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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5107/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5107/2023
Il 15 aprile 2025 ad ore 12.31 sono comparsi: per 'avv. ALFREDO STEFANONI;
Parte_1 per l'avv ALESSIA TRENTI. Controparte_1
L'avv. STEFANONI precisa le conclusioni come da note finali.
L'avv. TRENTI precisa le conclusioni come da note finali, osservando che è stata emessa una nuova circolare ministeriale con il parere dell'Avvocatura dello Stato (23.1.2025 n. 995).
I difensori discutono la causa riportandosi alle proprie note finali e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.25, nessuna parte presente, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Martina Grandi
1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5107/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ALFREDO Parte_2 P.IVA_1
STEFANONI
APPELLANTE contro
(C.F. ) con l'avv. ALESSIA TRENTI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANNAMARIA GRASSO
APPELLATO avverso
la sentenza del Giudice di Pace di Modena 3.2.2023 n. 80 (r.g. n. 1572/2022)
CONCLUSIONI
La parte appellante come da note finali:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice d'Appello, in accoglimento dell'odierno ricorso in appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ivi formulate.
2 di 5 Con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata come da note finali:
Contrariis rejectis, voglia Codesto Tribunale:
- nel merito in via principale: rigettare l'appello e confermare, per i motivi suesposti, la sentenza nr.80/2023 del Giudice di Pace di Modena dr.ssa Monica Paciello depositata in data
3/2/2023;
- sempre nel merito: confermare la legittimità del verbale nr.24626/2022/VM impugnato e
condannare la società Appellante al pagamento della sanzione pecuniaria oltre spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.9.2023 propone appello nei Parte_2
confronti del avverso la sentenza 3.2.2023 n. 80, comunicata il 6.2.2023 e Controparte_1
non notificata, con cui il Giudice di Pace di Modena conferma il verbale n. 24626/2022, che accerta l'infrazione in data 22.2.2022 dell'art. 1429 bis d. lgs. 30.4.1992 n. 285 («Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 a euro 3.382»), e compensa le spese processuali.
L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. parifica le procedure di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e le procedure di approvazione dei rilevatori elettronici («erronea e/o contradditoria valutazione delle risultanze istruttorie: sul difetto di omologazione – violazione art. 142/6 cds»);
b. trascura l'assenza di prova della sincronizzazione degli orologi e, quindi, del corretto funzionamento del rilevatore della velocità media T-Exspeed («erronea e/o contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie: sulla mancata prova di sincronia orologi dei rilevatori di velocità media»).
Costituitosi in giudizio, il eccepisce l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
3 di 5 1.
Il primo motivo d'appello è fondato.
Secondo il Giudice di Pace la nota del Ministero dei Trasporti 11.11.2020 (doc. 8 res.) rende equivalenti le procedure di omologazione e di approvazione dei sistemi di controllo della circolazione stradale, legittimando l'impiego di strumenti approvati, ma non omologati come il dispositivo T-Exspeed 2.0.
Il rilievo va disatteso.
L'art. 1426 d. lgs. cit. tipizza le fonti di prova dell'osservanza o inosservanza dei limiti di velocità e della velocità media identificandole solo nelle «apparecchiature debitamente omologate», al pari dell'art. 251 lett. a l. 29.7.2010 n. 120 che ha inserito l'inciso nel primo comma per i tratti autostradali. Il complementare ed esplicativo art. 192 d.P.R. 16.12.1992 n. 495, nel disciplinare «controlli ed omologazioni» (art. 456 d.lgs. cit.), distingue i procedimenti consentendo di evincerne che l'approvazione è una sequenza autonoma e prodromica all'omologazione dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità (co. 2), che non richiede la comparazione del prototipo con specifiche caratteristiche, mentre l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione seriale di un prototipo testato (co. 3 e 7).
I procedimenti, quindi, pur essendo entrambi di natura amministrativa, si distinguono per le maggiori tecnicità e complessità dell'omologazione, il cui scopo è assicurare la perfetta funzionalità dello strumento elettronico da impiegare nell'accertamento del pubblico ufficiale legittimato, che è onere della Pubblica Amministrazione provare in caso di contestazione (inter alias CC II 26.5.2021 n. 14597). D'altronde, l'affidabilità dello strumento non può essere accertata in assenza dei certificati di omologazione e conformità né la prova dell'avvenuto controllo della sua funzionalità può essere evinta dal verbale di accertamento (cfr. CC II 6.2.2024
n. 3335).
La nota ministeriale 11.11.2020 (doc. 8 res.) come la successiva citata dal resistente in sede di discussione non possono derogare alle fonti normative primarie, che distinguono univocamente le procedure. In particolare, il combinato disposto degli artt. 1426 e 456 d. lgs. cit. limita l'omologazione a taluni degli strumenti tecnici di «accertamento» e «rilevamento automatico delle violazioni» (CC II 18.4.2024 n. 10505; conf. CC II 26.7.2024 n. 20913).
In conclusione, la previa approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta
4 di 5 dall'art. 1426 d. lgs. cit. e dall'art. 192 d.P.R. cit., essendo procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
2.
È assorbito il secondo motivo d'appello.
3.
Come già indicato dalla Corte di Cassazione (CC II 18.4.2024 n. 10505), la novità della questione, affrontata per la prima volta in modo diretto e specifico in pendenza del presente appello, la sua obiettiva controvertibilità e la sua rilevante incidenza nell'ambito della circolazione stradale inducono l'integrale compensazioni delle spese processuali del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_2
nei confronti del di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena CP_1 CP_1
3.2.2023 n. 80, in sua riforma:
1- accoglie l'opposizione e annulla il verbale n. 24626/2022;
2- dichiara integralmente compensate le spese processuali del doppio grado.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5107/2023
Il 15 aprile 2025 ad ore 12.31 sono comparsi: per 'avv. ALFREDO STEFANONI;
Parte_1 per l'avv ALESSIA TRENTI. Controparte_1
L'avv. STEFANONI precisa le conclusioni come da note finali.
