Articolo 2910 del Codice civile
Articolo 2909Articolo 2911
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19 aprile 1942
Art. 2910.

(Oggetto dell'espropriazione).

Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile .

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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