Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1118/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1118/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1
(Avv. MARRA PAOLO) P.IVA_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (Avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALAIMO ASSUNTA MARIA SILVIA)
Parte convenuta
Oggetto: azione di accertamento e condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 14.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il e, premettendo di essere divenuta titolare di alcuni crediti Controparte_1 originariamente vantati di Hera Comm s.p.a. e in virtù di più contratti di Controparte_2 cessione (cessioni n. 227470 del 22.06.2017, n. 14255 del 03.10.2017 e n. 14569 del 27.12.2017) e
1
In via subordinata, parte attrice ha avanzato domanda di condanna del al pagamento di CP_1 un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituito in giudizio il che ha addotto a motivo del mancato Controparte_1 pagamento, la grave crisi di liquidità che aveva colpito l'ente, circostanza che aveva già determinato il dissesto finanziario giusta delibera n. 31 del 18 maggio 2018. Ha quindi eccepito l'improponibilità della domanda essendo pendente la procedura di dissesto finanziario evidenziando, peraltro, che per parte dei crediti oggetto di causa l'attrice si era già insinuata nella procedura di liquidazione apertasi con la dichiarazione di dissesto. Ha inoltre eccepito l'inopponibilità delle cessioni mediante le quali l'attrice aveva acquistato i crediti di e Hera CP_2
Comm stante la mancata adesione e anzi l'opposto rifiuto di esso a tali contratti. CP_1
Eccepiva infine il parziale pagamento di alcune fatture. Secondo la prospettazione di parte convenuta, poi, non sarebbero neanche dovuti gli interessi moratori a causa dell'impossibilità temporanea che ha il Comune in ordine all'adempimento che renderebbe giustificato il ritardo.
Sulla base della medesima motivazione ha, infine, chiesto il rigetto della domanda formulata ex art. 2041 c.c.
La controversia è stata posta in decisione e le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 14.1.2025.
Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è fondata nei limiti di seguito esplicitati e va accolta per quanto di ragione.
Come dedotto dalla parte attrice - e non contestato dal convenuto – il credito oggetto CP_1 della domanda deriva dalla fornitura di energia elettrica e gas da parte di e Controparte_2
Hera Comm in favore dell'ente comunale convenuto.
Costituendosi in giudizio, il non ha contestato né la sussistenza del Controparte_1 rapporto originario con Hera Comm s.r.l. e né l'esecuzione della prestazione Controparte_2 di fornitura di energia elettrica.
2 Ha solo contestato l'efficacia nei suoi confronti della cessione del credito effettuata in favore del e l'improponibilità della domanda essendo pendente la procedura di dissesto CP_1 finanziario.
Quanto alla prima eccezione, il convenuto ha dedotto, in particolare, di avere opposto il proprio diniego ai contratti di cessione suddetti e che nella fattispecie, trovando applicazione la legislazione speciale di cui al R.D. n. 2440/1923, art. 69 e 70, D.Lgs. n. 163/06, art. 117 e Legge n.
2248/1865, art. 9, Allegato E), ciò renderebbe inoperative le cessioni.
L'assunto non è condivisibile.
Il R.D. n. 2440 del 2023, art. 69 dispone che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento....Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio". Il successivo art. 70 dispone che "Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo
Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F legge medesima". A sua volta l'art. 9 allegato E dispone che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
E' principio solido nella giurisprudenza della Suprema Corte che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n. 24758/2021; Cass. 18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è
3 necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007).
E' bene precisare che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019).
L'eccezione è quindi infondata, non potendosi applicare la disciplina al convenuto. CP_1
Quanto all'eccezione di improponibilità, l'ente comunale si è limitato a chiedere il rigetto della domanda deducendo che il ha dichiarato il proprio stato di dissesto Controparte_1 finanziario giusta Delibera n. 31 del 18.05.2018 in conseguenza della quale è susseguita la nomina ex D. Lgs. 267/2000 dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) cui è stato affidato il compito di procedere all'accertamento e alla liquidazione della passività dell'ente pubblico.