L'avv. TRENTI precisa le conclusioni come da note finali, osservando che è stata emessa una nuova circolare ministeriale con il parere dell'Avvocatura dello Stato (23.1.2025 n. 995).
I difensori discutono la causa riportandosi alle proprie note finali e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.25, nessuna parte presente, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Martina Grandi
1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5107/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ALFREDO Parte_2 P.IVA_1
STEFANONI
APPELLANTE contro
(C.F. ) con l'avv. ALESSIA TRENTI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANNAMARIA GRASSO
APPELLATO avverso
la sentenza del Giudice di Pace di Modena 3.2.2023 n. 80 (r.g. n. 1572/2022)
CONCLUSIONI
La parte appellante come da note finali:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice d'Appello, in accoglimento dell'odierno ricorso in appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ivi formulate.
2 di 5 Con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata come da note finali:
Contrariis rejectis, voglia Codesto Tribunale:
- nel merito in via principale: rigettare l'appello e confermare, per i motivi suesposti, la sentenza nr.80/2023 del Giudice di Pace di Modena dr.ssa Monica Paciello depositata in data
3/2/2023;
- sempre nel merito: confermare la legittimità del verbale nr.24626/2022/VM impugnato e
condannare la società Appellante al pagamento della sanzione pecuniaria oltre spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.9.2023 propone appello nei Parte_2
confronti del avverso la sentenza 3.2.2023 n. 80, comunicata il 6.2.2023 e Controparte_1
non notificata, con cui il Giudice di Pace di Modena conferma il verbale n. 24626/2022, che accerta l'infrazione in data 22.2.2022 dell'art. 1429 bis d. lgs. 30.4.1992 n. 285 («Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 a euro 3.382»), e compensa le spese processuali.
L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. parifica le procedure di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e le procedure di approvazione dei rilevatori elettronici («erronea e/o contradditoria valutazione delle risultanze istruttorie: sul difetto di omologazione – violazione art. 142/6 cds»);
b. trascura l'assenza di prova della sincronizzazione degli orologi e, quindi, del corretto funzionamento del rilevatore della velocità media T-Exspeed («erronea e/o contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie: sulla mancata prova di sincronia orologi dei rilevatori di velocità media»).
Costituitosi in giudizio, il eccepisce l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
3 di 5 1.
Il primo motivo d'appello è fondato.
Secondo il Giudice di Pace la nota del Ministero dei Trasporti 11.11.2020 (doc. 8 res.) rende equivalenti le procedure di omologazione e di approvazione dei sistemi di controllo della circolazione stradale, legittimando l'impiego di strumenti approvati, ma non omologati come il dispositivo T-Exspeed 2.0.
Il rilievo va disatteso.
L'art. 1426 d. lgs. cit. tipizza le fonti di prova dell'osservanza o inosservanza dei limiti di velocità e della velocità media identificandole solo nelle «apparecchiature debitamente omologate», al pari dell'art. 251 lett. a l. 29.7.2010 n. 120 che ha inserito l'inciso nel primo comma per i tratti autostradali. Il complementare ed esplicativo art. 192 d.P.R. 16.12.1992 n. 495, nel disciplinare «controlli ed omologazioni» (art. 456 d.lgs. cit.), distingue i procedimenti consentendo di evincerne che l'approvazione è una sequenza autonoma e prodromica all'omologazione dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità (co. 2), che non richiede la comparazione del prototipo con specifiche caratteristiche, mentre l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione seriale di un prototipo testato (co. 3 e 7).
I procedimenti, quindi, pur essendo entrambi di natura amministrativa, si distinguono per le maggiori tecnicità e complessità dell'omologazione, il cui scopo è assicurare la perfetta funzionalità dello strumento elettronico da impiegare nell'accertamento del pubblico ufficiale legittimato, che è onere della Pubblica Amministrazione provare in caso di contestazione (inter alias CC II 26.5.2021 n. 14597). D'altronde, l'affidabilità dello strumento non può essere accertata in assenza dei certificati di omologazione e conformità né la prova dell'avvenuto controllo della sua funzionalità può essere evinta dal verbale di accertamento (cfr. CC II 6.2.2024
n. 3335).
La nota ministeriale 11.11.2020 (doc. 8 res.) come la successiva citata dal resistente in sede di discussione non possono derogare alle fonti normative primarie, che distinguono univocamente le procedure. In particolare, il combinato disposto degli artt. 1426 e 456 d. lgs. cit. limita l'omologazione a taluni degli strumenti tecnici di «accertamento» e «rilevamento automatico delle violazioni» (CC II 18.4.2024 n. 10505; conf. CC II 26.7.2024 n. 20913).
In conclusione, la previa approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta
4 di 5 dall'art. 1426 d. lgs. cit. e dall'art. 192 d.P.R. cit., essendo procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
2.
È assorbito il secondo motivo d'appello.
3.
Come già indicato dalla Corte di Cassazione (CC II 18.4.2024 n. 10505), la novità della questione, affrontata per la prima volta in modo diretto e specifico in pendenza del presente appello, la sua obiettiva controvertibilità e la sua rilevante incidenza nell'ambito della circolazione stradale inducono l'integrale compensazioni delle spese processuali del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_2
nei confronti del di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena CP_1 CP_1
3.2.2023 n. 80, in sua riforma:
1- accoglie l'opposizione e annulla il verbale n. 24626/2022;
2- dichiara integralmente compensate le spese processuali del doppio grado.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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