della notificazione"
(Cass., 21 febbraio 2007, n. 4035). 2. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione dell'art. 1218 cod. civ. e dell'art. 167 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.. La Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la domanda di danni in quanto il NC, rendendosi inadempiente ad obbligo contrattuale assunto con l'atto a rogito notaio Adorno, "risponde, per il solo fatto dell'uso illegittimo dell'acqua e indipendentemente dalle ore di acqua utilizzate, a titolo di responsabilità contrattuale, dei danni provocati con il suo comportamento", consistenti "nella maggior usura degli impianti, nel maggior consumo dell'acqua e nella maggior possibilità di esaurimento della falda acquifera, nell'illecito arricchimento senza causa e nell'uso diverso da quello pattuito".
Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe in contraddizione con la nozione di comune esperienza per cui, "prenotate sei ore d'acqua per irrigazione dello stacco esteso ett. 1.05.10, come indicato nel citato atto in notaio Adorno del 17.12.1976 ... non è possibile irrigare altro stacco, perché tali ore sono appena sufficienti per lo stacco avente diritto, pena la morte degli alberi e delle colture di entrambi gli stacchi". La Corte territoriale avrebbe, poi, statuito in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., posto che il NC aveva richiesto la riforma del capo di sentenza in ordine alla condanna al risarcimento del danno soltanto per contraddittorietà della sentenza del primo giudice. Peraltro, il fatto dell'utilizzo dell'acqua per oltre le sei ore di cui il convenuto poteva settimanalmente disporre era "pacificamente ed implicitamente ammesso da entrambe le parti" o comunque non contestata dalla controparte, che dunque era esonerata dal dover fornire la relativa prova;
sicché, il giudice di appello "avrebbe dovuto rimettere sul ruolo la causa e provocare sul punto il contraddittorio" e non già decidere in base a "questione a sorpresa", rispetto ad un thema decidendum che riguardava soltanto l'aver il NC acquistato, o meno, per usucapione il diritto ad irrigare altro fondo con l'acqua del pozzo trivellato. 1.1. - Il motivo è infondato, per la parte in cui non è
inammissibile.
Il ricorrente non trascrive il contenuto della domanda di risarcimento del danno svolta con l'originario atto di citazione, limitandosi a richiamare il tenore della comparsa conclusionale di primo grado, nel quale neppure è fatta menzione della domanda risarcitoria;
tuttavia, di tale domanda lo stesso LL da contezza allorquando richiama il terzo motivo di appello (p. 8 del ricorso), cosi potendosi evincere che questa si fondava sull'uso illegittimo del pozzo, senza, però, che siano indicate quali fossero le conseguenze pregiudizievoli derivate dal predetto uso illegittimo. In siffatto circoscritto contesto occorre, dunque, scrutinare il motivo, altrimenti inammissibile per palese difetto di autosufficienza.
La decisione assunta dalla Corte territoriale è in armonia con il dettato dell'art. 1223 cod. civ., per cui il danno risarcibile è quello che si manifesta come conseguenza dell'illecito (contrattuale, nel nostro caso), avendo essa posto attenzione alle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento imputato al NC nell'irrigare con l'acqua del pozzo trivellato anche altro fondo (rispetto al quale tale irrigazione non era contrattualmente consentita), individuandole nel maggior consumo dell'acqua. Il giudice del gravame ha, però, escluso che dette conseguenze si fossero realizzate e ciò in ragione del fatto che, essendo stato pattuito contrattualmente un utilizzo dell'acqua del pozzo trivellato per sei ore settimanali, tale modalità era stata comunque rispettata dal NC, non risultando che "abbia mai superato il consumo di sei ore di acqua settimanali di cui egli poteva legittimamente disporre ai sensi del citato contratto stipulato nel 1976". Quanto, poi, al "fatto notorio" evocato in questa sede dal ricorrente (e che riguarderebbe i profili irrigatori degli "stacchi" siti nei luoghi per cui è causa) è sufficiente evidenziare che esso non è affatto riconducibile alle nozioni di comune esperienza di cui all'art. 115 cod. proc. civ., da intendersi come nozioni acquisite alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, restandone estranee le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice (tra le altre, Cass., 19 marzo 2014, n. 6299). Neppure la censura che attiene alla dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (scrutinabile, invero, nella sua sostanza di denuncia di genericità del gravame del NC) può trovare accoglimento, posto che nella sentenza si da atto che il NC aveva, con specifico motivo di appello (che il ricorrente non trascrive puntualmente, limitandosi a riportarne uno stralcio insufficiente), contestato la condanna al risarcimento del danno per l'illecita utilizzazione dell'acqua del pozzo a trivella, là dove - come detto in precedenza - era presupposto onere dell'attore LL allegare e provare il danno patito.
Quanto, infine, alla asserita lesione del contraddittorio (per decisione in base a questione rilevata d'ufficio dal giudice e non indicata alle parti), tale doglianza è priva di ragione, posto che l'obbligo contrattuale di utilizzo settimanale dell'acqua per sole sei ore era circostanza pacificamente conosciuta dalle parti in causa (essendo, unitamente ad altre allegazioni, a fondamento della stessa azione giudiziaria del LL), mentre era l'attore, per l'appunto, a dover dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile in base ad allegazioni specifiche, rispetto alle quali soltanto avrebbe potuto porsi un problema di onere di contestazione avversaria, che però nella specie - come già rilevato - il ricorrente neppure indica specificamente dove siano state avanzate e ne' ne trascrive il puntuale contenuto.
2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..
La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla richiesta, ribadita nella comparsa di risposta in appello, di ordinare al NC "di procedere immediatamente a sconnettere le due tubazioni in modo da renderle del tutto autonome", sebbene ciò potrebbe anche essere stabilito dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ.. 2.1. - Il motivo è inammissibile, giacché - in violazione del principio di autosufficienza nella deduzione di un error in procedendo (cfr. Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077) - il ricorrente ha mancato di puntualizzare il contenuto della relativa domanda siccome originariamente proposta e, poi, ribadita in appello, non soltanto con l'atto di impugnazione incidentale (che dalla sentenza risulta aver proposto unicamente in relazione alle spese processuali), ma anche con le relative conclusioni all'esito del giudizio di secondo grado.
Peraltro, lo stesso ricorrente deduce di aver avanzato la domanda di sconnessione delle tubazioni (da intendersi quale risarcimento in forma specifica) solo con la comparsa di risposta in appello, là dove, come accennato, era necessario, ove il primo giudice fosse effettivamente incorso in una omessa pronuncia sul punto, proporre appello incidentale.
3. - Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente, in quanto soccombente, condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
nulla è da disporsi in punto di spese processuali nei confronti delle intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore delle controricorrenti, in solido tra loro, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014