Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza breve 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05468/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 5468 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Denise Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del protocollo n. -OMISSIS-, con cui il dirigente scolastico ha reso noto che, per l’anno scolastico 2024/2025, all’alunno -OMISSIS- non verrà garantita la copertura completa delle ore di lezione;
ove occorra, dei provvedimenti con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato, alla Scuola sopra indicata, un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti;
e per l’accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\12\2024:
- del protocollo-OMISSIS-, P.E.I. per l’anno scolastico 2024/2025, con cui si proponeva un’assistenza di 30 ore settimanali, ma s’indicavano in 18 le ore di sostegno settimanali assegnate;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 69 del 13.01.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del presente giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92”, oltre che invalido con indennità di accompagnamento;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la 3.a classe della “Scuola Secondaria di primo grado” dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- “-OMISSIS-”, con sede in Napoli, per 30 ore settimanali;
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 30 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, gli ha concretamente assegnato 18 ore di sostegno, giusta la nota del d.s. ed il P.E.I., gravati rispettivamente in sede di ricorso introduttivo e in sede di motivi aggiunti;
Rilevato, per di più, che l’Istituto, in sede di redazione del P.E.I per l’anno scolastico 2024/2025 del 7/10/2024, sottoscritto dagli operatori medici e dal dirigente scolastico, stante il grave stato di bisogno in cui versa il minore, ha richiesto un insegnante di sostegno per tutte le ore di lezione frontale, chiedendo il rapporto 1:1, in deroga al criterio generale fissato dalla L. 104/92 e seg., “perché non autonomo” (cfr. P.E.I. protocollo 4761); tuttavia ha poi concretamente assegnato solo 18 ore, perché in attesa di “sentenza TAR”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. a.s. 2024-2025, giacché i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore, tenuto conto dello stato di disabilità ed invalidità del minore, sono evidentemente contraddittori, rinviando l’adeguamento del sostegno alle effettive esigenze del minore, ai provvedimenti da adottarsi in sede giurisdizionale amministrativa;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando e concretamente garantendo allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo – scuola (30 ore);
Considerato che è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Rilevato che le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare avanzata nei motivi aggiunti, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese della fase cautelare, che liquida in € 1,000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore del ricorrente medesimo, antistatario, ex art. 93 c.p.c.”;
Rilevato che l’Amministrazione resistente s’è costituita in giudizio con memoria di stile e che, dopo la pronuncia della citata ordinanza cautelare, parte ricorrente depositava memoria conclusiva in cui precisava che, “in ottemperanza all’ordinanza emessa l’8/01/2025 e pubblicata il 13/01/2025, l’Istituto Scolastico ha assegnato al minore la copertura con l’insegnante di sostegno per l’intero monte ore scolastico pari a 30 ore, così come richiesto nel ricorso introduttivo”; rilevava, quindi, il sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione del gravame nel merito ed insisteva “per la condanna di tutte le resistenti in solido al pagamento delle competenze di lite del presente giudizio in favore dell’antistante procuratore con clausola di attribuzione, oltre rimborso spese generali e C.P.A., in virtù del principio della soccombenza virtuale”;
Rilevato che all’odierna udienza in camera di consiglio il ricorso passava in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione, con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente deciso con sentenza breve che, giusta quanto dichiarato da parte ricorrente ed in assenza di repliche da controparte, lo dichiari improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse;
Rilevato che, per la regola della soccombenza virtuale, le Amministrazioni Scolastiche resistenti – in solido tra loro – vanno condannate al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e compensi di lite, liquidati – per la fase di merito – come da dispositivo, con attribuzione al difensore della medesima parte, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse;
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti – in solido tra loro – al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida – per la fase di merito – in € 750 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della medesima parte, antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.