A dire di parte attrice, in ragione di ciò, tutti i creditori dell'ente che abbiano maturato un credito all'epoca della dichiarazione del dissesto, hanno l'onere di costituirsi ed insinuarsi nella Parte massa passiva mediante deposito di apposita istanza alla Ha precisato che, per una parte dei crediti oggetto di causa, l'attrice si era già insinuata in tale procedura.
La tesi del convenuto non può essere condivisa.
E infatti , il presente giudizio, che è volto all'accertamento del credito, non soggiace ai limiti derivanti dalla dichiarazione di dissesto, che, invece, riguardano i diversi giudizi di esecuzione.
Il T.U.E.L., infatti, impone solo il divieto di intraprendere, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, “azioni esecutive nei confronti dell'ente” e non introduce alcun divieto in ordine ai giudizi di cognizione (“In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità CP_1 processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura” Cass. n. 6692/2020).
Va infine esaminata l'eccezione secondo cui parte del debito sarebbe stata pagata.
Assume in particolare il convenuto che n. 10 fatture Enel-luce erano state debitamente pagate dalla P.A. per un importo di € 3.706,15.
4 In effetti il pagamento di tali somme risulta dal bollettino di quietanzamento (allegato 17 e 17 bis alle memorie n. 2 e n. 3).
Ne deriva che la domanda attorea può essere accolta nella misura di euro 432.158,11.
Sono pertanto dovute le somme pretese in relazione ai crediti ceduti alla società attrice dalla società Hera Comm s.p.a. e e precisamente, a titolo di capitale, la somma di € Controparte_2
432.158,11, per le fatture depositate in giudizio e meglio indicate nel prospetto riepilogativo al netto di quelle già pagate.
Quanto agli interessi, parte convenuta si è limitata ad addurre circostanze imputabili all'ente stesso e che, dunque, non integrano valide ragioni di esonero dalla responsabilità da ritardo.
Sono quindi dovuti gli interessi ma limitatamente ai crediti che non rientrano nella competenza Parte dell' Ciò in quanto L'art 248 Tuel prevede “Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Occorre quindi individuare quali sono i crediti di competenza della gestione liquidatoria.
Secondo l'art 252 Tuel “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva;
il successivo art. 259 prevede “Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
Ora, il dissesto è stato deliberato il 18.05.2018, con la conseguenza che i debiti che rientrano nella competenza del ODL sono quelli maturati sino al 31.12.2026.
L'ente convenuto dovrà quindi pagare gli interessi di mora ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze sino al saldo, e, con decorrenza dalla domanda introduttiva del presente giudizio, anche al pagamento degli interessi ex art. 1283, sulle somme dovute a titolo d'interessi da almeno sei mesi dalla data dell'atto di citazione, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 limitatamente alle fatture emesse successivamente al 31.12.2016.
5 Quanto alle note di debito, parte attrice ha chiesto il pagamento di € 25.041,15 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori portati dalle fatture indicate nel documento n. 4, allegato alla citazione.
Tale domanda non può essere accolta perché si tratta di interessi calcolati sul fatture antecedenti il 31.12.2016 e come tali improduttive di interessi.
Sono invece dovute le somme richieste a titolo di spese di recupero ex art. 6 comma II del d.lgs.
231/2002 - che dispone che è dovuto al creditore anche un importo forfettario di € 40 (per ciascuna fattura) a titolo di risarcimento del danno - per la complessiva somma di € 35.480,00 mentre nessun risarcimento è dovuto in relazione alle fatture di cui alle note di debito trattandosi di fatture emesse ante dicembre 2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, alla luce del valore della controversia, in base ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia e della mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle seguenti somme:
-€ 432.158,11 oltre gli interessi di mora ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze sino al saldo, e, con decorrenza dalla domanda introduttiva del presente giudizio, nonché gli interessi ex art. 1283, sulle somme dovute a titolo d'interessi da almeno sei mesi dalla data dell'atto di citazione, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 limitatamente alle fatture emesse successivamente al 31.12.2016;
- € 35.480,00 ex art. 6 comma II del d.lgs. 231/2002;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 12.469,50, di cui euro 11.228,50 per compensi ed € Parte_1
1.241,00 per esborsi oltre accessori di legge.
6 Agrigento, 13.3.2025
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Il Giudice
Vincenza Bennici