Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11883 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11883/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3908 del 2025, proposto da US IR, rappresentata e difesa dall’avvocato Santina Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 22 marzo 2024, di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda del 22 marzo 2024, presentata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, per l’insegnamento sul sostegno, con conseguente condanna della suddetta Amministrazione a provvedere in tal senso.
Si lamenta, nello specifico, che nonostante siano decorsi i termini di legge per l’emissione del richiesto provvedimento di riconoscimento, non risulta ancora concluso il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento della ricorrente nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 22 marzo 2025, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, essendo necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 22 marzo 2024, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” .
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Dagli atti di causa risulta che il Ministero intimato è rimasto inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla domanda di parte ricorrente, con ciò perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento oggetto del presente giudizio, anche in ragione dell’assenza di richieste di integrazione della predetta domanda.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rispondere alla domanda di riconoscimento presentata dalla parte ricorrente mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’Amministrazione.
Nel portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dalla ricorrente, sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avvocato Santina Franco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO