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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n. RGAC 3473 dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] ) e ivi Parte_1 C.F._1 in via Frattina n. 75, presso lo , avv. Cristina ROSSELLO, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso lo studio del procuratore, avv. Giulia SARNARI che, unitamente all'avv. Saveria Francesca CAPORALE, la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso per separazione APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8786/2023 del Tribunale di Roma emessa il
19 maggio 2023, pubblicata il 5 giugno 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 luglio 2023 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n° 8786/2023 emessa il 19 maggio 2023, pubblicata il 5 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n° 10607/2021, aveva affidato il figlio (nato il [...]) Per_1
a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre, a cui aveva assegnato la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno;
aveva determinato in 400,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 19 dicembre 2024 si è costituita che ha contestato CP_1
l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con nota del 9 maggio 2025 l'avv. Cristina ROSSELLO, difensore di
[...]
ha depositato atto di rinuncia agli atti, sottoscritto da entrambe le parti, e Parte_1
ha chiesto di dichiarare estinto il presente giudizio.
La Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Risulta infatti dall'esame della nota depositata in data 9 maggio 2025 a cura del difensore dello che, nelle more, è venuto meno l'interesse di quest'ultimo alla Parte_1
pronuncia richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Risulta inoltre che la resistente, , ha accettato l'avverso atto di rinuncia, CP_1
sottoscritto dalla parte personalmente oltre che dai suoi difensori muniti di procura speciale.
Ricorrono dunque i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio in applicazione dell'art. 306 c.p.c.
Le spese di giudizio vanno compensate in ragione dell'esito del presente procedimento.
P.Q.M.
2 LA CORTE definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede: dichiara estinto il presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n. RGAC 3473 dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] ) e ivi Parte_1 C.F._1 in via Frattina n. 75, presso lo , avv. Cristina ROSSELLO, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso lo studio del procuratore, avv. Giulia SARNARI che, unitamente all'avv. Saveria Francesca CAPORALE, la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso per separazione APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8786/2023 del Tribunale di Roma emessa il
19 maggio 2023, pubblicata il 5 giugno 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 luglio 2023 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n° 8786/2023 emessa il 19 maggio 2023, pubblicata il 5 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n° 10607/2021, aveva affidato il figlio (nato il [...]) Per_1
a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre, a cui aveva assegnato la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno;
aveva determinato in 400,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 19 dicembre 2024 si è costituita che ha contestato CP_1
l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con nota del 9 maggio 2025 l'avv. Cristina ROSSELLO, difensore di
[...]
ha depositato atto di rinuncia agli atti, sottoscritto da entrambe le parti, e Parte_1
ha chiesto di dichiarare estinto il presente giudizio.
La Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Risulta infatti dall'esame della nota depositata in data 9 maggio 2025 a cura del difensore dello che, nelle more, è venuto meno l'interesse di quest'ultimo alla Parte_1
pronuncia richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Risulta inoltre che la resistente, , ha accettato l'avverso atto di rinuncia, CP_1
sottoscritto dalla parte personalmente oltre che dai suoi difensori muniti di procura speciale.
Ricorrono dunque i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio in applicazione dell'art. 306 c.p.c.
Le spese di giudizio vanno compensate in ragione dell'esito del presente procedimento.
P.Q.M.
2 LA CORTE definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede: dichiara estinto il presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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